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Terzo - Quarto Rapporto Governativo - Minori.it

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50 <strong>Terzo</strong>-quarto rapporto alle Nazioni un<strong>it</strong>e sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia<br />

indossare o meno un certo tipo d’abbigliamento, di portare con sé determinati simboli<br />

religiosi, o di sottoporsi a prassi in grado di incidere sul corpo; il che accade tanto nel caso<br />

di bambine sottoposte ad attiv<strong>it</strong>à mediche non terapeutiche, in ossequio a millenarie<br />

consuetudini tribali ancor oggi radicate in alcuni gruppi etnici, che lasciano evidenti segni,<br />

a livello sia fisico sia psichico, quanto nel caso di adolescenti che, per raggiungere<br />

un ideale modello estetico, si assoggettano a interventi di chirurgia plastica. Di tali s<strong>it</strong>uazioni,<br />

implicanti però vere e proprie forme di coazione, si dà conto in altre sezioni del<br />

rapporto. In questa sede si può notare che solo considerando le specific<strong>it</strong>à di ogni singolo<br />

caso, si può trovare un valido punto di equilibrio che consenta di vietare ogni forma<br />

di coartazione sul figlio (coartazione da r<strong>it</strong>enere presente anche ove sussista una manifestazione<br />

di consenso da parte del figlio, qualora si accerti che tale consenso non sia pieno<br />

e consapevole).<br />

I lim<strong>it</strong>i dell’autonomia e della libertà del fanciullo<br />

rispetto alle ist<strong>it</strong>uzioni<br />

Oltre alle ipotesi di confl<strong>it</strong>ti endo-familiari (fra gen<strong>it</strong>ori e figli), si possono presentare<br />

altre s<strong>it</strong>uazioni in cui il contrasto è, per così dire, esterno, ossia verte fra il modello educativo<br />

familiare, specie se ispirato a visioni fondamentaliste che negano dign<strong>it</strong>à a chi non<br />

appartenga a una cerchia di fedeli, e i valori cost<strong>it</strong>uzionali, che sono indubbia espressione<br />

di pluralismo anche in amb<strong>it</strong>o religioso.<br />

In questo caso la valutazione della lice<strong>it</strong>à della scelta prescinde dal fatto che sussista<br />

o meno una volontà concorde del minore e dei gen<strong>it</strong>ori, dato che un soggetto in età evolutiva<br />

è spesso maggiormente influenzabile rispetto a un adulto, e non sempre è in grado<br />

di comprendere la portata delle conseguenze future determinate dall’adesione a<br />

un’impostazione fondamentalista. Il rischio di esporre il minore a una vera e propria<br />

estromissione dalla realtà sociale in cui vive si presenta anche quando il figlio segue le<br />

peculiari “direttive” impart<strong>it</strong>e dai gen<strong>it</strong>ori (ad esempio, se tali da precluderne o lim<strong>it</strong>arne<br />

la formazione scolastica, la conoscenza della lingua e della cultura <strong>it</strong>aliana, la preparazione<br />

ai fini dello svolgimento di una professione) e se dunque da parte sua vi è un’apparente<br />

condivisione di intenti. Quindi, il suo interesse deve essere tutelato anche quando<br />

le scelte dei gen<strong>it</strong>ori condivise dal figlio si pongono in confl<strong>it</strong>to con le regole essenziali<br />

accolte all’ordinamento giuridico <strong>it</strong>aliano, radicate nei valori cost<strong>it</strong>uzionali dell’uguaglianza,<br />

del pluralismo, della democrazia e del rispetto per la pari dign<strong>it</strong>à e libertà<br />

di ogni persona.<br />

In particolari casi si è posto in modo molto accentuato il problema di assicurare<br />

un’efficace azione preventiva, idonea a impedire la commissione di comportamenti tenuti,<br />

a volte, dai componenti del nucleo familiare, lesivi della salute sia fisica, sia psichica<br />

dei soggetti più fragili della famiglia e, dunque, soprattutto dei figli. È questa<br />

l’aspirazione di fondo della L. 9 gennaio 2006, n. 7, recante Disposizioni concernenti<br />

la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione gen<strong>it</strong>ale femminile, volta a dar<br />

maggiore protezione alle bambine e, non solo, anche alle donne dal rischio di subire simili<br />

pratiche. Pur segnalandosi anche in questo settore un inasprimento delle pene (art.<br />

6), aumentate di un terzo se a subire la mutilazione è una persona minore d’età, la nuova<br />

legge prevede l’incentivazione in vario modo di campagne informative e di iniziative<br />

formative, la raccolta di dati e l’attivazione di misure per favorire la segnalazione<br />

(anche anonima) di s<strong>it</strong>uazioni di rischio. A tal propos<strong>it</strong>o si segnala che nel 2005 e nel<br />

2006 il Dipartimento per le pari opportun<strong>it</strong>à ha promosso e supportato la realizzazio-

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