REGOLAMENTO URBANISTICO - Comune di Seravezza
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<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Seravezza</strong> - Regolamento Urbanistico<br />
................................................... NORME E REGOLE DI GOVERNO, GESTIONE E ATTUAZIONE<br />
7. In deroga a quanto prescritto al comma 5 sono fatte salve le opere idrauliche, le opere <strong>di</strong><br />
attraversamento del corso d'acqua, gli interventi trasversali <strong>di</strong> captazione e restituzione delle<br />
acque, nonché gli adeguamenti <strong>di</strong> infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso<br />
d'acqua, a con<strong>di</strong>zione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio<br />
idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta<br />
comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso.<br />
8. Sono inoltre fatte salve dalle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al comma 5 le opere infrastrutturali che non<br />
prevedano l’attraversamento del corso d’acqua e che sod<strong>di</strong>sfino le seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />
a) non siano <strong>di</strong>versamente localizzabili;<br />
b) non interferiscano con esigenze <strong>di</strong> regimazione idraulica, <strong>di</strong> ampliamento e <strong>di</strong> manutenzione<br />
del corso d’acqua;<br />
c) non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in caso <strong>di</strong> esondazione per tempi <strong>di</strong> ritorno<br />
duecentennali;<br />
d) non siano in contrasto con le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all’articolo 96 del regio decreto 523/1904.<br />
9. Sugli e<strong>di</strong>fici esistenti <strong>di</strong> interesse storico-artistico e documentale posti all’interno degli alvei<br />
fluviali or<strong>di</strong>nari in modellamento attivo (ao) e nelle le aree golenali (ag) sono ammesse le<br />
trasformazioni fisiche e funzionali, eventualmente previste dalle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui ai Titoli II,<br />
III, IV e V delle presenti norme, purché non aggravanti le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> rischio.<br />
10. Sugli e<strong>di</strong>fici esistenti posti all’interno delle aree <strong>di</strong> naturale esondazione e <strong>di</strong> tutela dei<br />
caratteri ambientali dei corsi d’acqua (ae) sono ammesse le trasformazioni fisiche e funzionali e<br />
la realizzazione <strong>di</strong> impianti tecnologici e opere <strong>di</strong> adeguamento igienico-funzionale,<br />
eventualmente previste dalle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui ai Titoli II, III, IV e V delle presenti norme,<br />
purché non aggravanti le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> rischio.<br />
11. Gli interventi <strong>di</strong> cui ai precedenti commi 9 e 10 sono eseguiti garantendo il miglioramento in<br />
situ delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sicurezza idraulica degli inse<strong>di</strong>amenti ed in questo quadro sono da<br />
evitare gli interventi e<strong>di</strong>lizi ed urbanistici comportanti l’avanzamento dei corpi <strong>di</strong> fabbrica<br />
rispetto ai se<strong>di</strong>mi esistenti (in ampliamento e/o derivanti da interventi <strong>di</strong> sostituzione e<strong>di</strong>lizia o<br />
ristrutturazione urbanistica) verso il corso d'acqua.<br />
Articolo 85. Impermeabilizzazione dei suoli<br />
1. In riferimento all’impermeabilizzazione dei suoli, il R.U. conferma e recepisce le norme <strong>di</strong><br />
cui all’articolo 16 Capo III della D.G.R N° 2/2007. Le prescrizioni <strong>di</strong> cui al comma 1<br />
dell’articolo 25 del P.T.C. vigente, nonché quelle <strong>di</strong> cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 25 del sono<br />
superate dalle <strong>di</strong>sposizioni sull’invarianza idraulica <strong>di</strong> cui all’articolo 92 delle presenti norme.<br />
2. Nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata sono realizzati<br />
con modalità costruttive idonee a consentire l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea<br />
delle acque, salvo che tali modalità costruttive non possano essere utilizzate per comprovati<br />
motivi <strong>di</strong> sicurezza igienico-sanitaria e statica o <strong>di</strong> tutela dei beni culturali e paesaggistici. E’<br />
vietato inoltre il convogliamento delle acque piovane in fognatura o nei corsi d’acqua, quando<br />
sia tecnicamente possibile il loro convogliamento in aree permeabili, senza determinare<br />
fenomeni <strong>di</strong> ristagno.<br />
Articolo 86. Attribuzione delle Classi <strong>di</strong> Fattibilità Geomorfologica, Idraulica e Sismica<br />
1. La valutazione delle classi <strong>di</strong> fattibilità relative agli interventi sul patrimonio e<strong>di</strong>lizio<br />
esistente e a quelli <strong>di</strong> trasformazione urbanistica ed e<strong>di</strong>lizia si basa sulle classificazioni della<br />
Pericolosità Sismica, della Pericolosità Geomorfologica e della Pericolosità Idraulica, <strong>di</strong> cui agli<br />
elaborati 6.2. dell’articolo 3 delle presenti norme.<br />
2. Lo tabella <strong>di</strong> seguito riportata in<strong>di</strong>ca la classe <strong>di</strong> Fattibilità, determinata per le <strong>di</strong>verse<br />
categorie <strong>di</strong> intervento, <strong>di</strong> cui agli articoli 18 e 19 del Titolo I Capo III delle presenti norme,<br />
attuabili sul territorio comunale in relazione alle <strong>di</strong>sposizioni relative alle <strong>di</strong>verse partizioni<br />
spaziali <strong>di</strong>sciplinate dal R.U., in funzione delle classi <strong>di</strong> pericolosità sismica, geomorfologica ed<br />
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