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Anno VII - n. 2 in formato pdf - Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ...

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6<br />

giugno 2010<br />

7<br />

voci dal palazzo di giustizia giugno 2010<br />

Voci dal<br />

Palazzo di Giustizia<br />

Lettera aperta di un Avvocato del Foro.<br />

Sono un avvocato di trentac<strong>in</strong>que anni. Svolgo<br />

l’attività da quando ne avevo ventidue. Il diritto è<br />

stato ed è la mia vita.<br />

La pubblicazione del Decreto Legislativo n. 28 del<br />

4 marzo 2010, relativo alla mediazione f<strong>in</strong>alizzata<br />

alla conciliazione delle controversie <strong>in</strong> materia<br />

civile e commerciale mi ha <strong>in</strong>dotto a una riflessione<br />

che, per coerenza, se il diritto è un “affare<br />

serio” (come ho sempre creduto) mi dovrà portare<br />

alle estreme conseguenze: abbandonare la toga.<br />

In via prelim<strong>in</strong>are, devo precisare che, negli ultimi<br />

anni (ma questo è noto a tutti), c’è stato un<br />

imbarbarimento del diritto. Accesso smodato alla<br />

professione di avvocato (il numero di legali, autorizzati<br />

all’esercizio della professione <strong>in</strong> Italia, non<br />

ha nessun precedente e/o pari al mondo), conseguente<br />

scadimento qualitativo di avvocati, magistrati<br />

e soprattutto del legislatore hanno reso la<br />

giustizia ancor più lenta di quanto sia sempre<br />

stato e non rispondente ai bisogni dei cittad<strong>in</strong>i.<br />

Nonostante la necessità di doversi conformare<br />

alla normativa europea per avvic<strong>in</strong>arsi alle legislazioni<br />

<strong>degli</strong> altri Stati membri dell’Unione (ciò è<br />

accaduto, per esempio, con il Decreto Legislativo<br />

231/2002 “sulla lotta contro i ritardi nei pagamenti<br />

delle transazioni commerciali”; con la<br />

“legge P<strong>in</strong>to” sull’irragionevole durata dei processi”<br />

etc.), lo Stato italiano ha dimostrato, troppo<br />

spesso nel corso di questi ultimi anni, di non<br />

riuscire ad adeguare il proprio Ord<strong>in</strong>amento alle<br />

sfide che la velocizzazione <strong>degli</strong> scambi commerciali<br />

e f<strong>in</strong>anziari impone; e ciò malgrado l’Italia<br />

sia (o forse e meglio sia stata) la “culla del diritto”.<br />

Con una pubblicazione dello scorso febbraio ho<br />

salutato con favore, <strong>in</strong>vece, alcune <strong>in</strong>novazioni<br />

che il legislatore (come mai prima) ha apportato<br />

al processo civile. Mi sembrava una svolta davvero<br />

importante per colmare, f<strong>in</strong>almente, il gap tra il<br />

bisogno di giustizia (e rapidità) dei cittad<strong>in</strong>i e le<br />

risposte, f<strong>in</strong>o ad ora, apprestate dallo Stato.<br />

La calendarizzazione del processo, la possibilità<br />

di acquisire le testimonianze per iscritto nel processo,<br />

la generalizzazione del processo di cognizione<br />

sommaria, la previsione espressa dell’effetto<br />

di accertamento per i fatti non specificatamente<br />

contestati dalle parti, la semplificazione nella<br />

redazione delle sentenze con l’<strong>in</strong>troduzione della<br />

possibilità della sola relationem ai precedenti giurisprudenziali<br />

e l’elim<strong>in</strong>azione dell’esposizione<br />

dello “svolgimento del processo” <strong>in</strong>trodotti dalla<br />

Legge 69/2009 hanno dim<strong>in</strong>uito drasticamente<br />

gli alibi dei magistrati e <strong>degli</strong> avvocati per giustificare<br />

