REGOLAMENTO URBANISTICO - Comune di Seravezza
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<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Seravezza</strong> - Regolamento Urbanistico<br />
................................................... NORME E REGOLE DI GOVERNO, GESTIONE E ATTUAZIONE<br />
risanamento conservativo” (articolo 79 comma 2 lettera c della L.R. 1/2005).<br />
3. Qualora i beni richiamati al comma 1 ricadono all’interno <strong>di</strong> partizioni spaziali <strong>di</strong>sciplinate al<br />
Titolo IV delle presenti norme (Disciplina delle trasformazioni degli assetti ambientali<br />
inse<strong>di</strong>ativi, ed infrastrutturali), o siano <strong>di</strong>rettamente relazionati a queste per titolo <strong>di</strong> proprietà<br />
del proponente o per ragioni <strong>di</strong> confine, il Piano attuativo o il progetto del permesso a costruire<br />
convenzionato previsto e <strong>di</strong>sciplinato dal presente R.U. per dette partizioni dovrà garantire,<br />
come misura <strong>di</strong> compensazione ai sensi degli articoli 23 e 58 delle presenti norme, il restauro <strong>di</strong><br />
detti beni che sarà vincolato ed assicurato nell’ambito dell’apposita convenzione da stipulare tra<br />
soggetto proponente e <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Seravezza</strong>.<br />
4. Il Regolamento e<strong>di</strong>lizio comunale provvede a stabilire specifici in<strong>di</strong>rizzi e criteri per la<br />
conduzione degli interventi <strong>di</strong> restauro, nonché eventuali incentivi <strong>di</strong> natura fiscale e tributaria<br />
da porre in relazione alla proprietà degli stessi.<br />
Articolo 104. Prescrizioni e misure per la tutela delle sistemazioni agrarie e dei percorsi<br />
storici<br />
1. Il presente articolo in<strong>di</strong>vidua prescrizioni e misure per la tutela delle sistemazioni agrarie<br />
tra<strong>di</strong>zionali realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole ritenute componenti paesaggistiche<br />
ed ambientali <strong>di</strong> particolare rilevanza per il territorio comunale <strong>di</strong> <strong>Seravezza</strong>. Tali sistemazioni<br />
consistono in terrazzamenti, muri <strong>di</strong> contenimento a secco, ciglionamenti, percorsi viari rurali<br />
ed opere <strong>di</strong> regimazione idraulico-agrarie.<br />
2. La presenza <strong>di</strong> sistemazioni agrarie storiche è specificatamente in<strong>di</strong>cata nella tavola n° 1.<br />
Statuto del territorio - Invarianti Strutturali del Quadro progettuale del P.S.. In particolare<br />
costituiscono elementi <strong>di</strong> specifico interesse:<br />
- le caratteristiche planoaltimetriche delle sistemazioni;<br />
- le opere <strong>di</strong> contenimento (muri a secco, ciglioni, lunette, etc.) nel loro stato <strong>di</strong> consistenza<br />
formale e funzionale;<br />
- le caratteristiche planoaltimetriche della viabilità e dei percorsi interni a dette aree;<br />
- le alberature segnaletiche;<br />
- il microreticolo idrografico, le opere e le sistemazioni idraulico-agrarie.<br />
3. Tali elementi e componenti territoriali sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale,<br />
geomorfologica e idraulica, ad azioni <strong>di</strong> ripristino <strong>di</strong> parti mancanti o degradate, nonché a<br />
valorizzazione culturale del loro contenuto testimoniale e d’uso. In<strong>di</strong>pendentemente dalle<br />
pratiche colturali agrarie esercitate, è prescritta la conservazione e la manutenzione degli<br />
elementi costitutivi dei manufatti, nei loro caratteri formali e funzionali <strong>di</strong> presi<strong>di</strong>o<br />
idrogeologico, come struttura fondativa del paesaggio agrario storico.<br />
4. Gli interventi devono garantire il superamento <strong>di</strong> situazioni <strong>di</strong> degrado o <strong>di</strong> per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong><br />
funzionalità dei manufatti, nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e costruttivi originari,<br />
nonché assicurare livelli prestazionali adeguati in termini <strong>di</strong> presi<strong>di</strong>o idrogeologico. Sono<br />
consentite solo mo<strong>di</strong>fiche puntuali, atte a migliorare e razionalizzare gli accessi e le coltivazioni<br />
dei fon<strong>di</strong>. Qualora le sistemazioni agrarie tra<strong>di</strong>zionali abbiano perso la funzionalità originaria, o<br />
siano in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> degrado irrecuperabile, le stesse devono essere ripristinate o sostituite con<br />
altre che assicurino le stesse prestazioni funzionali e che presentino caratteristiche costruttive<br />
conformi a quelle originarie.<br />
5. In questi specifici contesti gli interventi e<strong>di</strong>lizi <strong>di</strong>sciplinati al Titolo III delle presenti norme<br />
sono ammessi a con<strong>di</strong>zione che siano particolarmente curate le modalità <strong>di</strong> inserimento<br />
paesaggistico, prevedendo, ove necessario, adeguate opere <strong>di</strong> mitigazione e a con<strong>di</strong>zione che<br />
non determinino mutazioni irreversibili dello stato dei luoghi. Le pratiche agricole privilegiano<br />
in particolare:<br />
- le tecniche <strong>di</strong> coltivazione tra<strong>di</strong>zionali;<br />
- le coltivazioni biologiche;<br />
- la salvaguar<strong>di</strong>a delle varietà colturali locali e tra<strong>di</strong>zionali.<br />
6. I Piani <strong>di</strong> Miglioramento Agricolo e ambientale, <strong>di</strong> cui all’articolo 35 delle presenti norme ed<br />
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