Cap. 1 DEFDEF - Produzione Sostenibile del Cemento
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no dopo l’utilizzo di tali prodotti, nonché la successiva gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria<br />
per tali attività. Tali misure possono comprendere l’obbligo di mettere a disposizione <strong>del</strong><br />
pubblico informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile.<br />
Questo mo<strong>del</strong>lo di responsabilità stimola la commercializzazione di prodotti che siano più<br />
facilmente recuperabili, incoraggiando in questo modo lo sviluppo di nuove tecnologie per<br />
la progettazione (eco-design) e per la realizzazione dei beni e servizi con queste proprietà,<br />
nonché di più avanzate metodologie di recupero dei rifiuti. La responsabilità <strong>del</strong> produttore<br />
è già presente nel nostro ordinamento per alcune tipologie di prodotti (es. imballaggi, RAEE)<br />
in relazione a determinate fasi <strong>del</strong>la gestione <strong>del</strong> fine vita degli stessi.<br />
Infine, un ulteriore elemento di novità è dato dalla determinazione dei requisiti minimi per il<br />
riconoscimento <strong>del</strong> recupero energetico. Oramai non è più sufficiente tradurre una parte <strong>del</strong>l’energia<br />
termica prodotta dai processi di combustione in energia elettrica per veder riconoscere<br />
la qualifica di recupero energetico, ma occorre assicurare il raggiungimento di un fattore<br />
minimo di efficienza energetica, che varia a seconda <strong>del</strong>la data di realizzazione <strong>del</strong>l’impianto<br />
7 .<br />
1.2.1 La normativa complementare alla<br />
direttiva quadro sui rifiuti<br />
La disciplina <strong>del</strong>la gestione dei rifiuti non si esaurisce con quella contenuta nella direttiva quadro,<br />
ma è arricchita da altre normative anche esse di origine comunitaria, che intervengono su specifici<br />
flussi di rifiuti o frazioni merceologiche e che impongono specifiche regole e obiettivi propri.<br />
Il quadro che si forma è particolarmente complesso e trova origine nella strategia assunta nella<br />
Comunicazione <strong>del</strong>la Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico<br />
e sociale europeo e al Comitato <strong>del</strong>le Regioni, titolata “Portare avanti l’utilizzo sostenibile <strong>del</strong>le<br />
risorse: una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti!” <strong>del</strong> 21 dicembre 2005<br />
e che modifica la precedente strategia <strong>del</strong> 1996.<br />
Le linee di indirizzo stabilite in questo documento hanno portato alla produzione di un’articolata<br />
normativa, a capo <strong>del</strong>la quale è posta una normativa quadro rappresentata da:<br />
• la direttiva 2006/12/CE <strong>del</strong> Parlamento europeo e <strong>del</strong> Consiglio <strong>del</strong> 5 aprile 2006,<br />
relativa ai rifiuti, che modifica le originarie direttive <strong>del</strong> 1975 e <strong>del</strong> 1991 e che a sua<br />
volta viene sostituita dalla direttiva 2008/98/CE;<br />
• il regolamento sulla spedizione dei rifiuti n.1013/2006/CE.<br />
A ciò si aggiungono le disposizioni contenute nelle direttive che definiscono la gestione <strong>del</strong>le operazioni<br />
di smaltimento o di recupero energetico dai rifiuti, disciplinate dalle direttive<br />
2000/76/CE (trattamento termico) e 1999/31/CE (deposito in discarica).<br />
Per quanto riguarda invece le attività di recupero alla direttiva quadro devono essere aggiunte le<br />
direttive che impongono obblighi di riciclaggio per determinati flussi di rifiuti (oli, fanghi di depurazione,<br />
batterie, imballaggi, PCB, fine vita dei veicoli e RAEE).<br />
7) La direttiva introduce una formula per la determinazione <strong>del</strong>la soglia minima di efficienza energetica al momento<br />
solo per gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani. Per essere considerato recupero energetico l’impianto<br />
deve ottenere una prestazione di efficienza energetica uguale o superiore a:<br />
- 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità <strong>del</strong>la normativa comunitaria applicabile<br />
anteriormente al 1° gennaio 2009,<br />
- 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008.<br />
Questo valore deve essere ottenuto mediante la seguente formula:<br />
Efficienza energetica = (Ep – (Ef + Ei))/(0,97 x (Ew + Ef)) dove:<br />
Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica ed è calcolata moltiplicando l’energia<br />
sotto forma di elettricità per 2,6 e l’energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno)<br />
Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione<br />
di vapore (GJ/anno)<br />
Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto dei rifiuti (GJ/anno)<br />
Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno)<br />
0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni.<br />
La formula si applica a tutte le tecniche disponibili per l’incenerimento dei rifiuti.