i ritardi nella tutela giurisdizionale (almeno<br />

di quella civile per cui certamente vi è maggiore<br />

domanda).<br />

Le <strong>in</strong>novazioni citate, a parer mio, hanno ben<br />

<strong>in</strong>dividuato l’esigenza di dar maggiore importanza<br />

e risalto agli <strong>in</strong>teressi delle parti processuali<br />

più che alla forma o meglio all’abuso del pr<strong>in</strong>cipio<br />

del contraddittorio.<br />

Lo stesso pr<strong>in</strong>cipio è alla base del Decreto<br />

Legislativo n. 28 sopra citato che, tra l’altro, attua<br />

i pr<strong>in</strong>cipi contenuti nella delega data dal legislatore<br />

al Governo con la stessa Legge n. 69/2009.<br />

L’errore, però, è stato di attribuire efficacia esecutiva<br />

al verbale di conciliazione eventualmente raggiunto<br />

dalle parti senza la previsione, di converso,<br />

dell’obbligatorietà di farsi assistere da un avvocato<br />

(difesa tecnica). Attribuzione dell’efficacia esecutiva<br />

al verbale di conciliazione significa che,<br />

qualora una delle parti che ha conciliato non<br />

dovesse eseguire la propria prestazione dedotta<br />

nel verbale, si potrebbe vedere l’Ufficiale<br />

Giudiziario bussare alla porta di casa, per esempio,<br />

per procedere al pignoramento dei propri<br />

beni. Mi si potrebbe ribattere che il verbale di conciliazione<br />

deve essere omologato dal Tribunale e<br />

senza l’omologazione lo stesso non può acquisire<br />

efficacia esecutiva o anche che altri esempi di<br />

attribuzione di efficacia esecutiva ad accordi tra le<br />

parti esistono già nel nostro Ord<strong>in</strong>amento giuridico<br />

(titoli di credito - cambiali e assegni protestati).<br />

Sono eccezioni prive di fondamento.<br />

È semplice, <strong>in</strong>fatti, rispondere che nell’omologazione<br />

il Tribunale verificherà solo che l’accordo<br />

sia formalmente corretto e che non sia contrario<br />

all’Ord<strong>in</strong>e Pubblico o a norme imperative; ciò,<br />

chiaramente, non è sufficiente, però, a verificare<br />

che la composizione <strong>degli</strong> <strong>in</strong>teressi delle parti sia<br />

stata equa e, soprattutto, giuridicamente sostenibile<br />

per le stesse. I titoli di credito, <strong>in</strong>vece, sono,<br />

sostanzialmente, mezzi di pagamento per facilitare<br />

e velocizzare appunto gli stessi. E <strong>in</strong> più mi verrebbe<br />

da chiedere, provocatoriamente, perché<br />

l’Ord<strong>in</strong>amento, a questo punto, non attribuisce la<br />

medesima efficacia esecutiva a tutti gli accordi, i<br />

contratti tra le parti (anche a quelli non conciliativi)<br />

In questo modo si potrebbe mettere <strong>in</strong> esecuzione<br />

l’accordo senza necessità del<br />

processo/procedimento giudiziario per la formazione<br />

del titolo esecutivo e senza necessità <strong>degli</strong><br />

avvocati!<br />

La verità, <strong>in</strong>vece, è un’altra. Mi hanno <strong>in</strong>segnato,<br />

da quando frequentavo il primo anno della<br />

Facoltà di Giurisprudenza, che il diritto soggettivo<br />

è il potere che ogni soggetto ha di tutelare i<br />

propri <strong>in</strong>teressi senza l’<strong>in</strong>termediazione (o la concessione)<br />

di nessuno. In sostanza è il diritto che<br />

ognuno ha di agire <strong>in</strong> giudizio per la soddisfazione<br />

del proprio <strong>in</strong>teresse; di ottenere, cioè, dai<br />

Tribunali della Repubblica un titolo che possa<br />

essere messo coercitivamente <strong>in</strong> esecuzione dai<br />

Cartol<strong>in</strong>a d’epoca.<br />

funzionari dello Stato a ciò delegati.<br />

E non esiste tutela dei diritti soggettivi senza l’avvocato.<br />

Così come non esiste esecuzione <strong>in</strong> tutela<br />

dei diritti soggettivi senza lo Stato. Nel processo<br />

la difesa è tecnica. Tranne eccezioni di poco<br />

conto, <strong>in</strong> realtà, non ci può essere processo senza<br />

l’avvocato.<br />

Su questi pr<strong>in</strong>cipi dicevo ho basato la mia vita.<br />

Il Decreto Legislativo n. 28 adesso stabilisce che ci<br />

può essere titolo esecutivo senza il processo e<br />

soprattutto senza l’avvocato. Se si può accogliere<br />

con favore la prima parte dell’<strong>in</strong>novazione è <strong>in</strong>accettabile,<br />

