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Anno VII - n. 2 in formato pdf - Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ...

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giurisprudenza giugno 2010<br />

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giurisprudenza giugno 2010<br />

Le Sezioni Unite, nel rispetto delle norme processuali<br />

ed ancor di più nel rispetto del pr<strong>in</strong>cipio di<br />

nomofilachia, hanno stabilito che il difensore<br />

non necessita di procura speciale per la presentazione<br />

dell’istanza di oblazione, con siffatta pronuncia<br />

è stato così riconosciuto al difensore un<br />

diritto prima ritenuto appartenente al solo imputato.<br />

Inoltre, il Supremo Collegio ha statuito con<br />

siffatta sentenza che l’istanza di oblazione può<br />

essere reiterata nel giudizio conseguente all’opposizione,<br />

qualora la stessa <strong>in</strong> sede di opposizione<br />

non sia stata erroneamente accolta. La Quarta<br />

Sezione penale, <strong>in</strong>vece, discostandosi da una precedente<br />

sentenza pronunciata dalle Sezioni<br />

Unite, ha stabilito che non è possibile convertire<br />

<strong>in</strong> opposizione il ricorso per saltum presentato<br />

dall’imputato a cui è stato notificato un decreto<br />

penale di condanna. Due sentenze di estrema<br />

importanza: con la prima sono stati ampliati i<br />

“poteri-diritti” del difensore, e con la seconda si<br />

“esclude” che l’opposizione possa essere considerata<br />

un mezzo di impugnazione.<br />

Il decreto penale di condanna.<br />

Il decreto penale di condanna <strong>in</strong>izialmente discipl<strong>in</strong>ato<br />

dagli artt. 298-302 del Codice di procedura<br />

penale del 1913, discipl<strong>in</strong>ato poi dall’art. 506<br />

del Codice del 1930, è oggi discipl<strong>in</strong>ato dagli artt.<br />

459 s.s. Il decreto penale di condanna, che rientra<br />

tra il novero dei c.d. riti premiali o speciali, è<br />

caratterizzato dall’assenza di contraddittorio tra<br />

la pubblica accusa ed il condannato; il “prezzo”<br />

dell’assenza di contraddittorio tra le parti (che è<br />

garantito dall’art. 111 Cost.) è ricambiato con<br />

“benefici” e sconto di pena.<br />

Procediamo per ord<strong>in</strong>e.<br />

Con il decreto penale di condanna lo Stato sanziona<br />

le condotte di m<strong>in</strong>ore allarme sociale.<br />

Il magistrato del pubblico m<strong>in</strong>istero, entro sei<br />

mesi dall’iscrizione della notizia di reato, può<br />

adottare un decreto penale di condanna nei confronti<br />

di un soggetto che abbia <strong>in</strong>differentemente<br />

commesso tanto un reato perseguibile d’ufficio<br />

tanto un reato perseguibile a querela di parte (ad<br />

eccezione del caso <strong>in</strong> cui il querelante abbia fatto<br />

espresso riferimento <strong>in</strong> querela, ed è irrilevante un<br />

eventuale dissenso successivo, di opporsi alla def<strong>in</strong>izione<br />

del procedimento con decreto di condanna).<br />

Qualora la richiesta di def<strong>in</strong>izione del procedimento<br />

<strong>in</strong>stauratosi con decreto penale di condanna<br />

pervenga allo scadere dei sei mesi, così<br />

come <strong>in</strong>dicati dalla norma, il giudice per le <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i<br />

prelim<strong>in</strong>ari “dovrebbe” restituire gli atti al<br />

magistrato del pubblico m<strong>in</strong>istero, ma se dovesse<br />

accogliere la richiesta l’atto di condanna sarebbe<br />

valido. Infatti, <strong>in</strong> merito alla richiesta tardiva nessuna<br />

norma penal-processuale prevede una nullità<br />

ex art. 178 lettera b o c.<br />

Il magistrato <strong>in</strong>quirente con la richiesta di def<strong>in</strong>izione<br />

del procedimento con decreto penale di<br />

condanna, esercita l’azione penale: enuncia il<br />

fatto addebitato all’<strong>in</strong>dagato, lo qualifica e sulla<br />

“scorta” di un accertamento sommario ne chiede<br />

la condanna al pagamento di una pena pecuniaria<br />

(multa o ammenda).<br />

Spetta, poi, al giudice per le <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i prelim<strong>in</strong>ari<br />

accogliere l’istanza avanzata dal magistrato del<br />

pubblico m<strong>in</strong>istero, al quale vanno restituiti gli<br />

atti <strong>in</strong> caso di petitum non accoglibile.<br />

L’<strong>in</strong>dagato/condannato se ritiene che la condanna<br />

<strong>in</strong>flittagli sia <strong>in</strong>giusta può (entro qu<strong>in</strong>dici<br />

giorni) presentare opposizione.<br />

Il legislatore per evitare <strong>in</strong>utili opposizioni (spesso<br />

con soli f<strong>in</strong>i dilatori), stabilisce al qu<strong>in</strong>to<br />

