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Cap. 1 DEFDEF - Produzione Sostenibile del Cemento

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gio pertinenti. Viene così stabilito che entro il 2015 la raccolta differenziata sia obbligatoria almeno<br />

per i seguenti rifiuti: carta, metalli, plastica e vetro.<br />

Ma l’elemento più innovativo è dato dalla definizione di obiettivi e scadenze entro cui raggiungerli.<br />

In questo modo, infatti, sarà possibile misurare la qualità <strong>del</strong>le politiche avviate dai singoli<br />

stati e, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi sarà più difficile evitare eventuali sanzioni<br />

in caso di inadempimento. Gli obiettivi da conseguire sono i seguenti:<br />

a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo,<br />

carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine,<br />

nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, dovrà raggiungere<br />

complessivamente almeno il 50% in termini di peso;<br />

b) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale,<br />

incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali,<br />

di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato<br />

naturale definito alla voce 17 05 04 <strong>del</strong>l’elenco dei rifiuti, dovrà raggiungere almeno il<br />

70% in termini di peso.<br />

È bene notare che gli obiettivi sono ricondotti alla produzione dei rifiuti urbani (o a questi “simili”)<br />

- tranne quelli da demolizione e costruzione - ma ciò non esclude la facoltà dei singoli Stati<br />

membri di sviluppare il riciclaggio anche per frazioni merceologiche di rifiuti non urbani o per<br />

materiali differenti da quelli indicati. Inoltre, si deve ritenere che gli obblighi esistenti rispetto al<br />

recupero di specifici flussi di rifiuti (es. imballaggi, veicoli fuori uso, RAEE, oli, pile, batterie al<br />

piombo ecc.) non vengano meno e coesistano con gli obiettivi in precedenza indicati.<br />

Per quanto riguarda la frazione biodegradabile, l’articolo 22 stabilisce che anche per questa<br />

deve essere incoraggiata la raccolta separata al fine di poter provvedere al compostaggio <strong>del</strong>la<br />

stessa. Deve in ogni caso essere previsto un suo trattamento in modo da realizzare un livello elevato<br />

di protezione ambientale, anche prima di procedere al suo smaltimento, e deve essere promosso<br />

l’utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti organici sicuri per l’ambiente. Su questo tema è, tuttavia,<br />

da attendersi una prossima disciplina da parte <strong>del</strong>l’Unione europea, che sulla scia <strong>del</strong> Libro<br />

verde sulla gestione dei rifiuti organici biodegradabili licenziato nel 2008, ha recentemente<br />

approvato in sede di Parlamento una risoluzione 6 con la quale invita la Commissione a rivedere<br />

la legislazione applicabile ai rifiuti organici al fine di elaborare, entro la fine <strong>del</strong> 2010, una proposta<br />

di direttiva specifica, nel rispetto <strong>del</strong> principio di sussidiarietà, che comprenda tra l'altro:<br />

<strong>del</strong> Riciclo 2010<br />

l’Italia<br />

• l'istituzione di un sistema di raccolta differenziata obbligatorio per gli Stati membri, salvo<br />

nei casi in cui questa non sia l'opzione più adeguata dal punto di vista ambientale ed economico;<br />

• il riciclaggio dei rifiuti organici;<br />

• un sistema di classificazione <strong>del</strong>la qualità dei diversi compost ottenuti dal trattamento dei<br />

rifiuti organici.<br />

La gestione degli oli usati trova una regolamentazione a sé a causa <strong>del</strong>la loro intrinseca pericolosità.<br />

L’articolo 21, in proposito, dispone che - laddove ciò sia tecnicamente fattibile - sia promossa<br />

la raccolta separata anche rispetto agli oli usati e che sia impedita - sempre laddove praticabile<br />

tecnicamente ed economicamente - la miscelazione degli oli usati con caratteristiche differenti<br />

o con altri tipi di rifiuti o sostanze, se tale miscelazione ne impedisce il trattamento ai fini<br />

<strong>del</strong>la loro rigenerazione.<br />

L’articolo 8 <strong>del</strong>la direttiva quadro sui rifiuti invita gli Stati membri a introdurre la responsabilità<br />

estesa <strong>del</strong> produttore, la quale implica che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente<br />

sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, si faccia carico <strong>del</strong>la<br />

gestione <strong>del</strong> rifiuto nella fase <strong>del</strong> post consumo, anche nel caso in cui il consumo sia stato<br />

operato da un soggetto differente.<br />

Si tratta di misure che possono includere l’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che resta-<br />

6) Risoluzione <strong>del</strong> Parlamento europeo <strong>del</strong> 6 luglio 2010 sul Libro verde <strong>del</strong>la Commissione sulla gestione dei rifiuti<br />

organici biodegradabili nell'Unione europea (2009/2153 INI).

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