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REGOLAMENTO URBANISTICO - Comune di Seravezza

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<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Seravezza</strong> - Regolamento Urbanistico<br />

................................................... NORME E REGOLE DI GOVERNO, GESTIONE E ATTUAZIONE<br />

contestualmente all’esecuzione degli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione urbanistica <strong>di</strong> cui al<br />

precedente comma 5;<br />

− nel caso <strong>di</strong> attività miste gli standard applicabili verranno in<strong>di</strong>viduati come sommatoria dei<br />

singoli standard in relazione alle percentuali riferite alle <strong>di</strong>verse attività.<br />

9. Per gli impianti e strutture per la frantumazione del lapideo (2 3) sono ammessi<br />

esclusivamente interventi fino alla manutenzione straor<strong>di</strong>naria (articolo 79 comma 2 lettera b<br />

della L.R. 1/2005) <strong>di</strong> cui all’articolo 17 comma 2 delle presenti norme. Nell’ambito della<br />

manutenzione straor<strong>di</strong>naria sono inoltre ammessi gli interventi finalizzati alla realizzazione <strong>di</strong><br />

impianti, volumi ed infrastrutture tecniche necessari all’adeguamento dei manufatti alle norme<br />

regolamentari igienico-sanitarie, <strong>di</strong> sicurezza dei luoghi <strong>di</strong> lavoro, <strong>di</strong> prevenzione dei rischi<br />

(D.Lgs. 19 Settembre 1994, n. 626 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni - misure per la tutela della salute<br />

e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, ecc.) da specificarsi nel Regolamento e<strong>di</strong>lizio<br />

comunale.<br />

10. Per gli impianti e strutture per la frantumazione del lapideo (23) sono inoltre ammessi,<br />

me<strong>di</strong>ante la preventiva approvazione <strong>di</strong> un Piano attuativo (<strong>di</strong> iniziativa pubblica e/o privata), <strong>di</strong><br />

cui all’articolo 10 delle presenti norme, interventi <strong>di</strong> riqualificazione e riorganizzazione<br />

funzionale dei lotti e dei manufatti, anche me<strong>di</strong>ante la demolizione dei manufatti esistenti e la<br />

successiva ricostruzione attraverso la categoria <strong>di</strong> intervento della “Ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia” e/o<br />

“Sostituzione e<strong>di</strong>lizia” (articolo 78 comma 1 lettera f della L.R. 1/2005) <strong>di</strong> cui all’articolo 17<br />

comma 4 e all’articolo 18 comma 6, estesa all’intera area perimetrata dal R.U.. In particolare<br />

con il Piano attuativo, me<strong>di</strong>ante il proce<strong>di</strong>mento e le attività <strong>di</strong> Valutazione Integrata, vengono<br />

stimate e stabilite le contestuali opere <strong>di</strong> mitigazione volte a contenere le emissioni <strong>di</strong> rumore e<br />

polveri e a controllare le movimentazioni <strong>di</strong> materiali, nonché quelle <strong>di</strong> compensazione volte a<br />

garantire la qualità degli spazi aperti (interni ed esterni all’area <strong>di</strong> intervento) e delle relazioni<br />

funzionali ed ambientali con gli inse<strong>di</strong>amenti contermini, nonché ogni altra opera ritenuta<br />

comunque necessaria ad abbattere gli impatti e gli effetti delle attività <strong>di</strong> produzione sui contesti<br />

territoriali contermini In questo caso, me<strong>di</strong>ante successivo titolo abilitativo da convenzionarsi<br />

con il <strong>Comune</strong>, sono ammessi incrementi della superficie utile e/o della superficie coperta non<br />

superiori al 15 30% <strong>di</strong> quella esistente e regolarmente legittimata.<br />

11. Per lo specifico impianto produttivo <strong>di</strong> Valventosa, nell’ambito del Piano attuativo <strong>di</strong> cui al<br />

precedente comma 9, è ammessa in alternativa a quanto <strong>di</strong>sposto nello stesso comma 9, la<br />

possibilità <strong>di</strong> realizzare interventi <strong>di</strong> “nuova e<strong>di</strong>ficazione”, “ristrutturazione urbanistica” e/o<br />

“ad<strong>di</strong>zione volumetrica non assimilata alla ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia” (articolo 78 comma 1 lettere<br />

a), f) e g) della L.R. 1/2005) <strong>di</strong> cui all’articolo 17 commi 1, 4 e 5, per una S.U.L. massima non<br />

superiore a 3.000 mq da aggiugersi a quella esistente (purchè assentita e legittima) con la<br />

contestuale obbligatoria realizzazione e cessione gratuita al <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> parcheggi pubblici nella<br />

misura non inferiore a 800 mq.<br />

12. In limitazione a quanto eventualmente in<strong>di</strong>cato all’articolo 19 le destinazioni d’uso ammesse<br />

sono quelle esistenti ed in essere al momento dell’entrata in vigore del R.U.. Non è pertanto<br />

ammesso il cambio <strong>di</strong> destinazione d’uso.<br />

13. Per gli impianti e strutture turistiche e ricettive (3) gli interventi ammessi sono fino alla<br />

“ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia” (articolo 79 comma 2 lettera d della L.R. 1/2005) <strong>di</strong> cui all’articolo 17<br />

comma 4 delle presenti norme con esclusione delle ad<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui alla lettera c dello stesso<br />

comma 4.<br />

14. In aggiunta agli interventi ammissibili nell’ambito della ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia, <strong>di</strong> cui al<br />

precedente comma 11, sono inoltre consentiti:<br />

a) gli interventi <strong>di</strong> ad<strong>di</strong>zione non assimilati alla ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia (articolo 78, comma 1<br />

lettera g della L.R. 1/2005) <strong>di</strong> cui all’articolo 17 18 comma 5, ovvero gli ampliamenti “una<br />

tantum” degli e<strong>di</strong>fici esistenti, fino ad una superficie coperta o in alternativa <strong>di</strong> superficie<br />

utile, non superiore al 15 25% <strong>di</strong> quella esistente per ogni unità produttiva, con un’altezza<br />

massima in gronda non superiore a quella degli e<strong>di</strong>fici esistenti e/o contermini;<br />

b) la sopraelevazione “una tantum” degli e<strong>di</strong>fici esclusivamente ad un solo piano, senza<br />

aumento <strong>di</strong> superficie coperta, fino ad una altezza massima in gronda pari a mt. 7,006,50. In<br />

.......................................................................................................................... Pag. 39

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