REGOLAMENTO URBANISTICO - Comune di Seravezza
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<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Seravezza</strong> - Regolamento Urbanistico<br />
................................................... NORME E REGOLE DI GOVERNO, GESTIONE E ATTUAZIONE<br />
TITOLO VI – DISCIPLINA DI TUTELA E GESTIONE DELLE<br />
RISORSE<br />
Articolo 78. Tutela e conservazione attiva degli elementi delle Invarianti Strutturali<br />
1. Il R.U. assicura il rispetto della <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> cui all’articolo 8 del P.S. vigente, ed in<br />
particolare garantisce il perseguimento delle funzioni, dei livelli <strong>di</strong> qualità e delle prestazioni<br />
minime non negoziabili, riferite agli specifici ambiti territoriali, costituiti da un insieme <strong>di</strong><br />
strutture, elementi e beni - lineari, puntuali e <strong>di</strong>ffusi - tra loro in relazione, riconosciuti quali<br />
Invarianti Strutturali <strong>di</strong> <strong>Seravezza</strong>.<br />
2. La <strong>di</strong>sciplina delle invarianti strutturali, specificatamente in<strong>di</strong>cate unitamente agli elementi<br />
territoriali che le compongono nella tavola n° 1 Statuto del territorio – Invarianti Strutturali del<br />
quadro progettuale del P.S., è contenuta in particolare nelle apposite schede – norma, <strong>di</strong> cui<br />
all’allegato “A” delle norme del P.S.. Tali schede comprendono in particolare:<br />
a) la descrizione e gli elementi territoriali <strong>di</strong> valore ed emergenza;<br />
b) le funzioni caratterizzanti e gli obiettivi prestazionali non negoziabili;<br />
c) le azioni prioritarie <strong>di</strong> valorizzazione connesse con la strategia <strong>di</strong> sviluppo del P.S.;<br />
d) i criteri <strong>di</strong> intervento per gli elementi costituenti l’invariante strutturale.<br />
3. I criteri <strong>di</strong> intervento riferiti ai <strong>di</strong>versi elementi territoriali presenti e caratterizzanti<br />
l’invariante strutturale, sono articolati secondo le seguenti possibili categorie:<br />
- Conservazione. Azioni volte prioritariamente alla salvaguar<strong>di</strong>a delle risorse e ad assicurare la<br />
permanenza stabile e duratura dei caratteri che contrad<strong>di</strong>stinguono l’elemento territoriale da<br />
conseguirsi esclusivamente con idonei interventi mirati alla tutela, all’attività manutentiva ed<br />
all’eventuale fruizione ove sia strettamente connessa con finalità conservative. Sono<br />
ammessi interventi migliorativi volti esclusivamente ad eliminare o mitigare eventuali fattori<br />
<strong>di</strong> degrado e criticità in modo da elevare la qualità paesistica dell’invariante strutturale o<br />
quelli necessari ad assicurare il monitoraggio delle risorse e la messa in sicurezza <strong>di</strong> persone,<br />
beni e immobili.<br />
- Recupero. Azioni volte prioritariamente alla restituzione e al ripristino dell’equilibrio delle<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> stato delle risorse e ad assicurare la stabilità paesistico-ambientale<br />
dell’elemento territoriale da conseguirsi prevalentemente con interventi <strong>di</strong> manutenzione<br />
attiva, restauro ambientale, filologico o tipologico, recupero strutturale e funzionale, con<br />
mo<strong>di</strong>ficazioni fisiche marginali tali comunque da non pregiu<strong>di</strong>care le situazioni <strong>di</strong> valore e <strong>di</strong><br />
favorire lo sviluppo durevole attraverso uno spontaneo e armonico processo evolutivo delle<br />
componenti paesistiche dell’invariante strutturale anche con attività mirate al<br />
consolidamento dei fattori socio-economici.<br />
- Valorizzazione. Azioni volte prioritariamente al miglioramento delle con<strong>di</strong>zioni esistenti e<br />
alla valorizzazione delle risorse e ad assicurare l’aumento del valore e della funzionalità<br />
dell’elemento territoriale da conseguirsi prevalentemente con interventi <strong>di</strong> riqualificazione e<br />
innovazione tali da orientare e organizzare il processo evolutivo senza aumentare i carichi<br />
ambientali e urbanistici. Sono inoltre ammessi interventi <strong>di</strong> trasformazione qualora siano<br />
esclusivamente necessari a ridurre o eliminare conflitti o usi impropri delle risorse e degli<br />
elementi territoriali e che siano in grado <strong>di</strong> migliorare complessivamente la qualità paesistica<br />
dell’invariante strutturale anche attraverso l’introduzione <strong>di</strong> attività mirate al potenziamento<br />
dei fattori socio-economici.<br />
4. Con esclusione degli interventi e<strong>di</strong>lizi definiti nell’ambito <strong>di</strong> Piani Attuativi previsti dal<br />
presente R.U. e corredati, in sede <strong>di</strong> adozione e approvazione, del “Rapporto <strong>di</strong> Valutazione<br />
Integrata” <strong>di</strong> cui al successivo articolo 109 delle presenti norme, qualsiasi altro intervento <strong>di</strong><br />
natura urbanistica o e<strong>di</strong>lizia, <strong>di</strong> cui ai precedenti articoli 17 e 18 delle presenti norme, soggetto<br />
al rilascio <strong>di</strong> titolo abilitativo, che interessi gli ambiti territoriali delle Invarianti Strutturali è<br />
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