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Terzo - Quarto Rapporto Governativo - Minori.it

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82 <strong>Terzo</strong>-quarto rapporto alle Nazioni un<strong>it</strong>e sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia<br />

Tali riconoscimenti da parte degli strumenti internazionali operanti hanno accompagnato<br />

la riflessione della giurisprudenza <strong>it</strong>aliana fino a dividerla su due fronti. Da una parte<br />

si sostiene che, dato il riconoscimento internazionale della dign<strong>it</strong>à sociale, culturale e<br />

giuridica della kafala, questa non possa di per sé essere r<strong>it</strong>enuta contraria all’ordinamento<br />

pubblico internazionale inteso come l’insieme di norme che tutelano l’ordinamento giuridico<br />

nazionale da disposizioni del dir<strong>it</strong>to straniero che violino i principi fondamentali di<br />

questo 17 , mentre non mancano autorevoli disposizioni di segno opposto su questo aspetto<br />

le quali ribadiscono la contrarietà dell’ist<strong>it</strong>uto della kafala ai principi dell’ordinamento<br />

giuridico <strong>it</strong>aliano 18 .<br />

Tuttavia, tra queste previsioni preme sottolineare che la Corte di Cassazione civile il 4<br />

novembre 2005, n. 21395 ha dichiarato la kafala «non assimilabile né ad un’adozione, né<br />

a un affidamento a scopo adottivo, ma ad un affidamento diretto alla protezione del minore<br />

chiaramente al di fuori dei tipi previsti per i procedimenti “adottivi” disciplinati dall’ordinamento<br />

<strong>it</strong>aliano».<br />

Pertanto, nonostante l’assenza di una giurisprudenza pacifica sul punto, va precisato<br />

che ci si trova prevalentemente a far fronte a questioni di kafala nel caso in cui si parli di<br />

«rapporti giuridici trans<strong>it</strong>ori di tipo paragen<strong>it</strong>oriale» in cui, ad esempio, le s<strong>it</strong>uazioni di<br />

affidamento a mezzo kafala si configurano essenzialmente in affidamenti omoculturali ove<br />

una pubblica autor<strong>it</strong>à giudiziaria o amministrativa dello Stato di origine affidi a una famiglia<br />

con provvedimento di kafala un minorenne.<br />

Al momento per l’ordinamento <strong>it</strong>aliano, sempre commentati dalla giurisprudenza nazionale,<br />

si aprono nella prassi due scenari possibili:<br />

• il provvedimento di kafala dispone un provvedimento di affidamento a scopo di adozione.<br />

Se in tale circostanza gli adottanti o uno di questi o l’adottando sono c<strong>it</strong>tadini<br />

stranieri residenti in Italia l’art. 40 della L. 31 maggio 1995, n. 218 di riforma del<br />

sistema <strong>it</strong>aliano di dir<strong>it</strong>to internazionale privato prevede l’intervento della giurisdizione<br />

<strong>it</strong>aliana a eventuale completamento dell’adozione 19 ;<br />

• il provvedimento di kafala non dispone un provvedimento di affidamento a scopo di<br />

adozione, trattandosi di provvedimenti di giurisdizione volontaria di protezione del<br />

bambino in stato di abbandono questi vanno riconosciuti automaticamente in Italia<br />

dagli organi della pubblica amministrazione 20 .<br />

Per informazioni in mer<strong>it</strong>o alle attiv<strong>it</strong>à di prevenzione del disagio familiare e dell’allontanamento<br />

del minore dalla famiglia di origine, si faccia riferimento al Paragrafo 5.1 di<br />

questa sezione dedicato agli interventi a supporto della gen<strong>it</strong>orial<strong>it</strong>à.<br />

17<br />

In tal senso si è espressa la Corte d’appello di Torino, 16 agosto 2004 (pronuncia r<strong>it</strong>enuta esente da vizi dalla<br />

Corte di Cassazione, 4 novembre 2005, n. 21395, in «Famiglia e Dir<strong>it</strong>to», 2006, p. 243).<br />

18<br />

Tribunale dei minori di Torino, 23 gennaio 2004, Tribunale di Reggio Emilia, 9 febbraio 2005 e Avvocatura<br />

generale dello Stato, parere del Com<strong>it</strong>ato consultivo del 19 gennaio 2006 n. 7032, in «Rassegna Avvocatura dello<br />

Stato», n. 1, p. 247.<br />

19<br />

Cassazione civile, 18 marzo 2006, n. 2079.<br />

20<br />

Anche sul fondamento di tale riconoscimento automatico del provvedimento di kafala vi sono opinioni contrastanti<br />

da parte della giurisprudenza. L’opinione prevalente dispone che fondamento di questo si rinviene nell’art.<br />

42 della legge n. 218/1995 (Cassazione civile, 4 novembre 2005, n. 21395, Tribunale dei minori di Reggio<br />

Calabria sentenza del 10 ottobre 2006), mentre quella minor<strong>it</strong>aria sostiene che il fondamento del riconoscimento<br />

automatico si debba trarre dalla combinazione delle disposizioni contenute agli artt. 64, 65 e 66 della L.<br />

218/1995 (Avvocatura dello Stato, Com<strong>it</strong>ato consultivo, parere 19 gennaio 2006 n. 7032).

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