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REGOLAMENTO URBANISTICO - Comune di Seravezza

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<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Seravezza</strong> - Regolamento Urbanistico<br />

................................................... NORME E REGOLE DI GOVERNO, GESTIONE E ATTUAZIONE<br />

- la realizzazione <strong>di</strong> nuove infrastrutture viarie, comunque previste dagli strumenti <strong>di</strong><br />

pianificazione territoriale comunali e provinciali, per le quali il R.U. prevede<br />

preliminarmente alla definizione del progetto definitivo, la definizione <strong>di</strong> un progetto <strong>di</strong><br />

fattibilità corredato della valutazione integrata (ambientale e strategica) volto a verificare e<br />

ponderare le <strong>di</strong>verse possibili opzioni alternative <strong>di</strong> tracciato e gli effetti <strong>di</strong> natura ambientale<br />

e socio-economica da esse determinate;<br />

- la possibile realizzazione <strong>di</strong> nuove infrastrutture non previste dagli strumenti della<br />

pianificazione territoriale comunali e provinciali, la cui progettazione è quin<strong>di</strong> subor<strong>di</strong>nata<br />

alla preventiva definizione e conclusione <strong>di</strong> un “Accordo <strong>di</strong> Pianificazione” ai sensi<br />

dell’articolo 21 della L.R.1/2005 tra i soggetti del Governo del territorio interessati. Tale<br />

accordo dovrà in particolare essere accompagnato, in tutte le fasi del proce<strong>di</strong>mento, dalle<br />

attività <strong>di</strong> valutazione integrata in<strong>di</strong>cate dalla L.R. 1/2005.<br />

2. Fino alla definizione ed approvazione del progetto definitivo delle infrastrutture sugli e<strong>di</strong>fici<br />

ed i manufatti esistenti ricadenti all’interno delle fasce <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a sono ammessi interventi<br />

fino alla “ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia” “manutenzione straor<strong>di</strong>naria” (articolo 79 comma 2 lettera b<br />

d L.R. 1/2005) <strong>di</strong> cui all’articolo 17 comma 2 4 delle presenti norme, senza aumento <strong>di</strong> volume.<br />

Articolo 74. Via dei Marmi e strada della montagna apuana (MA)<br />

1. Le tavole del R.U. in<strong>di</strong>viduano con apposita simbologia grafica i tracciati stradali esistenti<br />

che andranno a formare la rinnovata “via dei marmi e della montagna apuana” soggetti ad un<br />

complessivo progetto pubblico, anche con la concorrenza <strong>di</strong> eventuali risorse private provenienti<br />

da misure <strong>di</strong> compensazione definite da piani attuativi e/o da piani <strong>di</strong> settore (attività estrattive),<br />

<strong>di</strong> riqualificazione e ammodernamento volto a garantire maggiori e qualificate modalità <strong>di</strong><br />

percorrenza e fruizione.<br />

2. Per queste strade sono ammessi interventi <strong>di</strong> riqualificazione e ammodernamento, anche con<br />

la rettifica dei tracciati esistenti e l’esecuzione <strong>di</strong> nuove opere d’arte, volti a migliorare le<br />

criticità in<strong>di</strong>viduate nel P.S., a contenere e mitigare i problemi <strong>di</strong> natura idrogeologica e a<br />

corredare l’infrastruttura <strong>di</strong> adeguati spazi per la sosta e per la fruizione paesistico-percettiva<br />

delle parti panoramiche. In questo quadro dovranno in particolare essere in<strong>di</strong>viduati e realizzati,<br />

ai margini della strada, degli spazi per la sosta <strong>di</strong> auto e camper debitamente attrezzati <strong>di</strong> opere<br />

<strong>di</strong> urbanizzazione a rete (approvvigionamento idrico, elettricità ed illuminazione pubblica,<br />

smaltimento dei reflui, ...) e <strong>di</strong> arre<strong>di</strong> per lo svago e il tempo libero.<br />

3. Nelle stesse aree potranno trovare sistemazione chioschi e strutture precarie per la<br />

somministrazione temporanea dei cibi da convenzionarsi con il comune sulla base <strong>di</strong> quanto<br />

<strong>di</strong>sposto dal regolamento e<strong>di</strong>lizio comunale.<br />

Articolo 75. Principali percorsi, itinerari e piste ciclabili e/o pedonali (MI)<br />

1. I percorsi pedonali-ciclabili in<strong>di</strong>viduati nelle tavole del R.U. costituiscono elementi <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>segno, organizzazione e fruizione degli spazi pubblici, aventi lo scopo <strong>di</strong> costruire, nel loro<br />

insieme, una rete <strong>di</strong>ffusa de<strong>di</strong>cata alla mobilità alternativa; essi dovranno essere progettati con<br />

caratteristiche che ne garantiscano l’accessibilità anche ai portatori <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap secondo la<br />

normativa vigente in materia.<br />

2. Nei tratti urbani, per quanto possibile, i percorsi ciclabili e pedonali dovranno essere separati<br />

fra loro e dalle carreggiate stradali. All’interno delle U.T.O.E. sono ammessi itinerari ciclabili –<br />

opportunamente segnalati – in sede promiscua con il traffico meccanizzato. Nei tratti<br />

extraurbani si potranno avere itinerari promiscui pedo-ciclabili <strong>di</strong> larghezza complessiva non<br />

inferiore a 2 metri. I percorsi ciclabili saranno realizzati con sottofondo in terra battuta nelle<br />

aree a verde attrezzato e in battuto <strong>di</strong> cemento (terra armata) o elementi <strong>di</strong>scontinui nei percorsi<br />

a margine della viabilità carrabile.<br />

Articolo 76. Distributori <strong>di</strong> carburante (MD)<br />

.......................................................................................................................... Pag. 73

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