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REGOLAMENTO URBANISTICO - Comune di Seravezza

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<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Seravezza</strong> - Regolamento Urbanistico<br />

................................................... NORME E REGOLE DI GOVERNO, GESTIONE E ATTUAZIONE<br />

trasformazioni e<strong>di</strong>lizie in attuazione del P.R.G.”.<br />

2. Per gli e<strong>di</strong>fici e manufatti recenti a “destinazione agricola” (annessi agricoli ed e<strong>di</strong>fici<br />

rurali ad uso abitativo) funzionali e collegati alla conduzione <strong>di</strong> aziende agricole, qualora<br />

mantengano la destinazione d’uso esistente, in alternativa agli interventi in<strong>di</strong>cati al precedente<br />

comma 1 e previa presentazione <strong>di</strong> Programma Aziendale Pluriennale <strong>di</strong> Miglioramento<br />

Agricolo Ambientale, <strong>di</strong> cui al precedente articolo 35 - non avente comunque valore <strong>di</strong> Piano<br />

Attuativo - e ferma restando il rispetto delle superfici fon<strong>di</strong>arie minime previste dal P.T.C. della<br />

Provincia <strong>di</strong> Lucca, sono inoltre ammessi:<br />

- la ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia o la sostituzione con trasferimenti <strong>di</strong> volumetrie, nei limiti del<br />

10% degli e<strong>di</strong>fici aziendali e fino ad un massimo <strong>di</strong> 600 mc <strong>di</strong> volume ricostruito;<br />

- la ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia con ampliamento “una tantum” fino ad un massimo <strong>di</strong> 100 mc per<br />

ogni abitazione rurale e fino ad un massimo 300 mc e del 10% del volume esistente sugli<br />

annessi agricoli.<br />

- la ristrutturazione urbanistica degli e<strong>di</strong>fici esistenti, a parità <strong>di</strong> volume e senza aumento delle<br />

unità abitative a cui possono aggiungersi le possibilità <strong>di</strong> ad<strong>di</strong>zione e ampliamento “una<br />

Tantum” in<strong>di</strong>cate ai punti precedenti.<br />

3. Nel caso in cui siano realizzati gli interventi e<strong>di</strong>lizi precedentemente elencati per gli e<strong>di</strong>fici a<br />

destinazione d’uso agricola, l’impren<strong>di</strong>tore agricolo, me<strong>di</strong>ante titolo abilitativo convenzionato,<br />

si deve impegnare a non mo<strong>di</strong>ficare la destinazione d’uso agricola degli e<strong>di</strong>fici per almeno venti<br />

anni dalla loro realizzazione.<br />

4. Per gli altri e<strong>di</strong>fici e manufatti recenti a destinazione agricola “<strong>di</strong>versi da quelli <strong>di</strong> cui al<br />

comma 2” sono ammessi interventi fino alla “ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia” (articolo 79 comma 2<br />

lettera d della L.R. 1/2005) <strong>di</strong> cui all’articolo 17 comma 4 delle presenti norme con esclusione<br />

delle ad<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui alla lettera c dello stesso comma 4.<br />

5. Per gli altri e<strong>di</strong>fici e manufatti recenti a destinazione d’uso “<strong>di</strong> servizio” sono ammessi<br />

interventi fino alla “ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia” (articolo 79 comma 2 lettera d della L.R. 1/2005)<br />

<strong>di</strong> cui all’articolo 17 comma 4 delle presenti norme.<br />

Articolo 40. Impianti e manufatti produttivi<br />

1. Per gli impianti e strutture produttive in territorio aperto il R.U. prevede interventi<br />

<strong>di</strong>fferenziati e graduali - per intensità <strong>di</strong> trasformazione ammissibile in coerenza con le<br />

prescrizioni <strong>di</strong> cui all’articolo 18 e 19 del P.I.T. della Regione Toscana - secondo la<br />

classificazione tipo-morfologica già adottata per le inse<strong>di</strong>amenti prevalentemente produttivi,<br />

ovvero:<br />

- Impianti e strutture produttive artigianali, industriali e commerciali (1);<br />

- Impianti e strutture per la frantumazione del lapideo (2);<br />

- Impianti e strutture turistiche e ricettive (3).<br />

2. Per tutte le categorie tipologiche, in applicazione delle prescrizioni <strong>di</strong> cui all’articolo 19 del<br />

P.I.T., la realizzazione degli interventi previsti dalle presenti norme è subor<strong>di</strong>nata al<br />

perseguimento del risparmio delle risorse idriche ed energetiche, dell’utilizzazione <strong>di</strong> energie<br />

rinnovabili, con particolare riferimento a quelle originate localmente, della riduzione della<br />

produzione <strong>di</strong> rifiuti e la riutilizzazione ed il riciclaggio dei materiali, secondo quanto in<strong>di</strong>cato<br />

al Titolo VI Capo IV delle presenti norme. In questo quandro è inoltre da perseguire il rior<strong>di</strong>no<br />

della viabilità e della sosta con l’inserimento <strong>di</strong> infrastrutture adeguate alla movimentazione del<br />

trasporto merci, la razionalizzazione degli accessi alle singole aree, allo scopo <strong>di</strong> flui<strong>di</strong>ficare la<br />

maglia viaria principale <strong>di</strong> servizio agli inse<strong>di</strong>amenti stessi. Devono infine essere adottate<br />

soluzioni progettuali <strong>di</strong> qualità funzionale, estetica e paesaggistica in grado <strong>di</strong> assicurare il più<br />

congruo inserimento <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amenti relativi ad attività produttive e ad attività correlate nei<br />

contesti paesaggistici circostanti con specifica attenzione alla qualità architettonica e tipologica,<br />

agli arre<strong>di</strong> urbani e vegetazionali.<br />

3. Gli interventi ammessi, secondo la <strong>di</strong>fferente classificazione, sono quelli stabiliti al<br />

precedente articolo 30 delle presenti norme; al tal fine gli e<strong>di</strong>fici e manufatti produttivi, sulla<br />

.......................................................................................................................... Pag. 48

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