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Cap. 1 DEFDEF - Produzione Sostenibile del Cemento

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zione <strong>del</strong>l’ambiente e <strong>del</strong>la salute umana. Ma i vantaggi dati dall’introduzione di criteri per la<br />

definizione <strong>del</strong>la cessazione <strong>del</strong>la qualifica di rifiuto sono anche di altra natura.<br />

Prima <strong>del</strong>la direttiva 2008/98/CE, ogni Stato membro era intervenuto singolarmente sull’argomento,<br />

producendo così una disciplina frastagliata - ciò che era consentito in un Paese poteva<br />

essere impedito in un altro e viceversa - creando ostacoli al funzionamento <strong>del</strong> mercato interno<br />

all’Unione europea, determinando un quadro normativo instabile e incerto, alimentando contenziosi<br />

e procedure d’infrazione comunitarie: tutto ciò ha creato non pochi ostacoli agli investimenti,<br />

ai miglioramenti tecnologici e allo sviluppo <strong>del</strong> settore. Il fatto che ogni Stato regolamentasse<br />

il riciclaggio in maniera differente, in particolare gli aspetti relativi alla tutela <strong>del</strong>la salute umana<br />

e <strong>del</strong>l’ambiente generati dalla raccolta, trasporto, trattamento, deposito e movimentazione dei<br />

materiali, ha generato spesso costi suppletivi.<br />

L’esistenza di requisiti certi, europei, sulla sicurezza e la qualità dei materiali recuperati, favorisce<br />

la collocazione sul mercato <strong>del</strong>le materie prime secondarie e contribuisce a rimuovere anche prevenzioni<br />

e preconcetti che possono ostacolare lo sbocco dei materiali e dei prodotti realizzati<br />

con tali materiali riciclati.<br />

Sulla scorta di queste considerazioni la direttiva 2008/98/CE ha definito all’articolo 6 i criteri<br />

per la cessazione <strong>del</strong>la qualifica di rifiuto. Essi si inquadrano all’interno di quattro condizioni che<br />

debbono coesistere simultaneamente, ovvero:<br />

a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;<br />

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;<br />

c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa<br />

e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;<br />

d) l’utilizzo <strong>del</strong>la sostanza o <strong>del</strong>l’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente<br />

o sulla salute umana.<br />

Riguardo ai potenziali impatti ambientali e sanitari, la condizione sub lett. d) va estesa anche allo<br />

stoccaggio, al trasporto e alla conservazione <strong>del</strong> bene e non esclusivamente al suo uso.<br />

Queste condizioni costituiscono la cornice entro la quale dovranno essere definiti i criteri relativi<br />

alle singole categorie di rifiuti (a cominciare dagli aggregati, i rifiuti di carta e di vetro, i metalli,<br />

i pneumatici e i rifiuti tessili). La disciplina relativa alla cessazione <strong>del</strong>la qualifica di rifiuto si dovrà<br />

completare con eventuali altri elementi valutativi, quali ad esempio valori limite per le sostanze<br />

inquinanti, l’esame dei possibili effetti negativi sull’ambiente <strong>del</strong>la sostanza o <strong>del</strong>l’oggetto, la<br />

determinazione di eventuali caratteristiche merceologiche richieste dalle normative di settore relativamente<br />

alla liceità <strong>del</strong> loro utilizzo.<br />

Per quanto riguarda metalli, carta e vetro, il processo per la definizione dei criteri end-of-waste è<br />

già stato avviato e si concluderà con l’adozione di appositi atti vincolanti a livello comunitario,<br />

a cui gli Stati membri dovranno adeguare la propria legislazione interna.<br />

Un elemento importante per un’attività di recupero completa che produca una materia secondaria<br />

(che cessa di essere un rifiuto) è dato dai rifiuti in entrata. Uno scarso controllo sui flussi (composizione,<br />

variabilità, qualità) dei rifiuti in entrata può incidere sulla qualità <strong>del</strong> prodotto finale:<br />

ciò comporta la necessità di fornire indicazioni riguardo alla loro raccolta, trasporto e stoccaggio.<br />

Per il riciclaggio di taluni flussi di rifiuti si rende inoltre necessario valutare alcuni parametri<br />

(come ad esempio il compostaggio, che richiede indici di maturazione specifici) dei processi di<br />

trattamento. Ovviamente è necessario rispettare gli standard di qualità, se esistenti, stabiliti per i<br />

prodotti equivalenti, disciplinati dalle specifiche norme tecniche.<br />

Un altro aspetto di rilievo introdotto dalla nuova direttiva 2008/98 è dato dalla fissazione di<br />

obiettivi di riciclaggio da raggiungere entro il 2020. L’articolo 11, infatti, stabilisce che gli Stati<br />

membri adottino le misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e le misure di preparazione<br />

per le attività di riutilizzo, in particolare favorendo la costituzione e il sostegno di reti<br />

di riutilizzo e di riparazione, l’uso di strumenti economici, di criteri in materia di appalti, di obiettivi<br />

quantitativi o di altre misure.<br />

Viene, inoltre, disposto che sia perseguito un riciclaggio di alta qualità e a tal fine debba essere<br />

perseguita la raccolta differenziata dei rifiuti operata in modo tale - ove fattibile sul piano tecnico,<br />

ambientale ed economico - da soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclag-

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