REGOLAMENTO URBANISTICO - Comune di Seravezza
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<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Seravezza</strong> - Regolamento Urbanistico<br />
................................................... NORME E REGOLE DI GOVERNO, GESTIONE E ATTUAZIONE<br />
all’esercizio dell’attività agricola sono ammessi ferma restando quanto <strong>di</strong>sciplinato<br />
dall’articolo 41 comma 5 della L.R. 1/2005 nei limiti della superficie utile lorda non<br />
superiore a 40 mq. Essi dovranno essere realizzati con materiali e tecniche facilmente<br />
rimovibili ed essere semplicemente appoggiati a terra senza l’impiego <strong>di</strong> opere fondazionali<br />
e movimenti <strong>di</strong> terra.<br />
3. Gli interventi <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione sopraelencati sono consentiti purché:<br />
- le aree oggetto d’intervento siano già servite da strade vicinali o comunali o comunque da<br />
percorsi certificabili me<strong>di</strong>ante consultazione cartografica;<br />
- nel Programma sia prevista la necessità <strong>di</strong> utilizzo <strong>di</strong> almeno 1.728 ore lavorative annue per<br />
ogni unità abitativa.<br />
4. E’ inoltre ammessa, in fon<strong>di</strong> effettivamente coltivati delle <strong>di</strong>mensione minima <strong>di</strong> mq. 3.000,<br />
la realizzazione <strong>di</strong> nuovi annessi agricoli e manufatti precari, <strong>di</strong>versi dai precedenti, non<br />
connessi alla conduzione o che eccedano la capacità produttiva del fondo, che non potranno<br />
avere superficie utile lorda superiore a 12 mq, dovranno essere realizzati con materiali e<br />
tecniche compatibili che non comportino mo<strong>di</strong>ficazione dello stato dei luoghi, ed avere strutture<br />
in legno semplicemente appoggiate al suolo.<br />
5. Non Esclusivamente per le aziende agricole sono ammesse serre fisse e/o stagionali, in<br />
conformità con quanto stabilito dall’articolo 41 della L.R. 1/2005 e in particolare nel<br />
regolamento <strong>di</strong> attuazione del Titolo IV Capo III della stessa legge regionale; tali serre dovranno<br />
comunque essere rimosse alla cessazione dell’attività agricola e, a tal fine, l’azienda è tenuta a<br />
fornire idonee garanzie assicurative e/o finanziarie.<br />
6. Sono invece inoltre ammesse strutture <strong>di</strong> ombreggiamento delle colture costituite con da pali<br />
in legno o ton<strong>di</strong>ni in ferro, <strong>di</strong>rettamente infissi nel suolo con sovrastanti teli.<br />
7. Con l’obiettivo <strong>di</strong> controllare le trasformazioni del paesaggio agrario, il Programma<br />
Aziendale Pluriennale <strong>di</strong> Miglioramento Agricolo Ambientale deve essere inoltre richiesto<br />
anche in mancanza <strong>di</strong> interventi e<strong>di</strong>lizi ed urbanistici, nel caso <strong>di</strong> trasformazioni e sostituzioni<br />
colturali, abbattimento e sostituzione <strong>di</strong> formazioni forestali ed in<strong>di</strong>vidui arborei e/o <strong>di</strong><br />
interventi sui suoli connessi con la conduzione dei fon<strong>di</strong> agricoli.<br />
8. Il Programma Aziendale Pluriennale <strong>di</strong> Miglioramento Agricolo Ambientale, qualora<br />
preveda la realizzazione <strong>di</strong> nuovi e<strong>di</strong>fici ha valore <strong>di</strong> Piano Attuativo e deve essere pertanto<br />
corredato, oltre degli elaborati in<strong>di</strong>cati dal Regolamento <strong>di</strong> cui all’articolo 9 della D.G.R. n° 5/R<br />
del 2007:<br />
- dagli elaborati <strong>di</strong> Valutazione Integrata da re<strong>di</strong>gersi con le modalità e ai sensi del Titolo II<br />
Capo I della L.R. 1/2005, del relativo Regolamento <strong>di</strong> cui alla D.G.R. n° 4/R del 2007,<br />
nonché secondo le specifiche in<strong>di</strong>cazioni contenute al Titolo IV Capo I del P.S. vigente.<br />
- della simulazione, tramite rendering. delle mo<strong>di</strong>fiche sia all’assetto agrario, sia all’e<strong>di</strong>ficato e<br />
alla viabilità <strong>di</strong> progetto, comprensiva <strong>di</strong> specifiche valutazioni <strong>di</strong> compatibilità paesaggistica<br />
da re<strong>di</strong>gersi sulla base delle specifiche in<strong>di</strong>cazioni contenute nel Regolamento E<strong>di</strong>lizio.<br />
Articolo 50. Ambiti e contesti <strong>di</strong> interesse paesaggistico (EP1)<br />
1. Negli ambiti e contesti <strong>di</strong> interesse paesaggistico delle aree riconosciute a “prevalente<br />
funzione agricola” dal P.S. (Sistema Territoriale della Piana Versiliese), il R.U., in applicazione<br />
<strong>di</strong> specifiche prescrizioni del P.S., ammette esclusivamente interventi e<strong>di</strong>lizi sul patrimonio<br />
e<strong>di</strong>lizio esistente <strong>di</strong> cui al precedente Capo I dello stesso Titolo III..<br />
2. Nel caso <strong>di</strong> opere ed interventi e<strong>di</strong>lizi su e<strong>di</strong>fici e manufatti che prevedano specificatamente<br />
l’aumento <strong>di</strong> superficie coperta esistente, dovranno essere contestualmente realizzati,<br />
nell’ambito degli spazi aperti <strong>di</strong> pertinenza specifici interventi <strong>di</strong> mitigazione ambientale e<br />
qualificazione paesaggistica da esplicitarsi negli elaborati del titolo abilitativo. Il Regolamento<br />
e<strong>di</strong>lizio comunale dettaglia e specifica le modalità <strong>di</strong> attuazione, i caratteri e le tipologie <strong>di</strong> dette<br />
opere.<br />
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