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REGOLAMENTO URBANISTICO - Comune di Seravezza

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<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Seravezza</strong> - Regolamento Urbanistico<br />

................................................... NORME E REGOLE DI GOVERNO, GESTIONE E ATTUAZIONE<br />

TITOLO VI – DISCIPLINA DI TUTELA E GESTIONE DELLE<br />

RISORSE<br />

Articolo 78. Tutela e conservazione attiva degli elementi delle Invarianti Strutturali<br />

1. Il R.U. assicura il rispetto della <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> cui all’articolo 8 del P.S. vigente, ed in<br />

particolare garantisce il perseguimento delle funzioni, dei livelli <strong>di</strong> qualità e delle prestazioni<br />

minime non negoziabili, riferite agli specifici ambiti territoriali, costituiti da un insieme <strong>di</strong><br />

strutture, elementi e beni - lineari, puntuali e <strong>di</strong>ffusi - tra loro in relazione, riconosciuti quali<br />

Invarianti Strutturali <strong>di</strong> <strong>Seravezza</strong>.<br />

2. La <strong>di</strong>sciplina delle invarianti strutturali, specificatamente in<strong>di</strong>cate unitamente agli elementi<br />

territoriali che le compongono nella tavola n° 1 Statuto del territorio – Invarianti Strutturali del<br />

quadro progettuale del P.S., è contenuta in particolare nelle apposite schede – norma, <strong>di</strong> cui<br />

all’allegato “A” delle norme del P.S.. Tali schede comprendono in particolare:<br />

a) la descrizione e gli elementi territoriali <strong>di</strong> valore ed emergenza;<br />

b) le funzioni caratterizzanti e gli obiettivi prestazionali non negoziabili;<br />

c) le azioni prioritarie <strong>di</strong> valorizzazione connesse con la strategia <strong>di</strong> sviluppo del P.S.;<br />

d) i criteri <strong>di</strong> intervento per gli elementi costituenti l’invariante strutturale.<br />

3. I criteri <strong>di</strong> intervento riferiti ai <strong>di</strong>versi elementi territoriali presenti e caratterizzanti<br />

l’invariante strutturale, sono articolati secondo le seguenti possibili categorie:<br />

- Conservazione. Azioni volte prioritariamente alla salvaguar<strong>di</strong>a delle risorse e ad assicurare la<br />

permanenza stabile e duratura dei caratteri che contrad<strong>di</strong>stinguono l’elemento territoriale da<br />

conseguirsi esclusivamente con idonei interventi mirati alla tutela, all’attività manutentiva ed<br />

all’eventuale fruizione ove sia strettamente connessa con finalità conservative. Sono<br />

ammessi interventi migliorativi volti esclusivamente ad eliminare o mitigare eventuali fattori<br />

<strong>di</strong> degrado e criticità in modo da elevare la qualità paesistica dell’invariante strutturale o<br />

quelli necessari ad assicurare il monitoraggio delle risorse e la messa in sicurezza <strong>di</strong> persone,<br />

beni e immobili.<br />

- Recupero. Azioni volte prioritariamente alla restituzione e al ripristino dell’equilibrio delle<br />

con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> stato delle risorse e ad assicurare la stabilità paesistico-ambientale<br />

dell’elemento territoriale da conseguirsi prevalentemente con interventi <strong>di</strong> manutenzione<br />

attiva, restauro ambientale, filologico o tipologico, recupero strutturale e funzionale, con<br />

mo<strong>di</strong>ficazioni fisiche marginali tali comunque da non pregiu<strong>di</strong>care le situazioni <strong>di</strong> valore e <strong>di</strong><br />

favorire lo sviluppo durevole attraverso uno spontaneo e armonico processo evolutivo delle<br />

componenti paesistiche dell’invariante strutturale anche con attività mirate al<br />

consolidamento dei fattori socio-economici.<br />

- Valorizzazione. Azioni volte prioritariamente al miglioramento delle con<strong>di</strong>zioni esistenti e<br />

alla valorizzazione delle risorse e ad assicurare l’aumento del valore e della funzionalità<br />

dell’elemento territoriale da conseguirsi prevalentemente con interventi <strong>di</strong> riqualificazione e<br />

innovazione tali da orientare e organizzare il processo evolutivo senza aumentare i carichi<br />

ambientali e urbanistici. Sono inoltre ammessi interventi <strong>di</strong> trasformazione qualora siano<br />

esclusivamente necessari a ridurre o eliminare conflitti o usi impropri delle risorse e degli<br />

elementi territoriali e che siano in grado <strong>di</strong> migliorare complessivamente la qualità paesistica<br />

dell’invariante strutturale anche attraverso l’introduzione <strong>di</strong> attività mirate al potenziamento<br />

dei fattori socio-economici.<br />

4. Con esclusione degli interventi e<strong>di</strong>lizi definiti nell’ambito <strong>di</strong> Piani Attuativi previsti dal<br />

presente R.U. e corredati, in sede <strong>di</strong> adozione e approvazione, del “Rapporto <strong>di</strong> Valutazione<br />

Integrata” <strong>di</strong> cui al successivo articolo 109 delle presenti norme, qualsiasi altro intervento <strong>di</strong><br />

natura urbanistica o e<strong>di</strong>lizia, <strong>di</strong> cui ai precedenti articoli 17 e 18 delle presenti norme, soggetto<br />

al rilascio <strong>di</strong> titolo abilitativo, che interessi gli ambiti territoriali delle Invarianti Strutturali è<br />

.......................................................................................................................... Pag. 76

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