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REGOLAMENTO URBANISTICO - Comune di Seravezza

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<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Seravezza</strong> - Regolamento Urbanistico<br />

................................................... NORME E REGOLE DI GOVERNO, GESTIONE E ATTUAZIONE<br />

a) interventi funzionali alla riduzione della vulnerabilità del fabbricato;<br />

b) interventi necessari alla messa a norma <strong>di</strong> strutture ed impianti in ottemperanza ad obblighi<br />

derivanti da norme vigenti in materia igienico sanitaria, <strong>di</strong> sicurezza sull’ambiente <strong>di</strong> lavori,<br />

<strong>di</strong> superamento delle barriere architettoniche e <strong>di</strong> adeguamento antisismico.<br />

5. Nelle aree P.I.M.E. sono inoltre consentiti:<br />

a) gli interventi necessari per la manutenzione or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria delle opere pubbliche e<br />

delle infrastrutture pubbliche, <strong>di</strong> interesse pubblico e private;<br />

b) gli interventi <strong>di</strong> ampliamento e <strong>di</strong> adeguamento delle opere pubbliche e delle infrastrutture<br />

pubbliche o <strong>di</strong> interesse pubblico, purché siano realizzate in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sicurezza idraulica<br />

in relazione alla natura dell’intervento ed al contesto territoriale e, previo parere del Bacino,<br />

non precludano la possibilità <strong>di</strong> attenuare o eliminare le cause che determinano le con<strong>di</strong>zioni<br />

<strong>di</strong> rischio e non concorrano ad aumentare il rischio in altre aree;<br />

c) la realizzazione <strong>di</strong> nuove opere e infrastrutture pubbliche o <strong>di</strong> interesse pubbliche non<br />

<strong>di</strong>versamente localizzabili, purché siano realizzate in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sicurezza idraulica per<br />

tempi <strong>di</strong> ritorno <strong>di</strong> 200 anni, non precludano la possibilità <strong>di</strong> attenuare o eliminare le cause<br />

che determinano le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> rischio e non concorrano ad aumentare il rischio in altre<br />

aree. Quanto sopra deve risultare da idonei stu<strong>di</strong> idrologici ed idraulici che dovranno<br />

attenersi ai criteri definiti dal Bacino, il quale si esprime sulla coerenza degli stessi con gli<br />

obiettivi e gli in<strong>di</strong>rizzi del P.A.I. e dei propri atti <strong>di</strong> pianificazione, ed ove positivamente<br />

valutati costituiscono implementazione del quadro conoscitivo del P.A.I. medesimo;<br />

d) nelle zone del territorio destinate ad usi agricoli, le opere e gli impianti per usi agricoli,<br />

zootecnici ed assimilabili purché siano realizzati in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sicurezza idraulica in<br />

relazione alla natura dell’intervento ed al contesto territoriale e senza aggravio <strong>di</strong> rischio<br />

nelle aree limitrofe, nonché la realizzazione <strong>di</strong> annessi agricoli risultanti in<strong>di</strong>spensabili alla<br />

conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata fino ad una <strong>di</strong>mensione<br />

planimetrica massima <strong>di</strong> 100 mq.;<br />

e) l’installazione <strong>di</strong> strutture mobili temporanee stagionali per il tempo libero a con<strong>di</strong>zione che<br />

sia comunque garantita l’incolumità pubblica, fermo restando la necessità <strong>di</strong> acquisire il<br />

parere dell’autorità idraulica competente.<br />

Articolo 83ter. Aree <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a idraulica del P.A.I. ad attuazione <strong>di</strong>fferita (ASIAD).<br />

1. Per quanto <strong>di</strong>sposto dal Piano <strong>di</strong> Assetto Idrogeologico dell’Autorità <strong>di</strong> Bacino Toscana<br />

Nord, approvato il 25 gennaio 2005, nelle aree classificate a Pericolosità Idraulica Elevata<br />

(P.I.E.), in<strong>di</strong>viduate negli elaborati grafici del Regolamento Urbanistico con apposita retinatura<br />

e definite nella legenda con la sigla ASIAD, in attesa della determinazione degli interventi,<br />

definiti sulla base <strong>di</strong> idonei stu<strong>di</strong> idrologici e idraulici previsti dall’art. 6, commi 2 e 3 del<br />

medesimo P.A.I. e pertanto in regime transitorio rispetto alle altre <strong>di</strong>sposizioni previste nelle<br />

altre norme del Regolamento Urbanistico e alle previsioni in<strong>di</strong>cate in cartografia dallo stesso<br />

Regolamento Urbanistico, è ammessa esclusivamente la realizzazione <strong>di</strong>:<br />

- interventi idraulici atti a ridurre il rischio idraulico, autorizzati dalla autorità idraulica<br />

competente, previo parere del competente Bacino tali da migliorare le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />

funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio <strong>di</strong> inondazione a valle, da non<br />

pregiu<strong>di</strong>care l’attuazione della sistemazione idraulica definitiva e tenuto conto del vigente<br />

Piano <strong>di</strong> Assetto Idrogeologico;<br />

- interventi <strong>di</strong> recupero, valorizzazione e mantenimento della funzionalità idrogeologica,<br />

anche con riferimento al riequilibrio degli ecosistemi fluviali;<br />

2. Sul patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente ricadente nelle aree ASIAD, sono consentiti gli interventi<br />

che non comportino aumenti <strong>di</strong> superficie coperta né <strong>di</strong> nuovi volumi interrati, fatti salvi volumi<br />

tecnici e tettoie senza tamponature laterali. Sono consentiti interventi <strong>di</strong> ampliamento della<br />

superficie coperta <strong>di</strong> fabbricati esistenti nei seguenti casi:<br />

- interventi funzionali alla riduzione della vulnerabilità del fabbricato;<br />

.......................................................................................................................... Pag. 89

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