Cap. 1 DEFDEF - Produzione Sostenibile del Cemento

Cap. 1 DEFDEF - Produzione Sostenibile del Cemento Cap. 1 DEFDEF - Produzione Sostenibile del Cemento

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18 venuta dopo una prolungata fase recessiva nel quadriennio 2001 - 2005, seguita da una ripresa durata non più di un biennio. Cosicché gli anni Duemila costituiscono nel complesso un periodo di regresso produttivo” (Scenari industriali, Centro Studi di Confindustria, giugno 2010). Data la sua portata e vastità, quindi, la crisi in Italia non è ancora stata superata: ciò determina la necessità di un approccio accorto ed incisivo nei settori del riciclo perché possano continuare a garantire gli stessi risultati, se non incrementarli considerato quanto richiesto dagli obiettivi di legge nazionali ed europei, anche in un quadro economico generale nazionale che potrebbe non essere positivo. 1.2 La direttiva rifiuti La nuova direttiva comunitaria, 2008/98/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, in fase finale di recepimento nell’ordinamento nazionale, fra l’altro, rilancia fortemente le politiche di riciclo dei rifiuti. Il traguardo che si è posta l’Unione europea è, infatti, chiaramente riportato nei considerando della direttiva: “La presente direttiva dovrebbe aiutare l’Unione europea ad avvicinarsi a una «società del riciclaggio», cercando di evitare la produzione di rifiuti e di utilizzare i rifiuti come risorse”. Questa direttiva rappresenta un punto di svolta: si passa, infatti, dalla gestione dei rifiuti con cura prevalentemente al loro trattamento e gestione in sicurezza per la salute pubblica e per l’ambiente, alla valorizzazione delle risorse naturali in essi contenute. I dati prodotti dalla Commissione europea evidenziano la grande potenzialità non ancora pienamente valorizzata del riciclo dei rifiuti in Europa. Allo stesso tempo le politiche di sviluppo industriale dell’Unione europea hanno cominciato a rivolgere una grande attenzione alla sicurezza dell’approvvigionamento delle materie prime, al punto di sviluppare un’apposita strategia, che recentemente ha portato al “Report of the Ad-hoc Working Group on defining critical raw materials” 1 , che esplicitamente raccomanda il potenziamento del riciclaggio dei rifiuti. Peraltro, già diversi Paesi europei - come il Regno Unito 2 e la Germania - hanno prodotto studi riguardo a programmi di prevenzione dal pericolo di carenza di approvvigionamento di materie prime nel medio e lungo termine, individuando nell’attività del riciclaggio delle materie contenute nei rifiuti una fonte affidabile. Il riciclaggio dei rifiuti è stato, inoltre, inserito tra i mercati di punta dell’Unione europea ed è stato preso in considerazione dal Lead Market Initiative 3 adottato dalla Commissione europea, che per il suo sviluppo prevede l’adozione anche di misure di sostegno quali l’incentivazione dei public procurement e l’attivazione di specifiche misure per stimolare la domanda di materiale riciclato. Del resto, già nel 2005 la Commissione 4 aveva stimato che le politiche di impulso del riciclaggio avrebbero potuto produrre una riduzione delle emissioni di gas di serra da 40 a 100 milioni di tonnellate l’anno, una diminuzione degli oneri economici (solo per gli inerti si calcolava attorno all’1% del fatturato), un aumento dell’occupazione (il riciclaggio di 10.000 tonnellate di rifiuti richiede fino a 250 posti di lavoro, rispetto a 20-40 necessari per l’incenerimento e i 10 per lo smaltimento in discarica). Il settore del riciclaggio nel 2005 aveva già superato il fatturato di 100 miliardi di euro nell’Europa a 25; offriva lavoro a oltre 1,2 milioni di cittadini e riforniva in misura significativa l’industria manifatturiera (almeno il 50% nel settore della carta e dell’acciaio, il 43% del vetro e il 40% dei materiali non ferrosi). Questi elementi servono a comprendere meglio la portata della nuova direttiva. Essa prescrive una gerarchia nella pianificazione e gestione dei rifiuti che prevede, dopo la prevenzione, nell’ordine: la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di energia 5 , lasciando allo smaltimento (in particolare alla discarica) un ruolo che dovrebbe diventare marginale. L’ordine gerarchico si basa sul minor costo ambientale che permette una certa flessibilità. Infatti, 1) Pubblicato il 31 luglio 2010. 2) Al riguardo: Global commodities: a long term vision stable, secure e sustainable global market. HM Treasury, 2008. 3) Brussels, 9.9.2009 SEC (2009) 1198 final. 4) Bruxelles, 21.12.2005 COM (2005) 666 definitivo - Portare avanti l’utilizzo sostenibile delle risorse: una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti. 5) Mentre la normativa fino ad oggi vigente ha definito una gerarchia basata su prevenzione, recupero (anche di energia) e smaltimento.

