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REGOLAMENTO URBANISTICO - Comune di Seravezza

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<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Seravezza</strong> - Regolamento Urbanistico<br />

................................................... NORME E REGOLE DI GOVERNO, GESTIONE E ATTUAZIONE<br />

contenimento e mitigazione delle pressioni infrastrutturali ed inse<strong>di</strong>ative esterne all’area. E’<br />

pertanto ammessa la realizzazione <strong>di</strong> impianti e strutture ricreative, sportive (campo da calcio,<br />

maneggio, spazi polivalenti, ecc.) e per il tempo libero, lo svago e il <strong>di</strong>vertimento all’aperto<br />

(verde attrezzato, percorsi vita, itinerari e spazi avventura, aree orienteering, ecc.) - con limitati<br />

impegni volumetrici per la realizzazione dei manufatti e<strong>di</strong>lizi <strong>di</strong> supporto alle stesse attività<br />

(spogliatoi, volumi tecnici, rimessaggi, ecc.) - volte al contempo a garantire, me<strong>di</strong>ante<br />

l’applicazione dei principi <strong>di</strong> perequazione urbanistica, la contestuale cessione gratuita al<br />

comune delle aree ritenute d’interesse pubblico, <strong>di</strong> quelle necessarie alla formazione <strong>di</strong> percorsi<br />

pedonali e ciclabili, nonché ad assicurare l’uso pubblico degli spazi ritenuti <strong>di</strong> significativo<br />

valore naturalistico e ambientale, con particolare attenzione per le aree poste lungo la rete idrica<br />

principale.<br />

5. In attesa del piano attuativo il R.U. consente <strong>di</strong> applicare ai singoli manufatti e alle aree <strong>di</strong><br />

pertinenza interventi fino alla “manutenzione straor<strong>di</strong>naria” (articolo 79 comma 2 lettera b L.R.<br />

1/2005) <strong>di</strong> cui all’articolo 17 delle presenti norme, senza mutamento <strong>di</strong> destinazione d’uso degli<br />

immobili e dei manufatti.<br />

Articolo 55. Aree agricole marginali e <strong>di</strong> riequilibrio ambientale degli inse<strong>di</strong>amenti (EI)<br />

1. Comprende l’insieme delle aree agricole <strong>di</strong> frangia degli inse<strong>di</strong>amenti senza escludere quelle<br />

marginali e/o libere intercluse dall’e<strong>di</strong>ficazione storica e recente poste, in particolare, all’interno<br />

del perimetro delle U.T.O.E. e degli inse<strong>di</strong>amenti urbani in territorio rurale (centri abitati).<br />

Rappresentano suoli liberi a vocazione agricola che contribuiscono alla definizione dei limiti<br />

urbani e della formale perimetrazione delle aree inse<strong>di</strong>ate, per la stretta connessione che hanno<br />

con le parti costruite. Generalmente incolte o utilizzate per usi orticoli o comunque connessi alle<br />

funzioni <strong>di</strong> tipo residenziale, rappresentano ambiti ver<strong>di</strong> soggetti a forme <strong>di</strong> tutela dell’attuale<br />

consistenza e <strong>di</strong> eventuali forme residue <strong>di</strong> un ambiente agrario ben più esteso e <strong>di</strong>ffuso sul<br />

territorio.<br />

2. Il R.U. prevede la conservazione degli assetti esistenti con il mantenimento degli spazi aperti<br />

e delle aree agricole, ancorché queste risultino inse<strong>di</strong>ate e/o <strong>di</strong> pertinenza <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti. Per<br />

gli eventuali e<strong>di</strong>fici esistenti e legittimati da titolo abilitativo sono ammessi esclusivamente<br />

interventi fino alla “manutenzione straor<strong>di</strong>naria” (articolo 79 comma 2 lettera b L.R. 1/2005), <strong>di</strong><br />

cui all’articolo 17 comma 2 delle presenti norme.<br />

3. Per lotti catastalmente in<strong>di</strong>viduati alla data <strong>di</strong> approvazione del R.U. superiori ai 1.000 mq.<br />

<strong>di</strong> superficie territoriale è ammessa la possibilità <strong>di</strong> realizzare annessi agricoli per autoconsumo<br />

nella misura massima <strong>di</strong> 9 mq <strong>di</strong> superficie utile lorda. Essi dovranno essere realizzati con<br />

materiali e tecniche compatibili che non comportino mo<strong>di</strong>ficazione dello stato dei luoghi, ed<br />

avere strutture in legno semplicemente appoggiate al suolo.<br />

4. In coerenza con quanto <strong>di</strong>sciplinato all’articolo 19 e fatto in particolare salvo quanto<br />

prescritto dal comma 8 dello stesso articolo 19 delle presenti norme, le destinazioni d’uso<br />

ammesse sono: <strong>di</strong> servizio e agricole. Il cambio <strong>di</strong> destinazione d’uso da una categoria all’altra<br />

tra quelle previste è regolato al precedente articolo 20 delle presenti norme.<br />

Articolo 56. Rete idrica superficiale naturale e artificiale e aree umide (I)<br />

1. Comprendo le aste fluviali, la rete idrica naturale e quella artificiale (canali, fossi e scoline) e<br />

gli ambiti <strong>di</strong> pertinenza in<strong>di</strong>viduati sulla base del rilievo urbanistico contenuto nel quadro<br />

conoscitivo tenendo conto delle indagini geologico tecniche <strong>di</strong> supporto al R.U..<br />

2. Il R.U. prevede opere volte a mantenere e ripristinare la vegetazione ripariale originaria e a<br />

migliorare le caratteristiche vegetazionali <strong>di</strong> queste aree. Non sono ammessi interventi <strong>di</strong><br />

mo<strong>di</strong>ficazione delle sezioni e dell’andamento della rete idrica, salvo per motivate con<strong>di</strong>zioni<br />

dell’assetto idraulico. Sono inoltre ammessi gli interventi <strong>di</strong> sistemazione idraulica-ambientale,<br />

le opere idrauliche per la salvaguar<strong>di</strong>a del territorio da attuarsi tramite interventi <strong>di</strong> ingegneria<br />

naturalistica. (palificate, coperture <strong>di</strong>ffuse, scogliere rinver<strong>di</strong>te, fascinate, piantagioni, ecc). In<br />

.......................................................................................................................... Pag. 57

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