Anno VII - n. 2 in formato pdf - Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ...
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giurisprudenza giugno 2010<br />
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giurisprudenza giugno 2010<br />
Le Sezioni Unite, nel rispetto delle norme processuali<br />
ed ancor di più nel rispetto del pr<strong>in</strong>cipio di<br />
nomofilachia, hanno stabilito che il difensore<br />
non necessita di procura speciale per la presentazione<br />
dell’istanza di oblazione, con siffatta pronuncia<br />
è stato così riconosciuto al difensore un<br />
diritto prima ritenuto appartenente al solo imputato.<br />
Inoltre, il Supremo Collegio ha statuito con<br />
siffatta sentenza che l’istanza di oblazione può<br />
essere reiterata nel giudizio conseguente all’opposizione,<br />
qualora la stessa <strong>in</strong> sede di opposizione<br />
non sia stata erroneamente accolta. La Quarta<br />
Sezione penale, <strong>in</strong>vece, discostandosi da una precedente<br />
sentenza pronunciata dalle Sezioni<br />
Unite, ha stabilito che non è possibile convertire<br />
<strong>in</strong> opposizione il ricorso per saltum presentato<br />
dall’imputato a cui è stato notificato un decreto<br />
penale di condanna. Due sentenze di estrema<br />
importanza: con la prima sono stati ampliati i<br />
“poteri-diritti” del difensore, e con la seconda si<br />
“esclude” che l’opposizione possa essere considerata<br />
un mezzo di impugnazione.<br />
Il decreto penale di condanna.<br />
Il decreto penale di condanna <strong>in</strong>izialmente discipl<strong>in</strong>ato<br />
dagli artt. 298-302 del Codice di procedura<br />
penale del 1913, discipl<strong>in</strong>ato poi dall’art. 506<br />
del Codice del 1930, è oggi discipl<strong>in</strong>ato dagli artt.<br />
459 s.s. Il decreto penale di condanna, che rientra<br />
tra il novero dei c.d. riti premiali o speciali, è<br />
caratterizzato dall’assenza di contraddittorio tra<br />
la pubblica accusa ed il condannato; il “prezzo”<br />
dell’assenza di contraddittorio tra le parti (che è<br />
garantito dall’art. 111 Cost.) è ricambiato con<br />
“benefici” e sconto di pena.<br />
Procediamo per ord<strong>in</strong>e.<br />
Con il decreto penale di condanna lo Stato sanziona<br />
le condotte di m<strong>in</strong>ore allarme sociale.<br />
Il magistrato del pubblico m<strong>in</strong>istero, entro sei<br />
mesi dall’iscrizione della notizia di reato, può<br />
adottare un decreto penale di condanna nei confronti<br />
di un soggetto che abbia <strong>in</strong>differentemente<br />
commesso tanto un reato perseguibile d’ufficio<br />
tanto un reato perseguibile a querela di parte (ad<br />
eccezione del caso <strong>in</strong> cui il querelante abbia fatto<br />
espresso riferimento <strong>in</strong> querela, ed è irrilevante un<br />
eventuale dissenso successivo, di opporsi alla def<strong>in</strong>izione<br />
del procedimento con decreto di condanna).<br />
Qualora la richiesta di def<strong>in</strong>izione del procedimento<br />
<strong>in</strong>stauratosi con decreto penale di condanna<br />
pervenga allo scadere dei sei mesi, così<br />
come <strong>in</strong>dicati dalla norma, il giudice per le <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i<br />
prelim<strong>in</strong>ari “dovrebbe” restituire gli atti al<br />
magistrato del pubblico m<strong>in</strong>istero, ma se dovesse<br />
accogliere la richiesta l’atto di condanna sarebbe<br />
valido. Infatti, <strong>in</strong> merito alla richiesta tardiva nessuna<br />
norma penal-processuale prevede una nullità<br />
ex art. 178 lettera b o c.<br />
Il magistrato <strong>in</strong>quirente con la richiesta di def<strong>in</strong>izione<br />
del procedimento con decreto penale di<br />
condanna, esercita l’azione penale: enuncia il<br />
fatto addebitato all’<strong>in</strong>dagato, lo qualifica e sulla<br />
“scorta” di un accertamento sommario ne chiede<br />
la condanna al pagamento di una pena pecuniaria<br />
(multa o ammenda).<br />
Spetta, poi, al giudice per le <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i prelim<strong>in</strong>ari<br />
accogliere l’istanza avanzata dal magistrato del<br />
pubblico m<strong>in</strong>istero, al quale vanno restituiti gli<br />
atti <strong>in</strong> caso di petitum non accoglibile.<br />
L’<strong>in</strong>dagato/condannato se ritiene che la condanna<br />
<strong>in</strong>flittagli sia <strong>in</strong>giusta può (entro qu<strong>in</strong>dici<br />
giorni) presentare opposizione.<br />
