La regolamentazione giuridica del partito politico in Italia.pdf - Giuffre

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03.01.2015 Views

appresentanza, di presentare alla cancelleria del tribunale competente un elenco delle offerte ricevute e delle spese sopportate per la propria candidatura. Tali entrate e spese non possono superare lire 200.000 per le elezioni comunali; lire 300.000 per le provinciali; lire 400.000 per le regionali; lire 500.000 per le senatoriali, lire 600.000 per le elezioni a deputato. Nel decreto di convocazione dei comizi elettorali è precisata, dentro i limiti indicati nel precedente comma, la spesa consentita ai candidati con riferimento all'ampiezza della circoscrizione e al numero degli elettori. Il disposto degli ultimi tre commi dell'articolo 3 della presente legge è esteso ai finanziamenti, contributi e offerte per i singoli candidati. Art. 7 - Ogni cittadino può prendere visione degli statuti e dei rendiconti annuali ed elettorali dei partiti e dei singoli candidati. Può anche denunziare alla magistratura eventuali violazioni di legge. In caso di accertata violazione delle disposizioni degli articoli precedenti si procederà anche d'ufficio ai sensi di legge. La omissione del deposito degli atti può essere punita con la multa da 500 mila lire fino a due milioni. In caso di recidiva, la multa è raddoppiata. La violazione delle disposizioni riguardanti i finanziamenti e le spese è punita con la multa fissa di lire 500,000, oltre l'aggiunta da tre a dieci volte la somma riscossa o pagata illecitamente. In tutti i casi previsti sono responsabili della violazione di legge tanto chi versa quanto chi riceve. Art. 8 - Se gli atti depositati nella cancelleria del tribunale dai partiti e dai singoli candidati contengono tali omissioni e inesattezze da potersi dedurre essere stata occultata o alterata la verità, i responsabili sono puniti a norma dell'articolo 483 codice penale, per falsità commessa dal privato in atto pubblico. Le reazioni al progetto Sturzo sono molteplici."Il Mondo", nel '58, apre un dibattito a distanza fra Achille Battaglia, Giacomo Perticone, Paolo Barile, Costantino Mortati e Giuseppe Maranini. In un nuovo articolo su "Nord e Sud", intanto, De Caprariis riafferma il principio che i partiti non sono più gruppi intermedi fra l'individuo e lo Stato, ma tendono "ad essere lo Stato". Il dibattito sulla rivista di Francesco Compagna prosegue con un intervento del costituzionalista Paolo Ungari, e si protrae fino al 1961 con numerosi contributi di vari autori.

Tra il '62 e il '63 "Rassegna Parlamentare" pubblica saggi e commenti di illustri studiosi e politici, fra i quali i testi di Ammassari, Meynaud, Orsello, Basso e Maranini. Anche la rivista del PSI "Mondo Operaio" si occupa della questione, criticando lo stato dei partiti; Antonio Landolfi chiede il superamento di ogni residuo di "centralismo democratico" e l'abolizione del cumulo delle cariche. La Democrazia Cristiana, nel 1963, dedica il convegno di S.Pellegrino Terme a "Partiti e democrazia", sollecitando una regolamentazione che abbia particolare riguardo ai bilancio e al finanziamento della politica. Paolo Emilio Taviani chiede l'introduzione di un regime di finanziamento pubblico; la proposta è ripresa da Giovanni Leone. Maranini replica definendo l'autocontrollo finanziario "una burla". "Il Mondo" ospita - dall'ottobre 1963 - una serie di articoli sul tema, fra i quali si segnalano gli interventi di Cesarini e Paggi. Anche "Il Mulino" si occupa a fondo della vicenda. Il 20 e il 21 marzo '65, al teatro Eliseo di Roma si svolge il convegno nazionale del PRI su "Stato, partiti e popolo nella Repubblica italiana", durante il quale i repubblicani presentano un progetto che prevede l'attribuzione ai partiti della personalità giuridica di diritto privato, il deposito dello statuto presso la Corte Costituzionale, introducendo disposizioni sulla democraticità delle votazioni in tutte le fasi della vita del partito. L'aspetto del problema che viene particolarmente in luce nel dibattito della seconda metà degli ani Sessanta è il finanziamento pubblico. Fra il '65 e il '68 si susseguono saggi ed interventi sul tema. Come ricora Guglielmo Negri ("Istituzioni e politica" - Le Monnier): al convegno di Sorrento della DC (novembre '65), Pella e altri esponenti democristiani ripropongono l'idea del finanziamento pubblico, mentre Scalfaro ironizza sulla situazione del suo partito: "ad ogni tessera corrisponda un uomo vivo... eh sì, un uomo vivo; non è una battuta - vero - chè qualche sezione potrebbe fare proprio oggi, 2 novembre, la festa del socio; è vero, purtroppo".

