La regolamentazione giuridica del partito politico in Italia.pdf - Giuffre

La regolamentazione giuridica del partito politico in Italia.pdf - Giuffre La regolamentazione giuridica del partito politico in Italia.pdf - Giuffre

03.01.2015 Views

) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni; c) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa; d) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo. 3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta dai Ministri per le riforme costituzionali e dei rapporti con il Parlamento, previo parere del Consiglio di Stato, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Art. 17 (Disposizioni finali ed entrata in vigore) 1. Ai fini della presente legge, si intendono per partiti politici i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall’articolo 8, comma 1, lettera a). 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

) ricognizione <strong>del</strong>le norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;<br />

c) coord<strong>in</strong>amento <strong>del</strong> testo <strong>del</strong>le disposizioni vigenti <strong>in</strong> modo da garantire la razionale<br />

applicazione nonché la coerenza logica e sistematica <strong>del</strong>la normativa;<br />

d) aggiornamento e semplificazione <strong>del</strong> l<strong>in</strong>guaggio normativo.<br />

3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta dai M<strong>in</strong>istri per le<br />

riforme costituzionali e dei rapporti con il Parlamento, previo parere <strong>del</strong> Consiglio di Stato, che<br />

si esprime entro quarantac<strong>in</strong>que giorni dalla data di trasmissione. Lo schema di decreto è<br />

trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato <strong>del</strong>la Repubblica ai f<strong>in</strong>i <strong>del</strong>l’espressione <strong>del</strong><br />

parere <strong>del</strong>le Commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dalla data di<br />

trasmissione. Decorso tale term<strong>in</strong>e, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il<br />

term<strong>in</strong>e per l'espressione <strong>del</strong> parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza <strong>del</strong><br />

term<strong>in</strong>e f<strong>in</strong>ale per l'esercizio <strong>del</strong>la <strong>del</strong>ega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di<br />

sessanta giorni.<br />

Art. 17 (Disposizioni f<strong>in</strong>ali ed entrata <strong>in</strong> vigore)<br />

1. Ai f<strong>in</strong>i <strong>del</strong>la presente legge, si <strong>in</strong>tendono per partiti politici i partiti, movimenti e gruppi<br />

politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il<br />

r<strong>in</strong>novo di uno degli organi <strong>in</strong>dicati dall’articolo 8, comma 1, lettera a).<br />

2. <strong>La</strong> presente legge entra <strong>in</strong> vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta<br />

Ufficiale.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!