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Terzo - Quarto Rapporto Governativo - Minori.it

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IV. Dir<strong>it</strong>ti civili e libertà<br />

49<br />

minante anche vincendo la contraria volontà dei gen<strong>it</strong>ori. In giurisprudenza si è affermato<br />

da tempo un orientamento che non considera giustificati e ammissibili divieti o imposizioni,<br />

da parte dei gen<strong>it</strong>ori, in contrasto con scelte personalissime rifer<strong>it</strong>e al dir<strong>it</strong>to al proprio<br />

futuro compiute da un figlio che, per età e matur<strong>it</strong>à, dia prova di aver raggiunto la<br />

necessaria capac<strong>it</strong>à di decidere. Ogni comportamento tenuto dai gen<strong>it</strong>ori che gli impedisca<br />

di prendere delle decisioni e sia d’ostacolo al realizzarsi di un suo personale progetto<br />

di v<strong>it</strong>a deve r<strong>it</strong>enersi pregiudizievole.<br />

La gamma delle s<strong>it</strong>uazioni in cui può emergere un confl<strong>it</strong>to tra il programma educativo<br />

dei gen<strong>it</strong>ori e i desideri dei figli sono molteplici, non riconducibili a un’elencazione<br />

esaustiva. Scendendo nel concreto di alcuni casi che si sono presentati, per quanto concerne<br />

le scelte religiose è chiaro che, se i gen<strong>it</strong>ori hanno dir<strong>it</strong>to di educare il figlio in base a<br />

un determinato credo, c’è anche il dir<strong>it</strong>to del figlio di formarsi liberamente come c<strong>it</strong>tadino<br />

seguendo le proprie inclinazioni religiose che possono contrastare con i desideri dei gen<strong>it</strong>ori.<br />

Quindi, le scelte educative dei gen<strong>it</strong>ori ispirate a valori religiosi (ad esempio, la frequenza<br />

di scuole confessionali, la partecipazione a r<strong>it</strong>i ed eventi legati a un certo credo)<br />

sono da r<strong>it</strong>enere compatibili con l’obiettivo di assicurare al figlio una cresc<strong>it</strong>a equilibrata,<br />

finalizzata alla sua integrazione nel contesto sociale in cui vive, solo se tali da porlo nelle<br />

condizioni di agire con autonomia e libertà.<br />

La questione dell’autonomia e della libertà del figlio minore di età nelle scelte religiose<br />

si è posta anche in alcuni casi di confl<strong>it</strong>to fra i gen<strong>it</strong>ori per le opzioni educative. Nel caso<br />

di un gen<strong>it</strong>ore straniero che aveva allontanato il figlio dal luogo di residenza familiare<br />

per portarlo, contro la volontà dell’altro gen<strong>it</strong>ore, nel Paese di origine a fargli seguire un<br />

percorso educativo strettamente legato alle regole e ai principi di una specifica cultura, influenzata<br />

da valori di chiara matrice religiosa, la Corte di cassazione 9 ha r<strong>it</strong>enuto che ci<br />

fosse stata la violazione del dir<strong>it</strong>to del figlio a crescere ed essere educato nella propria famiglia,<br />

leso da imposizioni unilaterali di tale grav<strong>it</strong>à. Come la Corte ha sottolineato, le garanzie<br />

apprestate dall’ordinamento giuridico per favorire la condivisione da parte dei gen<strong>it</strong>ori<br />

del progetto educativo, al pari di quelle preposte a tutela del dir<strong>it</strong>to del minore a ricevere<br />

un’educazione ispirata ai principi di libertà, rivestono un’importanza eccezionale,<br />

se relative ad «aspetti fondamentali dell’esistenza del figlio minore: il Paese in cui è condotto<br />

a vivere, la lingua da apprendere (o da dimenticare), i valori di fondo in base ai quali<br />

sarà educato, l’educazione religiosa e civile che gli verrà impart<strong>it</strong>a, le libertà individuali<br />

e pubbliche di cui potrà godere».<br />

Di qui l’inammissibil<strong>it</strong>à anche di opzioni educative dei gen<strong>it</strong>ori che siano differenziate<br />

a seconda del sesso, dell’etnia, della lingua o della religione del figlio, oppure lesive della<br />

sua ident<strong>it</strong>à culturale o che non diano il doveroso rilievo alle scelte del figlio legate alle sue<br />

opzioni religiose o culturali, se egli è giunto a un’età e a un livello di matur<strong>it</strong>à da assicurare<br />

la sua piena autodeterminazione. Nel tutelare la condizione del figlio minore in materia,<br />

il pluralismo si realizza sia impedendo e ostacolando il sorgere e il persistere di atteggiamenti<br />

volti all’imposizione di modelli di riferimento univoci (a livello culturale, sociale,<br />

pol<strong>it</strong>ico, oltre che religioso), sia lasciando spazio all’affermarsi di modelli “diversi”<br />

rispetto a quelli tradizionali o dominanti.<br />

Si sono talora presentate, all’esame dei giudici <strong>it</strong>aliani, anche vicende in cui si trattava<br />

di definire il confine, superato il quale il programma educativo dei gen<strong>it</strong>ori poteva esser<br />

r<strong>it</strong>enuto lesivo della libertà dei figli minori, in relazione, ad esempio, alla scelta di far<br />

9<br />

Cass., sez. VI penale, sent. 4 aprile 2007, n. 14102.

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