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La regolamentazione giuridica del partito politico in Italia.pdf - Giuffre

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<strong>La</strong> <strong>regolamentazione</strong> <strong>giuridica</strong> <strong>del</strong> <strong>partito</strong> <strong>politico</strong> <strong>in</strong> <strong>Italia</strong><br />

Il dibattito dall’Assemblea Costituente al disegno di legge <strong>del</strong> governo Letta<br />

di Luca Tentoni<br />

PREMESSA<br />

Il problema <strong>del</strong>la democrazia nei partiti e <strong>del</strong>la tutela <strong>del</strong>le m<strong>in</strong>oranze sorge con il<br />

progressivo abbandono, all'<strong>in</strong>izio <strong>del</strong> secolo scorso, <strong>del</strong>la concezione di <strong>partito</strong> <strong>in</strong>teso come<br />

semplice comitato elettorale (di notabili e senza struttura se non quella necessariamente<br />

provvisoria da utilizzare per la raccolta dei consensi al momento <strong>del</strong> voto) e con l'adozione di<br />

mo<strong>del</strong>li organizzativi sempre più articolati e complessi, legati allo sviluppo e al successo dei<br />

partiti di massa. Come scrive Paolo Ridola ("Enciclopedia <strong>del</strong> diritto" Giuffrè - voce "Partiti<br />

politici" - 1982):<br />

il raccordo tra partiti parlamentari e comitati elettorali diviene meno occasionale, e<br />

questi ultimi si trasformano <strong>in</strong> strutture permanenti, allo scopo di mantenere il collegamento<br />

con la più ampia base elettorale. Dall'altro, accanto ai tradizionali partiti di orig<strong>in</strong>e<br />

parlamentare, compaiono e si rafforzano partiti sorti al di fuori <strong>del</strong> quadro parlamentare,<br />

espressione di formazioni di lavoratori, di categoria, religiose, già operanti nella società.<br />

L'azione <strong>del</strong> <strong>partito</strong> tende dunque ad estendersi dal Parlamento alla società civile, all'<strong>in</strong>terno<br />

<strong>del</strong>la quale esso viene ad assolvere alla funzione di organizzare <strong>in</strong> modo permanente i nuovi<br />

ceti ammessi a partecipare alla vita politica. Il distacco dal mo<strong>del</strong>lo liberale <strong>del</strong> government


y discussion, mo<strong>del</strong>lo che, ristretto il circuito rappresentativo entro l'àmbito omogeneo<br />

<strong>del</strong>la borghesia politicamente attiva, faceva <strong>del</strong> Parlamento, attraverso il confronto di<br />

op<strong>in</strong>ioni che vi si svolgeva, il fulcro <strong>del</strong> processo di formazione <strong>del</strong>la volontà statale, appare<br />

evidente. Il passaggio dal <strong>partito</strong> di notabili al <strong>partito</strong> di apparato, efficacemente descritto<br />

dalla sociologia classica dei partiti, ne è una <strong>del</strong>le manifestazioni più significative: il sorgere<br />

dei partiti di massa, presenti nella società con una organizzazione stabile e capillare,<br />

saldamente coesi <strong>in</strong>torno ad un apparato con accentuati caratteri di professionismo e di<br />

burocratizzazione, e qu<strong>in</strong>di capaci di una <strong>in</strong>tensa azione di aggregazione e di mobilitazione<br />

collettiva e di un controllo penetrante sulle rappresentanze parlamentari, determ<strong>in</strong>a una<br />

spiccata valorizzazione <strong>del</strong> momento organizzativo nella considerazione <strong>del</strong> fenomeno<br />

partitico.<br />

In <strong>Italia</strong> si parla di democrazia <strong>in</strong>terna ai partiti e di tutela <strong>del</strong>le m<strong>in</strong>oranze già<br />

all'<strong>in</strong>domani <strong>del</strong>la Liberazione e durante i lavori <strong>del</strong>l'Assemblea Costituente. Per scongiurare il<br />

rischio di una sorta di "autoritarismo partitico" che <strong>in</strong>debolisca lo Stato e trasformi il sistema<br />

<strong>politico</strong> <strong>in</strong> quella che Giuseppe Maran<strong>in</strong>i avrebbe poi def<strong>in</strong>ito "<strong>partito</strong>crazia", Costant<strong>in</strong>o<br />

Mortati <strong>in</strong> <strong>Italia</strong> e François Goguel <strong>in</strong> Francia propongono la <strong>regolamentazione</strong> <strong>giuridica</strong> dei<br />

partiti. Il pr<strong>in</strong>cipio dal quale muovono Mortati e Goguel è che lo Stato deve riconoscere i<br />

partiti, garantirne e promuoverne l'attività, elevarli al rango di "enti" pubblici, ma deve<br />

controllarne la democraticità, nelle assemblee <strong>in</strong>terne come nella scelta dei candidati. Il<br />

progetto predisposto da Goguel per l'Assemblea Costituente prevede che al <strong>partito</strong> <strong>politico</strong> sia<br />

concessa la personalità <strong>giuridica</strong>, purchè siano fatti salvi i pr<strong>in</strong>cipi di difesa <strong>del</strong> pluralismo, di<br />

adesione alla dichiarazione dei diritti <strong>del</strong>l'uomo, di garanzia <strong>del</strong>la democrazia <strong>in</strong>terna<br />

all'organizzazione e di trasparenza <strong>del</strong>le spese e <strong>del</strong>le risorse.<br />

Come vedremo <strong>in</strong> seguito, l'articolo 49 <strong>del</strong>la Costituzione italiana, con la sua generica<br />

formulazione ("Tutti i cittad<strong>in</strong>i hanno diritto di associarsi liberamente <strong>in</strong> partiti per concorrere


con metodo democratico a determ<strong>in</strong>are la politica nazionale"), segnerà una parziale sconfitta<br />

di chi aveva avvertito l'esigenza di una discipl<strong>in</strong>a più puntuale. <strong>La</strong> Carta repubblicana <strong>del</strong> 1947,<br />

<strong>in</strong>fatti, sembra configurare il "metodo democratico" più come una regola di condotta nelle<br />

relazioni fra i partiti che come un pr<strong>in</strong>cipio generale che valga anche al loro <strong>in</strong>terno. Fenomeni<br />

come il cd. "centralismo democratico" dimostreranno come nessuna norma <strong>giuridica</strong> abbia<br />

mai permesso alle m<strong>in</strong>oranze <strong>in</strong>terne ai partiti di far valere le proprie ragioni senza subire - <strong>in</strong><br />

taluni casi - accuse di "frazionismo" ed espulsioni.<br />

Il tema <strong>del</strong>la democrazia nei partiti - collegato anche a quello <strong>del</strong> "costo <strong>del</strong>la politica" e ai<br />

mezzi di f<strong>in</strong>anziamento - animerà il dibattito fra gli studiosi e nel Paese per quasi mezzo<br />

secolo, f<strong>in</strong>o ai lavori <strong>del</strong>la prima Commissione bicamerale per le riforme istituzionali nel 1985 -<br />

durante i quali il liberale Bozzi, relatore di maggioranza, si impegnerà a fondo per trovare una<br />

soluzione valida e ragionevole. Anziché avviarsi a soluzione, il problema passerà <strong>in</strong>vece <strong>in</strong><br />

secondo piano, di fronte alla prospettiva di una "Grande riforma" che non sarà realizzata; il<br />

periodo che comunemente è def<strong>in</strong>ito "Tangentopoli" produrrà grandi mutamenti nella classe<br />

politica e nella stesso sistema partitico italiano: tuttavia, né i referendum sulla riduzione <strong>del</strong>le<br />

preferenze (1991), sul "maggioritario" (1993) e sull'abolizione <strong>del</strong> f<strong>in</strong>anziamento pubblico ai<br />

partiti (1993) daranno il via ad una stagione di regole. Con la nascita <strong>del</strong>la c.d. "Seconda<br />

Repubblica" il dibattito sulla <strong>regolamentazione</strong> dei partiti e sulla democrazia <strong>in</strong>terna si<br />

<strong>in</strong>terromperà bruscamente, anziché giungere a soluzione, per poi riprendere all’improvviso<br />

dopo le elezioni <strong>del</strong> 2013, <strong>in</strong> seguito all’ondata di contestazione nei confronti <strong>del</strong>la “Casta” e dei<br />

partiti. A testimonianza <strong>del</strong>l'impegno di pochi restano gli articoli, i saggi, le rare proposte di<br />

legge, ma non di più. Il problema, tuttavia, permane, perchè se è vero che gli apparati di<br />

<strong>partito</strong> sembrano - e talvolta sono - più "leggeri" dei precedenti, è pur vero che l'accentramento<br />

<strong>del</strong> potere nei vertici aumenta - a ben vedere - proprio a causa <strong>del</strong>la competizione<br />

"personalistica" imposta dal sistema maggioritario. In un panorama nel quale gli elettori<br />

f<strong>in</strong>iscono per scegliere <strong>in</strong>direttamente pers<strong>in</strong>o il presidente <strong>del</strong> Consiglio (che è leader <strong>del</strong>la


coalizione maggioritaria), nei partiti si assiste ad una identificazione talvolta fortissima fra il<br />

capo carismatico e il soggetto <strong>politico</strong> che egli guida. Non è <strong>in</strong>frequente il caso di partiti<br />

"personali" (anche nella denom<strong>in</strong>azione, nella quale sovente compare il cognome <strong>del</strong><br />

fondatore) o sostanzialmente identificati col proprio leader. Anche nei partiti strutturati <strong>in</strong><br />

modo più tradizionale, le strutture di vertice sembrano mantenere un peso decisivo. Pers<strong>in</strong>o i<br />

gruppi parlamentari, i s<strong>in</strong>goli eletti, le correnti di m<strong>in</strong>oranza (quando vi sono e se sono<br />

rappresentate negli organismi decisionali maggiori) paiono avere spesso un potere decisionale<br />

marg<strong>in</strong>ale rispetto a quello dei leader e, più <strong>in</strong> generale, dei "vertici" <strong>del</strong> <strong>partito</strong> o <strong>del</strong>la<br />

coalizione. In questo excursus ripercorreremo alcune <strong>del</strong>le tappe di una normativa che non è<br />

mai venuta alla luce, ma che forse – con tutte le cautele <strong>del</strong> caso - il sistema <strong>politico</strong> italiano<br />

riuscirà a darsi <strong>in</strong> futuro.<br />

IL PROGETTO MORTATI<br />

Il progetto di <strong>regolamentazione</strong> <strong>giuridica</strong> dei partiti è elaborato da Mortati ancor prima<br />

<strong>del</strong>le elezioni <strong>del</strong> 1946 e <strong>del</strong>lo stesso referendum istituzionale. Composto da diciotto articoli, il<br />

testo <strong>del</strong><strong>in</strong>ea anzitutto i requisiti necessari perché il <strong>partito</strong> possa svolgere le sue attività. E'<br />

necessario avere "un ord<strong>in</strong>amento <strong>in</strong>terno discipl<strong>in</strong>ato con norme relative al numero, modo di<br />

formazione, competenza e funzionamento degli organi, nonchè alla modalità di ammissione<br />

dei soci", un m<strong>in</strong>imo di 5.000 iscritti e "come scopo l'affermazione di <strong>in</strong>dirizzi di politica<br />

generale". L'art.2 <strong>del</strong> progetto detta le modalità per l'acccertamento <strong>del</strong>la sussistenza dei<br />

requisiti che servono perché il <strong>partito</strong> sia ammesso alla competizione elettorale e alla<br />

presentazione di liste di candidati. <strong>La</strong> competenza spetta ad un organo composto dal primo<br />

presidente <strong>del</strong>la Cassazione "che lo presiede", dai presidenti <strong>del</strong>le Camere, <strong>del</strong> Consiglio di


Stato e <strong>del</strong>la Corte dei Conti, e da quattro docenti universitari <strong>in</strong> materie giuridiche, designati<br />

dai Senati accademici. Ogni membro <strong>del</strong> Senato accademico ha il diritto di esprimere solo due<br />

preferenze (il voto limitato serve ad evitare che un gruppo organizzato e maggioritario si<br />

assicuri tutti i quattro posti). Il limite per la presentazione <strong>del</strong>le domande per accedere al<br />

riconoscimento <strong>del</strong> <strong>partito</strong> è fissato nei 130 giorni precedenti le elezioni per la Costituente. Le<br />

domande vanno rivolte al M<strong>in</strong>istro per la Costituente: la procedura è rapida, perché le risposte<br />

sull'ammissibilità vanno date entro dieci giorni, con "immediata comunicazione al<br />

presentatore".<br />

<strong>La</strong> presentazione <strong>del</strong>le liste. Ottenuto il "visto" <strong>del</strong> comitato di garanti il <strong>partito</strong> può<br />

<strong>in</strong>iziare la fase di preparazione <strong>del</strong> blocco di candidature che <strong>in</strong>tende presentare alle elezioni.<br />

Anche <strong>in</strong> questo passaggio - molto <strong>del</strong>icato - deve essere osservata la massima democraticità<br />

nelle scelte poichè, come avverte l'art.4, "l'<strong>in</strong>osservanza di qualcuna <strong>del</strong>le modalità prescritte fa<br />

decadere dal diritto di partecipare con proprie liste alla scelta dei deputati". Dieci giorni dopo<br />

il ricevimento <strong>del</strong> placet <strong>del</strong>lo Stato, la direzione di ogni <strong>partito</strong> deve riunirsi e convocare<br />

(entro 45 giorni dalle elezioni) gli iscritti "che siano elettori" <strong>in</strong> "assemblea plenaria". <strong>La</strong><br />

convocazione <strong>del</strong>le adunanze è comunicata dalla "Gazzetta Ufficiale", data la particolare natura<br />

<strong>giuridica</strong> che si vuole dare ai partiti (associazioni di diritto pubblico), ed è prevista la<br />

pubblicazione <strong>del</strong>l'avviso anche sui giornali <strong>del</strong>la circoscrizione nella quale si vota. Entro venti<br />

giorni dalla pubblicazione, gruppi di elettori "<strong>in</strong> numero non <strong>in</strong>feriore a trenta" possono<br />

presentare alla direzione circoscrizionale <strong>del</strong> <strong>partito</strong> alcune candidature "proponendone<br />

l'<strong>in</strong>clusione nelle liste <strong>del</strong> raggruppamento". Il progetto Mortati vuole <strong>in</strong>serire nel diritto<br />

italiano il meccanismo <strong>del</strong>le "primarie", sia pur con rilevanti differenze rispetto al sistema<br />

americano. Le "primarie" sono "chiuse", riservate ai soli iscritti al <strong>partito</strong>.<br />

Le liste dei candidati proposte "devono essere trasmesse alle direzioni dei raggruppamenti<br />

per il tramite <strong>del</strong> s<strong>in</strong>daco <strong>del</strong>la località nelle cui liste elettorali sono iscritti i sottoscrittori. Il


s<strong>in</strong>daco accerta la qualità di elettore di costoro, nonchè l'eventuale osservanza <strong>del</strong> divieto" di<br />

presentare più d'una lista di candidati. "Egli provvede alla cancellazione dei nomi dei<br />

sottoscrittori che non si trov<strong>in</strong>o nelle condizioni richieste, esprimendone i motivi. Quando la<br />

cancellazione avvenga <strong>in</strong> conseguenza di molteplicità di sottoscrizioni essa si effettua sulla<br />

proposta presentata per ultimo".<br />

Le proposte con meno di trenta sottoscrittori "sono restituite dal s<strong>in</strong>daco al primo di<br />

costoro. Quelle valide sono <strong>in</strong>vece trasmesse entro dieci giorni alla direzione <strong>del</strong> <strong>partito</strong>".<br />

Quest'ultima riceve le proposte degli elettori, ve ne aggiunge di proprie e rimette il tutto alle<br />

sezioni, le quali - riunite <strong>in</strong> assemblea, <strong>in</strong> presenza di un notaio e di almeno un terzo degli<br />

iscritti - si pronunciano. I presentatori di candidature non iscritti al <strong>partito</strong> partecipano<br />

all'assemblea solo per illustrare le ragioni <strong>del</strong>le proprie scelte e, fatto ciò, "abbandonano la sala<br />

<strong>del</strong>le adunanze, a meno che la maggioranza non ne consenta la permanenza per il resto <strong>del</strong>la<br />

seduta"; però costoro - <strong>in</strong> ogni caso - non possono esprimere un voto.<br />

I candidati "<strong>in</strong>clusi nelle liste dichiarate valide sono <strong>in</strong>vitati dalla direzione <strong>del</strong><br />

raggruppamento <strong>in</strong>teressato ad <strong>in</strong>tervenire all'assemblea, ove lo credano, per esporre i loro<br />

orientamenti politici ed ascoltare le osservazioni dei partecipanti. Essi devono astenersi dalle<br />

votazioni che li riguard<strong>in</strong>o". In questo modo gli elettori conoscono prima <strong>del</strong>la stessa<br />

campagna elettorale i candidati e il loro programma.<br />

<strong>La</strong> lista di ogni sezione è formata "dai nomi di quei candidati i quali abbiano raccolto la<br />

maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Il numero dei candidati da <strong>in</strong>cludere nella lista non<br />

può superare la metà dei seggi attribuiti alla circoscrizione". L'art.13 <strong>del</strong> progetto Mortati<br />

discipl<strong>in</strong>a la nom<strong>in</strong>a dei <strong>del</strong>egati <strong>del</strong>la sezione "<strong>in</strong> ragione di due ogni cento iscritti, eletti <strong>in</strong><br />

base al metodo <strong>del</strong>le liste concorrenti cui è abb<strong>in</strong>ato lo scrut<strong>in</strong>io proporzionale".


