04.01.2015 Views

New Tabloid n°5 - Ordine dei Giornalisti

New Tabloid n°5 - Ordine dei Giornalisti

New Tabloid n°5 - Ordine dei Giornalisti

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

L’angolo<br />

della legge<br />

la proposta <strong>dei</strong> cronisti presentata alla commissione giustizia del senato<br />

Diffamazione stampa<br />

La rettifica cancella il reato<br />

è determinante eliminare il carcere per gli illeciti commessi nell’attività giornalistica senza<br />

aumentare a 30mila euro la “riparazione pecuniaria”. La punibilità penale degli editori<br />

significa la fine del giornalismo. Il Comitato per i diritti umani dell’Onu: le sanzioni devono<br />

essere graduate per evitare bavagli alla libera stampa.<br />

di Alessandro Galimberti*<br />

Rivedere le leggi sulla diffamazione<br />

a mezzo stampa, ma nel contesto<br />

di un riassetto generale delle regole<br />

penali (e civilistiche) sullo svolgimento<br />

dell’attività giornalistica. No invece a<br />

una soluzione improvvisata che, in<br />

cambio della abrogazione immediata<br />

del carcere per le ipotesi più gravi,<br />

comporti un indiscriminato aumento<br />

delle pene pecuniarie, via maestra per<br />

l’approdo a una forma incontrollabile<br />

di auto-censura dentro le stesse mura<br />

aziendali.<br />

La proposta che l’Unci ha portato<br />

nell’audizione alla Commissione Giustizia<br />

del Senato del 9 ottobre scorso<br />

alla fine si è faticosamente fatta largo:<br />

i tre Ddl frettolosamente presentati<br />

in funzione (dichiarata dalla stessa<br />

Commissione) “salva-Sallusti” sono<br />

usciti dal binario deliberante, rimettendo<br />

così al dibattito parlamentare<br />

una materia spinosa, che si presta a<br />

facili travisamenti.<br />

Cancellare il carcere<br />

è una delle priorità<br />

Eliminare il carcere come pena per gli<br />

illeciti commessi nell’attività giornalistica<br />

è una priorità oltre che un dovere<br />

per il legislatore italiano, uno <strong>dei</strong> pochi<br />

a mantenere in vigore una norma<br />

chiaramente illiberale: da ultimo lo<br />

ha ricordato anche lo Human Rights<br />

Committee dell’Onu nella seduta di<br />

Ginevra del 29 luglio 2011, tassativo<br />

nell’escludere il reato di opinione (ma<br />

la diffamazione aggravata dall’attribuzione<br />

di un fatto determinato non è<br />

un reato di opinione: è parente stretto<br />

del reato di falso) e nell’asserire che<br />

l’apparato sanzionatorio deve comunque<br />

essere graduato per evitare<br />

un imbavagliamento “di fatto” della<br />

libera espressione.<br />

Quelle regole ereditate<br />

dal vecchio Codice Rocco<br />

Oggi invece la sommatoria di regole<br />

nate in tempi diversi, dal codice Rocco<br />

del 1930 alla legge sulla stampa<br />

del 1948 fino alla più recente giurisprudenza<br />

civilistica, stringe al collo<br />

dell’informazione e cioè <strong>dei</strong> giornalisti<br />

un cappio pericolosissimo, Sallusti a<br />

prescindere.<br />

La diffamazione a mezzo stampa è<br />

punita con quattro misure patrimoniali<br />

concorrenti. Il giudice penale, a<br />

parte il carcere “ultima ratio”, in caso<br />

di affermazione di responsabilità può<br />

(deve) infliggere una multa, stabilire<br />

una “equa riparazione” monetaria, disporre<br />

una provvisionale subito esecutiva,<br />

in attesa della liquidazione che<br />

può essere chiesta separatamente<br />

anche al giudice civile. Nel Ddl 3942<br />

frettolosamente depositato in Senato<br />

la merce di scambio per il carcere è<br />

l’innalzamento della multa e, contemporaneamente<br />

e soprattutto, la soglia<br />

minima di “riparazione pecuniaria” a<br />

30 mila euro, cui bisogna sempre<br />

aggiungere la liquidazione che può<br />

essere chiesta contemporaneamente<br />

al giudice civile. Una qualsiasi e<br />

anche modesta diffamazione, in questo<br />

contesto, vale non meno di 50/60<br />

mila euro. Troppi per non credere a<br />

una tentazione di bavaglio, ma anche<br />

eccessivi per non istigare desideri di<br />

speculazione alle vittime vere o presunte.<br />

Buonafede e malafede<br />

Ecco perchè, secondo l’Unci, la soluzione<br />

ai danni da diffamazione va<br />

cercata all’origine, usando appieno le<br />

regole già esistenti sulla rettifica con<br />

Una notizia falsa non è un’opinione<br />

In Italia non esiste il reato di opinione<br />

32 <strong>Tabloid</strong> 5 / 2012

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!