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REGOLAMENTO URBANISTICO - Comune di Seravezza

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<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Seravezza</strong> - Regolamento Urbanistico<br />

................................................... NORME E REGOLE DI GOVERNO, GESTIONE E ATTUAZIONE<br />

i progetti degli interventi <strong>di</strong> sistemazione ambientale <strong>di</strong> cui all’articolo 37 delle presenti norme,<br />

nonché ogni altro progetto <strong>di</strong> interventi e<strong>di</strong>lizi soggetti a titolo abilitativo, ove comprendenti<br />

aree con sistemazioni agrarie storiche, sono corredati da un apposito rilievo <strong>di</strong> dettaglio atto ad<br />

in<strong>di</strong>viduare la consistenza e la qualità delle sistemazioni, eventuali situazioni <strong>di</strong> degrado<br />

localizzato o <strong>di</strong> per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> funzionalità, e in tal caso prevedono idonei interventi per il loro<br />

superamento.<br />

7. Qualora i riferimenti cartografici relativi alle sistemazioni agrarie storiche contenuti negli<br />

elaborati cartografici del P.S. si <strong>di</strong>mostrassero inesatti o non corrispondenti alla situazione reale,<br />

i soggetti interessati possono produrre idonea documentazione atta a <strong>di</strong>mostrare l’effettivo stato<br />

<strong>di</strong> fatto dei luoghi.<br />

8. Per gli interventi su particolari categorie <strong>di</strong> sistemazioni agrarie tra<strong>di</strong>zionali si applicano<br />

inoltre i seguenti criteri generali relativi ai materiali e alle tecnologie costruttive, da osservarsi<br />

nell’ambito del rilascio <strong>di</strong> titoli abilitativi connessi con interventi <strong>di</strong> natura e<strong>di</strong>lizia:<br />

a. ciglioni. Terrazzamenti caratteristici dei seminativi del “casale”, degli “alpeggi” e, <strong>di</strong> norma,<br />

degli spazi campivi ed orticoli posti d’intorno agli e<strong>di</strong>fici rurali sparsi, in cui i muretti sono<br />

sostituiti da scarpate <strong>di</strong> terra. Presentano forme allungate, con sviluppo lungo le isoipse e<br />

andamento sinuoso e conforme alle linee <strong>di</strong> impluvio; la larghezza del terrazzo è variabile,<br />

mentre l’altezza non supera quasi mai i 2,5 m. Si caratterizzano per l’assenza <strong>di</strong> pietrame <strong>di</strong><br />

sostegno e il consolidamento del terreno agrario è dato, soprattutto sul “ciglio” del terrazzo,<br />

dal tenace cotico <strong>di</strong> graminacee, con particolare dominanza <strong>di</strong> paléo [Brachypo<strong>di</strong>um<br />

genuense (DC.) Roemer et Schultes; B. rupestre (Host) Roemer et Schultes]. La<br />

manutenzione ed il restauro è possibile con movimenti <strong>di</strong> terra, livellamento dei terrazzi e<br />

compattazione delle scarpate anche ad opera <strong>di</strong> piccoli mezzi meccanici. La ricostituzione<br />

del cotico erboso può avvenire attraverso i semi provenienti da popolazioni locali <strong>di</strong> specie<br />

vegetali autoctone oppure per impianto <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui adulti “spellicciati” altrove.<br />

b. muretti a secco. Terrazzamenti presenti nelle aree rurali, talvolta insieme ai ciglioni, con<br />

prevalenza nei luoghi a maggiore acclività o <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> materiale litoide <strong>di</strong>sponibile,<br />

proveniente da spietramento dei terreni o da limitrofe attività estrattive. Presentano forme,<br />

sviluppo, andamenti e <strong>di</strong>mensioni analoghi ai precedenti, <strong>di</strong>fferenziandosi per la sostituzione<br />

delle scarpate <strong>di</strong> terra con muri <strong>di</strong> pietrame sovrapposto ad arte, senza malta <strong>di</strong> coesione. La<br />

manutenzione ed il restauro è possibile con movimenti <strong>di</strong> terra e livellamento dei terrazzi<br />

anche ad opera <strong>di</strong> piccoli mezzi meccanici. Gli interventi sui muretti devono avvenire con<br />

l’impiego <strong>di</strong> clasti allungati provenienti dal substrato affiorante e, in subor<strong>di</strong>ne, con altro<br />

materiale <strong>di</strong>sponibile purché locale. E’ consentito l’uso <strong>di</strong> pezzami derivati da attività<br />

estrattiva e da prime lavorazioni in loco, purché il materiale abbia origine prossima al sito e<br />

le pietre presentino una sola faccia interessato da operazioni <strong>di</strong> taglio, da non rendere<br />

visibile. In casi particolari, per garantire maggiore stabilità, è possibile utilizzare malta<br />

cementizia nella parte più interna dei muretti.<br />

c. lunette. Terrazzamenti <strong>di</strong>ffusi quasi esclusivamente nei castagneti, con sviluppo limitato ad<br />

una o più piazzole <strong>di</strong> raccolta dei frutti, tutt’attorno ad esemplari arborei della relativa specie<br />

coltivata. Pur <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni più ridotte rispetto ai muretti a secco e con forma tipica<br />

semicircolare o lunata, presentano tecniche costruttive analoghe, per la presenza, nella<br />

scarpata, <strong>di</strong> un rilevato a secco <strong>di</strong> pietre locali giustapposte. La manutenzione ed il restauro è<br />

possibile con l’ausilio <strong>di</strong> piccoli mezzi meccanici, mentre le pietre da utilizzare debbono<br />

provenire esclusivamente da materiale reperito nello stesso fondo, anche se costituito da<br />

coperture detritiche colluviali.<br />

d. muri <strong>di</strong> sostegno. I muri <strong>di</strong> sostegno presenti lungo la viabilità pedonale storica sono da<br />

mantenere tramite interventi <strong>di</strong> consolidamento, ripristino e ricostruzione. Non è consentito il<br />

loro smantellamento. Le pietre da utilizzare debbono provenire esclusivamente da materiale<br />

reperito in loco. Le tecnologie costruttive da utilizzare devono essere quelle tipiche della<br />

muratura a secco. E’ consentito l’uso <strong>di</strong> malte <strong>di</strong> calce nel caso in cui se ne riscontri la<br />

presenza nelle parti preesistenti.<br />

9. Il R.U. vieta inoltre l’alterazione del tracciato, della giacitura, delle caratteristiche formali e<br />

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