I <strong>del</strong>egati si riuniscono, una volta eletti, nella matt<strong>in</strong>a <strong>del</strong>la prima domenica che segue,<br />

nella città sede <strong>del</strong>la direzione circoscrizionale <strong>del</strong> <strong>partito</strong>. Alla riunione partecipa "non meno<br />

di un terzo dei membri <strong>del</strong>la direzione circoscrizionale" <strong>del</strong> <strong>partito</strong>, più "un numero non<br />

superiore a dieci (ove il raggruppamento abbia proprie sezioni <strong>in</strong> più circoscrizioni elettorali)<br />

di membri <strong>del</strong>la direzione centrale <strong>del</strong> medesimo". <strong>La</strong> riunione "non è valida se non siano<br />

presenti almeno i tre quarti dei <strong>del</strong>egati <strong>del</strong>le sezioni". Successivamente i <strong>del</strong>egati preparano la<br />

lista def<strong>in</strong>itiva per la circoscrizione, <strong>in</strong> base ad un sistema d'elezione di secondo grado<br />

piuttosto complesso.<br />

I candidati vengono <strong>in</strong>seriti <strong>in</strong> un solo elenco che contiene per ognuno il numero dei voti<br />

ottenuti e la sezione proponente. Poi i candidati sono scelti con un metodo elettorale<br />

proporzionale. Contro le violazioni <strong>del</strong>le norme di legge ogni cittad<strong>in</strong>o può presentare ricorso<br />

ad una commissione mandamentale o alle Corti d'appello <strong>del</strong> capoluogo circoscrizionale, o - <strong>in</strong><br />

ultima analisi - a quella di Roma.<br />

Sul ricorso, "prodotto nel term<strong>in</strong>e di tre giorni dalla pubblicazione <strong>del</strong>le liste" si decide "<strong>in</strong><br />

via d'urgenza entro c<strong>in</strong>que giorni dalla presentazione". Ove siano accertate violazioni "non<br />

sanabili il raggruppamento che ne abbia dato causa perde il diritto di partecipare con proprie<br />

liste alle elezioni".<br />

LA COSTITUENTE<br />

Con la vittoria <strong>del</strong>la Repubblica nel referendum <strong>del</strong> 2 giugno 1946 e l'elezione<br />

<strong>del</strong>l'Assemblea Costituente, <strong>in</strong>izia il dibattito sulla nuova Carta Fondamentale degli italiani. Il


uolo <strong>del</strong> <strong>partito</strong> <strong>politico</strong> e la sua discipl<strong>in</strong>a costituzionale sono al centro <strong>del</strong>la discussione che<br />

si svolge nella Prima<br />

Sottocommissione per la Costituzione, il 19 e il 20 novembre 1946. In quella occasione, gli<br />

onorevoli Umberto Merl<strong>in</strong> (DC) e Pietro Manc<strong>in</strong>i (PSI) propongono di <strong>in</strong>serire <strong>in</strong> Costituzione<br />

il seguente articolo: "I cittad<strong>in</strong>i hanno diritto di organizzarsi <strong>in</strong> partiti politici che si form<strong>in</strong>o<br />

con metodo democratico e rispett<strong>in</strong>o la dignità e la personalità umana, secondo i pr<strong>in</strong>cìpi di<br />

libertà ed uguaglianza. Le norme per tale organizzazione saranno dettate con legge<br />

particolare". Il deputato socialista Lelio Basso presenta, <strong>in</strong>vece, un testo dist<strong>in</strong>to <strong>in</strong> due parti:<br />

nella prima si ribadisce il "diritto di organizzarsi liberamente e democraticamente <strong>in</strong> <strong>partito</strong><br />

<strong>politico</strong>, allo scopo di concorrere alla determ<strong>in</strong>azione <strong>del</strong>la politica <strong>del</strong> Paese"; nella seconda,<br />

<strong>in</strong>vece, si <strong>del</strong><strong>in</strong>ea una <strong>regolamentazione</strong> molto più puntuale: "ai partiti politici che nelle<br />

votazioni pubbliche abbiano raccolto non meno di c<strong>in</strong>quecentomila voti sono riconosciute, f<strong>in</strong>o<br />

a nuove votazioni, attribuzioni di carattere costituzionale a norma di questa Costituzione, <strong>del</strong>le<br />

leggi elettorali e sulla stampa e di altre leggi". Le diffidenze <strong>del</strong> PCI e dei demolaburisti<br />

rendono difficile accordarsi su un testo. Palmiro Togliatti teme che ogni limite alla libertà di<br />

autorganizzazione dei partiti possa condurre anche da parte di "un governo con basi<br />

democratiche" a mettere il <strong>partito</strong> comunista fuori legge. L'unica <strong>in</strong>tesa possibile è sulla prima<br />

parte <strong>del</strong>la proposta Basso, <strong>in</strong>tegrata da un riferimento al divieto di ricostituire il PNF (Partito<br />

nazionale fascista). Il democristiano Giuseppe Dossetti propone di r<strong>in</strong>viare per un "esame<br />

comune" la discussione ad una seduta congiunta di Prima e Seconda Sottocommissione e<br />

presenta a tale scopo un ord<strong>in</strong>e <strong>del</strong> giorno ("la Prima sottocommissione ritiene necessario che<br />

la Costituzione affronti il pr<strong>in</strong>cipio <strong>del</strong> riconoscimento giuridico dei partiti e <strong>del</strong>l'attribuzione<br />

ad essi di compiti costituzionali; r<strong>in</strong>via ad un esame comune con la Seconda sottocommissione<br />

la determ<strong>in</strong>azione <strong>del</strong>le condizioni e <strong>del</strong>le modalità"). <strong>La</strong> proposta, approvata, non produrrà<br />

esiti. <strong>La</strong> riunione congiunta sui partiti non avrà mai luogo. In Aula giunge pertanto un articolo


(nella numerazione orig<strong>in</strong>ale è il 47), che riconosce la libertà di associarsi e formare partiti, ma<br />

resta vago sulla questione <strong>del</strong> metodo democratico <strong>in</strong>terno.<br />

L'Assemblea esam<strong>in</strong>a l'articolo il 20 maggio '47. A causa <strong>del</strong>la rottura dei rapporti fra DC e<br />

socialcomunisti (PCI e PSI sono stati appena "estromessi" dal governo, e si è avviata la<br />

stagione <strong>del</strong> "centrismo" degasperiano), il mondo <strong>politico</strong> è <strong>in</strong> fermento. <strong>La</strong> <strong>regolamentazione</strong><br />

<strong>giuridica</strong> <strong>del</strong> <strong>partito</strong> è temuta dalle s<strong>in</strong>istre - come era stato accennato da Togliatti <strong>in</strong><br />

precedenza - che la considerano un possibile strumento di pressione nelle mani <strong>del</strong> governo e<br />

<strong>del</strong>la maggioranza. Mortati <strong>in</strong>terviene nel dibattito <strong>in</strong> Aula proponendo un emendamento volto<br />

a riformulare l'articolo 47 come segue: "Tutti i cittad<strong>in</strong>i hanno diritto di raggrupparsi<br />

liberamente <strong>in</strong> partiti ord<strong>in</strong>ati <strong>in</strong> forma democratica, allo scopo di assicurare, con l'organica<br />

espressione <strong>del</strong>le varie correnti <strong>del</strong>la pubblica op<strong>in</strong>ione ed il concorso di esse alla<br />

determ<strong>in</strong>azione <strong>del</strong>la politica nazionale, il regolare funzionamento <strong>del</strong>le istituzioni<br />

rappresentative. <strong>La</strong> legge può stabilire che ai partiti <strong>in</strong> possesso dei requisiti da essa fissati, ed<br />

accertati dalla Corte costituzionale, siano conferiti propri poteri <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e alle elezioni o ad<br />

altre funzioni di pubblico <strong>in</strong>teresse. Può <strong>in</strong>oltre essere imposto, con norme di carattere<br />

generale, che siano resi pubblici i bilanci dei partiti". Antonio Giolitti (PCI) reputa che<br />

l'emendamento aumenti il rischio di abusi sui partiti di m<strong>in</strong>oranza. Mortati è costretto a<br />

ritirare l'emendamento, concordandone un altro con il deputato socialista Carlo Ruggiero<br />

(conservando almeno il pr<strong>in</strong>cipio <strong>del</strong> metodo democratico nei partiti). Tale proposta - a sua<br />

volta abbandonata da Mortati e Ruggiero e fatta propria dall'on. Girolamo Bellavista (UDL-<br />

PLI) - è resp<strong>in</strong>ta a causa <strong>del</strong> voto negativo, determ<strong>in</strong>ante, <strong>del</strong> PCI. L'Assemblea Costituente,<br />

perciò, approva quello che è l'attuale articolo 49 <strong>del</strong>la Costituzione ("Tutti i cittad<strong>in</strong>i hanno<br />

diritto ad associarsi liberamente <strong>in</strong> partiti, per concorrere, con metodo democratico, a<br />

determ<strong>in</strong>are la politica nazionale").


IL DIBATTITO NEGLI ANNI CINQUANTA E SESSANTA - IL PROGETTO<br />

STURZO<br />

Le critiche allo"strapotere" dei partiti e dei loro apparati burocratici precedono la stessa<br />

approvazione, da parte <strong>del</strong>la Costituente, <strong>del</strong>l'articolo 49. Già nel 1946 Mario Paggi, su "Stato<br />

Moderno", afferma che bisogna trasferire ai partiti poteri costituzionali, per impedire che se ne<br />

impossess<strong>in</strong>o di fatto, e che occorre una <strong>regolamentazione</strong> <strong>giuridica</strong> <strong>del</strong>la materia. Nella prima<br />

metà degli anni C<strong>in</strong>quanta il professor Giuseppe Maran<strong>in</strong>i conia l'espressione "<strong>partito</strong>crazia" e<br />

afferma, <strong>in</strong> un articolo <strong>del</strong> 1952, che "la forma di governo creata dalla nostra Costituzione così<br />

come da altre costituzioni cont<strong>in</strong>entali, approda ad una forma esplicita di <strong>partito</strong>crazia, e non<br />

di governo parlamentare. <strong>La</strong> nostra Costituzione vieta ogni mandato imperativo, che leghi il<br />

rappresentante alla volontà degli elettori; ma allo stesso tempo la Costituzione e le leggi<br />

elettorali creano i presupposti di un ben più temibile mandato imperativo, il quale subord<strong>in</strong>a<br />

gli eletti ai loro veri committenti, i quali non sono più gli elettori bensì le direzioni dei partiti. Il<br />

Parlamento controlla il Governo ma le direzioni di <strong>partito</strong> controllano il Parlamento e,<br />

attraverso il Parlamento, il Governo; se poi direzione di <strong>partito</strong> e governo s'identificano, il<br />

controllato diventa controllore, con evidente eversione di ogni schema di governo<br />

parlamentare". <strong>La</strong> polemica si arricchisce di ulteriori contributi quando, nel '57, dopo il<br />

congresso di Venezia <strong>del</strong> PSI, Ignazio Silone <strong>in</strong>terviene su "Tempo presente" per criticare la<br />

burocratizzazione dei partiti; sulla stessa rivista appaiono saggi di Karl Schmidt e Franco<br />

Ferrarotti che affrontano il tema. Vittorio De Caprariis, su "Nord e Sud", descrive il congresso<br />

socialista come la vittoria dei funzionari. Il 16 settembre 1958, il senatore a vita Luigi Sturzo -<br />

fondatore <strong>del</strong> Partito Popolare nel 1919 - presenta la prima proposta di legge che <strong>del</strong><strong>in</strong>ea una<br />

possibile soluzione al problema. Nella relazione al progetto (Atto Senato 124, III legislatura,


"Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amm<strong>in</strong>istrative")<br />

Sturzo scrive:<br />

Se si parla di moralizzare la vita pubblica, il primo e il più importante provvedimento deve<br />

essere quello di togliere la grave accusa diretta ai partiti e ai candidati <strong>del</strong>l'uso <strong>in</strong>debito <strong>del</strong><br />

denaro per la propaganda elettorale. Il problema è più largo di quel che non sia la spesa<br />

elettorale; noi abbiamo oramai una struttura partitica le cui spese aumentano di anno <strong>in</strong> anno<br />

<strong>in</strong> maniera tale da superare ogni immag<strong>in</strong>azione. Tali somme possono venire da fonti impure;<br />

non sono mai libere e spontanee di soci e di simpatizzanti. Non sarò io a dire le vie per il<br />

f<strong>in</strong>anziamento dei partiti perché la mia esperienza <strong>del</strong> 1919-1924 non ha nulla di simile con<br />

l'esperienza <strong>del</strong> 1945-1958. Che i f<strong>in</strong>anziamenti siano dati da stranieri, da <strong>in</strong>dustriali italiani,<br />

ovvero, ancora peggio, da enti pubblici, senza iscrizione specifica nei registri di entrata e<br />

uscita, o deriv<strong>in</strong>o da percentuali <strong>in</strong> affari ben comb<strong>in</strong>ati (e non sempre puliti), è il segreto che<br />

ne rende sospetta la fonte, anche se non siano state violate le leggi morali e neppure quelle che<br />

regolano l'amm<strong>in</strong>istrazione pubblica. Il dubbio sui f<strong>in</strong>anziamenti dei partiti si riverbera su<br />

quelli dei candidati; e con molta maggiore evidenza se si tratta di persone notoriamente di<br />

modesta fortuna, professionisti di prov<strong>in</strong>cia, giovani che ancora debbono trovare una<br />

sistemazione familiare conveniente, impiegati e così di seguito. Alla f<strong>in</strong>e <strong>del</strong>le elezioni abbiamo<br />

sentito notizie sbalorditive, che fanno variare da dieci a duecento milioni le spese di campagna<br />

di s<strong>in</strong>goli candidati. Naturalmente, la fantasia popolare e la maldicenza dei compagni di lista<br />

per le elezioni <strong>del</strong>la camera non hanno per conf<strong>in</strong>i che il risentimento di aver perduto la<br />

battaglia o quello personale di essere stato scavalcato nell'ord<strong>in</strong>e <strong>del</strong>le preferenze da<br />

concorrenti f<strong>in</strong>o a ieri creduti cavalli bolsi. E pur facendo a tali sentimenti e risentimenti postelettorali<br />

le falcidie che mentano, resta quel marg<strong>in</strong>e <strong>in</strong>sopprimibile di verità che, allo stato<br />

<strong>del</strong>le cose, è sufficiente <strong>in</strong>dizio <strong>del</strong>l'entità di entrate e di spese sproporzionate alle possibilità<br />

normali dei candidati stessi. C'è chi accusa l'apparato dei partiti, il quale, discrim<strong>in</strong>ando i<br />

candidati <strong>del</strong>la stessa lista, ne determ<strong>in</strong>a l'accaparramento di voti a favore degli uni con danno


degli altri. Non mancano <strong>in</strong>dizi circa il patroc<strong>in</strong>io <strong>politico</strong> che enti statali e privati si assicurano<br />

