Cap. 1 DEFDEF - Produzione Sostenibile del Cemento

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218 Figura 8: Composizione media del rifiuto trattato nel 2008 dagli impianti situati nel Centro Italia Altri 3% CER 170101 2% CER 170107 15% CER 170904 61% CER 170302 5% CER 170504 4% CER 170508 1% Fonte: ANPAR 2009 CER 170802 9% Figura 9: Composizione media del rifiuto trattato nel 2008 dagli impianti situati nel Sud Italia CER 170904 56% Altri 1% CER 170101 2% CER 170107 1% CER 170302 18% CER 170504 22% Fonte: ANPAR 2009 2.13.3 Problematiche e potenzialità di sviluppo del settore 2.13.3.1 Obiettivi e obblighi della normativa nazionale ed europea Il quadro normativo italiano che si è delineato negli ultimi anni, grazie al recepimento di direttive europee in tema di materiali da costruzione e di rifiuti, ha portato ad una effettiva promozione dell‘utilizzo degli aggregati riciclati come materiale per le costruzioni (in particolare stradali). Il primo importante passo in questa direzione è avvenuto con il DPR 21 aprile 1993, n. 246 ovvero il recepimento della direttiva europea 89/106/CE sui materiali da costruzione. L‘impostazione della politica europea in tema di qualità dei prodotti da costruzione, introdotta dalla direttiva 89/106, verte sostanzialmente sull‘obbligo di marcatura CE di tutti prodotti fabbricati al fine di essere permanentemente incorporati in opere di costruzione, quali edifici ed opere di ingegneria civile (compresi pertanto gli aggregati sia naturali che riciclati). Con il successivo DM 11/04/2007 sono state definitivamente fornite le indicazioni per l‘applicazione della direttiva 89/106/CE agli aggregati e recepite le norme europee di riferimento. L‘entrata in vigore della nuova normativa europea armonizzata segna una svolta nel settore, in quanto tutte le norme in oggetto si applicano ad aggregati naturali, artificiali o riciclati,

219 indipendentemente dalla loro origine. Questa nuova impostazione porta ad un cambiamento sostanziale nel mercato dei materiali da costruzione, in particolare dei materiali per lavori stradali (tipica applicazione degli aggregati riciclati), passando da un approccio prescrizionale ad un approccio prestazionale, in cui i vari materiali vengono classificati in funzione delle prestazioni tecniche che sono in grado di offrire, piuttosto che in funzione della loro provenienza. Tali prestazioni sono garantite dal produttore con la marcatura CE. Per questa ragione si rende indispensabile l’aggiornamento dei capitolati d’appalto, strumenti spesso ancora fortemente legati alla tradizione, che con difficoltà vengono aggiornati per tenere conto dell’evoluzione della normativa tecnica europea. L’obbligatorietà dell’utilizzo degli aggregati riciclati da parte della Pubblica Amministrazione è stata introdotta con il DM 203/2003 e la relativa circolare 15 luglio 2005, n. 5205 (“Indicazioni per l’operatività nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203”). Tale decreto impone agli uffici pubblici e alle società a prevalente capitale pubblico l’obbligo di coprire il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato in una misura non inferiore al 30%. L’iniziativa di introdurre tale obbligo nasce con la Legge Finanziaria 2002 (L. 448/01, art. 56), che, in origine, si indirizzava alla sola fornitura di beni (nasceva, ad esempio, per l’impiego della carta riciclata nelle fotocopiatrici degli uffici pubblici), ma che nel successivo decreto attuativo DM 203/2003 si rivolgeva anche alle opere pubbliche (art. 3, comma 3), imponendo quindi alla pubblica amministrazione, in sede di formulazione dei capitolati d’appalto, anche l’obbligo di prevedere l’impiego di materiali riciclati. La pubblicazione della circolare attuativa (circolare n. 5205/05) rende effettivo tale obbligo e di conseguenza i capitolati d’appalto delle opere pubbliche (ma non solo) dovrebbero urgentemente essere aggiornati, non solo per tenere conto di ciò, ma anche della nuova serie di norme armonizzate (pubblicate nel 2008) che non sono state contemplate nella Circolare. Bisogna, inoltre, sottolineare come la crescente attenzione alle problematiche ambientali ha portato ad un sempre maggiore interesse verso il riciclaggio dei rifiuti inerti. Basti pensare che la nuova direttiva 98/08/CE fissa un obiettivo di riciclaggio dei rifiuti inerti a livello comunitario pari al 70%, da raggiungere entro il 2020. La direttiva rifiuti 98/08/CE introduce, inoltre, un’altra importante novità per il settore del riciclaggio dei rifiuti inerti, in quanto dispone che siano definiti i criteri comunitari, vincolanti per gli Stati membri, per stabilire quando, a valle di determinate operazioni di recupero, un rifiuto cessi di essere tale e diventi una materia prima secondaria o un prodotto non più soggetto alla normativa sui rifiuti. L’obiettivo dell’individuazione del cosiddetto end of waste, dovrebbe essere quello di fissare criteri tecnici e ambientali di alto livello per incoraggiare la produzione di prodotti riciclati di alta qualità ed aumentare, conseguentemente, la fiducia degli utilizzatori di tali prodotti. Anche l’adozione da parte del Ministero dell’Ambiente del Piano d’Azione Nazionale (PAN) sul Green Public Procurement, accogliendo così l’invito contenuto nella Comunicazione della Commissione europea “Politica integrata dei prodotti, sviluppare il concetto di ciclo di vita ambientale” del 2003, mostra la volontà di definire una strategia mirata ad aumentare il volume di “acquisti verdi” nelle amministrazioni pubbliche ed a generare un cambiamento di modelli di produzione e di consumo, anche privati, nella direzione della sostenibilità. 2.13.3.2 Nodi critici e ostacoli Nonostante la normativa, italiana ed europea, sia tutta a favore del riciclaggio dei rifiuti inerti e dell’utilizzo degli aggregati riciclati, esistono ancora alcuni nodi critici che ostacolano il decollo del settore. 1) Mancata applicazione delle leggi Molte speranze, soprattutto in alcune regioni, sono state riposte in questi ultimi anni nella nascita dell’obbligo di utilizzo dei materiali riciclati da parte della pubblica amministrazione del Riciclo 2010 l’Italia RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

