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Terzo - Quarto Rapporto Governativo - Minori.it

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V. Ambiente familiare e assistenza alternativa<br />

99<br />

Norme in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare,<br />

abuso di mezzi di correzione, maltrattamenti, abbandono di minori<br />

Tali forme di violenza sui minori sono pun<strong>it</strong>e dalle disposizioni originarie del codice<br />

penale <strong>it</strong>aliano agli artt. 571, 572 e 593 cp e fanno riferimento a reati che sono considerati<br />

procedibili d’ufficio. Nel dir<strong>it</strong>to civile <strong>it</strong>aliano, la protezione è assicurata ai minori v<strong>it</strong>time<br />

di abusi fisici, psichici o sessuali attraverso un sistema coordinato di norme che prevedono<br />

gravi sanzioni per i gen<strong>it</strong>ori in caso di condotte pregiudizievoli in danno dei figli.<br />

È infatti prevista la possibile adozione di provvedimenti adeguati, compreso<br />

l’allontanamento del minore in via cautelativa dalla residenza familiare (art. 333 cc). Se il<br />

gen<strong>it</strong>ore viola o trascura i doveri inerenti la potestà o abusa dei relativi poteri con grave<br />

pregiudizio del figlio, può essere pronunciata nei suoi confronti la decadenza dalla potestà<br />

gen<strong>it</strong>oriale. In caso di urgente necess<strong>it</strong>à il tribunale può adottare, anche d’ufficio, provvedimenti<br />

temporanei nell’interesse del figlio (art. 336, u.c., cc).<br />

Reati sessuali<br />

I reati sessuali e di sfruttamento sessuale a danno di minori sono stati oggetto di riforma<br />

e di innovazione attraverso diverse leggi. La più recente è la L. 6 febbraio 2006, n. 38,<br />

Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia<br />

anche a mezzo internet, che introduce numerose nuove fattispecie criminose e disciplina<br />

il reato di pornografia su internet, adeguando così la norma alle disposizioni contenute<br />

nella decisione quadro 2004/68/GAI (Giustizia e affari interni) del Consiglio dell’Unione<br />

europea, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia<br />

infantile.<br />

A completamento di quanto già detto nella Sezione IV, si r<strong>it</strong>iene che mer<strong>it</strong>i ricordare la<br />

nuova legge contro le mutilazioni gen<strong>it</strong>ali femminili. Attraverso la L. 9 gennaio 2006, n.<br />

7, Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione gen<strong>it</strong>ale<br />

femminile, il legislatore <strong>it</strong>aliano ha introdotto le misure necessarie per prevenire, contrastare<br />

e reprimere le pratiche di mutilazione gen<strong>it</strong>ale femminile quali violazioni dei dir<strong>it</strong>ti<br />

fondamentali all’integr<strong>it</strong>à della persona e alla salute delle donne e delle bambine. La<br />

L. 7/2006 prevede anz<strong>it</strong>utto una misura repressiva, introducendo nel codice penale, l’art.<br />

583 bis che punisce, con la reclusione da quattro a 12 anni, chiunque, in assenza di esigenze<br />

terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi gen<strong>it</strong>ali femminili 36 . La stessa<br />

norma punisce inoltre, con la reclusione da tre a sette anni, chiunque, in assenza di esigenze<br />

terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi gen<strong>it</strong>ali<br />

femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel<br />

corpo o nella mente. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche sono commesse<br />

a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Secondo il principio<br />

di extraterr<strong>it</strong>orial<strong>it</strong>à, le disposizioni si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero<br />

da c<strong>it</strong>tadino <strong>it</strong>aliano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di c<strong>it</strong>tadino<br />

<strong>it</strong>aliano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è pun<strong>it</strong>o a richiesta<br />

del Ministro della giustizia. L’art. 583 ter prevede infine una pena accessoria per<br />

l’esercente una professione san<strong>it</strong>aria che commetta taluno dei del<strong>it</strong>ti previsti dall’articolo<br />

583 bis ovvero l’interdizione dalla professione da tre a 10 anni.<br />

36<br />

Le pratiche di mutilazione degli organi gen<strong>it</strong>ali femminili sono defin<strong>it</strong>e come cl<strong>it</strong>oridectomia, escissione e infibulazione<br />

e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

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