19 è consentito discostarsi da questa gerarchia, nel caso sia dimostrato che una soluzione posta al livello inferiore nella fattispecie risulti più conveniente per la salvaguardia dell’ambiente. Anche le più precise definizioni concorrono a rendere più incisiva la nuova normativa europea. Ad esempio, il riutilizzo - che comprende qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti - e che si differenzia dalla preparazione per il riutilizzo - che comprende le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento. La preparazione al riutilizzo si distingue a sua volta dal riciclaggio - che ricomprende quelle operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, includendo il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento - in quanto nel primo caso si ha riferimento a prodotti o parti di prodotti, mentre nel secondo ai materiali. Nel riciclaggio rientra anche la rigenerazione degli oli usati ai quali si continua a riconoscere una specificità di trattamento mediante raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli, per ottenere la produzione di oli di base. La direttiva interviene inoltre su un aspetto fondamentale: quello della determinazione della qualifica di rifiuto. Infatti, oltre alla definizione ormai classica, secondo cui si considera rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi, vengono determinate le condizioni secondo cui un bene non diventa un rifiuto o cessa di esserlo, in altri termini: i sottoprodotti e le materie prime secondarie o riciclate. La non chiarezza su questi aspetti ha per anni generato problemi interpretativi e incertezza nel settore. Queste sono definizioni, infatti, basilari per sostenere lo sviluppo del mercato del riciclaggio. Queste due definizioni sono riportate agli articoli 5 e 6 della direttiva. Il primo chiarisce che i sottoprodotti non vengono considerati rifiuti e sono dati da quelle sostanze od oggetti derivanti da un processo di produzione, il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo, che rispondono alle seguenti condizioni: del Riciclo 2010 l’Italia a) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o; b) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; c) sostanza o l’oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione; d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana. Nel settore del riciclaggio, è sicuramente fondamentale la definizione contenuta nell’art. 6 relativa alla cessazione del rifiuto. Questa disposizione, infatti, determina le condizioni per la reintroduzione nei processi di produzione o di consumo di determinati beni o materie sottoposti a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio. La strategia per la prevenzione e per il riciclaggio dei rifiuti, adottata in sede comunitaria nel 2005, è basata sull’ottimizzazione dell’uso delle risorse, ottimizzazione che richiede l’integrazione di tale strategia già all’interno di quelle dei processi produttivi e dei prodotti. Relativamente al riciclaggio tale strategia punta ad una produzione di materia secondaria capace di sostituire quella di prima generazione. Per ottenere un simile risultato occorre disporre di un quadro regolatorio trasparente, uniforme e valido per tutti. Un’incertezza interpretativa, infatti, si traduce - come si è potuto constatare negli anni passati - in una scarsa propensione del settore produttivo al riutilizzo delle materie recuperate e in un rischio di intrusione nel mercato del recupero da parte di operatori non forniti della necessaria professionalità. I benefici ambientali del riciclaggio sono indiscutibili, in quanto consistono in una riduzione del consumo delle risorse naturali e in una diminuzione delle quantità di rifiuti destinati allo smaltimento, sempre che le operazioni di recupero vengano eseguite assicurando un alto livello di prote-

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venuta dopo una prolungata fase recessiva nel quadriennio 2001 - 2005, seguita da una ripresa<br />

durata non più di un biennio. Cosicché gli anni Duemila costituiscono nel complesso un periodo<br />

di regresso produttivo” (Scenari industriali, Centro Studi di Confindustria, giugno 2010).<br />

Data la sua portata e vastità, quindi, la crisi in Italia non è ancora stata superata: ciò determina<br />

la necessità di un approccio accorto ed incisivo nei settori <strong>del</strong> riciclo perché possano<br />

continuare a garantire gli stessi risultati, se non incrementarli considerato quanto richiesto<br />

dagli obiettivi di legge nazionali ed europei, anche in un quadro economico generale nazionale<br />

che potrebbe non essere positivo.<br />

1.2 La direttiva rifiuti<br />

La nuova direttiva comunitaria, 2008/98/CE, <strong>del</strong> Parlamento europeo e <strong>del</strong> Consiglio <strong>del</strong><br />

19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, in fase finale di recepimento nell’ordinamento nazionale,<br />

fra l’altro, rilancia fortemente le politiche di riciclo dei rifiuti.<br />

Il traguardo che si è posta l’Unione europea è, infatti, chiaramente riportato nei considerando<br />

