Trust versione 2007_bonfanti - Liguria - Agenzia delle Entrate
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Il diritto dei TRUST La fiscalità dei Trust interni A cura di Roberto BONFANTI 1
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Il diritto dei TRUST<br />
La fiscalità dei <strong>Trust</strong> interni<br />
A cura di Roberto BONFANTI<br />
1
L’ atteggiamento dell’A.F. nei confronti del <strong>Trust</strong><br />
L’ A.F. ha approfondito nel tempo gli aspetti fiscali dei <strong>Trust</strong>,<br />
evolvendo verso un adeguamento interpetrativo che tiene conto<br />
della sua natura poliforme, conservando, tuttavia, le<br />
considerazioni possibiliste di strumenti di evasione o di elusione.<br />
Va detto che il <strong>Trust</strong> nel nostro Paese è stato introdotto in tempi<br />
abbastanza recenti con la legge 16 Ottobre 1989, n. 364, di<br />
ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai<br />
<strong>Trust</strong> e sul loro riconoscimento, adottata all’AJA il 1 luglio 1985.<br />
La ratifica della Convenzione ha comportato unicamente la<br />
possibilità<br />
per il nostro ordinamento di riconoscere gli effetti<br />
giuridici del <strong>Trust</strong> e non anche il suo recepimento.<br />
2
Le maggiori problematiche fiscali connesse<br />
al TRUST<br />
Le problematiche oggetto dei ragionamenti<br />
dell’Amministrazione Finanziaria riguardano :<br />
-La soggettività passiva;<br />
-La residenza;<br />
-Il trattamento ai fini Imposte Indirette;<br />
-Le possibilità veicolari evasive o elusive.<br />
Il pensiero dell’Amministrazione Finanziaria si è sviluppato in<br />
termini di conoscenza man mano che si evolveva il dibattito<br />
civilistico dottrinale e giurisprudenziale.<br />
3
Soggettività passiva.<br />
La posizione del SECIT<br />
Un primo tentativo di inquadramento è dato dalla delibera del<br />
SECIT<br />
n. 37 dell’11 maggio 1998.<br />
Sotto l’aspetto l<br />
della soggettività<br />
passiva tale delibera ai fini<br />
imposte dirette osserva:<br />
“ Per quanto riguarda l’individuazione l<br />
dei soggetti passivi occorre<br />
fare riferimento, da un lato, al <strong>Trust</strong> come soggetto passivo<br />
autonomo che risponde dell’obbligazione d’imposta d<br />
con i beni<br />
assegnatigli dal settlor e, dall’altro, altro, ai beneficiari finali, qualora<br />
essi siano destinatari di proventi derivanti dall’attivit<br />
attività gestoria del<br />
<strong>Trust</strong>.<br />
Quanto al <strong>Trust</strong>, sembra possibile inquadrare detto soggetto<br />
passivo tra gli enti ricompresi nell’art.87 del DPR 917/86, soggetti<br />
ad IRPEG.<br />
In particolare, qualora il trust abbia la sede legale o<br />
amministrativa o l’oggetto l<br />
principale in Italia e svolge , in via<br />
esclusiva o principale, un’attivit<br />
attività commerciale, si renderebbero<br />
applicabili le disposizioni previste dall’art. art. 95 del T.U. o degli artt.<br />
108 e seg. se ente non residente o non esercente attività<br />
commerciale ”<br />
4
Ulteriori pronunce dell’Amministrazione<br />
finanziaria<br />
La Circolare n. 306 del 1996 accenna allo status di “ persona”<br />
dei <strong>Trust</strong>, , a seconda che vi siano un espresso richiamo in<br />
senso negativo o affermativo nella Convenzione<br />
Successivamente sono intervenute Risoluzioni , circolari o<br />
studi<br />
che focalizzando la situazione giuridica hanno dato risposte<br />
fiscali che si avvicinano all’essere del <strong>Trust</strong>.<br />
Si richiamano le più recenti:<br />
-La Risoluzione 8/E del 2003.<br />
-Le risposte all’interpello n. 30900 del 4.3.2003.<br />
-Lo studio realizzato dal Gruppo di lavoro costituito presso la<br />
DRE dell’ Emilia Romagna.<br />
-Il Parere n. 19972/2003 del 26 luglio 2003 della DR <strong>Liguria</strong>.<br />
-Il parere n. 903 - 104/2004 del 13.9.2004 della DR <strong>Liguria</strong>.<br />
-Nota del 28-9-2004 2004 dell’<strong>Agenzia</strong> <strong>delle</strong> <strong>Entrate</strong><br />
-Circolare n. 48/E del 6/8/<strong>2007</strong><br />
5
La soggettività passiva<br />
Prima <strong>delle</strong> modifiche della Finanziaria <strong>2007</strong><br />
Per individuare la soggettività passiva del <strong>Trust</strong> si deve avere<br />
riguardo alla definizione di <strong>Trust</strong> contenuta nell’art. 2 della<br />
legge 16 ottobre 1989, n. 364, che così si esprime:<br />
“ Per <strong>Trust</strong> si intendono i rapporti giuridici istituiti da una<br />
persona, il costituente- con atto tra vivi o mortis causa- qualora<br />
dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee<br />
nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico.<br />
Il <strong>Trust</strong> presenta le seguenti caratteristiche:<br />
a) i beni del <strong>Trust</strong> costituiscono una massa distinta e non fanno<br />
parte del patrimonio del trustee;<br />
b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra<br />
persona a nome del trustee:<br />
