29.12.2014 Views

Cap. 1 DEFDEF - Produzione Sostenibile del Cemento

Cap. 1 DEFDEF - Produzione Sostenibile del Cemento

Cap. 1 DEFDEF - Produzione Sostenibile del Cemento

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

22<br />

no dopo l’utilizzo di tali prodotti, nonché la successiva gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria<br />

per tali attività. Tali misure possono comprendere l’obbligo di mettere a disposizione <strong>del</strong><br />

pubblico informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile.<br />

Questo mo<strong>del</strong>lo di responsabilità stimola la commercializzazione di prodotti che siano più<br />

facilmente recuperabili, incoraggiando in questo modo lo sviluppo di nuove tecnologie per<br />

la progettazione (eco-design) e per la realizzazione dei beni e servizi con queste proprietà,<br />

nonché di più avanzate metodologie di recupero dei rifiuti. La responsabilità <strong>del</strong> produttore<br />

è già presente nel nostro ordinamento per alcune tipologie di prodotti (es. imballaggi, RAEE)<br />

in relazione a determinate fasi <strong>del</strong>la gestione <strong>del</strong> fine vita degli stessi.<br />

Infine, un ulteriore elemento di novità è dato dalla determinazione dei requisiti minimi per il<br />

riconoscimento <strong>del</strong> recupero energetico. Oramai non è più sufficiente tradurre una parte <strong>del</strong>l’energia<br />

termica prodotta dai processi di combustione in energia elettrica per veder riconoscere<br />

la qualifica di recupero energetico, ma occorre assicurare il raggiungimento di un fattore<br />

minimo di efficienza energetica, che varia a seconda <strong>del</strong>la data di realizzazione <strong>del</strong>l’impianto<br />

7 .<br />

1.2.1 La normativa complementare alla<br />

direttiva quadro sui rifiuti<br />

La disciplina <strong>del</strong>la gestione dei rifiuti non si esaurisce con quella contenuta nella direttiva quadro,<br />

ma è arricchita da altre normative anche esse di origine comunitaria, che intervengono su specifici<br />

flussi di rifiuti o frazioni merceologiche e che impongono specifiche regole e obiettivi propri.<br />

Il quadro che si forma è particolarmente complesso e trova origine nella strategia assunta nella<br />

Comunicazione <strong>del</strong>la Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico<br />

e sociale europeo e al Comitato <strong>del</strong>le Regioni, titolata “Portare avanti l’utilizzo sostenibile <strong>del</strong>le<br />

risorse: una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti!” <strong>del</strong> 21 dicembre 2005<br />

e che modifica la precedente strategia <strong>del</strong> 1996.<br />

Le linee di indirizzo stabilite in questo documento hanno portato alla produzione di un’articolata<br />

normativa, a capo <strong>del</strong>la quale è posta una normativa quadro rappresentata da:<br />

• la direttiva 2006/12/CE <strong>del</strong> Parlamento europeo e <strong>del</strong> Consiglio <strong>del</strong> 5 aprile 2006,<br />

relativa ai rifiuti, che modifica le originarie direttive <strong>del</strong> 1975 e <strong>del</strong> 1991 e che a sua<br />

volta viene sostituita dalla direttiva 2008/98/CE;<br />

• il regolamento sulla spedizione dei rifiuti n.1013/2006/CE.<br />

A ciò si aggiungono le disposizioni contenute nelle direttive che definiscono la gestione <strong>del</strong>le operazioni<br />

di smaltimento o di recupero energetico dai rifiuti, disciplinate dalle direttive<br />

2000/76/CE (trattamento termico) e 1999/31/CE (deposito in discarica).<br />

Per quanto riguarda invece le attività di recupero alla direttiva quadro devono essere aggiunte le<br />

direttive che impongono obblighi di riciclaggio per determinati flussi di rifiuti (oli, fanghi di depurazione,<br />

batterie, imballaggi, PCB, fine vita dei veicoli e RAEE).<br />

7) La direttiva introduce una formula per la determinazione <strong>del</strong>la soglia minima di efficienza energetica al momento<br />

solo per gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani. Per essere considerato recupero energetico l’impianto<br />

deve ottenere una prestazione di efficienza energetica uguale o superiore a:<br />

- 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità <strong>del</strong>la normativa comunitaria applicabile<br />

anteriormente al 1° gennaio 2009,<br />

- 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008.<br />

Questo valore deve essere ottenuto mediante la seguente formula:<br />

Efficienza energetica = (Ep – (Ef + Ei))/(0,97 x (Ew + Ef)) dove:<br />

Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica ed è calcolata moltiplicando l’energia<br />

sotto forma di elettricità per 2,6 e l’energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno)<br />

Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione<br />

di vapore (GJ/anno)<br />

Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto dei rifiuti (GJ/anno)<br />

Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno)<br />

0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni.<br />

La formula si applica a tutte le tecniche disponibili per l’incenerimento dei rifiuti.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!