<strong>in</strong> parlamento favorendo l'elezione di chi possa sostenere e difendere i propri <strong>in</strong>teressi,<br />

impegnando a tale scopo somme non lievi nella battaglia <strong>del</strong>le preferenze. Quando entrate e<br />

spese sono circondate dal segreto <strong>del</strong>la loro provenienza e <strong>del</strong>la loro dest<strong>in</strong>azione, la<br />

corruzione diviene impunita; manca la sanzione morale <strong>del</strong>la pubblica op<strong>in</strong>ione; manca quella<br />

legale <strong>del</strong> magistrato; si diffonde nel paese il senso di sfiducia nel sistema parlamentare. Ecco i<br />

motivi fondamentali che rendono urgenti i provvedimenti da me proposti circa i f<strong>in</strong>anziamenti<br />

e le spese dei partiti nel loro funzionamento normale; dei partiti e dei candidati nelle elezioni<br />

politiche e amm<strong>in</strong>istrative.<br />

Per ottenere questi scopi di pubblica moralizzazione, occorre anzitutto affrontare il problema<br />

giuridico <strong>del</strong>la figura e <strong>del</strong>l'attività dei partiti. <strong>La</strong> costituzione contiene <strong>in</strong> proposito due<br />

disposizioni fondamentali. All'articolo 49 sta scritto: "Tutti i cittad<strong>in</strong>i hanno diritto di<br />

associarsi liberamente <strong>in</strong> partiti per concorrere con metodo democratico a determ<strong>in</strong>are la<br />

politica nazionale". All'articolo 67 si legge: "Ogni membro <strong>del</strong> parlamento rappresenta la<br />

nazione ed esercita le sue funzioni senza v<strong>in</strong>colo di mandato". Il <strong>partito</strong>, pertanto, ha per f<strong>in</strong>e<br />

di concorrere a determ<strong>in</strong>are la politica nazionale, tale concorso è attuato con metodo<br />

democratico; mentre i membri <strong>del</strong> parlamento, pur eletti con l'organizzazione e l'ausilio dei<br />

partiti, rappresentano come tali non il <strong>partito</strong> ma la nazione ed esercitano il proprio ufficio<br />

senza v<strong>in</strong>colo di mandato. Né l'elettorato che li sceglie, né il <strong>partito</strong> che ne aiuta la scelta, può<br />

v<strong>in</strong>colare gli eletti a deputati e senatori ad una predeterm<strong>in</strong>ata l<strong>in</strong>ea di condotta, perché <strong>in</strong> tale<br />

caso essi rappresenterebbero una frazione <strong>del</strong>la propria circoscrizione elettorale ovvero un<br />

<strong>partito</strong> cioè una sezione di cittad<strong>in</strong>i (spesso assai esigua) al quale hanno data la propria<br />

adesione. <strong>La</strong> costituzione implicitamente contiene tutto quel che si può esplicitare <strong>in</strong> leggi per<br />

mantenere puro, alto e <strong>in</strong>dipendente l'ufficio di rappresentante <strong>del</strong>la nazione, <strong>in</strong> modo da non<br />

essere mai accusato di aver contratto legami per f<strong>in</strong>anziamenti di dubbia orig<strong>in</strong>e o peggio<br />

essere portavoce di gruppi particolari contro gl'<strong>in</strong>teressi generali. Per precisare la


esponsabilità occorre anzitutto che il <strong>partito</strong>, pur conservando la libertà che deve avere il<br />

cittad<strong>in</strong>o nella propria attività politica, sia legalmente riconoscibile e sia posto <strong>in</strong> grado di<br />

assumere anche di fronte alla legge le proprie responsabilità. Con il disegno di legge viene fatto<br />

obbligo ai rappresentanti dei partiti di depositare nella cancelleria <strong>del</strong> tribunale competente lo<br />

statuto e le successive variazioni, firmato dal presidente e dal segretario generale. Questo atto<br />

basta per poter attribuire al <strong>partito</strong> la personalità <strong>giuridica</strong> e <strong>in</strong> tale veste potere anche<br />

possedere beni stabili e mobili senza alcuna autorizzazione preventiva. <strong>La</strong> figura che verrebbe<br />

assegnata al <strong>partito</strong> non trova completi riferimenti nelle disposizioni codificate; <strong>in</strong>vero, il<br />

<strong>partito</strong> non può ritenersi, qual è al presente, una semplice società di fatto senza personalità<br />

<strong>giuridica</strong>, perché mancherebbe di responsabilità; né può essere equiparato ad una associazione<br />

o fondazione privata da essere riconosciuta agli effetti legali con decreto <strong>del</strong> presidente <strong>del</strong>la<br />

repubblica e qu<strong>in</strong>di ricadente sotto la vigilanza m<strong>in</strong>isteriale, la qual cosa lederebbe<br />

l'<strong>in</strong>dipendenza <strong>del</strong> cittad<strong>in</strong>o nel campo <strong>del</strong>la politica; neppure potrebbe avere la figura di<br />

società con f<strong>in</strong>e economico, patrimoniale o di qualsiasi <strong>in</strong>teresse materiale da tutelare.<br />

Pertanto, nel sottoporre gli associati non uti s<strong>in</strong>guli ma come corpo morale a determ<strong>in</strong>ati<br />

obblighi, la personalità <strong>giuridica</strong> e i diritti che derivano vengono acquisiti con l'unico atto<br />

volontario, quello di darsi uno statuto e di depositarlo <strong>in</strong> forma autentica alla cancelleria <strong>del</strong><br />

tribunale competente. L'atto di volontà collettiva reso pubblico, senza <strong>in</strong>terventi di autorità<br />

politica o amm<strong>in</strong>istrativa e di formalità nelle quali partecipi un qualsiasi funzionario pubblico<br />

(notaio o giudice di tribunale) attua e completa il diritto alla personalità politica <strong>del</strong> <strong>partito</strong>.<br />

Non ho previsto il caso che lo statuto contenga disposizioni non consone al metodo<br />

democratico prescritto dalla costituzione, perché manca f<strong>in</strong> oggi una def<strong>in</strong>izione che possa<br />

<strong>giuridica</strong>mente fare stato per ciò che precisa il metodo democratico e quali possano essere gli<br />

effetti legali di una violazione od omissione. Ciò nonostante, la discussione sul metodo<br />

democratico dei partiti prenderà aspetto concreto <strong>in</strong> base ad una elaborazione teorica e pratica<br />

che non mancherà da parte di giuristi e di <strong>in</strong>teressati. Nella fase attuale, è meglio lasciare che


gli studi <strong>in</strong> merito diano sufficienti <strong>in</strong>dicazioni per un susseguente atto legislativo.<br />

Conseguente al primo articolo è il secondo che prescrive il deposito alla cancelleria <strong>del</strong><br />

tribunale dei rendiconti annuali. Questa disposizione è completata da quella contenuta<br />

all'articolo terzo, con il quale sono vietati i f<strong>in</strong>anziamenti che, per la loro orig<strong>in</strong>e e per il loro<br />

carattere particolare, attenuerebbero la libertà politica <strong>del</strong> partiti, ovvero li renderebbero<br />

consociati a determ<strong>in</strong>ate f<strong>in</strong>alità o renderebbero i partiti conniventi In atti illeciti o discutibili<br />

per gli enti f<strong>in</strong>anziatori e per gli <strong>in</strong>teressi particolari che da tali enti si <strong>in</strong>tendono assicurare. Il<br />

limite <strong>del</strong>le spese elettorali di ogni s<strong>in</strong>golo candidato è necessario per evitare che coloro che<br />

sono ben forniti di reddito proprio e di amicizie di persone denarose possano largamente usare<br />

il denaro per attirare ammirazione, simpatie e voti a danno di coloro che non si trovano nelle<br />

stesse condizioni di agiatezza o di ricchezza, a parte coloro che sanno procurarsi larghi<br />

concorsi con favori non sempre limpidi e confessabili. Il sistema democratico obbliga a trovare<br />

un limite basso per le poche spese <strong>in</strong>dispensabili a mantenere opportuni contatti col corpo<br />

elettorale.<br />

Occorre ridare fiducia al paese che la legge dovrà essere osservata e che la<br />

moralizzazione <strong>del</strong>la vita pubblica non ammette condiscendenze riguardo la formazione <strong>del</strong><br />

pr<strong>in</strong>cipale e fondamentale organo statale, il parlamento, sul quale poggia tutta la struttura<br />

<strong>politico</strong>-<strong>giuridica</strong> <strong>del</strong>la repubblica italiana. Ad illustrare la necessità <strong>del</strong> provvedimento<br />

legislativo da me proposto, aggiungo brevi accenni sulla vigente legislazione estera. Da tempo<br />

esistono nei paesi democratici norme riguardanti le spese elettorali, anzitutto per evitare che i<br />

candidati forniti di mezzi e disposti a spenderli, potessero prevalere su coloro che non ne<br />

dispongono o che reputano sconveniente usarne. A parte le f<strong>in</strong>alità storiche e pratiche <strong>del</strong>le<br />

s<strong>in</strong>gole leggi, tutte tendono a normalizzare la lotta elettorale e a regolare l'<strong>in</strong>tervento <strong>del</strong>lo<br />

stato per determ<strong>in</strong>ati servizi utili allo scopo. <strong>La</strong> Gran Bretagna, che <strong>in</strong> materia di sistema<br />

parlamentare fa testo e per il rispetto di tradizioni ultrasecolari e per lo spirito di adattamento<br />

ai tempi con le m<strong>in</strong>ori scosse possibili, anche <strong>in</strong> questa materia può darci utili <strong>in</strong>dicazioni.<br />

Ogni candidato è obbligato a versare un deposito di centoc<strong>in</strong>quanta sterl<strong>in</strong>e, che si restituisce


se il candidato supera la percentuale <strong>del</strong>l'ottavo dei voti validi di tutto il collegio, mentre nel<br />

caso contrario viene <strong>in</strong>camerato dall'erario. Ciò serve ad evitare le candidature senza<br />

sufficiente base elettorale che rendono meno chiara la designazione popolare e non<br />

conferiscono alla formazione di una clear majority. Per lo stesso motivo sono esclusi dal<br />

cartello radiofonico e televisivo di propaganda elettorale i partiti che presentano meno di<br />

c<strong>in</strong>quanta candidature <strong>in</strong> tutto il territorio <strong>del</strong> Regno Unito. Il criterio di formare una<br />

maggioranza efficiente prevale su quello <strong>del</strong>la rappresentanza <strong>del</strong>le m<strong>in</strong>oranze. Da noi avviene<br />

il contrario per la immaturità <strong>del</strong>la nostra esperienza democratica. Inoltre è proibito l'uso di<br />

radiostazioni situate al di là dei conf<strong>in</strong>i <strong>del</strong> Regno a scopo elettorale, e la violazione <strong>del</strong><br />

disposto è penalmente perseguibile. <strong>La</strong> propaganda elettorale è controllata dallo Stato, sia per<br />

il numero dei manifesti, <strong>del</strong>le stampe permesse, sia <strong>del</strong>le spese autorizzate. Le somme che<br />

ciascun candidato potrà spendere per la campagna elettorale sono fissate con rapporto<br />

all'ampiezza <strong>del</strong> collegio e al numero degli elettori. In Francia la terza e la quarta repubblica<br />

hanno avuto leggi limitative per la propaganda elettorale a mezzo <strong>del</strong>la fornitura statale <strong>del</strong>la<br />

carta a ciascun candidato e con altre limitazioni di legge. Il candidato doveva <strong>in</strong>oltre versare<br />

una cauzione di 20 mila franchi, da essere rimborsati se il candidato otteneva non meno <strong>del</strong> 5<br />

per cento dei voti validi <strong>del</strong>la circoscrizione, altrimenti andava perduta; <strong>in</strong>oltre se il candidato<br />

non superava il 2,50 per cento doveva rimborsare allo stato le spese fatte per tale candidatura.<br />

Anche l'uso <strong>del</strong>la radio e <strong>del</strong>la televisione è stato f<strong>in</strong> oggi limitato a quei partiti che<br />

presentavano candidati <strong>in</strong> non meno di trenta dipartimenti. Le penalità per i trasgressori sono<br />

state multe e detenzione carceraria, secondo i casi. Nella costituzione tedesca vi è il disposto<br />

analogo a quello italiano; l'articolo 21 suona così: "I partiti politici partecipano alla formazione<br />

<strong>del</strong>la volontà politica <strong>del</strong> popolo. <strong>La</strong> fondazione di un <strong>partito</strong> è libera. Il loro ord<strong>in</strong>e <strong>in</strong>terno<br />

deve rispondere ai pr<strong>in</strong>cìpi democratici. Devono rendere conto al popolo <strong>del</strong>l'orig<strong>in</strong>e dei loro<br />

mezzi". Nello stesso articolo è stabilito che una legge federale preciserà le norme riguardanti le<br />

entrate e le spese dei partiti. Dove esiste una legislazione precisa e completa è negli Stati Uniti


d'America, sia per il f<strong>in</strong>anziamento dei partiti sia per le spese elettorali. Tanto i candidati che i<br />

direttivi dei partiti debbono <strong>in</strong> tempo dichiarare per iscritto le spese che a tale scopo <strong>in</strong>tendono<br />

sopportare. I candidati fanno le dichiarazioni alla segreteria <strong>del</strong> senato e i partiti alla segreteria<br />

<strong>del</strong>la camera dei rappresentanti (deputati). <strong>La</strong> cifra massima per ciascun candidato non può<br />

superare 110 mila dollari; <strong>in</strong> casi eccezionali di collegi estesi e con elettori numerosi vi può<br />

essere un supplemento che non potrà superare complessivamente i 25 mila dollari. <strong>La</strong> penalità<br />

per i trasgressori, multe f<strong>in</strong>o a 10 mila dollari e detenzioni carcerarie f<strong>in</strong>o a due anni, o l'uno e<br />

l'altro <strong>in</strong>sieme, sono applicate secondo la gravità <strong>del</strong> reato. <strong>La</strong> stessa pena è comm<strong>in</strong>ata al<br />

candidato che promette un posto privato o pubblico <strong>in</strong> compenso <strong>del</strong>l'appoggio elettorale. Se si<br />

domanda un contributo ad impiegati federali, la multa è portata a 15 mila dollari e la<br />

detenzione a tre anni. Sono proibite le contribuzioni <strong>del</strong>le banche, <strong>del</strong>le corporazioni (società<br />

di affari e imprese), dei s<strong>in</strong>dacati operai (unions) con quasi le stesse penalità. <strong>La</strong> lista cont<strong>in</strong>ua<br />

anche per reati fuori <strong>del</strong> periodo elettorale e per attività politiche <strong>in</strong> contrasto alle leggi di sana<br />

amm<strong>in</strong>istrazione, riferentisi a persone s<strong>in</strong>gole e associate o a organizzazioni di partiti.<br />

Il testo <strong>del</strong> progetto Sturzo è il seguente:<br />

Art. 1 - È fatto obbligo ai cittad<strong>in</strong>i che si associano <strong>in</strong> <strong>partito</strong> per concorrere con metodo<br />

democratico a determ<strong>in</strong>are la politica nazionale, di depositare il proprio statuto e le successive<br />

variazioni con le firme autenticate <strong>del</strong> presidente e <strong>del</strong> segretario generale, alla cancelleria <strong>del</strong><br />

tribunale civile <strong>del</strong> luogo dove è fissata la sede centrale. I trasferimenti saranno notificati<br />

anche alla cancelleria <strong>del</strong> tribunale nella cui circoscrizione si trova la nuova sede. Dalla data<br />

<strong>del</strong> deposito <strong>del</strong>lo statuto il <strong>partito</strong> acquista personalità <strong>giuridica</strong>.<br />

Art. 2 - L'amm<strong>in</strong>istratore <strong>del</strong> <strong>partito</strong> dovrà presentare alla cancelleria <strong>del</strong> tribunale dentro ogni<br />

mese di marzo il rendiconto <strong>del</strong>le entrate e <strong>del</strong>le uscite <strong>del</strong>l'anno precedente, compresevi, <strong>in</strong><br />

riassunto per prov<strong>in</strong>cia, le entrate e le uscite <strong>del</strong>le sezioni locali, dist<strong>in</strong>guendo per queste<br />

ultime i f<strong>in</strong>anziamenti concessi dall'amm<strong>in</strong>istrazione centrale <strong>del</strong> <strong>partito</strong> da quelli ottenuti


localmente. Il rendiconto annuale sarà controfirmato dal presidente e dal segretario generale o<br />

da coloro che ne fanno le veci.<br />

Art. 3 - Nel rendiconto saranno tenuti dist<strong>in</strong>ti i contributi ord<strong>in</strong>ari dai contributi straord<strong>in</strong>ari<br />

dovuti dagli associati; nonché i cespiti di beni mobili e immobili appartenenti al <strong>partito</strong> o a<br />

società ed enti dai quali il <strong>partito</strong> abbia partecipazione. Ogni altra entrata deve essere <strong>in</strong>dicata<br />

con il nome e l'<strong>in</strong>dirizzo di chi versa e per conto di chi versa e <strong>del</strong> motivo <strong>del</strong> versamento. E'<br />

vietato ai partiti accettare contributi di m<strong>in</strong>isteri, enti e gestioni statali; di enti locali<br />

territoriali, enti o banche di diritto pubblico o di <strong>in</strong>teresse nazionale; di cooperative,<br />

federazioni di cooperative, consorzi, enti consortili e relative federazioni, e di ogni altra<br />

gestione autonoma, statale e non statale, che per legge è sottoposta alla vigilanza e al controllo<br />

m<strong>in</strong>isteriale. È vietato, <strong>in</strong>oltre, accettare offerte e f<strong>in</strong>anziamenti da confederazioni di lavoratori<br />

e di datori di lavoro o da qualsiasi impresa e società che, come tale, è tassata <strong>in</strong> base a bilancio.<br />

