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REGOLAMENTO URBANISTICO - Comune di Seravezza

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<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Seravezza</strong> - Regolamento Urbanistico<br />

................................................... NORME E REGOLE DI GOVERNO, GESTIONE E ATTUAZIONE<br />

l’esecuzione <strong>di</strong> lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo ine<strong>di</strong>ficato (articolo<br />

78 comma 1 lettera e L.R. 1/2005).<br />

4. Ristrutturazione urbanistica. Sono gli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione urbanistica, cioè quelli<br />

rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico - e<strong>di</strong>lizio con altro <strong>di</strong>verso, me<strong>di</strong>ante un<br />

insieme sistematico d’interventi e<strong>di</strong>lizi, anche con la mo<strong>di</strong>ficazione del <strong>di</strong>segno dei lotti, degli<br />

isolati e della rete stradale (articolo 78 comma 1 lettera f L.R. 1/2005). Nelle norme riferite alle<br />

<strong>di</strong>verse articolazioni spaziali del R.U. per le quali sono eventualmente ammessi gli interventi <strong>di</strong><br />

ristrutturazione urbanistica sono stabiliti e <strong>di</strong>sciplinati in dettaglio i criteri urbanistici, i<br />

parametri e<strong>di</strong>lizi e <strong>di</strong>mensionali, nonché le ulteriori prescrizioni e misure da rispettare per la<br />

realizzazione <strong>di</strong> detti interventi.<br />

5. Ad<strong>di</strong>zione e<strong>di</strong>lizia e ampliamento. Sono le ad<strong>di</strong>zioni volumetriche agli e<strong>di</strong>fici esistenti<br />

<strong>di</strong>verse e non assimilate alla ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia <strong>di</strong> cui al precedente articolo 79 comma 2<br />

lettera d L.R. 1/2005,ovvero all’articolo 17 comma 4 lettera c delle presenti norme (articolo 78<br />

comma 1 lettera g L.R. 1/2005). Nelle norme riferite alle <strong>di</strong>verse articolazioni spaziali del R.U.<br />

per le quali sono eventualmente ammessi gli interventi <strong>di</strong> ad<strong>di</strong>zione e<strong>di</strong>lizia ed ampliamento<br />

sono stabiliti e <strong>di</strong>sciplinati in dettaglio i criteri urbanistici, i parametri e<strong>di</strong>lizi e <strong>di</strong>mensionali,<br />

nonché le ulteriori prescrizioni e misure da rispettare per la realizzazione <strong>di</strong> detti interventi.<br />

Salvo i casi in cui è puntualmente stabilito dalle presenti norme, l’intervento <strong>di</strong> ad<strong>di</strong>zione<br />

e<strong>di</strong>lizia ed ampliamento non è consentito sui fabbricati pertinenziali.<br />

6. Sostituzione e<strong>di</strong>lizia. Sono gli interventi intesi come demolizione e ricostruzione <strong>di</strong> volumi<br />

esistenti non assimilabilie alla ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia, anche con <strong>di</strong>versa articolazione,<br />

collocazione e destinazione d’uso, senza alcun intervento sulle opere d’urbanizzazione opere <strong>di</strong><br />

urbanizzazione primaria e secondaria (articolo 78 comma 1 lettera h L.R. 1/2005) ferma<br />

restando il volume esistente e legittimato da titolo abilitativo.<br />

Articolo 19. Disciplina delle funzioni e delle destinazioni d’uso degli immobili<br />

1. Il R.U. contiene la <strong>di</strong>sciplina della <strong>di</strong>stribuzione e localizzazione delle funzioni in<br />

applicazione dell’articolo 58 della L.R. n.1/2005. In particolare il R.U. regola i mutamenti delle<br />

destinazioni d’uso degli immobili (fabbricati, e<strong>di</strong>fici, manufatti, strutture ed infrastrutture), ivi<br />

comprese le aree <strong>di</strong> pertinenza degli e<strong>di</strong>fici esistenti, i terreni ine<strong>di</strong>ficati, secondo la<br />

sud<strong>di</strong>visione del territorio in “partizioni spaziali” <strong>di</strong> cui al precedente articolo 14 delle presenti<br />

norme e con eventuale riferimento alle U.T.O.E. e ai Sistemi Territoriali del P.S..<br />

2. La <strong>di</strong>sciplina della <strong>di</strong>stribuzione e localizzazione delle funzioni con riferimento a ciascuna<br />

partizione territoriale <strong>di</strong> cui al comma precedente, in<strong>di</strong>vidua e definisce:<br />

a) le funzioni ammesse e non ammesse anche in relazione a singoli complessi immobiliari, a<br />

singoli immobili o a parti <strong>di</strong> essi;<br />

b) le quantità massime e minime per ciascuna funzione in relazione alle reciproche<br />

compatibilità;<br />

c) i mutamenti <strong>di</strong> destinazione comunque soggetti a titolo abilitativo;<br />

d) le con<strong>di</strong>zioni per la localizzazione delle funzioni in determinate parti degli ambiti del<br />

territorio, comunque sulla base delle partizioni spaziali in<strong>di</strong>viduate al P.S. e dal R.U.;<br />

e) specifiche fattispecie o aree determinate nelle quali il mutamento delle destinazioni d’uso<br />

degli immobili, in assenza <strong>di</strong> opere e<strong>di</strong>lizie, è sottoposto a denuncia <strong>di</strong> inizio dell’attività.<br />

3. Si presume destinazione d’uso attuale legittima <strong>di</strong> un immobile o unità immobiliare quella<br />

risultante da atti pubblici, con particolare attenzione per i titoli abilitativi, ovvero da atti in<br />

possesso della pubblica amministrazione formati in data <strong>di</strong> preecedente alla adozione del<br />

presente R.U., ovvero per i fabbricati antecedenti alla data del 17/08/1942, dalla posizione<br />

catastale quale risulta alla data <strong>di</strong> adozione dello stesso R.U..<br />

4. Ai sensi dell’articolo 58, comma 1 e comma 3, lettere c) ed e) della L.R. 1/2005, sono<br />

considerati mutamenti <strong>di</strong> destinazione d’uso degli immobili i passaggi dall’una all’altra delle<br />

seguenti categorie principali (d’uso):<br />

a) residenziale.<br />

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