La regolamentazione giuridica del partito politico in Italia.pdf - Giuffre
La regolamentazione giuridica del partito politico in Italia.pdf - Giuffre La regolamentazione giuridica del partito politico in Italia.pdf - Giuffre
essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del finanziamento o del contributo. In caso di inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso di dichiarazioni mendaci si applica la disciplina sanzionatoria di cui all’articolo 4, comma 6, delle predetta n. 659 del 1981. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati, l’elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per garantire la tracciabilità delle operazioni e l’identificazione dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Art. 6 (Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti) 1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, ai partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all’articolo 4 della presente legge, si applicano le disposizioni in materia di revisione contabile di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n.96. Art. 7 (Controllo dei rendiconti dei partiti) 1. Il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e dei relativi allegati, nonché di ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui alla presente legge, sono effettuati dalla Commissione. Nell'ambito del controllo, la Commissione invita i partiti a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze, con le modalità e nei termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell' articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96. 2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 6 della presente legge o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del
endiconto da parte del competente organo interno, qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione dispone, per l'esercizio d'imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro di cui all’articolo 4. 3. Nei casi di cui al comma 3, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. TITOLO III DISCIPLINA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DELLA CONTRIBUZIONE INDIRETTA Art. 8 (Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, alla contribuzione indiretta e ai benefici non monetari) 1. A decorrere dall'anno 2014, i partiti politici iscritti nel registro di cui all’articolo 4 possono essere ammessi, a richiesta: a) al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 9, qualora abbiano conseguito nell’ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, o
- Page 1 and 2: La regolamentazione giuridica del p
- Page 3 and 4: con metodo democratico a determinar
- Page 5 and 6: Stato e della Corte dei Conti, e da
- Page 7 and 8: I delegati si riuniscono, una volta
- Page 9 and 10: (nella numerazione originale è il
- Page 11 and 12: "Disposizioni riguardanti i partiti
- Page 13 and 14: esponsabilità occorre anzitutto ch
- Page 15 and 16: se il candidato supera la percentua
- Page 17 and 18: localmente. Il rendiconto annuale s
- Page 19 and 20: Tra il '62 e il '63 "Rassegna Parla
- Page 21 and 22: ordine di tempo è dell'on.Birindel
- Page 23 and 24: nuovo il senatore democristiano Pie
- Page 25 and 26: sforzi si esaurirebbero in dispute
- Page 27 and 28: "49 - Tutti i cittadini hanno dirit
- Page 29 and 30: fortunato volume di Stella e Rizzo
- Page 31 and 32: composizione e le attribuzioni degl
- Page 33: Art. 5 (Norme per la trasparenza e
- Page 37 and 38: decreto del Presidente della Repubb
- Page 39 and 40: 2. Le destinazioni di cui al comma
- Page 41 and 42: l'applicazione delle disposizioni d
- Page 43 and 44: precedono la scadenza del termine f
- Page 45 and 46: unico delle imposte sui redditi di
endiconto da parte <strong>del</strong> competente organo <strong>in</strong>terno, qualora l'<strong>in</strong>ottemperanza non venga<br />
sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione dispone, per l'esercizio d'imposta<br />
successivo a quello <strong>in</strong> corso alla data <strong>del</strong>la contestazione, la cancellazione <strong>del</strong> <strong>partito</strong> <strong>politico</strong><br />
dalla seconda sezione <strong>del</strong> registro di cui all’articolo 4.<br />
3. Nei casi di cui al comma 3, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere <strong>del</strong> <strong>partito</strong> o funzioni<br />
analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei c<strong>in</strong>que<br />
anni successivi.<br />
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento all’esercizio <strong>in</strong> corso<br />
alla data di entrata <strong>in</strong> vigore <strong>del</strong>la presente legge.<br />
TITOLO III<br />
DISCIPLINA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DELLA CONTRIBUZIONE<br />
INDIRETTA<br />
Art. 8 (Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, alla contribuzione <strong>in</strong>diretta<br />
e ai benefici non monetari)<br />
1. A decorrere dall'anno 2014, i partiti politici iscritti nel registro di cui all’articolo 4 possono<br />
essere ammessi, a richiesta:<br />
a) al f<strong>in</strong>anziamento privato <strong>in</strong> regime fiscale agevolato di cui all'articolo 9, qualora abbiano<br />
conseguito nell’ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio<br />
simbolo alle elezioni per il r<strong>in</strong>novo <strong>del</strong> Senato <strong>del</strong>la Repubblica, <strong>del</strong>la Camera dei deputati, dei<br />
membri <strong>del</strong> Parlamento europeo spettanti all'<strong>Italia</strong> o <strong>in</strong> uno dei consigli regionali o <strong>del</strong>le<br />
prov<strong>in</strong>ce autonome di Trento e di Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima<br />
consultazione elettorale candidati <strong>in</strong> almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il r<strong>in</strong>novo<br />
<strong>del</strong>la Camera dei deputati o <strong>in</strong> almeno tre regioni per il r<strong>in</strong>novo <strong>del</strong> Senato <strong>del</strong>la Repubblica, o