Terzo - Quarto Rapporto Governativo - Minori.it
Terzo - Quarto Rapporto Governativo - Minori.it
Terzo - Quarto Rapporto Governativo - Minori.it
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
I. Misure generali di applicazione<br />
(artt. 4, 42 e 44.6) 1<br />
1.1 Legislazione<br />
Raccomandazione n. 7, relativa all’esame della legislazione nazionale e regionale<br />
e alla sua conform<strong>it</strong>à agli standard internazionali sui dir<strong>it</strong>ti umani<br />
Il contesto nazionale<br />
Sul piano nazionale, la riforma dell’ordinamento cost<strong>it</strong>uzionale <strong>it</strong>aliano avvenuta a segu<strong>it</strong>o<br />
della LC 18 ottobre 2001, n. 3 e suoi successivi provvedimenti attuativi ha modificato<br />
l’art. 117 che definisce il sistema delle competenze e il riparto delle funzioni tra lo<br />
Stato e le Regioni/Province autonome, che risultano profondamente rinnovate rispetto al<br />
periodo precedente.<br />
In attuazione di tale riforma, sono stati identificati tre amb<strong>it</strong>i di potestà legislativa:<br />
• un primo amb<strong>it</strong>o di potestà legislativa esclusiva dello Stato, in una serie tassativa di materie,<br />
tra le quali spicca quella relativa alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni<br />
concernenti i dir<strong>it</strong>ti civili e sociali che devono essere garant<strong>it</strong>i su tutto il terr<strong>it</strong>orio nazionale»;<br />
• un secondo amb<strong>it</strong>o di legislazione cosiddetta «concorrente», nel quale alle Regioni è<br />
attribu<strong>it</strong>a la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali<br />
di interesse nazionale, riservata alla legislazione dello Stato;<br />
• un terzo amb<strong>it</strong>o, residuale, di potestà esclusiva delle Regioni per tutte le materie non<br />
espressamente indicate tra quelle di competenza esclusiva dello Stato o rientranti nella<br />
competenza concorrente.<br />
In relazione a tale nuovo riparto risultano pertanto ridefin<strong>it</strong>i anche gli amb<strong>it</strong>i e le materie<br />
che riguardano l’infanzia e l’adolescenza, rispettivamente ripart<strong>it</strong>i tra amb<strong>it</strong>i di competenza<br />
statale e regionale. A tal propos<strong>it</strong>o, occorre in particolare sottolineare:<br />
• la compresenza di materie di rilevante interesse per l’infanzia e l’adolescenza assegnate<br />
alla competenza esclusiva delle Regioni, tra le quali figura la materia dei servizi<br />
sociali dedicati ai minorenni, accanto ad altre (la tutela della salute,<br />
l’educazione, l’istruzione) ricondotte agli amb<strong>it</strong>i di competenza concorrente;<br />
• la central<strong>it</strong>à della funzione di garanzia, indirizzo e orientamento dello Stato che trova<br />
espressione da un lato nella funzione esclusiva di «determinazione dei livelli essenziali<br />
delle prestazioni civili e sociali che devono essere garant<strong>it</strong>i su tutto il terr<strong>it</strong>orio<br />
nazionale» 2 e dall’altro nel comp<strong>it</strong>o di definizione dei principi fondamentali nelle<br />
materie di legislazione concorrente assegnate alle Regioni; a tale propos<strong>it</strong>o è evi-<br />
1<br />
Per attiv<strong>it</strong>à in programmazione post-2007 si rinvia alla Sezione IX.<br />
2<br />
Art. 117, c. 2, lett. m) Cost.