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Cap. 1 DEFDEF - Produzione Sostenibile del Cemento

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è consentito discostarsi da questa gerarchia, nel caso sia dimostrato che una soluzione posta al<br />

livello inferiore nella fattispecie risulti più conveniente per la salvaguardia <strong>del</strong>l’ambiente.<br />

Anche le più precise definizioni concorrono a rendere più incisiva la nuova normativa europea.<br />

Ad esempio, il riutilizzo - che comprende qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti<br />

che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti<br />

- e che si differenzia dalla preparazione per il riutilizzo - che comprende le operazioni di controllo,<br />

pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono<br />

preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.<br />

La preparazione al riutilizzo si distingue a sua volta dal riciclaggio - che ricomprende quelle operazione<br />

di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali<br />

o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, includendo il ritrattamento<br />

di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali<br />

da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento - in quanto nel primo caso si ha<br />

riferimento a prodotti o parti di prodotti, mentre nel secondo ai materiali.<br />

Nel riciclaggio rientra anche la rigenerazione degli oli usati ai quali si continua a riconoscere<br />

una specificità di trattamento mediante raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la<br />

separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli, per<br />

ottenere la produzione di oli di base.<br />

La direttiva interviene inoltre su un aspetto fondamentale: quello <strong>del</strong>la determinazione <strong>del</strong>la<br />

qualifica di rifiuto. Infatti, oltre alla definizione ormai classica, secondo cui si considera rifiuto<br />

qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo<br />

di disfarsi, vengono determinate le condizioni secondo cui un bene non diventa un rifiuto o<br />

cessa di esserlo, in altri termini: i sottoprodotti e le materie prime secondarie o riciclate. La non<br />

chiarezza su questi aspetti ha per anni generato problemi interpretativi e incertezza nel settore.<br />

Queste sono definizioni, infatti, basilari per sostenere lo sviluppo <strong>del</strong> mercato <strong>del</strong> riciclaggio.<br />

Queste due definizioni sono riportate agli articoli 5 e 6 <strong>del</strong>la direttiva. Il primo chiarisce che i sottoprodotti<br />

non vengono considerati rifiuti e sono dati da quelle sostanze od oggetti derivanti da<br />

un processo di produzione, il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo, che rispondono<br />

alle seguenti condizioni:<br />

<strong>del</strong> Riciclo 2010<br />

l’Italia<br />

a) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;<br />

b) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento<br />

diverso dalla normale pratica industriale;<br />

c) sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione;<br />

d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico,<br />

tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione <strong>del</strong>la salute e <strong>del</strong>l’ambiente e<br />

non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.<br />

Nel settore <strong>del</strong> riciclaggio, è sicuramente fondamentale la definizione contenuta nell’art. 6 relativa<br />

alla cessazione <strong>del</strong> rifiuto. Questa disposizione, infatti, determina le condizioni per la reintroduzione<br />

nei processi di produzione o di consumo di determinati beni o materie sottoposti a<br />

un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio.<br />

La strategia per la prevenzione e per il riciclaggio dei rifiuti, adottata in sede comunitaria nel<br />

2005, è basata sull’ottimizzazione <strong>del</strong>l’uso <strong>del</strong>le risorse, ottimizzazione che richiede l’integrazione<br />

di tale strategia già all’interno di quelle dei processi produttivi e dei prodotti. Relativamente al<br />

riciclaggio tale strategia punta ad una produzione di materia secondaria capace di sostituire<br />

quella di prima generazione.<br />

Per ottenere un simile risultato occorre disporre di un quadro regolatorio trasparente, uniforme e<br />

valido per tutti. Un’incertezza interpretativa, infatti, si traduce - come si è potuto constatare negli<br />

anni passati - in una scarsa propensione <strong>del</strong> settore produttivo al riutilizzo <strong>del</strong>le materie recuperate<br />

e in un rischio di intrusione nel mercato <strong>del</strong> recupero da parte di operatori non forniti <strong>del</strong>la<br />

necessaria professionalità.<br />

I benefici ambientali <strong>del</strong> riciclaggio sono indiscutibili, in quanto consistono in una riduzione <strong>del</strong><br />

consumo <strong>del</strong>le risorse naturali e in una diminuzione <strong>del</strong>le quantità di rifiuti destinati allo smaltimento,<br />

sempre che le operazioni di recupero vengano eseguite assicurando un alto livello di prote-

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