comma dell’art. 460 c.p.p. dei “benefici” per il<br />

condannato acquiescente, pertanto quest’ultimo<br />

non potrà essere condannato alle spese processuali<br />

e né subire pene accessorie.<br />

Inoltre, il reato si est<strong>in</strong>gue se il condannato nei<br />

c<strong>in</strong>que anni o, rispettivamente due anni, non<br />

commette delitti o contravvenzioni della stessa<br />

<strong>in</strong>dole, nel qual caso cade ogni effetto penale e la<br />

condanna non osta a nuova sospensione condizionale<br />

della pena 1 . La pena poi è determ<strong>in</strong>ata<br />

secondo il richiamato articolo: ossia la pena pecuniaria<br />

sarà dim<strong>in</strong>uita s<strong>in</strong>o alla metà rispetto al<br />

m<strong>in</strong>imo edittale della pena, ulteriormente dim<strong>in</strong>uita<br />

<strong>in</strong> caso di applicazione delle attenuanti ex<br />

artt. 62 o 62 bis c.p. Il decreto penale di condanna<br />

passa <strong>in</strong>giudicato allo spirare dei qu<strong>in</strong>dici giorni<br />

successivi alla notifica qualora l’imputato (o il<br />

civilmente obbligato) non abbia proposto opposizione,<br />

il decreto de quo equivale a sentenza ma non<br />

costituisce giudicato ai f<strong>in</strong>i extrapenali; <strong>in</strong>oltre,<br />

non vi può essere costituzione di parte civile (perché<br />

manca il contraddittorio tra le parti) e manca<br />

l’udienza prelim<strong>in</strong>are. La condanna diventa irrevocabile<br />

rispetto ai concorrenti nel reato che non<br />

abbiano proposto opposizione, salvo che il concorrente<br />

opponente venga assolto con formula<br />

piena.<br />

L’opposizione.<br />

Avverso il decreto penale di condanna è possibile<br />

proporre opposizione e contestualmente “optare”<br />

per la scelta dell’oblazione, applicazione della<br />

pena su richiesta, giudizio abbreviato o giudizio<br />

immediato; quando l’opponente non sceglie<br />

alcun rito, segue di diritto il giudizio immediato.<br />

Il civilmente obbligato alla pena pecuniaria non<br />

ha scelta: può chiedere solo il giudizio immediato.<br />

Sono legittimati a proporre opposizione avverso<br />

il decreto penale di condanna tanto l’imputato<br />

che l’eventuale civilmente obbligato alla pena<br />

pecuniaria, personalmente o mediante i rispettivi<br />

difensori. Può il difensore privo di procura speciale<br />

presentare opposizione avverso il decreto<br />

penale di condanna e contestualmente richiedere<br />

la def<strong>in</strong>izione del procedimento attraverso l’oblazione<br />

“[...] In ord<strong>in</strong>e alla questione problematica<br />

dei limiti della legittimazione del difensore, la<br />

S.C. ha ritenuto a suo tempo corretta, relativamente<br />

alla discipl<strong>in</strong>a del<strong>in</strong>eata dal previgente<br />

codice di rito (ex art. 125 c.p.p.), la scelta del legislatore<br />

di non prevedere espressi poteri di rappresentanza<br />

<strong>in</strong> capo al difensore” 2 .<br />

Conformandosi a siffatto orientamento, il G.I.P.<br />

del Tribunale di Bologna, prima, ed il giudice<br />

monocratico dello stesso tribunale, poi, rigettavano<br />

l’opposizione avanzata da un difensore, sprovvisto<br />

di procura speciale, che opponendosi al<br />

decreto penale di condanna aveva contestualmente<br />

chiesto l’ammissione del suo assistito all’oblazione<br />

ai sensi dell’art. 162 bis c.p.<br />

“Il Tribunale, dichiarata la contumacia dell’imputato<br />

e revocato il decreto penale, rilevava, quanto<br />

alla domanda di ammissione all’oblazione formulata<br />

contestualmente all’atto di opposizione al<br />

decreto penale, che essa era stata proposta dal<br />

difensore non munito di procura speciale, e qu<strong>in</strong>di<br />

da un soggetto non legittimato a formularla,<br />

trattandosi, per costante <strong>in</strong>segnamento giurisprudenziale,<br />

di un diritto personale dell’imputato;<br />

e, quanto alla reiterazione della domanda presentata<br />

<strong>in</strong> udienza, che ad essa ostava il chiaro<br />

disposto dell’art. 162 comma 3 c.p.p.” 3 .<br />

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di<br />

Cassazione <strong>in</strong>vestite della questione hanno ritenuto,<br />

diversamente dalle pronunce delle Sezioni<br />

Semplici, legittima l’attività posta <strong>in</strong> essere dal<br />

difensore, ritenendo non necessaria la procura<br />

speciale, poiché l’opposizione non rientra tra gli<br />

atti personalissimi dell’imputato. Le Sezioni<br />

Unite sono giunte a tale conclusione analizzando<br />

<strong>in</strong> primis il dettato normativo di cui all’art. 99<br />

c.p.p., che nell’estendere al difensore le facoltà ed<br />

i diritti spettanti all’imputato, fissa un pr<strong>in</strong>cipio<br />

generale <strong>in</strong> base al quale sul difensore <strong>in</strong>combe la<br />

