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Terzo - Quarto Rapporto Governativo - Minori.it

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IV. Dir<strong>it</strong>ti civili e libertà<br />

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un’usc<strong>it</strong>a anticipata in corrispondenza dell’ora di tale insegnamento. Quando invece i<br />

bambini si trovano nelle prime fasi del ciclo dell’istruzione (ossia frequentano le scuole per<br />

l’infanzia o il primo ciclo del percorso scolastico), nella fascia d’età compresa, rispettivamente,<br />

fra i 3 e i 5 anni e fra i 6 e i 10 anni, l’usc<strong>it</strong>a dalla classe e l’avere in quell’ora un’occupazione<br />

alternativa può creare un maggiore disagio. In una circolare (22 aprile 2008, n.<br />

45) del Ministero della pubblica istruzione, contenente Indicazioni per il curricolo per la<br />

scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione relativamente all’insegnamento della<br />

religione cattolica, si è ricordato che «l’insegnamento della religione cattolica è disciplinato<br />

dagli accordi concordatari in vigore. I traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli<br />

obiettivi di apprendimento saranno defin<strong>it</strong>i d’intesa con l’autor<strong>it</strong>à ecclesiastica, come da<br />

disposizione concordataria».<br />

E infatti il Ministro della pubblica istruzione ha r<strong>it</strong>enuto accettabile la proposta formulata<br />

dal Presidente della Conferenza episcopale <strong>it</strong>aliana in mer<strong>it</strong>o alla revisione delle attuali<br />

indicazioni didattiche per l’insegnamento della religione cattolica, allo scopo di armonizzare<br />

la collocazione di questa disciplina nel nuovo impianto curricolare della scuola<br />

dell’infanzia e delle scuole del primo ciclo.<br />

Nell’ipotesi di bambini che frequentano le scuole materne e quelle elementari si è segu<strong>it</strong>a<br />

una soluzione che rende comunque possibile rispettare le esigenze delle minoranze<br />

religiose. È esclusa qualsiasi imposizione che cost<strong>it</strong>uisca forma diretta o indiretta di prosel<strong>it</strong>ismo<br />

(di nessuna fede religiosa) e non si ostacolano i dir<strong>it</strong>ti di culti diversi da quello<br />

cattolico consentendo, ove ciò sia possibile, la presenza di ministri di quei culti.<br />

Il rapporto tra fenomeno religioso e sistema educativo presenta specific<strong>it</strong>à nel sistema<br />

scolastico privato, nel quale il profilo inerente all’esercizio della libertà religiosa del minore<br />

va bilanciato con le scelte educative dei gen<strong>it</strong>ori, in base a cr<strong>it</strong>eri idonei a trovare un<br />

adeguato punto di equilibrio, determinabile solo tenendo conto delle particolar<strong>it</strong>à dei singoli<br />

casi, alla luce dell’età e del grado di matur<strong>it</strong>à del minore. Poiché la frequenza di questo<br />

tipo di scuole, dette «par<strong>it</strong>arie», presuppone una scelta da parte dei gen<strong>it</strong>ori e del minore,<br />

se in età di discernimento, non emergono particolari problemi quanto al dir<strong>it</strong>to in<br />

esame, purché il percorso formativo non contrasti con i principi fondamentali dell’ordinamento<br />

giuridico <strong>it</strong>aliano (dunque senza imposizioni dovute ad atteggiamenti fondamentalistici,<br />

ecc.). Invece, nell’amb<strong>it</strong>o delle scuole pubbliche, cui si accede gratu<strong>it</strong>amente e aperte<br />

a tutti senza distinzione legata alla c<strong>it</strong>tadinanza, alla lingua o alla religione, è requis<strong>it</strong>o<br />

indispensabile per l’insegnamento della religione cattolica che esso sia impart<strong>it</strong>o in modo<br />

da non confliggere né con la libertà di coscienza dei gen<strong>it</strong>ori, né con quella degli allievi, in<br />

conform<strong>it</strong>à con il dettato cost<strong>it</strong>uzionale.<br />

I lim<strong>it</strong>i dell’autonomia e della libertà del figlio minore rispetto<br />

ai gen<strong>it</strong>ori<br />

Un’altra questione che chiama in gioco il dir<strong>it</strong>to del fanciullo alla libertà di pensiero,<br />

di coscienza e di religione è quella relativa al suo livello di autonomia e di autodeterminazione<br />

rispetto ai desideri e alle imposizioni dei gen<strong>it</strong>ori.<br />

Il minore non è arb<strong>it</strong>ro assoluto della propria v<strong>it</strong>a, ma soggetto in fase di formazione<br />

nei cui confronti i gen<strong>it</strong>ori, che hanno il dovere di prendersene cura, eserc<strong>it</strong>ano un comp<strong>it</strong>o<br />

educativo funzionale al suo inserimento nella v<strong>it</strong>a sociale, in un <strong>it</strong>inerario graduale,<br />

quello della cresc<strong>it</strong>a, lungo il quale lo accompagnano costantemente. Il comp<strong>it</strong>o educativo<br />

dei gen<strong>it</strong>ori, come la giurisprudenza ha ormai da tempo affermato, non può però servirsi<br />

dell’impiego di mezzi coerc<strong>it</strong>ivi (violenza fisica o pressioni psicologiche) e trova dei

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