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Terzo - Quarto Rapporto Governativo - Minori.it

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IV. Dir<strong>it</strong>ti civili e libertà<br />

43<br />

ponga al centro la tutela del dir<strong>it</strong>to del minore secondo la Cassazione deve escludere che il<br />

minore per effetto del riconoscimento paterno perda il cognome materno, non solo in considerazione<br />

di ragioni precise (come la cattiva reputazione del padre), tali da far supporre un<br />

pregiudizio per il minore, ma anche allorché il «matronimico sia assurto ad autonomo segno<br />

distintivo della di lui ident<strong>it</strong>à personale», soprattutto quando il minore si trovi in «una<br />

fase preadolescenziale o adolescenziale della sua v<strong>it</strong>a, [quando] potrebbe avere già acquistato<br />

una sua ben defin<strong>it</strong>iva e formata ident<strong>it</strong>à».<br />

Il dir<strong>it</strong>to alla c<strong>it</strong>tadinanza<br />

L’art. 7 della Convenzione sui dir<strong>it</strong>ti del fanciullo chiede che, per effetto dell’immediata<br />

registrazione della nasc<strong>it</strong>a, ogni bambino abbia dir<strong>it</strong>to ad acquisire una c<strong>it</strong>tadinanza e<br />

quindi a non essere considerato apolide. Come rifer<strong>it</strong>o nel precedente <strong>Rapporto</strong>, la disciplina<br />

<strong>it</strong>aliana dell’acquisto della c<strong>it</strong>tadinanza, dettata dalla L. 91/1992, che non ha sub<strong>it</strong>o<br />

sostanziali variazioni, risponde a questa richiesta. Si rendono, però, opportune alcune specifiche<br />

in ordine all’acquisto della c<strong>it</strong>tadinanza automatico per il bambino straniero adottato<br />

da c<strong>it</strong>tadini <strong>it</strong>aliani. Esso avviene qualunque sia il tipo di adozione e qualsiasi sia stato<br />

il momento dell’adozione stessa (art. 3 L. 91/1992), e pertanto per i minori adottati il<br />

dir<strong>it</strong>to alla c<strong>it</strong>tadinanza trova un’attuazione piena. Poiché peraltro a mente dell’art. 34, c.<br />

3, della L. 184/1983 (come modificato dalla L. 476/1998) l’acquisto della c<strong>it</strong>tadinanza <strong>it</strong>aliana<br />

da parte del minore straniero adottato si realizza con la trascrizione nei registri dello<br />

stato civile del provvedimento di adozione, sono sorte delle questioni. Il Ministero dell’interno<br />

ha precisato con una circolare 5 che la trascrizione del provvedimento di adozione<br />

non produce l’acquisto della c<strong>it</strong>tadinanza <strong>it</strong>aliana, ma è la condizione per attribuire efficacia,<br />

nell’ordinamento giuridico <strong>it</strong>aliano, al provvedimento straniero che, dopo la sua<br />

trascrizione, potrà esplicare «con decorrenza retroattiva», ossia sin dalla data della sua<br />

emanazione, l’effetto di attribuzione della c<strong>it</strong>tadinanza 6 .<br />

4.2 Il dir<strong>it</strong>to del fanciullo a preservare la propria ident<strong>it</strong>à<br />

Raccomandazione n. 28, relativa al dir<strong>it</strong>to del bambino di conoscere l’ident<strong>it</strong>à dei<br />

propri gen<strong>it</strong>ori e alla relazione dei bambini nati al di fuori del matrimonio con entrambi<br />

i gen<strong>it</strong>ori<br />

Il dir<strong>it</strong>to di ogni fanciullo, nella misura del possibile, a conoscere i suoi gen<strong>it</strong>ori e ad<br />

essere allevato da essi e il correlato impegno degli Stati a rispettare il dir<strong>it</strong>to del fanciullo<br />

a preservare la propria ident<strong>it</strong>à, ivi compresa la sua nazional<strong>it</strong>à, il suo nome e le sue rela-<br />

5<br />

Ministero dell’interno, circolare K. 28.4, del 13 novembre 2000.<br />

6<br />

Si tratta di un’applicazione del principio, contenuto nelle nuove norme disciplinanti lo stato civile, come riformate<br />

dal DPR 369/2000, secondo il quale l’effetto dell’iscrizione o della «trascrizione di un atto nei registri ha solo<br />

la funzione di attribuire certezza giuridica e dare pubblic<strong>it</strong>à ai fatti registrati, giammai quella di incidere sul<br />

momento cost<strong>it</strong>utivo di uno status giuridico il cui sorgere scaturisce esclusivamente dagli atti o dai fatti ai quali<br />

la legge attribuisce l’efficacia cost<strong>it</strong>utiva del rapporto giuridico». Quindi, al momento dell’ingresso in Italia, il<br />

bambino adottato all’estero viene iscr<strong>it</strong>to nei registri dell’anagrafe come convivente con i gen<strong>it</strong>ori adottivi e con<br />

la c<strong>it</strong>tadinanza del suo Paese d’origine, ma la c<strong>it</strong>tadinanza <strong>it</strong>aliana che gli sarà attribu<strong>it</strong>a solo dopo l’ordine di<br />

trascrizione avrà effetti retroattivi dalla data del provvedimento di adozione.

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