Cap. 1 DEFDEF - Produzione Sostenibile del Cemento
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221<br />
2.14 Tessile<br />
2.14.1 Andamento <strong>del</strong> settore a livello nazionale<br />
2.14.1.1 Il quadro normativo<br />
I rifiuti tessili di origine urbana sono regolamentati dalla normativa in materia di rifiuti contenuta<br />
nella parte IV <strong>del</strong> D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.<br />
Ai fini <strong>del</strong>la classificazione di indumenti usati o più in generale <strong>del</strong>la frazione “tessile” da raccolta<br />
differenziata, sono attribuiti i seguenti codici CER:<br />
CER 20.01.10<br />
CER 20.01.11<br />
abbigliamento<br />
prodotti tessili<br />
L’origine di rifiuto urbano colloca questa frazione sotto il diretto controllo <strong>del</strong> Comune e quindi <strong>del</strong><br />
gestore <strong>del</strong> servizio che provvede alla raccolta direttamente o tramite soggetti convenzionati.<br />
Per effettuare l’attività di raccolta e trasporto è quindi necessario che l’impresa sia iscritta con<br />
i propri mezzi all’Albo Gestori Ambientali. Una volta raccolta la frazione tessile viene recuperata<br />
presso impianti autorizzati, che possono operare:<br />
<strong>del</strong> Riciclo 2010<br />
l’Italia<br />
• in procedura ordinaria (ex artt 208-210, D.Lgs. n.152/06) con atto autorizzativo rilasciato<br />
dall’Ente territoriale competente (Regione o Provincia) che fissa caso per caso le<br />
condizioni <strong>del</strong> processo di recupero;<br />
• in procedura semplificata a seguito di comunicazione per il recupero di rifiuti speciali non<br />
pericolosi destinati esclusivamente al recupero (ex art 214-216, D.Lgs. n.152/06) e secondo<br />
le precise indicazioni riportate nel DM 05/02/1998.<br />
In entrambi i casi si applicano gli obblighi generali relativi ai rifiuti stabiliti dal D.Lgs.<br />
n.152/06 quali: la tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, l’emissione <strong>del</strong> formulario<br />
di trasporto e la denuncia annuale (MUD) o l’adesione al SISTRI.<br />
Per quanto concerne le attività di import ed export, tale tipologia di rifiuti ricade nel regolamento<br />
CE 1013/2006 <strong>del</strong> 14 giugno 2006 ed è individuata nella lista verde alla voce<br />
“B3030 rifiuti tessili”.<br />
2.14.1.2 Il processo di recupero<br />
La raccolta<br />
La raccolta può avvenire con contenitori stradali dedicati o presso le isole ecologiche gestite<br />
ai sensi <strong>del</strong> DM 08/04/2008 (aggiornato con DM 13/05/2009).<br />
In ambito urbano la raccolta è effettuata tramite appositi “cassonetti” opportunamente distribuiti<br />
sul territorio, sui quali, quando presente, viene evidenziato il nome <strong>del</strong>lo sponsor, costituito<br />
normalmente da un’associazione senza scopo di lucro.<br />
Devono essere utilizzati idonei contenitori metallici con apertura a maniglione aventi una<br />
capacità singola di circa 2 m 3 . I contenitori dovranno essere provvisti di idonei catarifrangenti<br />
e di etichette per consentirne l’identificazione specificando la tipologia di rifiuto oggetto di<br />
raccolta.<br />
La raccolta viene svolta da soggetti autorizzati che provvedono alla raccolta periodica sul<br />
territorio e al successivo invio ad impianti di recupero direttamente o tramite altri soggetti autorizzati<br />
al trasporto.<br />
TESSILE