Il legislatore per evitare <strong>in</strong>utili opposizioni (spesso<br />
con soli f<strong>in</strong>i dilatori), stabilisce al qu<strong>in</strong>to<br />
comma dell’art. 460 c.p.p. dei “benefici” per il<br />
condannato acquiescente, pertanto quest’ultimo<br />
non potrà essere condannato alle spese processuali<br />
e né subire pene accessorie.<br />
Inoltre, il reato si est<strong>in</strong>gue se il condannato nei<br />
c<strong>in</strong>que anni o, rispettivamente due anni, non<br />
commette delitti o contravvenzioni della stessa<br />
<strong>in</strong>dole, nel qual caso cade ogni effetto penale e la<br />
condanna non osta a nuova sospensione condizionale<br />
della pena 1 . La pena poi è determ<strong>in</strong>ata<br />
secondo il richiamato articolo: ossia la pena pecuniaria<br />
sarà dim<strong>in</strong>uita s<strong>in</strong>o alla metà rispetto al<br />
m<strong>in</strong>imo edittale della pena, ulteriormente dim<strong>in</strong>uita<br />
<strong>in</strong> caso di applicazione delle attenuanti ex<br />
artt. 62 o 62 bis c.p. Il decreto penale di condanna<br />
passa <strong>in</strong>giudicato allo spirare dei qu<strong>in</strong>dici giorni<br />
successivi alla notifica qualora l’imputato (o il<br />
civilmente obbligato) non abbia proposto opposizione,<br />
il decreto de quo equivale a sentenza ma non<br />
costituisce giudicato ai f<strong>in</strong>i extrapenali; <strong>in</strong>oltre,<br />
non vi può essere costituzione di parte civile (perché<br />
manca il contraddittorio tra le parti) e manca<br />
l’udienza prelim<strong>in</strong>are. La condanna diventa irrevocabile<br />
rispetto ai concorrenti nel reato che non<br />
abbiano proposto opposizione, salvo che il concorrente<br />
opponente venga assolto con formula<br />
piena.<br />
L’opposizione.<br />
Avverso il decreto penale di condanna è possibile<br />
proporre opposizione e contestualmente “optare”<br />
per la scelta dell’oblazione, applicazione della<br />
pena su richiesta, giudizio abbreviato o giudizio<br />
immediato; quando l’opponente non sceglie<br />
alcun rito, segue di diritto il giudizio immediato.<br />
Il civilmente obbligato alla pena pecuniaria non<br />
ha scelta: può chiedere solo il giudizio immediato.<br />
Sono legittimati a proporre opposizione avverso<br />
il decreto penale di condanna tanto l’imputato<br />
che l’eventuale civilmente obbligato alla pena<br />
pecuniaria, personalmente o mediante i rispettivi<br />
difensori. Può il difensore privo di procura speciale<br />
presentare opposizione avverso il decreto<br />
penale di condanna e contestualmente richiedere<br />
la def<strong>in</strong>izione del procedimento attraverso l’oblazione<br />
“[...] In ord<strong>in</strong>e alla questione problematica<br />
dei limiti della legittimazione del difensore, la<br />
S.C. ha ritenuto a suo tempo corretta, relativamente<br />
alla discipl<strong>in</strong>a del<strong>in</strong>eata dal previgente<br />
codice di rito (ex art. 125 c.p.p.), la scelta del legislatore<br />
di non prevedere espressi poteri di rappresentanza<br />
<strong>in</strong> capo al difensore” 2 .<br />
Conformandosi a siffatto orientamento, il G.I.P.<br />
del Tribunale di Bologna, prima, ed il giudice<br />
monocratico dello stesso tribunale, poi, rigettavano<br />
l’opposizione avanzata da un difensore, sprovvisto<br />
di procura speciale, che opponendosi al<br />
decreto penale di condanna aveva contestualmente<br />
chiesto l’ammissione del suo assistito all’oblazione<br />
ai sensi dell’art. 162 bis c.p.<br />
“Il Tribunale, dichiarata la contumacia dell’imputato<br />
e revocato il decreto penale, rilevava, quanto<br />
alla domanda di ammissione all’oblazione formulata<br />
contestualmente all’atto di opposizione al<br />
decreto penale, che essa era stata proposta dal<br />
difensore non munito di procura speciale, e qu<strong>in</strong>di<br />
da un soggetto non legittimato a formularla,<br />
trattandosi, per costante <strong>in</strong>segnamento giurisprudenziale,<br />
di un diritto personale dell’imputato;<br />
e, quanto alla reiterazione della domanda presentata<br />
<strong>in</strong> udienza, che ad essa ostava il chiaro<br />
disposto dell’art. 162 comma 3 c.p.p.” 3 .<br />
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di<br />
Cassazione <strong>in</strong>vestite della questione hanno ritenuto,<br />
diversamente dalle pronunce delle Sezioni<br />
Semplici, legittima l’attività posta <strong>in</strong> essere dal<br />
difensore, ritenendo non necessaria la procura<br />
