Terzo - Quarto Rapporto Governativo - Minori.it
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VIII. Misure speciali di protezione<br />
145<br />
Per lo Stato <strong>it</strong>aliano non esiste come per altri Paesi europei un’unica procedura che<br />
scatta automaticamente al momento dell’individuazione e identificazione di un minore<br />
straniero non accompagnato sul terr<strong>it</strong>orio dello Stato, finalizzata all’ottenimento dell’asilo.<br />
La procedura per l’ottenimento dell’asilo pol<strong>it</strong>ico viene avviata soltanto qualora il minore<br />
ne faccia richiesta oppure qualora nel primo contatto con il minore se ne ravvisino<br />
gli estremi.<br />
In tutti gli altri casi, la procedura prevista è la stessa del Com<strong>it</strong>ato minori stranieri così<br />
come sopra sintetizzata, ma sono le scelte trattamentali che si differenziano sul terr<strong>it</strong>orio.<br />
Va anche precisato che alcuni tribunali per i minorenni, autor<strong>it</strong>à competente in materia<br />
prima della cost<strong>it</strong>uzione del Com<strong>it</strong>ato minori stranieri, continuano ad adottare provvedimenti<br />
giudiziari civili e amministrativi di affidamento agli enti locali con collocamento<br />
in comun<strong>it</strong>à di accoglienza o in affidamento omoculturale.<br />
Negli anni 2006 e 2007 il Com<strong>it</strong>ato minori stranieri non ha adottato alcun provvedimento<br />
di rimpatrio assist<strong>it</strong>o. Si ricorda che i minori stranieri non possono essere espulsi,<br />
tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (e in questi casi il provvedimento<br />
di espulsione è disposto dal tribunale per i minorenni) e salvo il dir<strong>it</strong>to a seguire<br />
il gen<strong>it</strong>ore o l’affidatario espulsi ai sensi del TU 286/1998, art. 19 e art. 31, c. 4. Il<br />
rimpatrio assist<strong>it</strong>o si differenzia dall’espulsione in quanto è un provvedimento che può<br />
essere adottato solo se, in segu<strong>it</strong>o a un’indagine nel Paese di origine del minore e a una<br />
valutazione della sua s<strong>it</strong>uazione specifica, il Com<strong>it</strong>ato minori stranieri r<strong>it</strong>iene che ciò sia<br />
opportuno nel superiore interesse del minore e al fine di garantire il suo dir<strong>it</strong>to all’un<strong>it</strong>à<br />
familiare.<br />
La normativa prevede che il rimpatrio assist<strong>it</strong>o venga disposto dal Com<strong>it</strong>ato minori<br />
stranieri e venga esegu<strong>it</strong>o accompagnando il minore fino all’affidamento alla famiglia o<br />
alle autor<strong>it</strong>à responsabili del Paese di origine, e in segu<strong>it</strong>o al rimpatrio venga proposto al<br />
minore un progetto di reinserimento (scolastico, lavorativo ecc.). Infine, a differenza dell’espulsione,<br />
il rimpatrio non comporta il divieto di reingresso per 10 anni.<br />
Altre attiv<strong>it</strong>à realizzate nel periodo 2000-2007<br />
Con decreto del Ministro dell’interno dell’8 ottobre 2007 è stato cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o presso il<br />
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione l’Organismo centrale di raccordo per<br />
la protezione dei minori comun<strong>it</strong>ari non accompagnati e per l’attuazione dell’accordo<br />
bilaterale fra Romania e Italia sulla questione dei minori rumeni non accompagnati, con<br />
il comp<strong>it</strong>o di garantire i dir<strong>it</strong>ti di questi minorenni sul terr<strong>it</strong>orio nazionale, assicurare<br />
l’attuazione dell’accordo bilaterale, e infine valutare i progetti di accoglienza e di rimpatrio.<br />
Il 9 giugno 2008 è stato stipulato l’Accordo tra il governo <strong>it</strong>aliano e il governo<br />
della Romania sulla cooperazione per la protezione dei minori non accompagnati o in<br />
difficoltà presenti sul terr<strong>it</strong>orio, che all’art. 5 (Attuazione dell’Accordo) affida la responsabil<strong>it</strong>à<br />
dell’applicazione dello stesso al c<strong>it</strong>ato Organismo centrale di raccordo. Anche<br />
attraverso la già c<strong>it</strong>ata direttiva del 3 agosto 2007 concernente il Fondo per l’inclusione<br />
sociale degli immigrati è previsto il potenziamento dei meccanismi di protezione e di tutela<br />
dei minori non accompagnati, attraverso forme di coordinamento tra l’azione del<br />
Com<strong>it</strong>ato per i minori stranieri e le altre ist<strong>it</strong>uzioni, quali gli enti locali impegnati nell’accoglienza<br />
dei minori e la Commissione interministeriale per l’attuazione dell’art. 18<br />
del TU sull’immigrazione, e il finanziamento di progetti di pronta accoglienza rivolti a<br />
questo target di minori.