La regolamentazione giuridica del partito politico in Italia.pdf - Giuffre

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03.01.2015 Views

uolo del partito politico e la sua disciplina costituzionale sono al centro della discussione che si svolge nella Prima Sottocommissione per la Costituzione, il 19 e il 20 novembre 1946. In quella occasione, gli onorevoli Umberto Merlin (DC) e Pietro Mancini (PSI) propongono di inserire in Costituzione il seguente articolo: "I cittadini hanno diritto di organizzarsi in partiti politici che si formino con metodo democratico e rispettino la dignità e la personalità umana, secondo i princìpi di libertà ed uguaglianza. Le norme per tale organizzazione saranno dettate con legge particolare". Il deputato socialista Lelio Basso presenta, invece, un testo distinto in due parti: nella prima si ribadisce il "diritto di organizzarsi liberamente e democraticamente in partito politico, allo scopo di concorrere alla determinazione della politica del Paese"; nella seconda, invece, si delinea una regolamentazione molto più puntuale: "ai partiti politici che nelle votazioni pubbliche abbiano raccolto non meno di cinquecentomila voti sono riconosciute, fino a nuove votazioni, attribuzioni di carattere costituzionale a norma di questa Costituzione, delle leggi elettorali e sulla stampa e di altre leggi". Le diffidenze del PCI e dei demolaburisti rendono difficile accordarsi su un testo. Palmiro Togliatti teme che ogni limite alla libertà di autorganizzazione dei partiti possa condurre anche da parte di "un governo con basi democratiche" a mettere il partito comunista fuori legge. L'unica intesa possibile è sulla prima parte della proposta Basso, integrata da un riferimento al divieto di ricostituire il PNF (Partito nazionale fascista). Il democristiano Giuseppe Dossetti propone di rinviare per un "esame comune" la discussione ad una seduta congiunta di Prima e Seconda Sottocommissione e presenta a tale scopo un ordine del giorno ("la Prima sottocommissione ritiene necessario che la Costituzione affronti il principio del riconoscimento giuridico dei partiti e dell'attribuzione ad essi di compiti costituzionali; rinvia ad un esame comune con la Seconda sottocommissione la determinazione delle condizioni e delle modalità"). La proposta, approvata, non produrrà esiti. La riunione congiunta sui partiti non avrà mai luogo. In Aula giunge pertanto un articolo

(nella numerazione originale è il 47), che riconosce la libertà di associarsi e formare partiti, ma resta vago sulla questione del metodo democratico interno. L'Assemblea esamina l'articolo il 20 maggio '47. A causa della rottura dei rapporti fra DC e socialcomunisti (PCI e PSI sono stati appena "estromessi" dal governo, e si è avviata la stagione del "centrismo" degasperiano), il mondo politico è in fermento. La regolamentazione giuridica del partito è temuta dalle sinistre - come era stato accennato da Togliatti in precedenza - che la considerano un possibile strumento di pressione nelle mani del governo e della maggioranza. Mortati interviene nel dibattito in Aula proponendo un emendamento volto a riformulare l'articolo 47 come segue: "Tutti i cittadini hanno diritto di raggrupparsi liberamente in partiti ordinati in forma democratica, allo scopo di assicurare, con l'organica espressione delle varie correnti della pubblica opinione ed il concorso di esse alla determinazione della politica nazionale, il regolare funzionamento delle istituzioni rappresentative. La legge può stabilire che ai partiti in possesso dei requisiti da essa fissati, ed accertati dalla Corte costituzionale, siano conferiti propri poteri in ordine alle elezioni o ad altre funzioni di pubblico interesse. Può inoltre essere imposto, con norme di carattere generale, che siano resi pubblici i bilanci dei partiti". Antonio Giolitti (PCI) reputa che l'emendamento aumenti il rischio di abusi sui partiti di minoranza. Mortati è costretto a ritirare l'emendamento, concordandone un altro con il deputato socialista Carlo Ruggiero (conservando almeno il principio del metodo democratico nei partiti). Tale proposta - a sua volta abbandonata da Mortati e Ruggiero e fatta propria dall'on. Girolamo Bellavista (UDL- PLI) - è respinta a causa del voto negativo, determinante, del PCI. L'Assemblea Costituente, perciò, approva quello che è l'attuale articolo 49 della Costituzione ("Tutti i cittadini hanno diritto ad associarsi liberamente in partiti, per concorrere, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale").

(nella numerazione orig<strong>in</strong>ale è il 47), che riconosce la libertà di associarsi e formare partiti, ma<br />

resta vago sulla questione <strong>del</strong> metodo democratico <strong>in</strong>terno.<br />

L'Assemblea esam<strong>in</strong>a l'articolo il 20 maggio '47. A causa <strong>del</strong>la rottura dei rapporti fra DC e<br />

socialcomunisti (PCI e PSI sono stati appena "estromessi" dal governo, e si è avviata la<br />

stagione <strong>del</strong> "centrismo" degasperiano), il mondo <strong>politico</strong> è <strong>in</strong> fermento. <strong>La</strong> <strong>regolamentazione</strong><br />

<strong>giuridica</strong> <strong>del</strong> <strong>partito</strong> è temuta dalle s<strong>in</strong>istre - come era stato accennato da Togliatti <strong>in</strong><br />

precedenza - che la considerano un possibile strumento di pressione nelle mani <strong>del</strong> governo e<br />

<strong>del</strong>la maggioranza. Mortati <strong>in</strong>terviene nel dibattito <strong>in</strong> Aula proponendo un emendamento volto<br />

a riformulare l'articolo 47 come segue: "Tutti i cittad<strong>in</strong>i hanno diritto di raggrupparsi<br />

liberamente <strong>in</strong> partiti ord<strong>in</strong>ati <strong>in</strong> forma democratica, allo scopo di assicurare, con l'organica<br />

espressione <strong>del</strong>le varie correnti <strong>del</strong>la pubblica op<strong>in</strong>ione ed il concorso di esse alla<br />

determ<strong>in</strong>azione <strong>del</strong>la politica nazionale, il regolare funzionamento <strong>del</strong>le istituzioni<br />

rappresentative. <strong>La</strong> legge può stabilire che ai partiti <strong>in</strong> possesso dei requisiti da essa fissati, ed<br />

accertati dalla Corte costituzionale, siano conferiti propri poteri <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e alle elezioni o ad<br />

altre funzioni di pubblico <strong>in</strong>teresse. Può <strong>in</strong>oltre essere imposto, con norme di carattere<br />

generale, che siano resi pubblici i bilanci dei partiti". Antonio Giolitti (PCI) reputa che<br />

l'emendamento aumenti il rischio di abusi sui partiti di m<strong>in</strong>oranza. Mortati è costretto a<br />

ritirare l'emendamento, concordandone un altro con il deputato socialista Carlo Ruggiero<br />

(conservando almeno il pr<strong>in</strong>cipio <strong>del</strong> metodo democratico nei partiti). Tale proposta - a sua<br />

volta abbandonata da Mortati e Ruggiero e fatta propria dall'on. Girolamo Bellavista (UDL-<br />

PLI) - è resp<strong>in</strong>ta a causa <strong>del</strong> voto negativo, determ<strong>in</strong>ante, <strong>del</strong> PCI. L'Assemblea Costituente,<br />

perciò, approva quello che è l'attuale articolo 49 <strong>del</strong>la Costituzione ("Tutti i cittad<strong>in</strong>i hanno<br />

diritto ad associarsi liberamente <strong>in</strong> partiti, per concorrere, con metodo democratico, a<br />

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