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REGOLAMENTO URBANISTICO - Comune di Seravezza

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<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Seravezza</strong> - Regolamento Urbanistico<br />

................................................... NORME E REGOLE DI GOVERNO, GESTIONE E ATTUAZIONE<br />

1. Comprendono gli e<strong>di</strong>fici e gli spazi aperti <strong>di</strong> pertinenza oggetto <strong>di</strong> recenti interventi<br />

urbanistici ed e<strong>di</strong>lizi in applicazione delle previsioni del P.R.G. previgente al presente R.U..<br />

Sono complessi e<strong>di</strong>lizi con funzioni varie per lo più residenziali il cui assetto inse<strong>di</strong>ativo,<br />

l’impianto urbanistico e l’assetto e<strong>di</strong>lizio, stante la recente realizzazione, non richiedono<br />

specifici adeguamenti funzionali ed interventi <strong>di</strong> miglioramento qualitativo.<br />

2. Sulla base della verifica dello stato <strong>di</strong> attuazione delle previsioni <strong>di</strong> P.R.G. vigente alla data<br />

<strong>di</strong> approvazione del P.S., il R.U. ammette esclusivamente interventi fino alla “ristrutturazione<br />

e<strong>di</strong>lizia” (articolo 79 comma 2 lettera d) della L.R. 1/2005) senza con aumento della superficie<br />

utile esistente limitato alle ad<strong>di</strong>zioni igienico funzionali. Non sono pertanto consentite le<br />

ad<strong>di</strong>zioni volumetriche ammissibili nell’ambito della ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia <strong>di</strong> cui all’articolo<br />

17 comma 4 lettere b) e c) lettera b). Non sono inoltre consentiti gli interventi <strong>di</strong> cui all’articolo<br />

17 comam 4 lettera c) relativi alla realizzazione <strong>di</strong> autorimesse legate da vincolo pertinenziale<br />

ad unità immobiliari esistenti all’interno dei perimetri dei centri abitati, nonchè il rialzamento<br />

del sottotetto al fine <strong>di</strong> renderlo abitabile.<br />

3. Sui fabbricati i cui lavori sono iniziati precedentemente alla data <strong>di</strong> adozione del R.U. e non<br />

risultano ultimati, nel periodo <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà del Permesso a Costruire, sono possibili interventi<br />

conformi alle <strong>di</strong>sposizioni del P.R.G. previgente al R.U. purchè non comportino innovazioni ed<br />

opere che incidano sui parametri urbanistici ed e<strong>di</strong>lizi e sulle dotazioni <strong>di</strong> Standard.<br />

4. In limitazione a quanto eventualmente in<strong>di</strong>cato all’articolo 19 le destinazioni d’uso ammesse<br />

sono quelle esistenti ed in essere al momento dell’entrata in vigore del R.U., conformemente a:<br />

− quanto stabilito nel titolo abilitativo che ha consentito e determinato la realizzazione<br />

dell’e<strong>di</strong>ficio e/o del manufatto;<br />

− quanto certificato con l’attestazione <strong>di</strong> conformità e agibilità conseguente alla chiusura del<br />

lavori relativi al titolo abilitativo precedentemente richiamato.<br />

5. Non è ammesso il cambio <strong>di</strong> destinazione d’uso e la formazione <strong>di</strong> nuove unità immobiliari<br />

residenziali.<br />

Articolo 29. Inse<strong>di</strong>amenti prevalentemente residenziali (B)<br />

1. Sono le parti <strong>di</strong> territorio e<strong>di</strong>ficate non prive <strong>di</strong> limitate porzioni libere il cui carattere è<br />

variamente determinato da una e<strong>di</strong>lizia recente la cui forma e tipologia <strong>di</strong> riferimento è quella<br />

prevalentemente rada con villette, e<strong>di</strong>fici unifamiliari a schiera o altra aggregazione; oppure<br />

quella più densa con e<strong>di</strong>fici in linea, blocchi isolati, inse<strong>di</strong>amenti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia pubblica, o<br />

comunque derivanti da piani attuativi <strong>di</strong> cui si riconosce l’impianto e lo schema preor<strong>di</strong>nato; o<br />

ancora quella mista con inse<strong>di</strong>amenti dalle forme maggiormente ibride e con funzione più<br />

articolate. Sono contesti urbani prevalentemente residenziali ma risultano compresenti funzioni<br />

connesse e relazionate quali uffici, ambulatori, sociali e assistenziali, ricreative, culturali,<br />

commerciali, <strong>di</strong>rezionali e artigianali <strong>di</strong> servizio.<br />

2. Sulla base delle indagini <strong>di</strong>rette e del rilievo urbanistico contenute nel quadro conoscitivo, il<br />

R.U. prevede interventi <strong>di</strong>fferenziati e graduali - per intensità <strong>di</strong> trasformazione ammissibile -<br />

secondo la seguente classificazione morfologico-ambientale:<br />

− inse<strong>di</strong>amenti con tessuti or<strong>di</strong>nati e/o determinati da piano attuativo (1);<br />

− Inse<strong>di</strong>amenti con tessuti ad elevata complessità e/o a basso gra<strong>di</strong>ente verde (2);<br />

− inse<strong>di</strong>amenti con tessuti a bassa complessità e/o ad alto gra<strong>di</strong>ente verde (3).<br />

3. Per gli inse<strong>di</strong>amenti con tessuti or<strong>di</strong>nati e/o determinati da piano attuativo (1) gli interventi<br />

ammessi sono fino alla “ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia” (articolo 79 comma 2 lettera d della L.R.<br />

1/2005) <strong>di</strong> cui all’articolo 17 comma 4 delle presenti norme, nonché ogni altro intervento<br />

ammesso per gli inse<strong>di</strong>amenti <strong>di</strong> impianto storico (AS) <strong>di</strong> cui al precedente articolo 27.<br />

4. In aggiunta agli interventi ammissibili nell’ambito della ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia, <strong>di</strong> cui al<br />

precedente comma 2, sono inoltre ammesse le seguenti ad<strong>di</strong>zioni non assimilate alla<br />

ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia (articolo 78, comma 1 lettera g della L.R. 1/2005) <strong>di</strong> cui all’articolo 18<br />

.......................................................................................................................... Pag. 35

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