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REGOLAMENTO URBANISTICO - Comune di Seravezza

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<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Seravezza</strong> - Regolamento Urbanistico<br />

................................................... NORME E REGOLE DI GOVERNO, GESTIONE E ATTUAZIONE<br />

censimento e schedatura descrittiva da parte degli uffici tecnici provinciali delle risorse<br />

territoriali ed ambientali: Zona dei Pinnacoli dolomitici sul crinale ovest della Schiena d’Asino;<br />

Zona caratterizzata da forme miste, glaciali e carsiche, entro il Canale delle Gobbie; Esarazione<br />

a circo nella conca tra M. Pelato e M. Altissimo; Lembi <strong>di</strong> morene policicliche alle pen<strong>di</strong>ci del<br />

M. Pelato.<br />

4. Tali zone sono oggetto <strong>di</strong> tutela e salvaguar<strong>di</strong>a assoluta mirate alla conservazione e<br />

valorizzazione del bene paesaggistico e ambientale. Compatibilmente con le esigenze <strong>di</strong><br />

sicurezza geomorfologica dei siti è ammessa esclusivamente la realizzazione <strong>di</strong> percorsi<br />

escursionistici e <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica ambientale in terra battuta o pietrame, senza che siano necessari<br />

sbancamenti e/o movimenti terre significativi e tali da mutare l’assetto geomorfologico del<br />

geotopo, e la realizzazione lungo il percorso <strong>di</strong> minime attrezzature in legno per la sosta<br />

pedonale. La progettazione <strong>di</strong> tali opere dovrà essere supportata da uno stu<strong>di</strong>o geologicogeomorfologico,<br />

idrogeologico e floro faunistico, da re<strong>di</strong>gersi in coerenza con la relazione <strong>di</strong><br />

incidenza <strong>di</strong> cui all’articolo 54 del P.S. vigente, nonché con lo stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> incidenza <strong>di</strong> cui<br />

all’articolo 112 delle presenti norme, che ne determini la fattibilità in relazione al contesto <strong>di</strong><br />

pericolosità e vulnerabilità del sito nelle sue varie matrici ambientali.<br />

Articolo 94. Direttive e misure per le attività estrattive e il recupero dei siti <strong>di</strong>messi<br />

1. Le attività estrattive sono regolamentate dalla D.C.R. 200/95 (Piano Regolatore delle Attività<br />

Estrattive, P.R.A.E.) e successive delibere G.R. 3886/95, 4418/95 e 1401/96.<br />

2. Entro le “aree contigue destinate ad attività <strong>di</strong> cava” del Parco delle Alpi Apuane, fino<br />

all’entrata in vigore del Piano del Parco si applicano le <strong>di</strong>sposizioni della legge 21 gennaio<br />

1994, n. 52, ai sensi <strong>di</strong> quanto <strong>di</strong>sposto dall’articolo 31 della L.R. 65/97 istitutiva dell’Ente<br />

Parco. Tali aree contigue comprendono anche le <strong>di</strong>scariche, i servizi e gli accessi funzionali<br />

all’attività <strong>di</strong> cava secondo i perimetri in<strong>di</strong>cati nella L.R. richiamata.<br />

3. Il P.S. (nella tavola 19 del quadro conoscitivo) in<strong>di</strong>vidua aree estrattive attive e quelle<br />

storiche non più attive (nella tavola 15 del quadro conoscitivo). In relazione al P.R.A.E. vigente<br />

(D.G.R. n° 200/95) sono considerate aree estrattive attive, appartenenti al Settore 1:<br />

- la cava della Cappella (528.B.01.BE);<br />

- la cava <strong>di</strong> Trambiserra (528.A.01.BE);<br />

- la cava <strong>di</strong> Monte Costa (528.C.CE).<br />

4. Il documento preliminare del nuovo P.R.A.E.R. (D.C.R. n° 708/03) esclude dalla carta dei<br />

giacimenti la cava del Monte Costa in quanto non ritenuta compatibile con il sistema dei<br />

vincoli. Il P.R.A.E.R. approvato con deliberazione del Consiglio regionale n° 27 del 27 febbraio<br />

2007 esclude dalla carta dei giacimenti la cava del Monte Costa, inserendola all’interno della<br />

carta delle risorse tra quelle destinate all’approvvigionamento <strong>di</strong> materiali ornamentali. Tenendo<br />

conto che l’attuale esercizio delle cave e delle torbiere nel territorio toscano viene svolto<br />

secondo le previsioni del P.R.A.E. e delle relative Norme Tecniche <strong>di</strong> Attuazione, approvati con<br />

delibera C.R. 200/95, e che in tale strumento la cava del Monte Costa è inserita tra quelle<br />

all’interno delle quali sono consentiti gli interventi ammessi per le cave appartenenti al Settore<br />

2, fino all’entrata in vigore del P.A.E.R.P. o all’eventuale in<strong>di</strong>viduazione delle misure <strong>di</strong><br />

salvaguar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> cui all’articolo 8, comma 1, lettera e), della legge regionale 3 novembre 1998, n°<br />

78 - nel caso previsto dall’articolo 8.1. dell’Elaborato 2. “Prescrizioni e criteri per l’attuazione<br />

del P.R.A.E.R.” allegato alla delibera CRT n° 27/2007 - nell’area in<strong>di</strong>viduata all’interno del<br />

P.R.A.E. vigente con la sigla (528.C.CE) è ammessa la possibilità <strong>di</strong> rilasciare piani <strong>di</strong><br />

coltivazione in conformità con le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui alla LR n° 78/1998 e dei successivi commi<br />

7 e 8 del presente articolo.<br />

5. Le <strong>di</strong>rettive e le misure previste dal presente articolo non sono in ogni caso valide per le aree<br />

in<strong>di</strong>viduate nel Regolamento Urbanistico come aree estrattive <strong>di</strong>smesse soggette a recupero<br />

paesaggistico (GP) per le quali valgono le <strong>di</strong>sposizioni dell’articolo 64 delle presenti norme e<br />

delle relative schede norma, <strong>di</strong> valutazione e <strong>di</strong> fattibilità geologico-tecnica.<br />

6. La strategia <strong>di</strong> sviluppo delle cave richiamate è esplicitata nel sub-sistema funzionale del<br />

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