appresentanza, di presentare alla cancelleria <strong>del</strong> tribunale competente un elenco <strong>del</strong>le offerte<br />

ricevute e <strong>del</strong>le spese sopportate per la propria candidatura. Tali entrate e spese non possono<br />

superare lire 200.000 per le elezioni comunali; lire 300.000 per le prov<strong>in</strong>ciali; lire 400.000<br />

per le regionali; lire 500.000 per le senatoriali, lire 600.000 per le elezioni a deputato. Nel<br />

decreto di convocazione dei comizi elettorali è precisata, dentro i limiti <strong>in</strong>dicati nel precedente<br />

comma, la spesa consentita ai candidati con riferimento all'ampiezza <strong>del</strong>la circoscrizione e al<br />

numero degli elettori. Il disposto degli ultimi tre commi <strong>del</strong>l'articolo 3 <strong>del</strong>la presente legge è<br />

esteso ai f<strong>in</strong>anziamenti, contributi e offerte per i s<strong>in</strong>goli candidati. Art. 7 - Ogni cittad<strong>in</strong>o può<br />

prendere visione degli statuti e dei rendiconti annuali ed elettorali dei partiti e dei s<strong>in</strong>goli<br />

candidati. Può anche denunziare alla magistratura eventuali violazioni di legge. In caso di<br />

accertata violazione <strong>del</strong>le disposizioni degli articoli precedenti si procederà anche d'ufficio ai<br />

sensi di legge. <strong>La</strong> omissione <strong>del</strong> deposito degli atti può essere punita con la multa da 500 mila<br />

lire f<strong>in</strong>o a due milioni. In caso di recidiva, la multa è raddoppiata. <strong>La</strong> violazione <strong>del</strong>le<br />

disposizioni riguardanti i f<strong>in</strong>anziamenti e le spese è punita con la multa fissa di lire 500,000,<br />

oltre l'aggiunta da tre a dieci volte la somma riscossa o pagata illecitamente. In tutti i casi<br />

previsti sono responsabili <strong>del</strong>la violazione di legge tanto chi versa quanto chi riceve. Art. 8 - Se<br />

gli atti depositati nella cancelleria <strong>del</strong> tribunale dai partiti e dai s<strong>in</strong>goli candidati contengono<br />

tali omissioni e <strong>in</strong>esattezze da potersi dedurre essere stata occultata o alterata la verità, i<br />

responsabili sono puniti a norma <strong>del</strong>l'articolo 483 codice penale, per falsità commessa dal<br />

privato <strong>in</strong> atto pubblico.<br />

Le reazioni al progetto Sturzo sono molteplici."Il Mondo", nel '58, apre un dibattito a<br />

distanza fra Achille Battaglia, Giacomo Perticone, Paolo Barile, Costant<strong>in</strong>o Mortati e Giuseppe<br />

Maran<strong>in</strong>i. In un nuovo articolo su "Nord e Sud", <strong>in</strong>tanto, De Caprariis riafferma il pr<strong>in</strong>cipio<br />

che i partiti non sono più gruppi <strong>in</strong>termedi fra l'<strong>in</strong>dividuo e lo Stato, ma tendono "ad essere lo<br />

Stato". Il dibattito sulla rivista di Francesco Compagna prosegue con un <strong>in</strong>tervento <strong>del</strong><br />

costituzionalista Paolo Ungari, e si protrae f<strong>in</strong>o al 1961 con numerosi contributi di vari autori.

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