01.01.2015 Views

Terzo - Quarto Rapporto Governativo - Minori.it

Terzo - Quarto Rapporto Governativo - Minori.it

Terzo - Quarto Rapporto Governativo - Minori.it

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

XI. Protocollo opzionale alla Convenzione<br />

sui dir<strong>it</strong>ti dell’infanzia concernente il<br />

coinvolgimento dei bambini nei confl<strong>it</strong>ti armati<br />

a. Misure generali di attuazione<br />

1. Coordinamento e valutazione circa l’attuazione del Protocollo<br />

Raccomandazione n. 7, relativa ad appropriate ed efficaci misure di coordinamento<br />

e valutazione circa l’attuazione del Protocollo<br />

In mer<strong>it</strong>o all’attiv<strong>it</strong>à di coordinamento generale degli interventi nazionali a favore di<br />

infanzia e adolescenza si rimanda alla Sezione I-1.3 del presente <strong>Rapporto</strong>.<br />

2. Piano nazionale d’azione<br />

Raccomandazione n. 9, relativa alla rilevanza, nel processo di elaborazione del<br />

Piano nazionale d’azione, del tema della protezione dei bambini coinvolti nei<br />

confl<strong>it</strong>ti armati<br />

In mer<strong>it</strong>o al Piano d’azione nazionale in materia di infanzia e d’adolescenza si rimanda<br />

alla Sezione I-1.4 del presente <strong>Rapporto</strong>.<br />

3. Legislazione<br />

Raccomandazione n. 11, relativa all’inserimento nella legislazione della definizione<br />

del concetto di «partecipazione diretta» delle persone di età inferiore ai 18 anni<br />

a un confl<strong>it</strong>to armato<br />

Fermo restando che la L. 2/2001 ha fissato in 18 anni il lim<strong>it</strong>e per l’arruolamento volontario<br />

ai fini dell’espletamento del servizio di leva (sospeso in Italia dal 1° gennaio<br />

2005), la legislazione in vigore non consente – di fatto – l’impiego diretto di minorenni nei<br />

confl<strong>it</strong>ti armati. Ciò in quanto il lim<strong>it</strong>e minimo dei 17 anni, previsto per la partecipazione<br />

ai concorsi per l’arruolamento nelle categorie dei marescialli delle forze armate (esclusa<br />

l’Arma dei carabinieri) e per gli ufficiali (inclusa l’Arma dei carabinieri), non consente<br />

comunque l’impiego degli interessati prima del superamento dei corsi formativi della durata<br />

rispettivamente di 2 anni (marescialli) e 5 anni (ufficiali). Pertanto tale personale, che<br />

deve comunque essere in possesso del diploma di istruzione secondaria 1 , al termine dei<br />

previsti corsi addestrativi ha ampiamente superato i 18 anni.<br />

1<br />

Secondo l’<strong>it</strong>er di formazione scolastica <strong>it</strong>aliana, il cui inizio è previsto all’età di 6 anni, il diploma di istruzione<br />

secondaria si consegue dopo 13 anni di frequenza scolastica (5 anni di scuola elementare, 3 di scuola media e 5<br />

di scuola superiore). Pertanto, tale t<strong>it</strong>olo è di regola consegu<strong>it</strong>o tra i 18 e i 19 anni e solo eccezionalmente prima<br />

della maggiore età.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!