speciale, poiché l’opposizione non rientra tra gli<br />
atti personalissimi dell’imputato. Le Sezioni<br />
Unite sono giunte a tale conclusione analizzando<br />
<strong>in</strong> primis il dettato normativo di cui all’art. 99<br />
c.p.p., che nell’estendere al difensore le facoltà ed<br />
i diritti spettanti all’imputato, fissa un pr<strong>in</strong>cipio<br />
generale <strong>in</strong> base al quale sul difensore <strong>in</strong>combe la<br />
responsabilità non solo di tutte quelle attività che<br />
egli deve compiere <strong>in</strong> prima persona, ma anche di<br />
quelle che, pur esercitabili dal proprio assistito,<br />
gli sono demandate o per la sua competenza, o<br />
per l’<strong>in</strong>attività dell’<strong>in</strong>teressato, da qualunque<br />
causa determ<strong>in</strong>ata 4 . Ad avviso della Suprema<br />
Corte l’istanza di ammissione all’oblazione non è<br />
ricompresa tra gli atti riservati all’imputato, e<br />
nulla vale il fatto che il Codice penale (agli artt.<br />
162 e 162 bis) si riferisca al “contravventore”, dal<br />
momento che la norma si riferisce a quest’ultimo<br />
quale soggetto ammesso al pagamento. L’art. 461<br />
comma 3 c.p.p. <strong>in</strong>dica espressamente i riti alternativi<br />
che l’imputato può scegliere (<strong>in</strong> tali casi il<br />
difensore necessita sempre di procura speciale), e<br />
tra questi non è ricompresa l’oblazione. Inf<strong>in</strong>e, le<br />
Sezioni Unite hanno osservato che l’istanza de qua<br />
non est<strong>in</strong>gue sic et simpliciter il reato, dal momento<br />
che essa va vagliata ed approvata dall’organo<br />
requirente, e che solo successivamente al pagamento<br />
della somma <strong>in</strong>dicata nel provvedimento<br />
giudiziario il reato si est<strong>in</strong>gue. Qualora, poi, l’imputato<br />
decidesse di non pagare quanto stabilito<br />
dall’organo giudicante il reato non si est<strong>in</strong>guerebbe<br />
ed il processo proseguirebbe nelle forme del<br />
giudizio immediato, da ciò si ricava che l’istanza<br />
di ammissione all’oblazione non è atto idoneo ad<br />
<strong>in</strong>cidere irreversibilmente sull’esito del procedimento<br />
e sulle relative regole di giudizio. L’istanza<br />
avanzata dal difensore, sottol<strong>in</strong>eano i giudici di<br />
legittimità, potrà sempre essere revocata dall’imputato<br />
<strong>in</strong> udienza, anche dopo il provvedimento<br />
di ammissione del giudice al pagamento della<br />
pena pecuniaria, dando così corso alla normale<br />
procedura di giudizio. A seguito di tali riflessioni,<br />
le Sezioni Unite sono giunte ad affermare l’ammissibilità<br />
dell’opposizione al decreto penale di<br />
condanna con contestuale domanda di oblazione<br />
da parte del difensore privo di procura speciale,<br />
dal momento che non esistono norme né espresse<br />
e né ricavabili <strong>in</strong> via <strong>in</strong>terpretative di segno contrario.<br />
La Suprema Corte con la sentenza <strong>in</strong> commento<br />
ha stabilito, anche, che la domanda di<br />
oblazione potrà essere reiterata alla prima udienza,<br />
prima dell’apertura del dibattimento, quando<br />
erroneamente non sia stata accolta dal giudice<br />
per le <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i prelim<strong>in</strong>ari, sicché è dovere del<br />
giudice del dibattimento di prendere <strong>in</strong> considerazione<br />
detta richiesta.<br />
Il ricorso per saltum.<br />
Avverso il decreto penale di condanna è possibile,<br />
come visto, proporre opposizione entro qu<strong>in</strong>di<br />
giorni. La Quarta Sezione Penale della Corte di<br />
Cassazione ha stabilito che il ricorso per saltum<br />
proposto avverso un decreto penale di condanna<br />
non può essere convertito <strong>in</strong> opposizione, per via<br />
delle diverse f<strong>in</strong>alità che siffatti strumenti perseguono.<br />
Infatti, osserva la Corte, mentre il ricorso<br />
per Cassazione ex art. 606 c.p.p. è da ritenersi uno<br />
strumento di impugnazione <strong>in</strong> senso tecnico<br />
avverso un provvedimento, l’opposizione è <strong>in</strong>vece<br />
f<strong>in</strong>alizzata all’<strong>in</strong>staurazione di un giudizio al term<strong>in</strong>e<br />
del quale verrà adottato un provvedimento.<br />
Nel caso concreto la Corte era stata chiamata a<br />
statuire <strong>in</strong> merito ad un ricorso presentato dal<br />
sig. S.L. avverso un decreto penale di condanna<br />
per guida <strong>in</strong> stato di ebbrezza: “[...] l’odierno