REGOLAMENTO URBANISTICO - Comune di Seravezza
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<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Seravezza</strong> - Regolamento Urbanistico<br />
................................................... NORME E REGOLE DI GOVERNO, GESTIONE E ATTUAZIONE<br />
1. Comprendono le parti <strong>di</strong> territorio destinate ad attrezzature generali, attrezzature<br />
tecnologiche ed impianti <strong>di</strong> interesse generale, quali:<br />
− Impianti <strong>di</strong> smaltimento e depurazione delle acque reflue (esistenti e <strong>di</strong> progetto) (1);<br />
− Pozzi, sorgenti ed impianti della rete <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione dell’acquedotto (2);<br />
− Impianti e attrezzature <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>otelefonia (3);<br />
− Impianti e attrezzature per la produzione <strong>di</strong> energia (4);<br />
− Impianti e attrezzature per la gestione dei rifiuti (5).<br />
2. Ferma restando le prescrizioni in<strong>di</strong>cate dall’articolo 34 del P.S. (sub-sistema funzionale degli<br />
impianti e delle reti tecnologiche), gli interventi e<strong>di</strong>lizi e la nuova e<strong>di</strong>ficazione sono regolate<br />
dalle norme specifiche vigenti per tali attrezzature e dalle esigenze tecniche per l’efficace<br />
funzionamento degli impianti e delle reti, pur con riguardo dei valori ambientali presenti.<br />
3. Ulteriori precisazioni ed eventuali mo<strong>di</strong>fiche possono essere decise dal Funzionario<br />
dell’ufficio tecnico comunale competente, in sede <strong>di</strong> approvazione dei progetti esecutivi. È<br />
ammessa la realizzazione e la gestione delle attrezzature da parte <strong>di</strong> Enti o privati dopo stipula<br />
<strong>di</strong> convenzione approvata dal <strong>Comune</strong>.<br />
CAPO II - RETE DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE (M)<br />
Articolo 70. Rete ed infrastrutture ferroviarie (MF)<br />
1. Gli interventi ammissibili sono <strong>di</strong>sciplinati dalle norme nazionali, regionali e dagli specifici<br />
strumenti <strong>di</strong> programmazione e pianificazione previsti dalle vigenti leggi e dalle intese tra i<br />
soggetti competenti e l’Amministrazione Comunale. Interventi e ampliamenti nelle e delle aree<br />
ferroviarie sono ammessi solo per esigenze funzionali e complementari al trasporto ferroviario.<br />
2. Per le superfici interessate dalle stazioni ferroviarie nonché per gli impianti <strong>di</strong> interscambio<br />
delle persone e delle merci, delle attrezzature tecnologiche, <strong>di</strong> servizio e <strong>di</strong> supporto,<br />
complementari e connesse, ivi comprese quelle per commercio al dettaglio, pubblici esercizi,<br />
ambulatori e centri <strong>di</strong> primo soccorso, e simili sono ammissibili interventi fino alla<br />
ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia (articolo 79 comma 2 lettera d L.R. 1/2005), <strong>di</strong> cui all’articolo 17<br />
comma 4 delle presenti norme, nonché me<strong>di</strong>ante Piano attuativo interventi fino alla<br />
ristrutturazione urbanistica (articolo 78 comma 1 lettera f L.R. 1/2005) <strong>di</strong> cui all’articolo 18<br />
comma 4 delle presenti norme, con ampliamenti delle strutture esistenti da concordare me<strong>di</strong>ante<br />
preventiva intesa con il <strong>Comune</strong>.<br />
3. Per gli altri e<strong>di</strong>fici esistenti allo stato <strong>di</strong> rudere sono ammessi gli interventi <strong>di</strong> cui all’articolo<br />
38 comma 3 delle presenti norme.<br />
Articolo 71. Parcheggi e aree <strong>di</strong> sosta (esistenti e <strong>di</strong> progetto) (MP)<br />
1. I parcheggi pubblici sono le aree assimilate a quelle in<strong>di</strong>cate con la con la lettera d), secondo<br />
comma, articolo 3 del D.M. 1444/1968.<br />
2. I parcheggi previsti nelle tavole del R.U. hanno un valore in<strong>di</strong>cativo. I progetti che<br />
interessano i parcheggi, in superficie, sotterranei o in elevazione, dovranno precisarne la forma e<br />
le <strong>di</strong>mensioni, le modalità <strong>di</strong> attuazione e la realizzazione, purché sia garantito lo standard e<br />
l'interesse pubblico, come previsto per legge. Nei parcheggi superiori a 600 mq si dovranno<br />
prevedere sistemazioni a verde con alberature e aiuole e garantire una adeguata permeabilità nel<br />
rispetto della regolamentazione della Regione Toscana.<br />
3. Con esclusione della previsione ubicata ad est dell’area del Complesso Me<strong>di</strong>ceo, nelle aree<br />
destinate a nuovi parcheggi pubblici che presentano manufatti e strutture precarie è ammessa,<br />
con progetto pubblico e previo esproprio, la demolizione delle stesse strutture e la costruzione <strong>di</strong><br />
autorimesse che potranno essere successivamente riassegnate e vendute prioritariamente (in<br />
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