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REGOLAMENTO URBANISTICO - Comune di Seravezza

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<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Seravezza</strong> - Regolamento Urbanistico<br />

................................................... NORME E REGOLE DI GOVERNO, GESTIONE E ATTUAZIONE<br />

Paesaggio e tende a perseguire gli obiettivi già <strong>di</strong>chiarati e argomentato in fase <strong>di</strong> osservazione<br />

al progetto preliminare <strong>di</strong> P.R.A.E.R.. Tale strategia è tradotta in specifiche <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui<br />

al Titolo IV Capo III delle presenti norme.<br />

7. Ferma restando le <strong>di</strong>sposizioni e la <strong>di</strong>sciplina sopra richiamata le attività estrattive esistenti si<br />

considerano compatibili qualora siano strettamente relazionate:<br />

- alla contemporanea e contestuale realizzazione <strong>di</strong> azioni compensative tese alla<br />

riqualificazione ambientale delle aree degradate, in <strong>di</strong>ssesto o alterate da azioni antropiche e<br />

finalizzate a ripristinare l’equilibrio degli assetti paesistico-percettivi coerentemente con le<br />

caratteristiche geografiche dei siti, con particolare attenzione per i fattori ambientali connessi<br />

con il suolo e sottosuolo;<br />

- alla valorizzazione socioeconomica della risorsa lapidea in considerazione della non<br />

riproducibilità della stessa e alla razionalizzazione delle attività esistenti (secondo la logica<br />

del bacino o comparto) e senza escludere la possibilità <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzare la produzione verso<br />

segmenti <strong>di</strong> mercato <strong>di</strong> alta qualità, evitando le forme <strong>di</strong> trasformazione della risorsa in<br />

polveri ed inerti.<br />

8. Nell’esercizio delle attività estrattive dovranno a questo scopo essere garantiti interventi tali<br />

da evitare le interferenze con le acque sotterranee e le sorgenti, le mo<strong>di</strong>fiche al reticolo<br />

idrografico, l’avvicinamento degli scavi alle falde acquifere, l’interessamento delle aree e dei<br />

versanti con pendenza degli strati inferiore a quella <strong>di</strong> pen<strong>di</strong>o e dei siti caratterizzati da franosità<br />

in atto o da con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> precaria stabilità, nonché il pregiu<strong>di</strong>zio degli ambienti ad elevato<br />

interesse naturalistico e paesaggistico.<br />

9. Nelle aree estrattive non ricomprese nel P.R.A.E., ovvero nelle partizioni spaziali classificate<br />

GP, <strong>di</strong> cui all’articolo 66 delle presenti norme, sono consentiti interventi <strong>di</strong> risistemazione e <strong>di</strong><br />

ripristino ambientale, attraverso il rimodellamento dei versanti, la regimazione delle acque e il<br />

ripristino vegetazionale, purché vengano rispettate le seguenti <strong>di</strong>sposizioni<br />

- nella risistemazione e nel ripristino ambientale dei siti <strong>di</strong> cava, sono consentite opere <strong>di</strong><br />

rimodellamento delle pen<strong>di</strong>ci mo<strong>di</strong>ficate dall’attività estrattiva, quando siano finalizzate al<br />

raggiungimento <strong>di</strong> una maggiore stabilità dei versanti, al ripristino <strong>di</strong> maggiori con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />

sicurezza o quando favoriscano la <strong>di</strong>ffusione naturale <strong>di</strong> specie erbacee, arbustive ed arboree<br />

<strong>di</strong> particolare significato geobotanico;<br />

- è possibile mitigare le mo<strong>di</strong>ficazioni morfologiche indotte dall’attività <strong>di</strong> cava, attraverso il<br />

modellamento con detrito proveniente da vicini ravaneti non naturalizzati, purché non<br />

vengano occultati siti con tracce evidenti <strong>di</strong> antiche lavorazioni e testimonianze rilevanti <strong>di</strong><br />

archeologia industriale;<br />

- le opere <strong>di</strong> regimazione delle acque superficiali devono essere realizzate tramite l’uso <strong>di</strong><br />

materiale proveniente dal sito <strong>di</strong> cava e, se necessario, tramite l’incisione degli ammassi<br />

rocciosi, evitando in ogni caso l’uso <strong>di</strong> calcestruzzo sia prefabbricato che formato in opera;<br />

- il rimodellamento e la bonifica dei versanti montani è possibile anche attraverso ulteriore<br />

escavazione dei fronti esistenti. I prelievi sono autorizzabili all’interno <strong>di</strong> un unico e<br />

definitivo piano <strong>di</strong> sistemazione dell’area, purché il materiale complessivamente estraibile,<br />

tra parte utile e scarti, sia inferiore a 5.000 m3 per ettaro <strong>di</strong> superficie <strong>di</strong> area estrattiva e <strong>di</strong><br />

questo materiale estratto non più del 30% sia destinato alla commercializzazione. In questo<br />

caso sono da applicarsi i criteri definiti nella D.G.R. n° 3886/95 mo<strong>di</strong>ficata con D.G.R. n°<br />

4418/95 e 1401/96.<br />

10. Con la cessazione della attività estrattiva in un sito <strong>di</strong> cava devono essere smantellati,<br />

allontanati dallo stesso e, se del caso, associati alle rispettive <strong>di</strong>scariche autorizzate, tutti i<br />

materiali <strong>di</strong> risulta delle lavorazioni: gli impianti, i macchinari, i rottami metallici ed ogni altro<br />

mobile, attrezzatura e residuo prodotto. Inoltre dovranno essere garantite le seguenti<br />

prescrizioni:<br />

- gli e<strong>di</strong>fici e manufatti dotati <strong>di</strong> particolare valore storico-ambientale devono essere mantenuti<br />

anche successivamente alla cessazione delle attività estrattive. Le altre opere e<strong>di</strong>lizie vanno<br />

demolite ed i siti, su cui insistevano, bonificati;<br />

- nelle operazioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>sgaggio non è consentito l’uso <strong>di</strong> esplosivi. I fronti <strong>di</strong> cava vanno<br />

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