Il divieto previsto si applica anche ai contributi, sussidi, f<strong>in</strong>anziamenti di qualsiasi ente,<br />

organizzazione e impresa stranieri.<br />

Art. 4 - L'amm<strong>in</strong>istrazione <strong>del</strong> <strong>partito</strong> deve tenere speciale contabilità <strong>del</strong>le spese elettorali<br />

politiche e amm<strong>in</strong>istrative dal giorno <strong>del</strong>l'apertura <strong>del</strong> periodo elettorale f<strong>in</strong>o a un mese dopo<br />

la proclamazione degli eletti. Il rendiconto <strong>del</strong>le entrate e <strong>del</strong>le spese a scopo elettorale, con<br />

l'<strong>in</strong>dicazione dei residui attivi e passivi da regolare, sarà presentato non oltre tre mesi dopo la<br />

proclamazione degli eletti. E' fatto divieto ai partiti di assegnare, sui fondi propri, concorsi<br />

personali alle spese che ciascun candidato <strong>in</strong>tende fare a proprio vantaggio.<br />

Art. 5 - Le azioni appartenenti al <strong>partito</strong> debbono essere sempre nom<strong>in</strong>ative, siano anche titoli<br />

di stato o titoli emessi all'estero ovvero nelle regioni a statuto speciale dove è consentito per<br />

legge il titolo azionario al portatore. Anche i beni immobili appartenenti al <strong>partito</strong> debbono<br />

essere ad esso <strong>in</strong>testati.<br />

Art. 6 - È fatto obbligo ai candidati elettorali, siano o no eletti a posti di pubblica


appresentanza, di presentare alla cancelleria <strong>del</strong> tribunale competente un elenco <strong>del</strong>le offerte<br />

ricevute e <strong>del</strong>le spese sopportate per la propria candidatura. Tali entrate e spese non possono<br />

superare lire 200.000 per le elezioni comunali; lire 300.000 per le prov<strong>in</strong>ciali; lire 400.000<br />

per le regionali; lire 500.000 per le senatoriali, lire 600.000 per le elezioni a deputato. Nel<br />

decreto di convocazione dei comizi elettorali è precisata, dentro i limiti <strong>in</strong>dicati nel precedente<br />

comma, la spesa consentita ai candidati con riferimento all'ampiezza <strong>del</strong>la circoscrizione e al<br />

numero degli elettori. Il disposto degli ultimi tre commi <strong>del</strong>l'articolo 3 <strong>del</strong>la presente legge è<br />

esteso ai f<strong>in</strong>anziamenti, contributi e offerte per i s<strong>in</strong>goli candidati. Art. 7 - Ogni cittad<strong>in</strong>o può<br />

prendere visione degli statuti e dei rendiconti annuali ed elettorali dei partiti e dei s<strong>in</strong>goli<br />

candidati. Può anche denunziare alla magistratura eventuali violazioni di legge. In caso di<br />

accertata violazione <strong>del</strong>le disposizioni degli articoli precedenti si procederà anche d'ufficio ai<br />

sensi di legge. <strong>La</strong> omissione <strong>del</strong> deposito degli atti può essere punita con la multa da 500 mila<br />

lire f<strong>in</strong>o a due milioni. In caso di recidiva, la multa è raddoppiata. <strong>La</strong> violazione <strong>del</strong>le<br />

disposizioni riguardanti i f<strong>in</strong>anziamenti e le spese è punita con la multa fissa di lire 500,000,<br />

oltre l'aggiunta da tre a dieci volte la somma riscossa o pagata illecitamente. In tutti i casi<br />

previsti sono responsabili <strong>del</strong>la violazione di legge tanto chi versa quanto chi riceve. Art. 8 - Se<br />

gli atti depositati nella cancelleria <strong>del</strong> tribunale dai partiti e dai s<strong>in</strong>goli candidati contengono<br />

tali omissioni e <strong>in</strong>esattezze da potersi dedurre essere stata occultata o alterata la verità, i<br />

responsabili sono puniti a norma <strong>del</strong>l'articolo 483 codice penale, per falsità commessa dal<br />

privato <strong>in</strong> atto pubblico.<br />

Le reazioni al progetto Sturzo sono molteplici."Il Mondo", nel '58, apre un dibattito a<br />

distanza fra Achille Battaglia, Giacomo Perticone, Paolo Barile, Costant<strong>in</strong>o Mortati e Giuseppe<br />

Maran<strong>in</strong>i. In un nuovo articolo su "Nord e Sud", <strong>in</strong>tanto, De Caprariis riafferma il pr<strong>in</strong>cipio<br />

che i partiti non sono più gruppi <strong>in</strong>termedi fra l'<strong>in</strong>dividuo e lo Stato, ma tendono "ad essere lo<br />

Stato". Il dibattito sulla rivista di Francesco Compagna prosegue con un <strong>in</strong>tervento <strong>del</strong><br />

costituzionalista Paolo Ungari, e si protrae f<strong>in</strong>o al 1961 con numerosi contributi di vari autori.


Tra il '62 e il '63 "Rassegna Parlamentare" pubblica saggi e commenti di illustri studiosi e<br />

politici, fra i quali i testi di Ammassari, Meynaud, Orsello, Basso e Maran<strong>in</strong>i. Anche la rivista<br />

<strong>del</strong> PSI "Mondo Operaio" si occupa <strong>del</strong>la questione, criticando lo stato dei partiti; Antonio<br />

<strong>La</strong>ndolfi chiede il superamento di ogni residuo di "centralismo democratico" e l'abolizione <strong>del</strong><br />

cumulo <strong>del</strong>le cariche. <strong>La</strong> Democrazia Cristiana, nel 1963, dedica il convegno di S.Pellegr<strong>in</strong>o<br />

Terme a "Partiti e democrazia", sollecitando una <strong>regolamentazione</strong> che abbia particolare<br />

riguardo ai bilancio e al f<strong>in</strong>anziamento <strong>del</strong>la politica. Paolo Emilio Taviani chiede<br />

l'<strong>in</strong>troduzione di un regime di f<strong>in</strong>anziamento pubblico; la proposta è ripresa da Giovanni<br />

Leone. Maran<strong>in</strong>i replica def<strong>in</strong>endo l'autocontrollo f<strong>in</strong>anziario "una burla". "Il Mondo" ospita -<br />

dall'ottobre 1963 - una serie di articoli sul tema, fra i quali si segnalano gli <strong>in</strong>terventi di<br />

Cesar<strong>in</strong>i e Paggi. Anche "Il Mul<strong>in</strong>o" si occupa a fondo <strong>del</strong>la vicenda. Il 20 e il 21 marzo '65, al<br />

teatro Eliseo di Roma si svolge il convegno nazionale <strong>del</strong> PRI su "Stato, partiti e popolo nella<br />

Repubblica italiana", durante il quale i repubblicani presentano un progetto che prevede<br />

l'attribuzione ai partiti <strong>del</strong>la personalità <strong>giuridica</strong> di diritto privato, il deposito <strong>del</strong>lo statuto<br />

presso la Corte Costituzionale, <strong>in</strong>troducendo disposizioni sulla democraticità <strong>del</strong>le votazioni <strong>in</strong><br />

tutte le fasi <strong>del</strong>la vita <strong>del</strong> <strong>partito</strong>. L'aspetto <strong>del</strong> problema che viene particolarmente <strong>in</strong> luce nel<br />

dibattito <strong>del</strong>la seconda metà degli ani Sessanta è il f<strong>in</strong>anziamento pubblico. Fra il '65 e il '68 si<br />

susseguono saggi ed <strong>in</strong>terventi sul tema. Come ricora Guglielmo Negri ("Istituzioni e politica" -<br />

Le Monnier):<br />

al convegno di Sorrento <strong>del</strong>la DC (novembre '65), Pella e altri esponenti democristiani<br />

ripropongono l'idea <strong>del</strong> f<strong>in</strong>anziamento pubblico, mentre Scalfaro ironizza sulla situazione <strong>del</strong><br />

suo <strong>partito</strong>: "ad ogni tessera corrisponda un uomo vivo... eh sì, un uomo vivo; non è una<br />

battuta - vero - chè qualche sezione potrebbe fare proprio oggi, 2 novembre, la festa <strong>del</strong> socio;<br />

è vero, purtroppo".


Ma Arturo Carlo Jemolo scrive: "il f<strong>in</strong>anziamento sarebbe popolare Poiché non si è mai<br />

attuato il referendum, ci troviamo <strong>in</strong> questa situazione: che dato l'altissimo numero di cittad<strong>in</strong>i<br />

che va alle urne, e il diritto di ogni <strong>partito</strong> di considerarsi rappresentante di quanti hanno<br />

votato per lui, allorchè tutti i partiti siano d'accordo <strong>in</strong> un certo senso, deve ritenersi che tutto<br />

il popolo sia di un tale avviso. E sappiamo che non è così, il Paese legale non è il Paese reale"<br />

Il Club Turati (1968) presenta un suo progetto, cui fa seguito - fra il 1970 e il '71 - una<br />

proposta <strong>del</strong> "Movimento di op<strong>in</strong>ione pubblica", elaborata da esperti di varie parti politiche,<br />

tra i quali Basso, D'Antonio, Ungari. Il testo prevede l'erogazione ai partiti di denaro e servizi,<br />

ma anche un serio controllo dei bilanci.<br />

DALLA LEGGE SUL FINANZIAMENTO (1974) ALLA COMMISSIONE BOZZI<br />

<strong>La</strong> legge sul f<strong>in</strong>anziamento dei partiti, tuttavia, vede rapidamente la luce soltanto dopo lo<br />

scoppio <strong>del</strong>lo "scandalo petroli", nel 1974. Il Parlamento approva <strong>in</strong> fretta una discipl<strong>in</strong>a che<br />

prevede due tipi di contributi: il primo, a titolo di rimborso per le spese elettorali - <strong>in</strong> misura<br />

quasi proporzionale ai voti ottenuti da ciascun <strong>partito</strong>; il secondo, per lo svolgimento<br />

<strong>del</strong>l'attività parlamentare. Il contributo statale ord<strong>in</strong>ario, che nell' '83 ammonterà a circa 55<br />

miliardi di lire, sarà poi ulteriormente elevato - sul f<strong>in</strong>ire degli anni Ottanta - a 90 miliardi. Il<br />

Partito Radicale raccoglie le firme per un referendum abrogativo <strong>del</strong>la legge, e affronta nel<br />

1978 una battaglia che sembra perduta, al term<strong>in</strong>e <strong>del</strong>la quale, sorprendentemente, il 43%<br />

degli italiani vota "sì" all'abrogazione. Il referendum sul f<strong>in</strong>anziamento sarà riproposto nel<br />

1993 da uno schieramento più vasto, e avrà maggior successo. Tra il 1975 e il 1983 (anno nel<br />

quale s'<strong>in</strong>sedierà la prima Commissione parlamentare per le riforme istituzionali) sono<br />

presentate <strong>in</strong> Parlamento due proposte di legge sulla <strong>regolamentazione</strong> <strong>del</strong> <strong>partito</strong>. <strong>La</strong> prima <strong>in</strong>


ord<strong>in</strong>e di tempo è <strong>del</strong>l'on.Bir<strong>in</strong><strong>del</strong>li (destra nazionale), che prevede l'attribuzione <strong>del</strong>la<br />

personalità di diritto privato ai partiti previo deposito <strong>del</strong>lo statuto e dispone una diversa<br />

ripartizione <strong>del</strong> f<strong>in</strong>anziamento pubblico. <strong>La</strong> seconda, che porta la firma <strong>del</strong>l'on. Aglietta<br />

(radicale) fissa alcune <strong>in</strong>compatibilità per i parlamentari, fra le quali quella con la carica di<br />

segretario di <strong>partito</strong>.<br />

LA PRIMA COMMISSIONE BICAMERALE PER LE RIFORME ISTITUZIONALI<br />

(1983-1985)<br />

<strong>La</strong> Commissione parlamentare per le riforme istituzionali è istituita nel 1983, dopo che un<br />

tentativo analogo era fallito a causa <strong>del</strong>la f<strong>in</strong>e anticipata <strong>del</strong>la VIII legislatura. Composta da 21<br />

deputati e 20 senatori, è presieduta dal liberale Aldo Bozzi (già deputato alla Costituente) che<br />

sarà anche relatore di maggioranza.<br />

Il dibattito sul ruolo dei partiti e sull'articolo 49 <strong>del</strong>la Costituzione si fa subito vivace, già<br />

nella seconda seduta <strong>del</strong>la Commissione, il 13 dicembre 1983. In quella occasione l'on.<br />

Pannella (Partito radicale), osserva: "occorre considerare - <strong>in</strong> term<strong>in</strong>i di riforma - il problema<br />

<strong>del</strong> processo formativo <strong>del</strong>le volontà costituzionali, qu<strong>in</strong>di <strong>del</strong>la volontà popolare, quello per il<br />

quale anche nell'articolo 49 venne data un'<strong>in</strong>dicazione, concernente l'associazione dei cittad<strong>in</strong>i<br />

a quelle f<strong>in</strong>alità. Il processo formativo, le regole stesse <strong>del</strong> gioco democratico, è o non è un<br />

tema al quale dobbiamo dedicare la nostra attenzione Siamo o non siamo <strong>in</strong> piena crisi, da<br />

questo punto di vista". Nel suo <strong>in</strong>tervento, Pannella afferma che la mozione costitutiva <strong>del</strong>la<br />

Commissione Bozzi "pare abbia sorvolato sull'articolo 49 <strong>del</strong>la Costituzione. E' <strong>in</strong>teresse<br />

nostro, vostro, di tutti Questa affermazione può rischiare di suonare polemica. Ma credo che<br />

coloro che si preoccupano <strong>del</strong>l'iperpotere dei partiti, lo possono fare perchè i partiti hanno


avuto pudore nel riconoscersi come potere. Prendiamo la storia <strong>in</strong> mano e conferiamo potere,<br />

qu<strong>in</strong>di dovere e qu<strong>in</strong>di responsabilità al <strong>partito</strong>. Il problema <strong>del</strong> discipl<strong>in</strong>are, <strong>del</strong> riconoscere il<br />

carattere di potere <strong>del</strong>lo Stato e dallo Stato al <strong>partito</strong> è urgente, e su questo viene posta <strong>in</strong><br />

essere tutta un'opera di rimozione pericolosa". A Pannella replica il senatore Roberto Ruffilli<br />

(DC): "non si può non concordare con quanti ritengono che, <strong>in</strong> ord<strong>in</strong>e ai partiti, occorre<br />

approfondire la portata <strong>del</strong>l'articolo 49 <strong>del</strong>la Costituzione. Anche qui siamo <strong>in</strong> presenza di<br />

un'attuazione che deve legarsi alla necessità di risolvere problemi che, <strong>in</strong> sede di Assemblea<br />

Costituente, non si riuscì a risolvere: <strong>in</strong> particolare quelli <strong>del</strong>la democrazia <strong>in</strong>terna dei partiti,<br />

sollevati allora, fra gli altri, da Costant<strong>in</strong>o Mortati. Penso anch'io che, nel momento <strong>in</strong> cui si<br />

voglia razionalizzare il ruolo dei partiti e non per svilirlo bensì per potenziarlo - nell'ambito<br />

<strong>del</strong>la funzione fondamentale <strong>del</strong>l'articolo 49 - il passaggio fondamentale sia quello <strong>del</strong>la<br />

democrazia <strong>in</strong>terna con il rafforzamento di un'autonomia relativa <strong>del</strong>le istituzioni, attraverso<br />

la creazione di maggioranze <strong>in</strong> grado di funzionare". Anche il deputato miss<strong>in</strong>o Franco<br />

