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REGOLAMENTO URBANISTICO - Comune di Seravezza

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<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Seravezza</strong> - Regolamento Urbanistico<br />

................................................... NORME E REGOLE DI GOVERNO, GESTIONE E ATTUAZIONE<br />

arature profonde e pericolose per le alberature.<br />

3. Per le alberature poderali, cioè collocate all'interno dei paesaggi agricoli ed in continuità<br />

spaziale con i coltivi valgono le <strong>di</strong>rettive <strong>di</strong> cui al comma 2. I proprietari <strong>di</strong> alberature poderali<br />

che manifestano evidenti fallanze sono inoltre tenuti a provvedere alle necessarie integrazioni<br />

utilizzando specie autoctone dell'area o tra<strong>di</strong>zionali.<br />

4. Per le siepi e le fasce arbustive si stabiliscono le seguenti <strong>di</strong>rettive:<br />

a. è vietato l'abbattimento;<br />

b. è istituita una fascia <strong>di</strong> rispetto <strong>di</strong> 3,00 mt. dal limite <strong>di</strong> tale vegetazione all'interno della<br />

quale non sono consentiti interventi che possano pregiu<strong>di</strong>care lo stato <strong>di</strong> conservazione della<br />

vegetazione e la salute delle fauna che in essa trova <strong>di</strong>mora: spargimento <strong>di</strong> <strong>di</strong>serbanti,<br />

antiparassitari nei perio<strong>di</strong> delle fioriture, accensione <strong>di</strong> fuochi;<br />

c. è fatto assoluto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>are tali elementi anche al fine <strong>di</strong> controllare eventuali<br />

infestanti; tale controllo potrà essere effettuato solo con attrezzi manuali;<br />

d. è consentito eliminare specie invadenti od infestanti nei casi in cui queste abbiano<br />

manifestamente preso il sopravvento sulle altre specie e ne pregiu<strong>di</strong>chino la sopravvivenza.<br />

(ailanto, rovo, vitalba, etc.);<br />

e. è vietato eseguire rimboschimenti o rinfoltimenti con conifere o altre specie allocotne.<br />

Articolo 101. Direttive per la gestione delle colture arboree tra<strong>di</strong>zionali e dell’Oliveto<br />

1. Le colture arboree tra<strong>di</strong>zionali rappresentano un elemento essenziale del patrimonio<br />

paesaggistico e ambientale del territorio comunale e svolgono ruolo primario nella rete<br />

ecologica, favorendo la permeabilità dei contesti agrari. Per queste ragioni si stabiliscono le<br />

seguenti <strong>di</strong>rettive, da applicarsi sull’intero territorio comunale con esclusione delle aree <strong>di</strong> cui al<br />

Tiitolo IV delle presenti norme (Disciplina delle trasformazioni degli assetti ambientali<br />

inse<strong>di</strong>ativi, ed infrastrutturali) per le quali specifiche prescrizioni sono invece stabilite, caso per<br />

caso, nelle “Schede prescrittive <strong>di</strong> valutazione integrata” <strong>di</strong> cui all’elaborato 4.C. dell’articolo 3<br />

delle presenti norme.<br />

- le colture arboree tra<strong>di</strong>zionali devono essere mantenute nella loro struttura originale<br />

contrastando i fenomeni <strong>di</strong> abbandono che ne pregiu<strong>di</strong>cano la funzionalità;<br />

- è vietato l'abbattimento e l'asportazione degli esemplari arborei <strong>di</strong> olivo;<br />

- è vietata la sostituzione degli oliveti tra<strong>di</strong>zionali con altre forme <strong>di</strong> vegetazione della stessa<br />

specie o con altri usi.<br />

- devono essere favorite tutte quei manufatti e sistemazioni del terreno <strong>di</strong>rettamente collegati<br />

alla coltivazione tra<strong>di</strong>zionale degli olivi.<br />

Articolo 102. Direttive per la gestione della vegetazione ornamentale nei centri abitati<br />

1. A tutela della vegetazione ornamentale dei centri abitati sono stabilite le seguenti <strong>di</strong>rettive da<br />

applicarsi sull’intero territorio comunale con esclusione delle aree <strong>di</strong> cui al Tiitolo IV delle<br />

presenti norme (Disciplina delle trasformazioni degli assetti ambientali inse<strong>di</strong>ativi, ed<br />

infrastrutturali) per le quali specifiche prescrizioni sono invece stabilite, caso per caso, nelle<br />

“Schede prescrittive <strong>di</strong> valutazione integrata” <strong>di</strong> cui all’elaborato 4.C. dell’articolo 3 delle<br />

presenti norme:<br />

a) è vietato eliminare, <strong>di</strong>struggere, danneggiare, tagliare, mo<strong>di</strong>ficare in modo essenziale la<br />

struttura della chioma, o minacciare in alcun modo l'esistenza <strong>di</strong> alberi ubicati nell'ambito<br />

delle zone interessate dal presente R.U..Come danneggiamento si considerano anche i<br />

<strong>di</strong>sturbi arrecati alle zone delle ra<strong>di</strong>ci, per una <strong>di</strong>stanza dal tronco pari a 2,00 mt. <strong>di</strong> raggio,in<br />

particolare me<strong>di</strong>ante:<br />

− pavimentazione della superficie del terreno a<strong>di</strong>acente al tronco, con manto impermeabile<br />

(es. asfalto, cemento); per la costruzione <strong>di</strong> marciapie<strong>di</strong> e strade, si dovranno adottare<br />

sistemi compatibili e <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a.<br />

.......................................................................................................................... Pag. 117

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