responsabilità non solo di tutte quelle attività che<br />

egli deve compiere <strong>in</strong> prima persona, ma anche di<br />

quelle che, pur esercitabili dal proprio assistito,<br />

gli sono demandate o per la sua competenza, o<br />

per l’<strong>in</strong>attività dell’<strong>in</strong>teressato, da qualunque<br />

causa determ<strong>in</strong>ata 4 . Ad avviso della Suprema<br />

Corte l’istanza di ammissione all’oblazione non è<br />

ricompresa tra gli atti riservati all’imputato, e<br />

nulla vale il fatto che il Codice penale (agli artt.<br />

162 e 162 bis) si riferisca al “contravventore”, dal<br />

momento che la norma si riferisce a quest’ultimo<br />

quale soggetto ammesso al pagamento. L’art. 461<br />

comma 3 c.p.p. <strong>in</strong>dica espressamente i riti alternativi<br />

che l’imputato può scegliere (<strong>in</strong> tali casi il<br />

difensore necessita sempre di procura speciale), e<br />

tra questi non è ricompresa l’oblazione. Inf<strong>in</strong>e, le<br />

Sezioni Unite hanno osservato che l’istanza de qua<br />

non est<strong>in</strong>gue sic et simpliciter il reato, dal momento<br />

che essa va vagliata ed approvata dall’organo<br />

requirente, e che solo successivamente al pagamento<br />

della somma <strong>in</strong>dicata nel provvedimento<br />

giudiziario il reato si est<strong>in</strong>gue. Qualora, poi, l’imputato<br />

decidesse di non pagare quanto stabilito<br />

dall’organo giudicante il reato non si est<strong>in</strong>guerebbe<br />

ed il processo proseguirebbe nelle forme del<br />

giudizio immediato, da ciò si ricava che l’istanza<br />

di ammissione all’oblazione non è atto idoneo ad<br />

<strong>in</strong>cidere irreversibilmente sull’esito del procedimento<br />

e sulle relative regole di giudizio. L’istanza<br />

avanzata dal difensore, sottol<strong>in</strong>eano i giudici di<br />

legittimità, potrà sempre essere revocata dall’imputato<br />

<strong>in</strong> udienza, anche dopo il provvedimento<br />

di ammissione del giudice al pagamento della<br />

pena pecuniaria, dando così corso alla normale<br />

procedura di giudizio. A seguito di tali riflessioni,<br />

le Sezioni Unite sono giunte ad affermare l’ammissibilità<br />

dell’opposizione al decreto penale di<br />

condanna con contestuale domanda di oblazione<br />

da parte del difensore privo di procura speciale,<br />

dal momento che non esistono norme né espresse<br />

e né ricavabili <strong>in</strong> via <strong>in</strong>terpretative di segno contrario.<br />

La Suprema Corte con la sentenza <strong>in</strong> commento<br />

ha stabilito, anche, che la domanda di<br />

oblazione potrà essere reiterata alla prima udienza,<br />

prima dell’apertura del dibattimento, quando<br />

erroneamente non sia stata accolta dal giudice<br />

per le <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i prelim<strong>in</strong>ari, sicché è dovere del<br />

giudice del dibattimento di prendere <strong>in</strong> considerazione<br />

detta richiesta.<br />

Il ricorso per saltum.<br />

Avverso il decreto penale di condanna è possibile,<br />

come visto, proporre opposizione entro qu<strong>in</strong>di<br />

giorni. La Quarta Sezione Penale della Corte di<br />

Cassazione ha stabilito che il ricorso per saltum<br />

proposto avverso un decreto penale di condanna<br />

non può essere convertito <strong>in</strong> opposizione, per via<br />

delle diverse f<strong>in</strong>alità che siffatti strumenti perseguono.<br />

Infatti, osserva la Corte, mentre il ricorso<br />

per Cassazione ex art. 606 c.p.p. è da ritenersi uno<br />

strumento di impugnazione <strong>in</strong> senso tecnico<br />

avverso un provvedimento, l’opposizione è <strong>in</strong>vece<br />

f<strong>in</strong>alizzata all’<strong>in</strong>staurazione di un giudizio al term<strong>in</strong>e<br />

del quale verrà adottato un provvedimento.<br />

Nel caso concreto la Corte era stata chiamata a<br />

statuire <strong>in</strong> merito ad un ricorso presentato dal<br />

sig. S.L. avverso un decreto penale di condanna<br />

per guida <strong>in</strong> stato di ebbrezza: “[...] l’odierno

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