Franchi, <strong>in</strong>tervenuto subito dopo, afferma che il suo gruppo vorrebbe "lavorare sulla struttura<br />

<strong>del</strong> <strong>partito</strong> <strong>politico</strong>: il <strong>partito</strong> oggi schiaccia l'<strong>in</strong>dividuo: si portano molti esempi tra i quali<br />

quello <strong>del</strong>le preferenze". Il dibattito cont<strong>in</strong>ua nella seduta <strong>del</strong> 19 gennaio 1984, quando Renato<br />

Zangheri (PCI), dichiara che "esistono fatti nuovi; e di fronte ad essi pensiamo siano<br />

necessarie proposte di riforma profonde ed <strong>in</strong>cisive. Concordo con Ruffilli, esiste il nuovo<br />

ruolo assunto dai partiti, l'anomalia <strong>del</strong> ruolo, la loro tendenza, quando siano partiti di<br />

governo, a sovrapporsi alle istituzioni, a nom<strong>in</strong>are i propri fe<strong>del</strong>i negli enti, nella pubblica<br />

amm<strong>in</strong>istrazione, nelle partecipazioni statali, ad <strong>in</strong>trecciare rapporti malsani <strong>del</strong> pubblico col<br />

privato. C'è spazio <strong>in</strong> questo campo anche per un'autoriforma, ma una vigilanza più str<strong>in</strong>gente<br />

deve essere esercitata sulla f<strong>in</strong>anza dei partiti e modifiche dovranno essere portate alla legge<br />

per il f<strong>in</strong>anziamento pubblico. <strong>La</strong> nostra Costituzione è fra le poche che <strong>in</strong>troducono il <strong>partito</strong><br />

<strong>politico</strong>, attribuendogli diritti e doveri. L'osservanza dei doveri, si deve ammettere, è scaduta,<br />

mentre spesso i diritti si sono trasformati <strong>in</strong> privilegi". Nella seduta successiva <strong>in</strong>terviene di


nuovo il senatore democristiano Pietro Scoppola che compie un'analisi non meno dura: "che<br />

f<strong>in</strong>e hanno fatto le grandi speranze di partecipazione che un po' tutti condividemmo alla f<strong>in</strong>e<br />

degli anni sessanta Non sono forse state mortificate di fatto dall'<strong>in</strong>vadenza partitica nelle<br />

scuole e negli ambiti circoscrizionali". Augusto Barbera (PCI), il giorno prima, aveva detto che<br />

"concorrere a determ<strong>in</strong>are la politica nazionale, secondo la formula <strong>del</strong>l'articolo 49 comporta<br />

l'<strong>in</strong>dicazione di obiettivi e <strong>in</strong>dirizzi generali ai gruppi parlamentari, ma non consente di<br />

espropriarne le funzioni". Così Scoppola afferma che gli sembra logico "qu<strong>in</strong>di, che la scelta<br />

prioritaria cada su un tema che già ha <strong>in</strong>dicato l'onorevole Barbera: la posizione dei partiti<br />

rispetto alla società e rispetto alle istituzioni. E di fronte ad una op<strong>in</strong>ione pubblica che guarda<br />

a questa Commissione con <strong>in</strong>teresse, ma anche con una certa diffidenza, occuparsi dei partiti<br />

ed occuparsene con scelte prioritarie avrebbe un grande significato <strong>politico</strong> e morale: la<br />

volontà di discutere i nostri poteri, di mettere <strong>in</strong> discussione quello che noi stessi siamo come<br />

rappresentanti dei partiti nazionali. E occuparci dei partiti significa non solo realizzare un<br />

controllo più <strong>in</strong>cisivo sull'uso <strong>del</strong> f<strong>in</strong>anziamento pubblico, ma anche sul piano <strong>del</strong>la loro<br />

democrazia <strong>in</strong>terna: dobbiamo <strong>in</strong>fatti riconoscere che l'articolo 49 <strong>del</strong>la Costituzione è stato f<strong>in</strong><br />

qui <strong>in</strong>terpretato <strong>in</strong> maniera riduttiva, soltanto come norma atta a regolare i rapporti fra partiti<br />

e non anche la loro vita <strong>in</strong>terna. E dovremmo occuparci dei partiti sul versante <strong>del</strong>la<br />

formazione <strong>del</strong>la rappresentanza, <strong>del</strong>la loro <strong>in</strong>cidenza, <strong>del</strong> ruolo che svolgono nella formazione<br />

<strong>del</strong>le maggioranze, <strong>del</strong>l'esecutivo, ossia <strong>del</strong> <strong>partito</strong> come elemento di raccordo di tutto il<br />

riformismo istituzionale". Il senatore socialista Giuliano Vassalli, <strong>in</strong>terviene esprimendo<br />

qualche perplessità su un'eventuale legge che discipl<strong>in</strong>i i partiti, pur non resp<strong>in</strong>gendo l'ipotesi,<br />

ma preferendo "leggi di riforma già esistenti, come quella sul f<strong>in</strong>anziamento pubblico o leggi<br />

che impediscano certe formazioni anomale di organi di gestione <strong>del</strong>l'amm<strong>in</strong>istrazione. Siamo<br />

anche noi per un passo avanti dei partiti verso la società e per un loro passo <strong>in</strong>dietro rispetto<br />

alle istituzioni f<strong>in</strong>ora occupate".


Nel corso <strong>del</strong>la discussione generale, che si protrae per diverse sedute, il tema <strong>del</strong>la<br />

<strong>regolamentazione</strong> <strong>giuridica</strong> dei partiti è ripreso da Adolfo Battaglia (PRI), il primo febbraio<br />

'84. Secondo il deputato repubblicano è necessaria "una democrazia di partiti: non ce n'è altra<br />

possibile nel nostro Paese. Ritengo largamente comune a tutti noi anche l'esigenza di<br />

modificare la tendenza che è stata messa <strong>in</strong> atto dalla prevalenza assoluta <strong>del</strong> ruolo dei partiti,<br />

cioè la tendenza ad annullare gli spazi di autonomia <strong>del</strong>la società civile. Compressione che tutti<br />

deploriamo e che esige adesso che si trov<strong>in</strong>o le strade che permettano di tornare <strong>in</strong>dietro<br />

rispetto alla situazione attuale. C'è un processo di revisione, o di autodiscipl<strong>in</strong>a, che <strong>in</strong>duce a<br />

sperare. Ma questa situazione esige certamente un tipo di autodiscipl<strong>in</strong>a e di autolimitazione<br />

rispetto al tipo di <strong>partito</strong> conosciuto f<strong>in</strong>ora". Il giorno successivo il vicepresidente <strong>del</strong>la<br />

Commissione, sen. Sandulli (DC) entra nel merito <strong>del</strong>la discussione sull'articolo 49,<br />

ricordando un tempo "che seguì alla stagione entusiasmante <strong>del</strong>la ricostruzione", quando "la<br />

Costituzione era ancora fresca di stampa e il significato degli articoli 39 [sull'organizzazione<br />

s<strong>in</strong>dacale, n.d.r.] e 49 era ancora quello genu<strong>in</strong>o e autentico <strong>del</strong> '47, e lo straripamento dei<br />

partiti e dei s<strong>in</strong>dacati non aveva ancora sommerso gli <strong>in</strong>dividui, e il richiamo di quegli articoli<br />

alle regole democratiche era presente nelle coscienze. Il potere estende sempre più<br />

diffusamente le sue maglie ed è <strong>in</strong> condizioni di <strong>in</strong>s<strong>in</strong>uarsi nei beni e nella vita dei cittad<strong>in</strong>i. Il<br />

fatto che partiti e s<strong>in</strong>dacati possano operare senza verifiche e senza render conto alla società,<br />

conduce alla perdita <strong>del</strong> consenso". Se - aggiunge Sandulli - c'è il diritto ad associarsi <strong>in</strong> partiti<br />

deve esserci anche quello a non associarsi che, di fatto, "non c'è perchè nelle scelte compiute<br />

dal potere la tessera fa talvolta premio sui valori <strong>in</strong>dividuali.<br />

Qualche giorno più tardi, nella seduta che conclude la discussione generale, <strong>in</strong>tervengono<br />

l'on.Ugo Spagnoli (PCI) e il Presidente <strong>del</strong>la Commissione, Bozzi. Spagnoli afferma che "se non<br />

si elim<strong>in</strong>ano i fenomeni patologici che si sono creati nel sistema, se non vi è <strong>in</strong>tesa per un<br />

profondo r<strong>in</strong>novamento dei partiti, se non vi è un'<strong>in</strong>tesa per riprist<strong>in</strong>are il consenso, non solo<br />

diverrebbe illusoria e velleitaria ogni sp<strong>in</strong>ta a razionalizzazioni e modernizzazioni, ma gli stessi


sforzi si esaurirebbero <strong>in</strong> dispute tecniche, condizionate dal cont<strong>in</strong>gente. Per questo assume un<br />

valore prioritario la questione dei partiti" il cui ruolo è <strong>in</strong>sostituibile. Ma si deve pensare -<br />

aggiunge - a strumenti contro la corruzione, a una legge più severa sulle spese elettorali dei<br />

candidati, restituendo vigore agli istituti di democrazia diretta. Il presidente Bozzi,<br />

riassumendo il dibattito generale svolto sul complesso <strong>del</strong>lo stato <strong>del</strong>la Costituzione, fa cenno<br />

anche all'articolo 49: "l'articolo, com'è noto, ha per soggetto i cittad<strong>in</strong>i e considera i partiti<br />

come strumenti organizzativi al servizio dei cittad<strong>in</strong>i per concorrere alla determ<strong>in</strong>azione <strong>del</strong>la<br />

politica nazionale. Da istituzioni <strong>del</strong>la società civile, i partiti sono diventati istituzioni<br />

costituzionali, provocando quell'occupazione <strong>del</strong>lo Stato di cui ha parlato il Presidente Elia. <strong>La</strong><br />

crisi dei partiti ha portato a un'esplosione di forme associazionistiche diverse che hanno fatto<br />

pensare al Mortati a una democrazia <strong>del</strong>le leghe. Queste formazioni si collocano spesso fuori<br />

dallo Stato ed offrono agli aderenti protezione ed anche privilegi. Mi sembra che comune sia<br />

l'avviso <strong>del</strong>la <strong>in</strong>utilità e <strong>in</strong>opportunità di una legge organica sui partiti. Possono essere<br />

consigliabili un maggior rigore <strong>del</strong>la legge sul f<strong>in</strong>anziamento pubblico, richiedendo, <strong>in</strong><br />

particolare, l'effettiva trasparenza dei bilanci, con efficienti controlli e sanzioni; si può<br />

prevedere la decadenza dal mandato parlamentare <strong>in</strong> caso di violazione <strong>del</strong>le norme sulla<br />

pubblicità <strong>del</strong>le spese elettorali. E si può coltivare l'ipotesi di un comitato di garanti - tre o<br />

c<strong>in</strong>que persone scelte dal Capo <strong>del</strong>lo Stato o dalla Corte Costituzionale - con il compito di<br />

vigilare sul rispetto <strong>del</strong>la democrazia <strong>in</strong>terna dei partiti e sulle loro eventuali deviazioni, con il<br />

potere di denunciare all'op<strong>in</strong>ione pubblica le <strong>in</strong>adempienze, <strong>in</strong> vista <strong>del</strong>la naturale sanzione <strong>in</strong><br />

sede politica ed elettorale. Alla previsione <strong>del</strong>le leggi per evitare sconf<strong>in</strong>amenti dei partiti si<br />

deve accompagnare un coerente comportamento <strong>del</strong>la classe politica".<br />

Nei mesi successivi la Commissione torna solo sporadicamente - con gli <strong>in</strong>terventi di<br />

Claudio Pontello (DC), Battaglia (PRI) e Ruffilli (DC) - sul tema. Al term<strong>in</strong>e dei lavori, tuttavia,<br />

il presidente Bozzi riserverà al problema <strong>del</strong> rapporto fra partiti, Stato e società alcuni passaggi<br />

importanti <strong>del</strong>la sua relazione di maggioranza. Nel testo (gennaio 1985), Bozzi scrive: "a


proposito <strong>del</strong>la già ricordata tendenza dei partiti a straripare dalle funzioni loro proprie, a<br />

sviluppare una eccessiva concorrenzialità e ad occupare le istituzioni, nella Commissione si<br />

sono manifestate perplessità ad <strong>in</strong>tervenire legislativamente all'<strong>in</strong>terno <strong>del</strong>l'autonomia dei<br />

partiti, che debbono conservare il carattere di associazioni volontarie; vi è tuttavia<br />

disponibilità ad esplorare soluzioni normative che miglior<strong>in</strong>o la democraticità <strong>del</strong>le strutture e<br />

<strong>del</strong>la dialettica <strong>in</strong>terna, la discipl<strong>in</strong>a <strong>del</strong> f<strong>in</strong>anziamento sia privato sia pubblico (eventuamente<br />

configurandolo almeno <strong>in</strong> parte come erogazione di servizi e garantendo <strong>in</strong> ogni caso una<br />

equilibrata distribuzione tra organizzazioni centrali e periferiche), <strong>del</strong> regime patrimoniale, <strong>del</strong><br />

sistema <strong>del</strong>le <strong>in</strong>compatibilità (da perfezionare e rendere più rigoroso anche sulla l<strong>in</strong>ea <strong>del</strong>la<br />

non rieleggibilità, per rompere le cristallizzazioni di potere sorte un po' dovunque), dei<br />

meccanismi per la selezione dei candidati alle competizioni elettorali anche mediante elezioni<br />

primarie (nella storia repubblicana vi sono state numerose <strong>in</strong>iziative legislative per una<br />

<strong>regolamentazione</strong> <strong>giuridica</strong> dei partiti, da quella <strong>del</strong> senatore Sturzo nel 1958 a quelle recenti),<br />

al f<strong>in</strong>e di rendere meno opaco il rapporto dei partiti con le istituzioni da un lato, con i cittad<strong>in</strong>i<br />

dall'altro. E' però soprattutto necessaria un'autoriforma dei partiti stessi, che può essere<br />

agevolata da un sistema di freni esterni e dall'<strong>in</strong>fluenza <strong>in</strong>dotta di altre misure (revocabilità dei<br />

m<strong>in</strong>istri, discipl<strong>in</strong>a <strong>del</strong>le nom<strong>in</strong>e negli enti pubblici, modifica <strong>del</strong> meccanismo <strong>del</strong>le<br />

preferenze) e <strong>del</strong>la revisione complessiva <strong>del</strong>l'ord<strong>in</strong>amento, che promuove coerentemente il<br />

"rientro" dei partiti entro arg<strong>in</strong>i di maggiore correttezza; arg<strong>in</strong>i assai più str<strong>in</strong>genti <strong>in</strong> concreto,<br />

di norme giuridiche di difficile elaborazione e di ardua attuazione <strong>in</strong> un ambito<br />

particolarmente <strong>del</strong>icato. I partiti, nella loro funzione unificante, debbono restare il perno <strong>del</strong><br />

nostro sistema <strong>politico</strong>, senza tuttavia monopolizzarlo, e qu<strong>in</strong>di lasciando spazio ad altre<br />

formazioni sociali, come le associazioni, i comitati, i gruppi che si formano nella società<br />

<strong>in</strong>torno a problemi specifici. Per attuare questo <strong>in</strong>dirizzo la Commissione ritiene opportuno<br />

riformulare l'attuale articolo 49 <strong>del</strong>la Costituzione". Il testo proposto da Bozzi è il seguente:


"49 - Tutti i cittad<strong>in</strong>i hanno diritto ad associarsi liberamente <strong>in</strong> partiti per concorrere, con<br />

strutture e metodo democratici, a determ<strong>in</strong>are la politica nazionale. <strong>La</strong> legge discipl<strong>in</strong>a il<br />

f<strong>in</strong>anziamento dei partiti, con riguardo alle loro organizzazioni centrali e periferiche, e prevede<br />

le forme e le procedure atte ad assicurare la trasparenza e il pubblico controllo <strong>del</strong> loro stato<br />

patrimoniale e <strong>del</strong>le loro fonti di f<strong>in</strong>anziamento.<br />

