New Tabloid n°5 - Ordine dei Giornalisti
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L’angolo<br />
della legge<br />
la proposta <strong>dei</strong> cronisti presentata alla commissione giustizia del senato<br />
Diffamazione stampa<br />
La rettifica cancella il reato<br />
è determinante eliminare il carcere per gli illeciti commessi nell’attività giornalistica senza<br />
aumentare a 30mila euro la “riparazione pecuniaria”. La punibilità penale degli editori<br />
significa la fine del giornalismo. Il Comitato per i diritti umani dell’Onu: le sanzioni devono<br />
essere graduate per evitare bavagli alla libera stampa.<br />
di Alessandro Galimberti*<br />
Rivedere le leggi sulla diffamazione<br />
a mezzo stampa, ma nel contesto<br />
di un riassetto generale delle regole<br />
penali (e civilistiche) sullo svolgimento<br />
dell’attività giornalistica. No invece a<br />
una soluzione improvvisata che, in<br />
cambio della abrogazione immediata<br />
del carcere per le ipotesi più gravi,<br />
comporti un indiscriminato aumento<br />
delle pene pecuniarie, via maestra per<br />
l’approdo a una forma incontrollabile<br />
di auto-censura dentro le stesse mura<br />
aziendali.<br />
La proposta che l’Unci ha portato<br />
nell’audizione alla Commissione Giustizia<br />
del Senato del 9 ottobre scorso<br />
alla fine si è faticosamente fatta largo:<br />
i tre Ddl frettolosamente presentati<br />
in funzione (dichiarata dalla stessa<br />
Commissione) “salva-Sallusti” sono<br />
usciti dal binario deliberante, rimettendo<br />
così al dibattito parlamentare<br />
una materia spinosa, che si presta a<br />
facili travisamenti.<br />
Cancellare il carcere<br />
è una delle priorità<br />
Eliminare il carcere come pena per gli<br />
illeciti commessi nell’attività giornalistica<br />
è una priorità oltre che un dovere<br />
per il legislatore italiano, uno <strong>dei</strong> pochi<br />
a mantenere in vigore una norma<br />
chiaramente illiberale: da ultimo lo<br />
ha ricordato anche lo Human Rights<br />
Committee dell’Onu nella seduta di<br />
Ginevra del 29 luglio 2011, tassativo<br />
nell’escludere il reato di opinione (ma<br />
la diffamazione aggravata dall’attribuzione<br />
di un fatto determinato non è<br />
un reato di opinione: è parente stretto<br />
del reato di falso) e nell’asserire che<br />
l’apparato sanzionatorio deve comunque<br />
essere graduato per evitare<br />
un imbavagliamento “di fatto” della<br />
libera espressione.<br />
Quelle regole ereditate<br />
dal vecchio Codice Rocco<br />
Oggi invece la sommatoria di regole<br />
nate in tempi diversi, dal codice Rocco<br />
del 1930 alla legge sulla stampa<br />
del 1948 fino alla più recente giurisprudenza<br />
civilistica, stringe al collo<br />
dell’informazione e cioè <strong>dei</strong> giornalisti<br />
un cappio pericolosissimo, Sallusti a<br />
prescindere.<br />
La diffamazione a mezzo stampa è<br />
punita con quattro misure patrimoniali<br />
concorrenti. Il giudice penale, a<br />
parte il carcere “ultima ratio”, in caso<br />
di affermazione di responsabilità può<br />
(deve) infliggere una multa, stabilire<br />
una “equa riparazione” monetaria, disporre<br />
una provvisionale subito esecutiva,<br />
in attesa della liquidazione che<br />
può essere chiesta separatamente<br />
anche al giudice civile. Nel Ddl 3942<br />
frettolosamente depositato in Senato<br />
la merce di scambio per il carcere è<br />
l’innalzamento della multa e, contemporaneamente<br />
e soprattutto, la soglia<br />
minima di “riparazione pecuniaria” a<br />
30 mila euro, cui bisogna sempre<br />
aggiungere la liquidazione che può<br />
essere chiesta contemporaneamente<br />
al giudice civile. Una qualsiasi e<br />
anche modesta diffamazione, in questo<br />
contesto, vale non meno di 50/60<br />
mila euro. Troppi per non credere a<br />
una tentazione di bavaglio, ma anche<br />
eccessivi per non istigare desideri di<br />
speculazione alle vittime vere o presunte.<br />
Buonafede e malafede<br />
Ecco perchè, secondo l’Unci, la soluzione<br />
ai danni da diffamazione va<br />
cercata all’origine, usando appieno le<br />
regole già esistenti sulla rettifica con<br />
Una notizia falsa non è un’opinione<br />
In Italia non esiste il reato di opinione<br />
32 <strong>Tabloid</strong> 5 / 2012