<strong>del</strong>la direttiva: “La presente direttiva dovrebbe aiutare l’Unione europea ad avvicinarsi a<br />

una «società <strong>del</strong> riciclaggio», cercando di evitare la produzione di rifiuti e di utilizzare i rifiuti<br />

come risorse”. Questa direttiva rappresenta un punto di svolta: si passa, infatti, dalla gestione<br />

dei rifiuti con cura prevalentemente al loro trattamento e gestione in sicurezza per la salute<br />

pubblica e per l’ambiente, alla valorizzazione <strong>del</strong>le risorse naturali in essi contenute.<br />

I dati prodotti dalla Commissione europea evidenziano la grande potenzialità non ancora<br />

pienamente valorizzata <strong>del</strong> riciclo dei rifiuti in Europa. Allo stesso tempo le politiche di sviluppo<br />

industriale <strong>del</strong>l’Unione europea hanno cominciato a rivolgere una grande attenzione<br />

alla sicurezza <strong>del</strong>l’approvvigionamento <strong>del</strong>le materie prime, al punto di sviluppare un’apposita<br />

strategia, che recentemente ha portato al “Report of the Ad-hoc Working Group on defining<br />

critical raw materials” 1 , che esplicitamente raccomanda il potenziamento <strong>del</strong> riciclaggio<br />

dei rifiuti. Peraltro, già diversi Paesi europei - come il Regno Unito 2 e la Germania - hanno<br />

prodotto studi riguardo a programmi di prevenzione dal pericolo di carenza di approvvigionamento<br />

di materie prime nel medio e lungo termine, individuando nell’attività <strong>del</strong> riciclaggio<br />

<strong>del</strong>le materie contenute nei rifiuti una fonte affidabile.<br />

Il riciclaggio dei rifiuti è stato, inoltre, inserito tra i mercati di punta <strong>del</strong>l’Unione europea ed è stato<br />

preso in considerazione dal Lead Market Initiative 3 adottato dalla Commissione europea, che per<br />

il suo sviluppo prevede l’adozione anche di misure di sostegno quali l’incentivazione dei public<br />

procurement e l’attivazione di specifiche misure per stimolare la domanda di materiale riciclato.<br />

Del resto, già nel 2005 la Commissione 4 aveva stimato che le politiche di impulso <strong>del</strong> riciclaggio<br />

avrebbero potuto produrre una riduzione <strong>del</strong>le emissioni di gas di serra da 40 a<br />

100 milioni di tonnellate l’anno, una diminuzione degli oneri economici (solo per gli inerti si<br />

calcolava attorno all’1% <strong>del</strong> fatturato), un aumento <strong>del</strong>l’occupazione (il riciclaggio di 10.000<br />

tonnellate di rifiuti richiede fino a 250 posti di lavoro, rispetto a 20-40 necessari per l’incenerimento<br />

e i 10 per lo smaltimento in discarica). Il settore <strong>del</strong> riciclaggio nel 2005 aveva<br />

già superato il fatturato di 100 miliardi di euro nell’Europa a 25; offriva lavoro a oltre 1,2<br />

milioni di cittadini e riforniva in misura significativa l’industria manifatturiera (almeno il 50%<br />

nel settore <strong>del</strong>la carta e <strong>del</strong>l’acciaio, il 43% <strong>del</strong> vetro e il 40% dei materiali non ferrosi).<br />

Questi elementi servono a comprendere meglio la portata <strong>del</strong>la nuova direttiva. Essa prescrive<br />

una gerarchia nella pianificazione e gestione dei rifiuti che prevede, dopo la prevenzione, nell’ordine:<br />

la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di energia 5 , lasciando allo<br />

smaltimento (in particolare alla discarica) un ruolo che dovrebbe diventare marginale.<br />

L’ordine gerarchico si basa sul minor costo ambientale che permette una certa flessibilità. Infatti,<br />

1) Pubblicato il 31 luglio 2010.<br />

2) Al riguardo: Global commodities: a long term vision stable, secure e sustainable global market. HM Treasury, 2008.<br />

3) Brussels, 9.9.2009 SEC (2009) 1198 final.<br />

4) Bruxelles, 21.12.2005 COM (2005) 666 definitivo - Portare avanti l’utilizzo sostenibile <strong>del</strong>le risorse: una strategia<br />

tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti.<br />

5) Mentre la normativa fino ad oggi vigente ha definito una gerarchia basata su prevenzione, recupero (anche di<br />

energia) e smaltimento.

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