<strong>La</strong> legge detta altresì disposizioni dirette a garantire la partecipazione degli iscritti a tutte le<br />

fasi di formazione <strong>del</strong>la volontà politica dei partiti, compresa la designazione dei candidati alle<br />

elezioni, il rispetto <strong>del</strong>le norme statutarie, la tutela <strong>del</strong>le m<strong>in</strong>oranze".<br />

<strong>La</strong> riforma proposta dalla Commissione Bozzi non avrà alcun seguito <strong>in</strong> Parlamento.<br />

Nel corso <strong>del</strong>la IX (1983-'87) e <strong>del</strong>la X legislatura (1987-'92) vengono presentate ulteriori<br />

proposte sulla <strong>regolamentazione</strong> <strong>giuridica</strong> dei partiti. Il progetto <strong>del</strong> deputato socialista Sp<strong>in</strong>i<br />

prevede che lo statuto di ogni<br />

<strong>partito</strong> contenga disposizioni sulla democraticità<br />

<strong>del</strong>l'ord<strong>in</strong>amento <strong>in</strong>terno; lo statuto va depositato presso un notaio; un collegio di revisori deve<br />

controllare i bilanci e l'adeguamento <strong>del</strong>lo statuto alla legge; deve essere assicurata, <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e, la<br />

rappresentanza <strong>del</strong>le m<strong>in</strong>oranze negli organismi di vertice dei partiti.<br />

Il testo presentato dal democristiano Giovanni Galloni, <strong>in</strong>vece, recita: "i verbali dei<br />

<strong>del</strong>iberati di qualsiasi struttura e organizzazione <strong>del</strong>le formazioni politiche, rappresentate <strong>in</strong><br />

almeno un consiglio regionale o che a qualsiasi titolo usufruiscono di un contributo o<br />

f<strong>in</strong>anziamento pubblico, acquistano valore di atti pubblici a tutti gli effetti quando sono<br />

richiesti dai loro statuti <strong>in</strong>terni e coloro i quali li sottoscrivono assumono nell'occasione le vesti<br />

di pubblico ufficiale".<br />

Il deputato Publio Fiori (DC) propone di <strong>in</strong>trodurre una commissione di controllo che<br />

avrebbe anche il compito di verificare l'effettiva applicazione <strong>del</strong> metodo democratico nei<br />

processi decisionali dei partiti. Il deputato miss<strong>in</strong>o Staiti di Cuddia, <strong>in</strong>oltre, chiede anch'esso


che le m<strong>in</strong>oranze siano rappresentate nei comitati direttivi dei partiti, ma affida il giudizio<br />

sull'idoneità <strong>del</strong>lo statuto ad un organo composto dal Primo Presidente <strong>del</strong>la Corte di<br />

Cassazione, da altri magistrati e da docenti universitari.<br />

Il PLI, <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e, ripropone la riforma <strong>del</strong>l'articolo 49 <strong>del</strong>la Costituzione come concepita dalla<br />

Commissione Bozzi, prevedendo fra l'altro l'attribuzione ai partiti <strong>del</strong>la personalità <strong>giuridica</strong> di<br />

diritto privato, la pubblicazione degli elenchi degli iscritti, l'assegnazione alle sedi periferiche<br />

di buona parte <strong>del</strong> f<strong>in</strong>anziamento pubblico spettante al soggetto <strong>politico</strong>.<br />

UNA LUNGA “PAUSA DI RIFLESSIONE”<br />

Il tema <strong>del</strong>la <strong>regolamentazione</strong> dei partiti passa <strong>in</strong> secondo piano negli anni Novanta e<br />

Duemila, nei quali - <strong>in</strong> tema di riforme istituzionali - si circoscrivono le modifiche alla Seconda<br />

parte <strong>del</strong>la Costituzione (l'art. 49 è nella Prima) e si concentra <strong>in</strong>vece l'attenzione sulla<br />

fissazione di un limite alle spese elettorali (legge 515 <strong>del</strong> 1993), sulla ridef<strong>in</strong>izione <strong>del</strong><br />

f<strong>in</strong>anziamento pubblico (legge 2 <strong>del</strong> 1997 sui bilanci e legge 157/1999) e, <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e, sulla "par<br />

condicio" (legge 28 <strong>del</strong> 2000). <strong>La</strong> Commissione bicamerale De Mita-Iotti (XII legislatura) e la<br />

Commissione D'Alema (XIII) non propongono modifiche all'articolo 49.<br />

IL DISEGNO DI LEGGE SUL FINANZIAMENTO AI PARTITI POLITICI (2013)<br />

Dopo le elezioni politiche <strong>del</strong> febbraio 2013, fortemente <strong>in</strong>fluenzate da un clima sociale ed<br />

economico estremamente critico, la polemica contro le degenerazioni <strong>del</strong>la “Casta” (da un


fortunato volume di Stella e Rizzo pubblicato anni prima) trova uno sbocco nello<br />

stravolgimento dei rapporti di forza parlamentari. Nella formazione <strong>del</strong> governo, successiva<br />

alla rocambolesca rielezione <strong>del</strong> Capo <strong>del</strong>lo Stato Giorgio Napolitano, i partiti di governo (Pd,<br />

Pdl, centristi) decidono di affrontare il tema <strong>del</strong> f<strong>in</strong>anziamento pubblico ai partiti, che pure era<br />

stato parzialmente ridotto nella legislatura precedente. L’<strong>in</strong>tento, stavolta, è dare una diversa e<br />

per certi aspetti nuova <strong>regolamentazione</strong> anche allo status <strong>del</strong> <strong>partito</strong> <strong>politico</strong>. L’<strong>in</strong>tervento<br />

suscita di reazioni di diverso tipo: per alcuni è un’importante novità, per altri soltanto<br />

“cosmesi”.<br />

Il Consiglio dei m<strong>in</strong>istri <strong>del</strong> 31 maggio 2013 approva un disegno di legge che abolisce il<br />

precedente sistema di f<strong>in</strong>anziamento dei movimenti e partiti politici, prevedendo<br />

f<strong>in</strong>anziamenti privati a regime fiscale agevolato, detrazioni per le erogazioni liberali <strong>in</strong> denaro<br />

da parte dei privati, la dest<strong>in</strong>azione volontaria <strong>del</strong> due per mille da parte dei contribuenti nella<br />

dichiarazione dei redditi, la concessione di sedi per le attività politiche, spazi televisivi,<br />

richiedendo però ai partiti l’osservanza di una normativa sulla democrazia <strong>in</strong>terna (art. 49<br />

Cost.), <strong>in</strong> particolare circa il proprio statuto (è prevista <strong>in</strong>oltre l’istituzione di un registro dei<br />

partiti) e di norme per la trasparenza e l’accesso alle <strong>in</strong>formazioni relative agli assetti statutari,<br />

agli organi associativi, al funzionamento e ai bilanci<br />

oltre alla certificazione esterna dei<br />

rendiconti dei partiti e il controllo dei rendiconti. Il testo è il seguente:<br />

Abolizione <strong>del</strong> f<strong>in</strong>anziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la<br />

democraticità dei partiti politici e discipl<strong>in</strong>a <strong>del</strong>la contribuzione volontaria e <strong>del</strong>la<br />

contribuzione <strong>in</strong>diretta <strong>in</strong> loro favore<br />

TITOLO I<br />

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1 (Abolizione <strong>del</strong> f<strong>in</strong>anziamento pubblico e f<strong>in</strong>alità)<br />

1. Il rimborso <strong>del</strong>le spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per<br />

l’attività politica e a titolo di cof<strong>in</strong>anziamento sono aboliti ai sensi di quanto disposto<br />

dall’articolo 14.<br />

2. <strong>La</strong> presente legge discipl<strong>in</strong>a le modalità per l’accesso a forme di contribuzione volontaria<br />

fiscalmente agevolata e di contribuzione <strong>in</strong>diretta fondate sulle scelte espresse dai cittad<strong>in</strong>i e a<br />

benefici di natura non monetaria <strong>in</strong> favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di<br />

trasparenza e democraticità da essa stabiliti.<br />

TITOLO II<br />

DEMOCRAZIA INTERNA, TRASPARENZA E CONTROLLI<br />

Art. 2 (Partiti)<br />

1. I partiti politici sono libere associazioni attraverso le quali i cittad<strong>in</strong>i concorrono, con<br />

metodo democratico, a determ<strong>in</strong>are la politica nazionale.<br />

2. L’osservanza <strong>del</strong> metodo democratico, ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 49 <strong>del</strong>la Costituzione, è<br />

assicurata anche attraverso il rispetto <strong>del</strong>le disposizioni di cui alla presente legge.<br />

Art. 3 (Statuto)<br />

1. I partiti politici che <strong>in</strong>tendono avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge sono tenuti<br />

a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma <strong>del</strong>l'atto pubblico. Allo statuto è allegato, anche <strong>in</strong><br />

forma grafica, il simbolo, che con la denom<strong>in</strong>azione costituisce elemento essenziale di<br />

riconoscimento <strong>del</strong> <strong>partito</strong> <strong>politico</strong>.<br />

2. Lo statuto, nell’osservanza dei pr<strong>in</strong>cipi fondamentali di democrazia, di rispetto dei diritti<br />

<strong>del</strong>l’uomo e <strong>del</strong>le libertà fondamentali, nonché <strong>del</strong>lo Stato di diritto, <strong>in</strong>dica: a) il numero, la


composizione e le attribuzioni degli organi <strong>del</strong>iberativi, esecutivi e di controllo, le modalità<br />

<strong>del</strong>la loro elezione e la durata dei relativi <strong>in</strong>carichi, nonché il soggetto fornito <strong>del</strong>la<br />

rappresentanza legale; b) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il<br />

<strong>partito</strong>; c) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di<br />

partecipazione degli iscritti all’attività <strong>del</strong> <strong>partito</strong>; d) i criteri con i quali è assicurata la<br />

presenza <strong>del</strong>le m<strong>in</strong>oranze negli organi collegiali non esecutivi; e) le modalità per favorire negli<br />

organi collegiali l’equilibrio di genere; f) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura,<br />

sospensione e commissariamento <strong>del</strong>le eventuali articolazioni territoriali <strong>del</strong> <strong>partito</strong>; g) le<br />

misure discipl<strong>in</strong>ari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi<br />

competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il<br />

rispetto <strong>del</strong> pr<strong>in</strong>cipio <strong>del</strong> contraddittorio; h) le modalità di selezione <strong>del</strong>le candidature per il<br />

Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali e <strong>del</strong>le prov<strong>in</strong>ce<br />

autonome di Trento e di Bolzano e comunali, nonché per le cariche di s<strong>in</strong>daco e di presidente<br />

di regione e di prov<strong>in</strong>cia autonoma; i) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la<br />

denom<strong>in</strong>azione <strong>del</strong> <strong>partito</strong>; l) l’organo responsabile <strong>del</strong>la gestione economico-f<strong>in</strong>anziaria e<br />

patrimoniale e <strong>del</strong>la fissazione dei relativi criteri; m) l'organo competente ad approvare il<br />

rendiconto di esercizio.<br />

3. Lo Statuto può prevedere clausole di composizione extragiudiziale <strong>del</strong>le controversie<br />

<strong>in</strong>sorgenti dalle norme statutarie, attraverso organismi probivirali def<strong>in</strong>iti dallo statuto<br />

medesimo, nonché procedure conciliative ed arbitrali.<br />

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dallo statuto, si applicano ai<br />

partiti politici le disposizioni <strong>del</strong> codice civile e le norme di legge vigenti <strong>in</strong> materia.<br />

Art. 4 (Registro dei partiti politici)<br />

1. I partiti politici di cui all’articolo 3 sono tenuti a trasmettere copia autentica <strong>del</strong> proprio<br />

statuto, sottoscritta dal legale rappresentante, al Presidente <strong>del</strong> Senato <strong>del</strong>la Repubblica e al


Presidente <strong>del</strong>la Camera dei deputati, che la <strong>in</strong>oltrano alla Commissione di cui all'articolo 9,<br />

comma 3, <strong>del</strong>la legge 6 luglio 2012, n. 96, che assume la denom<strong>in</strong>azione di "Commissione di<br />

garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici", di<br />

seguito “Commissione”.<br />

2. <strong>La</strong> Commissione, verificata la conformità <strong>del</strong>lo statuto alle disposizioni di cui all’articolo 3,<br />

procede alla iscrizione <strong>del</strong> <strong>partito</strong> nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici<br />

riconosciuti ai sensi <strong>del</strong>la presente legge.<br />

3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, la Commissione, previo contradditorio, <strong>in</strong>vita<br />

il <strong>partito</strong> <strong>politico</strong> ad apportarvi, entro un term<strong>in</strong>e dalla stessa fissato, le conseguenti modifiche.<br />

4. Ogni modifica <strong>del</strong>lo statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la procedura<br />

di cui al presente articolo.<br />

5. Lo statuto dei partiti politici, e le relative modificazioni, sono pubblicati nella Gazzetta<br />

Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma<br />

2, ovvero dalla data di approvazione <strong>del</strong>le modificazioni.<br />

6. I partiti politici attualmente costituiti sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro<br />

dodici mesi dalla data di entrata <strong>in</strong> vigore <strong>del</strong>la presente legge.<br />

7. L’iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni necessarie per<br />

l’ammissione dei partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli<br />

articoli da 9 a 13 <strong>del</strong>la presente legge. Nelle more <strong>del</strong>la scadenza <strong>del</strong> term<strong>in</strong>e di cui al comma 6,<br />

i partiti attualmente costituiti possono comunque usufruire dei predetti benefici a condizione<br />

che siano <strong>in</strong> possesso dei requisiti e ottemper<strong>in</strong>o alle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 8<br />

<strong>del</strong>la presente legge.<br />

8. Il registro di cui al comma 2 è consultabile <strong>in</strong> un'apposita sezione dei Portale <strong>in</strong>ternet<br />

ufficiale <strong>del</strong> Parlamento italiano. Nel registro sono evidenziate due separate sezioni, recanti<br />

l’<strong>in</strong>dicazionedei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, alla lettera a) e<br />

alla lettera b) <strong>del</strong> comma 1, <strong>del</strong>l’articolo 8.


Art. 5 (Norme per la trasparenza e la semplificazione)<br />

1. I partiti politici assicurano la trasparenza e l'accesso alle <strong>in</strong>formazioni relative al proprio<br />

assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento <strong>in</strong>terno e ai bilanci, anche<br />

mediante la realizzazione di un sito <strong>in</strong>ternet che rispetti i pr<strong>in</strong>cìpi di elevata accessibilità,<br />

anche da parte <strong>del</strong>le persone disabili, di completezza di <strong>in</strong>formazione, di chiarezza di<br />

l<strong>in</strong>guaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di<br />

<strong>in</strong>teroperabilità.<br />

2. Nei siti <strong>in</strong>ternet dei partiti politici e <strong>in</strong> un'apposita sezione <strong>del</strong> Portale <strong>in</strong>ternet ufficiale <strong>del</strong><br />

Parlamento italiano sono pubblicati, dopo il controllo di conformità cui all'articolo 4, comma<br />

2, i relativi statuti, nonché, dopo il controllo di regolarità e conformità di cui all’articolo 9,<br />

comma 4, <strong>del</strong>la legge 6 luglio 2012, n.96, il rendiconto di esercizio, anche <strong>in</strong> formato open<br />

data, corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota <strong>in</strong>tegrativa, la relazione <strong>del</strong> revisore o<br />

<strong>del</strong>la società di revisione, ove prevista, nonché il verbale di approvazione <strong>del</strong> rendiconto di<br />

esercizio da parte <strong>del</strong> competente organo <strong>del</strong> <strong>partito</strong> <strong>politico</strong>. Nella suddetta sezione <strong>del</strong><br />

Portale <strong>in</strong>ternet ufficiale <strong>del</strong> Parlamento italiano sono altresì pubblicati, ai sensi <strong>del</strong> decreto<br />

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei<br />

titolari di cariche di governo e dei parlamentari. 3. Ai f<strong>in</strong>anziamenti o ai contributi erogati <strong>in</strong><br />

favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all’articolo 4, che non super<strong>in</strong>o nell’anno<br />

l’importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che<br />

consentano di garantire la tracciabilità <strong>del</strong>l’operazione e l’esatta identità <strong>del</strong>l’autore, non si<br />

applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, <strong>del</strong>la legge 18 novembre 1981, n. 659, e<br />

successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma i rappresentanti legali dei partiti<br />

beneficiari <strong>del</strong>le erogazioni sono tenuti a trasmettere alla Presidenza <strong>del</strong>la Camera l’elenco dei<br />

soggetti che hanno erogato f<strong>in</strong>anziamenti o contributi di importo superiore, nell’anno, a euro<br />