<strong>in</strong>vece, la seconda perché, non solo<br />

potrebbe aumentare a dismisura i giudizi di<br />

opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (per<br />

non dire le opposizioni agli atti esecutivi ex art.<br />

617 c.p.c.), ma imbarbarirebbe def<strong>in</strong>itivamente<br />

l’Ord<strong>in</strong>amento. Chi determ<strong>in</strong>erebbe, per esempio,<br />

nel caso di conciliazione, la causa petendi e il petitum<br />

Tanto più che lo stesso legislatore del 2006<br />

ha ritenuto si potesse concedere la provvisoria<br />

esecuzione alle domande giudiziarie prodotte dai<br />

ricorrenti che basassero il proprio diritto di credito<br />

su documentazione sottoscritta dal debitore e<br />

comprovante il diritto fatto valere (art. 642 c.p.c.).<br />

La discrasia è evidente: <strong>in</strong> questo ultimo caso per<br />

ottenere il titolo esecutivo bisognerebbe, comunque,<br />

passare per una domanda giudiziale; nel caso<br />

di <strong>in</strong>adempimento al verbale di conciliazione,<br />

<strong>in</strong>vece, la prova del credito pur derivando da<br />

documentazione sottoscritta dall’<strong>in</strong>adempiente<br />

(il verbale medesimo), deriverebbe la propria esecutività<br />

da una semplice omologazione da parte<br />

del Tribunale dell’accordo verbalizzato.<br />

Nessun conto, poi, ha l’op<strong>in</strong>ione di qualcuno che<br />

ha eccepito che la presenza obbligatoria <strong>degli</strong><br />

avvocati potrebbe rendere più difficile la conciliazione.<br />

Mi riporto, per rispondere, semplicemente<br />

a quanto stabilito dai novellati artt. 91, 92 e 96 del<br />

Codice di procedura civile nonché all’art. 13 del<br />

Decreto Legislativo n. 28 <strong>in</strong> discussione che<br />

testualmente recita: “Quando il provvedimento<br />

che def<strong>in</strong>isce il giudizio corrisponde <strong>in</strong>teramente<br />

al contenuto della proposta, il giudice esclude la<br />

ripetizione delle spese sostenute dalla parte v<strong>in</strong>citrice<br />

che ha rifiutato la proposta, riferibili al<br />

periodo successivo alla formulazione della stessa,<br />

e la condanna al rimborso delle spese sostenute<br />

dalla parte soccombente relativa allo stesso periodo,<br />

nonché al versamento all’entrata del bilancio<br />

dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente<br />

al contributo unificato dovuto...”.<br />

Credo che maggiore <strong>in</strong>centivo alla conciliazione il<br />

legislatore non avrebbe potuto trovare!<br />

Pur essendo un fautore conv<strong>in</strong>tissimo della prevalenza<br />

<strong>degli</strong> <strong>in</strong>teressi delle parti <strong>in</strong> controversia<br />

sulla forma (anche processuale), (tanto è vero che<br />

lo scorso mese mi sono anche già <strong>formato</strong> come<br />

Conciliatore Specializzato e il mio <strong>Consiglio</strong><br />

dell’Ord<strong>in</strong>e territoriale è tra i primi dieci <strong>in</strong> Italia<br />

ad aver già istituito un Organismo di<br />

Conciliazione), ribadisco che la mancata previsione<br />

da parte del legislatore della obbligatorietà<br />

della difesa tecnica nei tentativi di conciliazione<br />

(obbligatori e non) da cui scaturisca l’effetto di<br />

attribuire ai verbali di conciliazione medesimi<br />

efficacia esecutiva rappresenterebbe per il sottoscritto<br />

motivo di r<strong>in</strong>uncia all’attività professionale<br />

di avvocato perché sarebbe il segnale evidente di<br />

un imbarbarimento def<strong>in</strong>itivo dell’arte del diritto<br />

a cui mi rifiuto di sottostare.<br />

La cosa potrebbe <strong>in</strong>teressare pochi (ce ne sono già<br />

tanti di avvocati), ma personalmente ritengo che i<br />

problemi della giustizia non si risolvano abdicando<br />

def<strong>in</strong>itivamente alle certezze del diritto su cui<br />

tutte le generazioni, ad oggi, si sono formate.<br />

Avvocato Bruno Cirillo

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