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Figura 8: Composizione media <strong>del</strong> rifiuto trattato nel 2008 dagli impianti<br />

situati nel Centro Italia<br />

Altri 3%<br />

CER 170101 2%<br />

CER 170107 15%<br />

CER 170904 61%<br />

CER 170302 5%<br />

CER 170504 4%<br />

CER 170508 1%<br />

Fonte: ANPAR 2009<br />

CER 170802 9%<br />

Figura 9: Composizione media <strong>del</strong> rifiuto trattato nel 2008 dagli impianti<br />

situati nel Sud Italia<br />

CER 170904 56%<br />

Altri 1%<br />

CER 170101 2%<br />

CER 170107 1%<br />

CER 170302 18%<br />

CER 170504 22%<br />

Fonte: ANPAR 2009<br />

2.13.3 Problematiche e potenzialità<br />

di sviluppo <strong>del</strong> settore<br />

2.13.3.1 Obiettivi e obblighi <strong>del</strong>la normativa<br />

nazionale ed europea<br />

Il quadro normativo italiano che si è <strong>del</strong>ineato negli ultimi anni, grazie al recepimento di direttive<br />

europee in tema di materiali da costruzione e di rifiuti, ha portato ad una effettiva promozione <strong>del</strong>l‘utilizzo<br />

degli aggregati riciclati come materiale per le costruzioni (in particolare stradali).<br />

Il primo importante passo in questa direzione è avvenuto con il DPR 21 aprile 1993, n. 246<br />

ovvero il recepimento <strong>del</strong>la direttiva europea 89/106/CE sui materiali da costruzione.<br />

L‘impostazione <strong>del</strong>la politica europea in tema di qualità dei prodotti da costruzione, introdotta<br />

dalla direttiva 89/106, verte sostanzialmente sull‘obbligo di marcatura CE di tutti prodotti<br />

fabbricati al fine di essere permanentemente incorporati in opere di costruzione, quali edifici<br />

ed opere di ingegneria civile (compresi pertanto gli aggregati sia naturali che riciclati).<br />

Con il successivo DM 11/04/2007 sono state definitivamente fornite le indicazioni per l‘applicazione<br />

<strong>del</strong>la direttiva 89/106/CE agli aggregati e recepite le norme europee di riferimento.<br />

L‘entrata in vigore <strong>del</strong>la nuova normativa europea armonizzata segna una svolta nel settore,<br />

in quanto tutte le norme in oggetto si applicano ad aggregati naturali, artificiali o riciclati,

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