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Cap. 1 DEFDEF - Produzione Sostenibile del Cemento

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19.12.07. legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06. (derivante da trattamento<br />

meccanico dei rifiuti non contenente sostanze pericolose)<br />

20.01.38. legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37 (proveniente da rifiuti urbani<br />

non contenente sostanze pericolose)<br />

Sulla base di questa classificazione di merito, come indicato dal D. Lgs. n. 387/2003, art. 2,<br />

comma 1 e dalla direttiva 2009/28/CE <strong>del</strong> Parlamento europeo <strong>del</strong> 23 aprile 2009 che definiscono<br />

fonte rinnovabile costituita da biomassa “la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e<br />

residui provenienti dall’agricoltura, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte<br />

biodegradabile dei rifiuti industriali ed urbani” la termovalorizzazione dei materiali elencati dà<br />

diritto al rilascio dei Certificati Verdi come previsto al punto 6 <strong>del</strong>la Tabella 2 allegata alla Legge<br />

n. 244/2007 (Finanziaria 2008) modificata dalla Legge n. 99/2009 (art. 42), vista la biodegradabilità<br />

dei materiali identificati come era già stato indicato nel DM n. 125/2006 attualmente<br />

inefficace a seguito <strong>del</strong>l’abrogazione <strong>del</strong> comma 3, <strong>del</strong>l’art. 17, <strong>del</strong> D.Lgs. n. 387/2003.<br />

Seppur con il parere favorevole da parte <strong>del</strong> Comitato Termotecnico Italiano in merito alla classificazione<br />

dei vari codici CER nella categoria di rifiuti a base di biomassa o comunque come<br />

fonti rinnovabili come definite nell’art. 2, comma 1, <strong>del</strong> D.Lgs. n. 387/2003, è auspicabile un<br />

chiarimento normativo o un pronunciamento all’interno <strong>del</strong> contratto di programma che definisca i<br />

materiali racchiusi nei codici precedentemente elencati tra i rifiuti definiti come biomassa o comunque<br />

come fonti rinnovabili.<br />

Attività piattaforme autorizzate in regime semplificato<br />

La differenza <strong>del</strong> regime giuridico relativo alla gestione <strong>del</strong> materiale gestito da RILEGNO tra piattaforme<br />

in regime ordinario e piattaforme in regime semplificato è disciplinata dal D.Lgs.<br />

n.152/06, DM 5/2/98 e DM n.186/06 <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>l’Ambiente. L’interpretazione <strong>del</strong>la<br />

legislazione vigente impone necessariamente che il rifiuto trattato, per essere destinato a termovalorizzazione,<br />

provenga esclusivamente da piattaforme in regime ordinario e non semplificato.<br />

Le piattaforme semplificate, infatti, ai sensi <strong>del</strong> DM 5/2/98 possono effettuare esclusivamente<br />

operazioni di raccolta R13 per eventuale destinazione R3 (riciclo di materia), essendo al momento<br />

non prevista (e dunque esclusa) la destinazione R1 (recupero ai fini energetici).

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