La regolamentazione giuridica del partito politico in Italia.pdf - Giuffre
La regolamentazione giuridica del partito politico in Italia.pdf - Giuffre La regolamentazione giuridica del partito politico in Italia.pdf - Giuffre
) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni; c) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa; d) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo. 3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta dai Ministri per le riforme costituzionali e dei rapporti con il Parlamento, previo parere del Consiglio di Stato, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Art. 17 (Disposizioni finali ed entrata in vigore) 1. Ai fini della presente legge, si intendono per partiti politici i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall’articolo 8, comma 1, lettera a). 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- Page 1 and 2: La regolamentazione giuridica del p
- Page 3 and 4: con metodo democratico a determinar
- Page 5 and 6: Stato e della Corte dei Conti, e da
- Page 7 and 8: I delegati si riuniscono, una volta
- Page 9 and 10: (nella numerazione originale è il
- Page 11 and 12: "Disposizioni riguardanti i partiti
- Page 13 and 14: esponsabilità occorre anzitutto ch
- Page 15 and 16: se il candidato supera la percentua
- Page 17 and 18: localmente. Il rendiconto annuale s
- Page 19 and 20: Tra il '62 e il '63 "Rassegna Parla
- Page 21 and 22: ordine di tempo è dell'on.Birindel
- Page 23 and 24: nuovo il senatore democristiano Pie
- Page 25 and 26: sforzi si esaurirebbero in dispute
- Page 27 and 28: "49 - Tutti i cittadini hanno dirit
- Page 29 and 30: fortunato volume di Stella e Rizzo
- Page 31 and 32: composizione e le attribuzioni degl
- Page 33 and 34: Art. 5 (Norme per la trasparenza e
- Page 35 and 36: endiconto da parte del competente o
- Page 37 and 38: decreto del Presidente della Repubb
- Page 39 and 40: 2. Le destinazioni di cui al comma
- Page 41 and 42: l'applicazione delle disposizioni d
- Page 43 and 44: precedono la scadenza del termine f
- Page 45: unico delle imposte sui redditi di
) ricognizione <strong>del</strong>le norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;<br />
c) coord<strong>in</strong>amento <strong>del</strong> testo <strong>del</strong>le disposizioni vigenti <strong>in</strong> modo da garantire la razionale<br />
applicazione nonché la coerenza logica e sistematica <strong>del</strong>la normativa;<br />
d) aggiornamento e semplificazione <strong>del</strong> l<strong>in</strong>guaggio normativo.<br />
3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta dai M<strong>in</strong>istri per le<br />
riforme costituzionali e dei rapporti con il Parlamento, previo parere <strong>del</strong> Consiglio di Stato, che<br />
si esprime entro quarantac<strong>in</strong>que giorni dalla data di trasmissione. Lo schema di decreto è<br />
trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato <strong>del</strong>la Repubblica ai f<strong>in</strong>i <strong>del</strong>l’espressione <strong>del</strong><br />
parere <strong>del</strong>le Commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dalla data di<br />
trasmissione. Decorso tale term<strong>in</strong>e, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il<br />
term<strong>in</strong>e per l'espressione <strong>del</strong> parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza <strong>del</strong><br />
term<strong>in</strong>e f<strong>in</strong>ale per l'esercizio <strong>del</strong>la <strong>del</strong>ega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di<br />
sessanta giorni.<br />
Art. 17 (Disposizioni f<strong>in</strong>ali ed entrata <strong>in</strong> vigore)<br />
1. Ai f<strong>in</strong>i <strong>del</strong>la presente legge, si <strong>in</strong>tendono per partiti politici i partiti, movimenti e gruppi<br />
politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il<br />
r<strong>in</strong>novo di uno degli organi <strong>in</strong>dicati dall’articolo 8, comma 1, lettera a).<br />
2. <strong>La</strong> presente legge entra <strong>in</strong> vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta<br />
Ufficiale.