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Terzo - Quarto Rapporto Governativo - Minori.it

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III. Principi generali<br />

33<br />

modificato o revocato entro un termine perentorio di 30 giorni e che, in caso di assenza di<br />

un’effettiva urgente necess<strong>it</strong>à, il provvedimento sia affetto da null<strong>it</strong>à rilevabile d’ufficio, in<br />

riferimento agli artt. 3 c. 1, 24 c. 2 e 111 cc. 1 e 2 Cost.<br />

La Corte ha forn<strong>it</strong>o un’interpretazione significativa del dettato dell’art. 12 della Convenzione<br />

affermando che si tratta di una prescrizione che fa parte dell’ordinamento nazionale,<br />

e di conseguenza integra nei casi opportuni l’art. 336 comma 2 cc, facendo divenire<br />

il minorenne una «parte» in senso tecnico del procedimento, implicando la necess<strong>it</strong>à del<br />

contradd<strong>it</strong>torio nei suoi confronti, previa nomina nei casi necessari di un curatore speciale<br />

così come previsto ex art. 78 cpc.<br />

Per quanto concerne l’amb<strong>it</strong>o civile, va detto che le modal<strong>it</strong>à d’ascolto del minore sono<br />

individuate dalla legge <strong>it</strong>aliana in due aree, e cioè (1) le procedure di adottabil<strong>it</strong>à, di<br />

adozione e di affidamento familiare a cura del tribunale per i minorenni ex L. 476/1998<br />

e L. 149/2001, e (2) le procedure di separazione personale dei coniugi ex art. 155 sexies<br />

cc così come elaborato dalla L. 54/2006 in materia di affidamento condiviso.<br />

Per quanta riguarda il primo caso, il precetto dell’art. 12 della Convenzione ONU ha<br />

trovato una prima applicazione con la L. 149/2001 in materia di adozione e di affidamento<br />

dei minori e int<strong>it</strong>olata Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina<br />

dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al T<strong>it</strong>olo VIII del libro primo del codice<br />

civile, con la quale si è proceduto all’introduzione dell’obbligo della nomina del difensore<br />

del minore nelle procedure di adozione (ex art. 8 L. 149/2001) e in quelle di lim<strong>it</strong>azione<br />

o decadenza della potestà gen<strong>it</strong>oriale (ex art. 37 L. 149/2001), di competenza del<br />

tribunale per i minori. La L. 149/2001 ha, inoltre, fissato una serie di elementi di innovazione.<br />

Infatti, da una parte prevede la presenza dell’avvocato del minore in ogni procedimento<br />

relativo a questioni di potestà e non solo in caso di confl<strong>it</strong>to di interessi tra i gen<strong>it</strong>ori,<br />

meglio tutelando così la posizione del minore da condotte pregiudizievoli dei gen<strong>it</strong>ori<br />

nei confronti dei figli. Dall’altra, inserisce l’obbligatorietà della difesa tecnica del minore<br />

e la nomina di un avvocato a prescindere dalla capac<strong>it</strong>à di discernimento del minore,<br />

contribuendo al più puntuale rispetto del dir<strong>it</strong>to a un giusto processo così come sanc<strong>it</strong>o<br />

dall’art. 111 della Cost<strong>it</strong>uzione <strong>it</strong>aliana.<br />

La L. 149/2001 rappresenta per l’ordinamento giuridico <strong>it</strong>aliano la spia di un mutamento<br />

concettuale e culturale. Possiamo dire che dall’esame delle disposizioni della L.<br />

149/2001 e della sentenza della Corte cost<strong>it</strong>uzionale si deduce che il minore nei processi<br />

di decadenza e lim<strong>it</strong>azione della potestà non solo ha dir<strong>it</strong>to ad essere ascoltato, ma deve<br />

esser considerato parte in senso tecnico del procedimento, vedendosi attribuire, di conseguenza,<br />

il dir<strong>it</strong>to ad essere tutelato da un avvocato. La L. 149 ha introdotto forti innovazioni<br />

nell’ordinamento <strong>it</strong>aliano sollevando non poche cr<strong>it</strong>ic<strong>it</strong>à applicative che necess<strong>it</strong>ano<br />

di ulteriori interventi di adeguamento. In particolare, l’art. 37 ha novellato gli artt. 330,<br />

333 e 336 cc, in materia di potestà sui figli. Per effetto di tale articolo, il giudice può disporre,<br />

oltre all’allontanamento del figlio dalla residenza familiare, anche<br />

l’allontanamento del gen<strong>it</strong>ore o convivente che maltratta il minore o ne abusa. A livello<br />

procedimentale, si segnala inoltre la significativa innovazione per cui «i gen<strong>it</strong>ori e minori<br />

devono essere assist<strong>it</strong>i da un difensore, anche a spese dello Stato, nei casi previsti dalla legge»<br />

(art. 336 u.c. cc). L’entrata in vigore di tale previsione è stata oggetto di re<strong>it</strong>erati interventi<br />

di proroga, attesa la mancata emanazione di un’auspicabile normativa di dettaglio,<br />

fino alla data del 30 giugno 2007, allorquando è scaduta l’ultima proroga. Non è stata<br />

successivamente emessa alcuna normativa attuativa che disciplinasse le modal<strong>it</strong>à di nomina<br />

del difensore in siffatti procedimenti e l’ist<strong>it</strong>uzione dell’albo di riferimento. Si è dunque<br />

discusso sull’immediata applicabil<strong>it</strong>à della disposizione in esame e la questione è sta-

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