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Terzo - Quarto Rapporto Governativo - Minori.it

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VIII. Misure speciali di protezione<br />

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tore e può essere esclusa nei casi in cui la Commissione r<strong>it</strong>enga di aver acquis<strong>it</strong>o sufficienti<br />

elementi per una decisione pos<strong>it</strong>iva;<br />

• il DLGS 140/2005 sull’attuazione della direttiva 2003/9/CE, che stabilisce norme minime<br />

relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. L’accoglienza ai minori<br />

non accompagnati è effettuata, secondo il provvedimento del tribunale per minorenni, a<br />

opera dell’ente locale. Nell’amb<strong>it</strong>o dei servizi del Sistema di protezione dei richiedenti<br />

asilo e dei rifugiati, gli enti locali interessati possono prevedere specifici programmi di<br />

accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, che partecipano<br />

alla ripartizione del Fondo nazionale per le pol<strong>it</strong>iche e i servizi dell’asilo. Il Ministero<br />

dell’interno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale<br />

per le pol<strong>it</strong>iche e i servizi dell’asilo, sent<strong>it</strong>o il Com<strong>it</strong>ato per i minori, con l’Organizzazione<br />

internazionale delle migrazioni (OIM) ovvero con la Croce rossa <strong>it</strong>aliana, per<br />

l’attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati.<br />

L’attuazione dei programmi è svolta nel superiore interesse dei minori e con l’obbligo<br />

dell’assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente asilo;<br />

• il DLGS 251/2007 sull’attuazione della direttiva 2004/83/CE. Esso prevede tra l’altro<br />

che i minori t<strong>it</strong>olari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria abbiano<br />

accesso agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modal<strong>it</strong>à previste per il c<strong>it</strong>tadino<br />

<strong>it</strong>aliano. Inoltre il minore non accompagnato richiedente la protezione internazionale<br />

è affidato dalla competente autor<strong>it</strong>à giudiziaria a un familiare, adulto e regolarmente<br />

soggiornante, qualora questi sia stato rintracciato sul terr<strong>it</strong>orio nazionale;<br />

ove non sia possibile, si provvede ai sensi dell’art. 2, cc. 1 e 2, della L. 184/1983 e successive<br />

modificazioni, precisando che i provvedimenti di cui al presente comma sono<br />

adottati nell’interesse prevalente del minore, avendo comunque cura di non separare il<br />

medesimo da fratelli eventualmente presenti sul terr<strong>it</strong>orio nazionale, e di lim<strong>it</strong>arne al<br />

minimo gli spostamenti sul terr<strong>it</strong>orio stesso;<br />

• il DLGS 25/2008 sull’attuazione della direttiva 2005/85/CE, che prevede una serie di garanzie<br />

per i minori non accompagnati, tra cui il fatto che a colui che ha espresso la volontà<br />

di chiedere la protezione internazionale è forn<strong>it</strong>a la necessaria assistenza per la<br />

presentazione della domanda come l’assistenza del tutore in ogni fase della procedura.<br />

Se sussistono dubbi in ordine all’età, il minore non accompagnato può, in ogni fase della<br />

procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante<br />

legale, ad accertamenti medico-san<strong>it</strong>ari non invasivi al fine di accertarne l’età. Se<br />

gli accertamenti effettuati non consentono l’esatta determinazione dell’età si applicano<br />

le disposizioni dell’ art. 19. Il minore deve essere informato della possibil<strong>it</strong>à che la sua<br />

età può essere determinata attraverso vis<strong>it</strong>a medica, sul tipo di vis<strong>it</strong>a e sulle conseguenze<br />

della vis<strong>it</strong>a ai fini dell’esame della domanda. Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi<br />

alla vis<strong>it</strong>a medica, non cost<strong>it</strong>uisce motivo d’impedimento all’accoglimento della<br />

domanda, né all’adozione della decisione. Il minore partecipa al colloquio personale<br />

secondo quanto previsto dall’art. 13, c. 3, e allo stesso è garant<strong>it</strong>a adeguata informazione<br />

sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale.<br />

• infine, una direttiva del 3 marzo 2007 predisposta dal Ministro dell’interno in accordo<br />

con il Ministro della giustizia, che richiama le ist<strong>it</strong>uzioni alla presa in carico dei minori<br />

stranieri non accompagnati richiedenti asilo. Fra le nov<strong>it</strong>à più salienti della direttiva<br />

troviamo la previsione che, all’arrivo in frontiera, il minore venga informato sulla<br />

possibil<strong>it</strong>à di richiedere asilo garantendogli l’assistenza di un mediatore culturale o di<br />

un’interprete che parli la sua lingua d’origine o quella da lui conosciuta e, in caso di<br />

espressa volontà, venga sub<strong>it</strong>o affidato alle strutture deputate. Tale procedura raffor-

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