5.000, e la relativa documentazione contabile. L’obbligo di cui al periodo precedente deve


essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione <strong>del</strong> f<strong>in</strong>anziamento o <strong>del</strong> contributo. In caso di<br />

<strong>in</strong>adempienza al predetto obbligo ovvero <strong>in</strong> caso di dichiarazioni mendaci si applica la<br />

discipl<strong>in</strong>a sanzionatoria di cui all’articolo 4, comma 6, <strong>del</strong>le predetta n. 659 <strong>del</strong> 1981. Tutti i<br />

cittad<strong>in</strong>i iscritti nelle liste elettorali per le elezioni <strong>del</strong>la Camera dei deputati hanno diritto di<br />

conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente <strong>del</strong>la Camera dei deputati, l’elenco dei<br />

soggetti che hanno erogato i predetti f<strong>in</strong>anziamenti o contributi e i relativi importi. Con<br />

decreto <strong>del</strong> M<strong>in</strong>istro <strong>del</strong>l’economia e <strong>del</strong>le f<strong>in</strong>anze, da emanarsi ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 17, comma<br />

3, <strong>del</strong>la legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata <strong>in</strong> vigore <strong>del</strong>la<br />

presente legge, sono <strong>in</strong>dividuate le modalità per garantire la tracciabilità <strong>del</strong>le operazioni e<br />

l’identificazione dei soggetti di cui al primo periodo <strong>del</strong> presente comma.<br />

Art. 6 (Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti)<br />

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e f<strong>in</strong>anziaria,<br />

ai partiti politici iscritti nella seconda sezione <strong>del</strong> registro di cui all’articolo 4 <strong>del</strong>la presente<br />

legge, si applicano le disposizioni <strong>in</strong> materia di revisione contabile di cui all’articolo 9, commi 1<br />

e 2, <strong>del</strong>la legge 6 luglio 2012, n.96.<br />

Art. 7 (Controllo dei rendiconti dei partiti)<br />

1. Il controllo di regolarità e di conformità alla legge <strong>del</strong> rendiconto di cui all'articolo 8 <strong>del</strong>la<br />

legge 2 gennaio 1997, n. 2, e dei relativi allegati, nonché di ottemperanza agli obblighi di<br />

trasparenza e pubblicità di cui alla presente legge, sono effettuati dalla Commissione.<br />

Nell'ambito <strong>del</strong> controllo, la Commissione <strong>in</strong>vita i partiti a sanare eventuali irregolarità o<br />

<strong>in</strong>ottemperanze, con le modalità e nei term<strong>in</strong>i di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 <strong>del</strong>l' articolo 9 <strong>del</strong>la<br />

legge 6 luglio 2012, n. 96.<br />

2. In caso di <strong>in</strong>ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 6 <strong>del</strong>la presente legge o<br />

all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione <strong>del</strong>


endiconto da parte <strong>del</strong> competente organo <strong>in</strong>terno, qualora l'<strong>in</strong>ottemperanza non venga<br />

sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione dispone, per l'esercizio d'imposta<br />

successivo a quello <strong>in</strong> corso alla data <strong>del</strong>la contestazione, la cancellazione <strong>del</strong> <strong>partito</strong> <strong>politico</strong><br />

dalla seconda sezione <strong>del</strong> registro di cui all’articolo 4.<br />

3. Nei casi di cui al comma 3, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere <strong>del</strong> <strong>partito</strong> o funzioni<br />

analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei c<strong>in</strong>que<br />

anni successivi.<br />

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento all’esercizio <strong>in</strong> corso<br />

alla data di entrata <strong>in</strong> vigore <strong>del</strong>la presente legge.<br />

TITOLO III<br />

DISCIPLINA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DELLA CONTRIBUZIONE<br />

INDIRETTA<br />

Art. 8 (Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, alla contribuzione <strong>in</strong>diretta<br />

e ai benefici non monetari)<br />

1. A decorrere dall'anno 2014, i partiti politici iscritti nel registro di cui all’articolo 4 possono<br />

essere ammessi, a richiesta:<br />

a) al f<strong>in</strong>anziamento privato <strong>in</strong> regime fiscale agevolato di cui all'articolo 9, qualora abbiano<br />

conseguito nell’ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio<br />

simbolo alle elezioni per il r<strong>in</strong>novo <strong>del</strong> Senato <strong>del</strong>la Repubblica, <strong>del</strong>la Camera dei deputati, dei<br />

membri <strong>del</strong> Parlamento europeo spettanti all'<strong>Italia</strong> o <strong>in</strong> uno dei consigli regionali o <strong>del</strong>le<br />

prov<strong>in</strong>ce autonome di Trento e di Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima<br />

consultazione elettorale candidati <strong>in</strong> almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il r<strong>in</strong>novo<br />

<strong>del</strong>la Camera dei deputati o <strong>in</strong> almeno tre regioni per il r<strong>in</strong>novo <strong>del</strong> Senato <strong>del</strong>la Repubblica, o


<strong>in</strong> un consiglio regionale o <strong>del</strong>le prov<strong>in</strong>ce autonome, o <strong>in</strong> almeno una circoscrizione dei<br />

membri <strong>del</strong> Parlamento europeo spettanti all’<strong>Italia</strong>;<br />

b) alla ripartizione annuale <strong>del</strong>le risorse di cui all'articolo 10 e ai benefici di cui all’ articolo 11,<br />

qualora abbiano conseguito nell’ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto<br />

sotto il proprio simbolo alle elezioni per il r<strong>in</strong>novo <strong>del</strong> Senato <strong>del</strong>la Repubblica, <strong>del</strong>la Camera<br />

dei deputati o dei membri <strong>del</strong> Parlamento europeo spettanti all'<strong>Italia</strong>.<br />

2. Per le f<strong>in</strong>alità di cui al comma 1, i partiti politici presentano, entro il 31 gennaio <strong>del</strong>l'anno<br />

per il quale si richiede l'accesso ai benefici, apposita richiesta alla Commissione. <strong>La</strong><br />

Commissione esam<strong>in</strong>a la richiesta e la resp<strong>in</strong>ge o l'accoglie, entro trenta giorni dal<br />

ricevimento, con atto scritto motivato. Qualora i partiti politici risult<strong>in</strong>o <strong>in</strong> possesso dei<br />

requisiti di cui al comma 1 e ottemper<strong>in</strong>o alle disposizioni previste dalla presente legge, la<br />

Commissione provvede alla loro iscrizione <strong>in</strong> una o <strong>in</strong> entrambe le sezioni <strong>del</strong> registro di cui<br />

all’articolo 4.<br />

3. <strong>La</strong> richiesta deve essere corredata da una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti<br />

ed è presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere <strong>del</strong> <strong>partito</strong>.<br />

4. Alle dichiarazioni previste dal comma 3 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 76 <strong>del</strong><br />

testo unico <strong>del</strong>le disposizioni legislative e regolamentari <strong>in</strong> materia di documentazione<br />

amm<strong>in</strong>istrativa, di cui al decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.<br />

5. <strong>La</strong> Commissione discipl<strong>in</strong>a e rende note le modalità di presentazione <strong>del</strong>la richiesta di cui al<br />

comma 3 e di trasmissione <strong>del</strong>la documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti<br />

richiesti.<br />

Art. 9 (Detrazioni per le erogazioni liberali <strong>in</strong> denaro <strong>in</strong> favore di partiti politici)<br />

1. A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali <strong>in</strong> denaro, effettuate dalle persone fisiche,<br />

<strong>in</strong> favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione <strong>del</strong> registro di cui all’articolo 4,sono<br />

ammesse a detrazione per oneri, ai f<strong>in</strong>i <strong>del</strong>l'imposta sul reddito <strong>del</strong>le persone fisiche, di cui al


decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,<br />

alle condizioni di cui al comma 2<br />

2. Dall'imposta lorda si detrae un importo <strong>del</strong>le erogazioni liberali di cui al comma 1, pari al:<br />

a) 52 per cento, per importi compresi fra 50 e 5.000 euro annui;<br />

b) 26 per cento, per importi compresi tra 5.001 e 20.000 euro annui.<br />

3. A decorrere dal medesimo anno 2014, dall’imposta lorda sul reddito è altresì detraibile un<br />

importo pari al 52 per cento <strong>del</strong>le spese sostenute dalle persone fisiche per l’iscrizione a scuole<br />

o corsi di formazione politica promossi e organizzati dai partiti di cui al comma 1. <strong>La</strong><br />

detrazione di cui al presente comma è consentita nei limiti <strong>del</strong>l’importo di euro 500 per<br />

ciascuna annualità.<br />

4. A decorrere dall’anno 2014, ai f<strong>in</strong>i <strong>del</strong>l'imposta sul reddito <strong>del</strong>le società, di cui al predetto<br />

decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica n. 917 <strong>del</strong> 1986, e successive modificazioni, si detrae,<br />

f<strong>in</strong>o a concorrenza <strong>del</strong>l’ammontare <strong>del</strong>l’imposta lorda, un importo pari al 26 per cento<br />

<strong>del</strong>l'onere per le erogazioni liberali <strong>in</strong> denaro, effettuate <strong>in</strong> favore dei partiti politici di cui al<br />

comma 1, per importi compresi tra 50 euro e 100.000 euro, limitatamente alle società e agli<br />

enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), <strong>del</strong> medesimo decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la<br />

Repubblica, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano<br />

negoziati <strong>in</strong> mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che<br />

controllano, direttamente o <strong>in</strong>direttamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano<br />

controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi.<br />

5. Le detrazioni di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento <strong>del</strong>le<br />

erogazioni liberali, di cui ai commi 1 e 4, e <strong>del</strong>le somme di cui al comma 3, sia eseguito tramite<br />

banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23<br />

<strong>del</strong> decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a garantire la<br />

tracciabilità <strong>del</strong>l’operazione e l’esatta identificazione <strong>del</strong> suo autore e a consentire<br />

all'Amm<strong>in</strong>istrazione f<strong>in</strong>anziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite


con decreto <strong>del</strong> M<strong>in</strong>istro <strong>del</strong>l’economia e <strong>del</strong>le f<strong>in</strong>anze da emanarsi ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 17,<br />

comma 3, <strong>del</strong>la legge 23 agosto 1988, n. 400.<br />

6. Alle m<strong>in</strong>ori entrate derivanti dall'attuazione <strong>del</strong>le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5,<br />

valutate <strong>in</strong> 20,9 milioni di euro per l'anno 2015, e 11,9 milioni a decorrere dall’anno 2016, si<br />

provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto<br />

<strong>del</strong>le disposizioni recate dall’articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, <strong>del</strong>la presente legge.<br />

7. Ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 17, comma 12, <strong>del</strong>la legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia <strong>del</strong>le<br />

entrate provvede al monitoraggio <strong>del</strong>le m<strong>in</strong>ori entrate di cui al presente articolo e riferisce <strong>in</strong><br />

merito al M<strong>in</strong>istro <strong>del</strong>l'economia e <strong>del</strong>le f<strong>in</strong>anze. Nel caso <strong>in</strong> cui si verifich<strong>in</strong>o, o siano <strong>in</strong><br />

proc<strong>in</strong>to di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei<br />

provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), <strong>del</strong>la citata legge n. 196 <strong>del</strong> 2009, il<br />

M<strong>in</strong>istro <strong>del</strong>l'economia e <strong>del</strong>le f<strong>in</strong>anze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella<br />

misura necessaria alla copertura f<strong>in</strong>anziaria <strong>del</strong>le m<strong>in</strong>ori entrate risultanti dall'attività di<br />

monitoraggio, <strong>del</strong>l’importo <strong>del</strong>le risorse disponibili iscritte sul fondo di cui all’articolo 10,<br />

comma 4, mediante corrispondente rideterm<strong>in</strong>azione <strong>del</strong>la quota <strong>del</strong> due per mille <strong>del</strong>la<br />

imposta sul reddito <strong>del</strong>le persone fisiche da dest<strong>in</strong>are a favore dei partiti politici ai sensi <strong>del</strong><br />

medesimo comma 4. Il M<strong>in</strong>istro <strong>del</strong>l'economia e <strong>del</strong>le f<strong>in</strong>anze riferisce senza ritardo alle<br />

Camere con apposita relazione <strong>in</strong> merito alle cause degli scostamenti e all'adozione <strong>del</strong>le<br />

misure di cui al secondo periodo <strong>del</strong> presente comma.<br />

Art. 10<br />

(Dest<strong>in</strong>azione volontaria <strong>del</strong> due per mille <strong>del</strong>l’imposta sul reddito <strong>del</strong>le persone fisiche)<br />

1. A decorrere dall'anno f<strong>in</strong>anziario 2014, ciascun contribuente può dest<strong>in</strong>are il due per mille<br />

<strong>del</strong>la propria imposta sul reddito <strong>del</strong>le persone fisiche a favore di un <strong>partito</strong> <strong>politico</strong> iscritto<br />

nella seconda sezione <strong>del</strong> registro di cui all’articolo 4.


2. Le dest<strong>in</strong>azioni di cui al comma 1 sono stabilite sulla base <strong>del</strong>le scelte effettuate dai<br />

contribuenti <strong>in</strong> sede di dichiarazione annuale dei redditi mediante la compilazione di una<br />

scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto. Il contribuente può <strong>in</strong>dicare sulla scheda un<br />

unico <strong>partito</strong> <strong>politico</strong> cui dest<strong>in</strong>are il due per mille.<br />

3. Il M<strong>in</strong>istro <strong>del</strong>l’economia e <strong>del</strong>le f<strong>in</strong>anze, entro sessanta giorni dalla data di entrata <strong>in</strong> vigore<br />

<strong>del</strong>la presente legge, adotta un regolamento ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 17, comma 3, <strong>del</strong>la legge 23<br />

agosto 1988, n. 400, <strong>in</strong> cui sono stabiliti i criteri, i term<strong>in</strong>i e le modalità per l'applicazione <strong>del</strong>le<br />

disposizioni <strong>del</strong> presente articolo, <strong>in</strong> modo da garantire la tempestività ed economicità di<br />

gestione, la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela <strong>del</strong>la<br />

riservatezza <strong>del</strong>le scelte preferenziali, nonché da agevolare l’espressione <strong>del</strong>la scelta da parte<br />

dei contribuenti.<br />

4. Per le f<strong>in</strong>alità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 31,4<br />

milioni di euro per l’anno 2014, 19,6 milioni di euro per l’anno 2015, 37,7 milioni di euro per<br />

l’anno 2016 e 55,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 da iscrivere <strong>in</strong> apposito fondo da<br />

istituire nello stato di previsione <strong>del</strong> M<strong>in</strong>istero <strong>del</strong>l’economia e <strong>del</strong>le f<strong>in</strong>anze. Resta fermo<br />

quanto previsto dall’articolo 9, comma 7.<br />

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione <strong>del</strong> comma 4, si provvede mediante utilizzo di quota<br />

parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto <strong>del</strong>le disposizioni recate dall’articolo<br />

14, commi 1, lettera b), e 2, <strong>del</strong>la presente legge.<br />

6. Le disponibilità iscritte annualmente sul fondo di cui al comma 4, non utilizzate al term<strong>in</strong>e<br />

<strong>del</strong>l’esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi<br />

successivi.<br />

Art. 11<br />

(Sedi per lo svolgimento di attività politiche)


1. Qualora i partiti politici iscritti nella seconda sezione <strong>del</strong> registro di cui all’articolo 4, non<br />

dispongano di un proprio patrimonio immobiliare idoneo per lo svolgimento <strong>del</strong>le attività<br />

politiche, l’Agenzia <strong>del</strong> Demanio, dietro apposita richiesta, tenuto conto <strong>del</strong>le esigenze<br />

allocative di cui all’articolo 2, comma 222, <strong>del</strong>la legge 23 dicembre 2009, n. 191, verifica<br />

tempestivamente la disponibilità, possibilmente nei capoluoghi di prov<strong>in</strong>cia e comunque <strong>in</strong><br />

relazione alla circoscrizione degli eletti, di adeguati locali, da dest<strong>in</strong>are <strong>in</strong> via esclusiva alla<br />

predette attività, di proprietà <strong>del</strong>lo Stato, di enti territoriali ovvero di altre amm<strong>in</strong>istrazioni<br />

pubbliche, adibiti ad uso diverso da quello abitativo e non rientranti nelle ipotesi di esclusione<br />

elencate all’articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), <strong>del</strong> decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica<br />

