La regolamentazione giuridica del partito politico in Italia.pdf - Giuffre
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con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 6. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, valutate in 20,9 milioni di euro per l'anno 2015, e 11,9 milioni a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall’articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, della presente legge. 7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio, dell’importo delle risorse disponibili iscritte sul fondo di cui all’articolo 10, comma 4, mediante corrispondente rideterminazione della quota del due per mille della imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a favore dei partiti politici ai sensi del medesimo comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma. Art. 10 (Destinazione volontaria del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche) 1. A decorrere dall'anno finanziario 2014, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all’articolo 4.
2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto. Il contribuente può indicare sulla scheda un unico partito politico cui destinare il due per mille. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, in modo da garantire la tempestività ed economicità di gestione, la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, nonché da agevolare l’espressione della scelta da parte dei contribuenti. 4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 31,4 milioni di euro per l’anno 2014, 19,6 milioni di euro per l’anno 2015, 37,7 milioni di euro per l’anno 2016 e 55,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 9, comma 7. 5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 4, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall’articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, della presente legge. 6. Le disponibilità iscritte annualmente sul fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell’esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi. Art. 11 (Sedi per lo svolgimento di attività politiche)
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2. Le dest<strong>in</strong>azioni di cui al comma 1 sono stabilite sulla base <strong>del</strong>le scelte effettuate dai<br />
contribuenti <strong>in</strong> sede di dichiarazione annuale dei redditi mediante la compilazione di una<br />
scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto. Il contribuente può <strong>in</strong>dicare sulla scheda un<br />
unico <strong>partito</strong> <strong>politico</strong> cui dest<strong>in</strong>are il due per mille.<br />
3. Il M<strong>in</strong>istro <strong>del</strong>l’economia e <strong>del</strong>le f<strong>in</strong>anze, entro sessanta giorni dalla data di entrata <strong>in</strong> vigore<br />
<strong>del</strong>la presente legge, adotta un regolamento ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 17, comma 3, <strong>del</strong>la legge 23<br />
agosto 1988, n. 400, <strong>in</strong> cui sono stabiliti i criteri, i term<strong>in</strong>i e le modalità per l'applicazione <strong>del</strong>le<br />
disposizioni <strong>del</strong> presente articolo, <strong>in</strong> modo da garantire la tempestività ed economicità di<br />
gestione, la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela <strong>del</strong>la<br />
riservatezza <strong>del</strong>le scelte preferenziali, nonché da agevolare l’espressione <strong>del</strong>la scelta da parte<br />
dei contribuenti.<br />
4. Per le f<strong>in</strong>alità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 31,4<br />
milioni di euro per l’anno 2014, 19,6 milioni di euro per l’anno 2015, 37,7 milioni di euro per<br />
l’anno 2016 e 55,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 da iscrivere <strong>in</strong> apposito fondo da<br />
istituire nello stato di previsione <strong>del</strong> M<strong>in</strong>istero <strong>del</strong>l’economia e <strong>del</strong>le f<strong>in</strong>anze. Resta fermo<br />
quanto previsto dall’articolo 9, comma 7.<br />
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione <strong>del</strong> comma 4, si provvede mediante utilizzo di quota<br />
parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto <strong>del</strong>le disposizioni recate dall’articolo<br />
14, commi 1, lettera b), e 2, <strong>del</strong>la presente legge.<br />
6. Le disponibilità iscritte annualmente sul fondo di cui al comma 4, non utilizzate al term<strong>in</strong>e<br />
<strong>del</strong>l’esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi<br />
successivi.<br />
Art. 11<br />
(Sedi per lo svolgimento di attività politiche)