13 settembre 2005, n. 296, né <strong>in</strong>teressati dalle disposizioni <strong>del</strong> decreto legislativo 28 maggio<br />

2010, n. 85, ovvero <strong>in</strong>seriti nei programmi di valorizzazione e dismissione previsti dagli<br />

articoli 33 e 33-bis <strong>del</strong> decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla<br />

legge 15 luglio 2011, n. 111 o dal titolo IV, capi I e II, <strong>del</strong> libro secondo <strong>del</strong> codice<br />

<strong>del</strong>l’ord<strong>in</strong>amento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. A tal f<strong>in</strong>e, l’Agenzia<br />

<strong>del</strong> Demanio stipula appositi accordi, dei quali va assicurata la neutralità per la f<strong>in</strong>anza<br />

pubblica, con gli enti territoriali e le amm<strong>in</strong>istrazioni pubbliche <strong>in</strong>teressati.<br />

2. L’utilizzo di detti locali, senza che ne deriv<strong>in</strong>o nuovi oneri per la f<strong>in</strong>anza pubblica, può essere<br />

concesso a canone agevolato, a fronte <strong>del</strong>l’assunzione dei relativi oneri di manutenzione<br />

ord<strong>in</strong>aria e straord<strong>in</strong>aria a carico dei partiti politici di cui al comma 1. Sono vietate la subconcessione<br />

e la sub-locazione, totali o parziali, e la violazione di detti divieti comporta la<br />

decadenza immediata <strong>del</strong>la concessione ovvero la risoluzione di diritto <strong>del</strong> contratto di<br />

locazione.<br />

3. Il M<strong>in</strong>istro <strong>del</strong>l’economia e <strong>del</strong>le f<strong>in</strong>anze, entro centottanta giorni dalla data di entrata <strong>in</strong><br />

vigore <strong>del</strong>la presente legge, adotta un regolamento ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 17, comma 3, <strong>del</strong>la<br />

legge 23 agosto 1988, n. 400, <strong>in</strong> cui sono stabiliti i criteri, i term<strong>in</strong>i e le modalità per


l'applicazione <strong>del</strong>le disposizioni <strong>del</strong> presente articolo, anche con riferimento alla<br />

determ<strong>in</strong>azione dei canoni agevolati nei limiti di quanto previsto al comma 2”.<br />

Art. 12 (Disposizioni per la comunicazione politica televisiva)<br />

1. Ferma restando la discipl<strong>in</strong>a <strong>del</strong>la comunicazione politica di cui alla legge 22 febbraio 2000,<br />

n. 28, i partiti politici iscritti nel registro di cui all’articolo 4 hanno diritto ad accedere, al di<br />

fuori dei periodi <strong>del</strong>la campagna elettorale di cui all’articolo 12, comma 1-bis, <strong>del</strong>la legge 10<br />

dicembre 1993 n. 515, a spazi televisivi messi a disposizione a titolo gratuito dalla<br />

concessionaria <strong>del</strong> servizio pubblico radiotelevisivo ai f<strong>in</strong>i <strong>del</strong>la trasmissione di messaggi<br />

pubblicitari diretti a rappresentare alla cittad<strong>in</strong>anza i propri <strong>in</strong>dirizzi politici, di seguito<br />

denom<strong>in</strong>ati "messaggi".<br />

2. Gli oneri per l’ideazione e la produzione dei messaggi sono carico dei partiti politici<br />

<strong>in</strong>teressati. I messaggi non rientrano nel computo degli <strong>in</strong>dici di affollamento giornaliero nénel<br />

computo degli <strong>in</strong>dici di affollamento orario stabiliti dalle leggi vigenti. Il tempo di trasmissione<br />

di ciascun messaggio non può, comunque, occupare più di un m<strong>in</strong>uto.<br />

3. <strong>La</strong> Commissione parlamentare per l'<strong>in</strong>dirizzo generale e la vigilanza dei servizi<br />

radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e<br />

ciascuna nell'ambito <strong>del</strong>la propria competenza, stabiliscono i criteri per l’accesso e la<br />

ripartizione degli spazi per la trasmissione dei messaggi, le modalità e le eventuali ulteriori<br />

disposizioni necessarie per l'attuazione <strong>del</strong> presente articolo.<br />

4. Per l’attuazione <strong>del</strong> presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a<br />

decorrere dall’esercizio 2014.<br />

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi<br />

che si rendono disponibili per effetto <strong>del</strong>le disposizioni recate dall’articolo 14, commi 1, lettera<br />

b), e 2, <strong>del</strong>la presente legge.


Art. 13 (Delega al Governo per l’<strong>in</strong>troduzione di ulteriori forme di sostegno <strong>in</strong>diretto alle<br />

attività politiche)<br />

1. Il Governo è <strong>del</strong>egato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata <strong>in</strong> vigore <strong>del</strong>la<br />

presente legge, un decreto legislativo recante, <strong>in</strong> favore dei partiti politici iscritti nel registro di<br />

cui all’articolo 4, ulteriori forme di sostegno <strong>in</strong>diretto <strong>del</strong>le attività politiche, nel rispetto dei<br />

seguenti pr<strong>in</strong>cipi e criteri direttivi:<br />

a) promozione <strong>del</strong> rapporto tra organizzazioni politiche e corpo elettorale, anche attraverso la<br />

previsione di agevolazioni tariffarie per le spese connesse ai servizi postali e telefonici<br />

sostenute al di fuori <strong>del</strong> periodo <strong>del</strong>la campagna elettorale;<br />

b) valorizzazione <strong>del</strong>le attività di formazione politica, con particolare riferimento alle giovani<br />

generazioni, anche attraverso la possibilità di usufruire a canoni agevolati di strutture<br />

pubbliche di soggiorno per la organizzazione di attività formative a carattere temporaneo o<br />

permanente;<br />

c) ampliamento <strong>del</strong>la possibilità di avvalersi, ai f<strong>in</strong>i <strong>del</strong>l’acquisto di beni e servizi funzionali<br />

all’esercizio <strong>del</strong>le attività politiche, degli strumenti e <strong>del</strong>le procedure di acquisto previste dalla<br />

normativa vigente <strong>in</strong> favore <strong>del</strong>le pubbliche amm<strong>in</strong>istrazioni;<br />

d) semplificazione <strong>del</strong>le procedure per la raccolta e l’autenticazione, anche attraverso modalità<br />

telematiche, <strong>del</strong>le sottoscrizioni necessarie ai f<strong>in</strong>i <strong>del</strong>lo svolgimento di consultazioni elettorali<br />

o referendarie.<br />

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta dei M<strong>in</strong>istri per le riforme<br />

costituzionali e per i rapporti con il Parlamento, di concerto con il M<strong>in</strong>istro <strong>del</strong>l’economia e<br />

<strong>del</strong>le f<strong>in</strong>anze. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato <strong>del</strong>la<br />

Repubblica aff<strong>in</strong>ché su di esso sia espresso il parere <strong>del</strong>le Commissioni parlamentari<br />

competenti entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale term<strong>in</strong>e, il decreto può essere<br />

comunque adottato. Qualora il term<strong>in</strong>e per l'espressione <strong>del</strong> parere scada nei trenta giorni che


precedono la scadenza <strong>del</strong> term<strong>in</strong>e f<strong>in</strong>ale per l'esercizio <strong>del</strong>la <strong>del</strong>ega o successivamente,<br />

quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.<br />

3. Per l’attuazione <strong>del</strong>la <strong>del</strong>ega di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva massima di<br />

4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014. Dette risorse confluiscono su apposito<br />

fondo per il f<strong>in</strong>anziamento <strong>del</strong>le forme di sostegno <strong>in</strong>diretto alle attività politiche, da<br />

istituirepresso il M<strong>in</strong>istero <strong>del</strong>l’economia e <strong>del</strong>le f<strong>in</strong>anze, alla cui ripartizione tra le predette<br />

f<strong>in</strong>alità si provvede mediante il decreto legislativo di cui al medesimo comma 1. Le risorse non<br />

utilizzate possono essere dest<strong>in</strong>ate all’<strong>in</strong>cremento <strong>del</strong> fondo di cui all’articolo 10, comma 4, e<br />

<strong>del</strong>l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 4, <strong>del</strong>la presente legge.<br />

4. All’onere derivante dal comma 3, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi<br />

che si rendono disponibili per effetto <strong>del</strong>le disposizioni recate dall’articolo 14, commi 1, lettera<br />

b), e 2, <strong>del</strong>la presente legge.<br />

TITOLO IV<br />

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI<br />

Art. 14 (Norme transitorie e abrogazioni)<br />

1. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata <strong>in</strong> vigore <strong>del</strong>la presente legge, è<br />

riconosciuto il f<strong>in</strong>anziamento pubblico ai sensi <strong>del</strong>la legge 6 luglio 2012, n. 96 e <strong>del</strong>la legge 3<br />

giugno 1999, n.157, e successive modificazioni, <strong>in</strong> relazione alle elezioni svoltesi anteriormente<br />

alla data di entrata <strong>in</strong> vigore <strong>del</strong>la presente legge, il cui term<strong>in</strong>e di erogazione non è ancora<br />

scaduto alla data medesima, cont<strong>in</strong>uano ad usufruirne nell’esercizio f<strong>in</strong>anziario <strong>in</strong> corso e nei<br />

tre esercizi successivi, nelle seguenti misure:<br />

a) nell’esercizio <strong>in</strong> corso alla data di entrata <strong>in</strong> vigore <strong>del</strong>la presente legge, il f<strong>in</strong>anziamento è<br />

riconosciuto <strong>in</strong>tegralmente;


) nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio successivo a quello di entrata <strong>in</strong> vigore <strong>del</strong>la<br />

presente legge, il f<strong>in</strong>anziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, <strong>del</strong> quaranta, <strong>del</strong><br />

c<strong>in</strong>quanta e <strong>del</strong> sessanta per cento <strong>del</strong>l’importo spettante.<br />

2. Il f<strong>in</strong>anziamento cessa a partire dal quarto esercizio f<strong>in</strong>anziario successivo a quello <strong>in</strong> corso<br />

alla data di entrata <strong>in</strong> vigore <strong>del</strong>la presente legge.<br />

3. Nei periodi di cui alle lettere a) e b) <strong>del</strong> comma 1, ai soli f<strong>in</strong>i e nei limiti di cui al medesimo<br />

comma, cont<strong>in</strong>ua ad applicarsi la normativa <strong>in</strong>dicata al comma 4.<br />

4. Sono abrogate le disposizioni di seguito <strong>in</strong>dicate:<br />

a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, <strong>del</strong>la legge 18 novembre 1981 n. 659;<br />

b) l’articolo 1 <strong>del</strong>la legge 8 agosto 1985, n. 413;<br />

c) gli articoli 9 e 9-bis, nonché l’articolo 12, comma 3, limitatamente alle parole «dagli aventi<br />

diritto», l’articolo 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole «che non abbiano diritto ad<br />

usufruire <strong>del</strong> contributo per le spese elettorali» 16, limitatamente al secondo periodo, e<br />

l’articolo 16 <strong>del</strong>la legge 10 dicembre 1993, n. 515;<br />

d) l’articolo 6 <strong>del</strong>la legge 23 febbraio 1995, n. 43;<br />

e)l’articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 5-bis, 6, con esclusione <strong>del</strong> secondo periodo, 7, 8, 9, 10 e<br />

gli articoli 2 e 3 <strong>del</strong>la legge 3 giugno 1999, n. 157;<br />

f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10 <strong>del</strong>la 6 luglio 2012, n. 96.<br />

5. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogati l'articolo 15, comma 1-bis, e l’articolo 78,<br />

comma 1, limitatamente alle parole « per le erogazioni liberali <strong>in</strong> denaro <strong>in</strong> favore dei partiti e<br />

movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 1-bis, per importi compresi tra 51,65 euro e<br />

103.291,38 euro, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a)<br />

e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati<br />

<strong>in</strong> mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano,<br />

direttamente o <strong>in</strong>direttamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati<br />

dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché <strong>del</strong>l'onere», <strong>del</strong> Testo


unico <strong>del</strong>le imposte sui redditi di cui al decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica 22 dicembre<br />

1986, n. 917, e successive modificazioni.<br />

Art. 15 (Dest<strong>in</strong>azione <strong>del</strong>le economie di spesa al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato)<br />

1. <strong>La</strong> quota parte <strong>del</strong>le risorse che si rendono disponibili per effetto <strong>del</strong>le disposizioni recate<br />

dai commi 1, lettera b), e 2, <strong>del</strong>l’articolo 14, non utilizzata per la copertura degli oneri di cui<br />

agli articoli 9, comma 6, 10, comma 4, 12, comma 4, e 13, comma 3, dest<strong>in</strong>ata al fondo per<br />

l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’articolo 44, comma 1, <strong>del</strong> testo unico <strong>del</strong>le<br />

disposizioni legislative e regolamentari <strong>in</strong> materia di debito pubblico, di cui al decreto <strong>del</strong><br />

Presidente <strong>del</strong>la Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.<br />

2 Il M<strong>in</strong>istro <strong>del</strong>l’economia e <strong>del</strong>le f<strong>in</strong>anze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le<br />

occorrenti variazioni di bilancio.<br />

Art. 16 (Delega al Governo per la redazione di un Testo unico)<br />

1. Il Governo è <strong>del</strong>egato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata <strong>in</strong> vigore <strong>del</strong>la<br />

presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico, nel quale, con le sole<br />

modificazioni necessarie al coord<strong>in</strong>amento normativo, sono riunite le disposizioni <strong>del</strong>la<br />

presente legge e le altre disposizioni legislative <strong>in</strong> materia di:<br />

a) discipl<strong>in</strong>a <strong>del</strong>l’attività politica e <strong>del</strong>lo svolgimento <strong>del</strong>le campagne elettorali, anche <strong>in</strong><br />

relazione alla <strong>regolamentazione</strong> <strong>del</strong>la comunicazione politica;<br />

b) agevolazioni <strong>in</strong> favore di candidati alle elezioni, di partiti, movimenti politici e gruppi<br />

politici organizzati e rendicontazione <strong>del</strong>le spese sostenute <strong>in</strong> occasione <strong>del</strong>le consultazioni<br />

elettorali e referendarie;<br />

c) attività di controllo e discipl<strong>in</strong>a sanzionatoria.<br />

2. Nell’esercizio <strong>del</strong>la <strong>del</strong>ega il Governo si attiene ai seguenti pr<strong>in</strong>cipi e criteri :<br />

a) puntuale <strong>in</strong>dividuazione <strong>del</strong> testo vigente <strong>del</strong>le norme;


) ricognizione <strong>del</strong>le norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;<br />

c) coord<strong>in</strong>amento <strong>del</strong> testo <strong>del</strong>le disposizioni vigenti <strong>in</strong> modo da garantire la razionale<br />

applicazione nonché la coerenza logica e sistematica <strong>del</strong>la normativa;<br />

d) aggiornamento e semplificazione <strong>del</strong> l<strong>in</strong>guaggio normativo.<br />

3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta dai M<strong>in</strong>istri per le<br />

riforme costituzionali e dei rapporti con il Parlamento, previo parere <strong>del</strong> Consiglio di Stato, che<br />

si esprime entro quarantac<strong>in</strong>que giorni dalla data di trasmissione. Lo schema di decreto è<br />

trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato <strong>del</strong>la Repubblica ai f<strong>in</strong>i <strong>del</strong>l’espressione <strong>del</strong><br />

parere <strong>del</strong>le Commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dalla data di<br />

trasmissione. Decorso tale term<strong>in</strong>e, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il<br />

term<strong>in</strong>e per l'espressione <strong>del</strong> parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza <strong>del</strong><br />

term<strong>in</strong>e f<strong>in</strong>ale per l'esercizio <strong>del</strong>la <strong>del</strong>ega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di<br />

sessanta giorni.<br />

Art. 17 (Disposizioni f<strong>in</strong>ali ed entrata <strong>in</strong> vigore)<br />

1. Ai f<strong>in</strong>i <strong>del</strong>la presente legge, si <strong>in</strong>tendono per partiti politici i partiti, movimenti e gruppi<br />

politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il<br />

r<strong>in</strong>novo di uno degli organi <strong>in</strong>dicati dall’articolo 8, comma 1, lettera a).<br />

2. <strong>La</strong> presente legge entra <strong>in</strong> vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta<br />

Ufficiale.

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