c) Il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui<br />
deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni<br />
secondo i termini del trust o le norme particolari impostegli dalla<br />
legge.”<br />
6
Circa la riconoscibilità dei <strong>Trust</strong> l’A.F., ., richiamando gli articoli 11<br />
e 13 della Convenzione dell’AJA, ha ritenuto che la riconoscibilità<br />
dei <strong>Trust</strong><br />
debba effettuarsi non in astratto, considerando<br />
innanzitutto la loro natura domestica o meno, bensì caso per<br />
caso.<br />
In assenza di un intervento del legislatore , sotto l’aspetto l<br />
tributario, l’A.F. l<br />
ha osservato che le implicazioni derivanti dal<br />
riconoscimento devono essere valutate dall’interprete in<br />
concreto, tenuto conto <strong>delle</strong> molteplicità dei rapporti giuridici ,<br />
della loro evoluzione oltre che <strong>delle</strong> circostanze che sono<br />
verificabili ex post<br />
gli essenziali elementi di collegamento del<br />
<strong>Trust</strong> con il territorio nazionale (circolare 8/E/2003).<br />
In concreto l’A.F. l<br />
ha implicitamente riconosciuto l’evoluzione<br />
l<br />
della dottrina civilistica verso il poliformismo dell’istituto .<br />
Ne consegue che, anche riguardo alla soggettività passiva, non<br />
può essere assunta una visione rigida prefabbricata.<br />
Ciò non significa che non possono delinearsi dei punti fermi che<br />
facciano riferimento all’assetto assetto dispositivo del <strong>Trust</strong>.<br />
7
La soggettività passiva dei redditi prodotti dai beni in trust deve<br />
essere ricercata nella struttura giuridica del trust: disponente,<br />
trustee, , il trust, , i beneficiari, il guardiano.<br />
In linea di principio il trustee non manifesta nessuna capacità<br />
contributiva propria, il reddito che percepisce viene separato dai d<br />
suoi beni personali, tale reddito può essere patrimonializzato nel n<br />
trust, , oppure distribuito ai beneficiari.<br />
8
Redditi prodotti dai beni in <strong>Trust</strong><br />
Per dare soluzione a questo aspetto bisogna guardare al<br />
principio della capacità contributiva, cioè all’accrescimento accrescimento di<br />
ricchezza e alla struttura giuridica del <strong>Trust</strong>.<br />
Si ricorda che i beni in <strong>Trust</strong> costituiscono un patrimonio<br />
separato rispetto al resto dei beni del disponente. Essi sono<br />
stati trasferiti al trustee con un atto di natura reale, ma<br />
quest’ultimo ultimo non può godere <strong>delle</strong> utilità né disporre di tali<br />
beni se non nei limiti e secondo le direttive codificate nell’atto<br />
istitutivo del trust.<br />
Pertanto il trustee non può essere soggetto passivo d’imposta,<br />
d<br />
né il settlor, , in quanto i beni conferiti in <strong>Trust</strong> sono fuoriusciti<br />
dal suo patrimonio e sono destinati a rimanere separati.<br />
Il trustee non può godere dei beni in trust, , non può trarre da<br />
essi alcun vantaggio nén<br />
incremento patrimoniale, non dispone<br />
e non può disporre della loro capacità di arricchimento .<br />
9
Non rimane altra soluzione che considerare il trust<br />
come<br />
soggetto passivo imponibile autonomo, ai sensi dell’art. 73,<br />
comma 2, del Tuir quale organizzazione non appartenente ad<br />
altri soggetti, nei cui confronti si verifica il presupposto di<br />
imposta in modo unitario e autonomo.<br />
Entrambi questi requisiti sono presenti nel <strong>Trust</strong>.<br />
In altri termini il trust può costituire un’autonomo centro di<br />
imputazione fiscale, in quanto esprime un’autonoma capacità<br />
contributiva.<br />
Nell’ambito dell’art. 73 del Tuir, , il <strong>Trust</strong> è considerato come un<br />
ente non commerciale.<br />
Nei <strong>Trust</strong> nudi la soggettività passiva si concretizza nei confronti<br />
dei beneficiari, , in quanto l’accrescimento l<br />
di ricchezza affluisce<br />
direttamente a favore degli stessi.<br />
10
IL NUOVO QUADRO NORMATIVO<br />
- L’art. 2, co. 47-49 49 D.L. 3.10.2006, n. 262, conv. . con<br />
modifiche con L. 24.11.2006, n. 286 ha reintrodotto<br />
l’imposta sulle successioni e donazioni, stabilendo che la<br />
stessa trovi applicazione anche alla costituzione di vincoli di<br />
destinazione come nei trust.<br />
- L’art. 1, co. 77-79,<br />
79, L. 27.12.2006, n. 296 ha introdotto<br />
franchigie a favore dei parenti ed esenzioni per il<br />
trasferimento a discendenti di aziende, quote sociali o<br />
azioni.<br />
- L’art. 1, co. 74-76<br />
76 L. 296/2006 ha inquadrato il trust, , ai fini<br />
<strong>delle</strong> imposte sui redditi, tra i soggetti Ires di cui all’art. art. 73,<br />
D.P.R. 22.12.1986, n. 917, ha introdotto la tassazione per<br />
trasparenza per i beneficiari, ha previsto fattispecie elusive;<br />
- La Circolare 6.8.<strong>2007</strong> n. 48/E ha fornito importanti<br />
interpretazioni in merito al regime fiscale del trust.<br />
11
LA SOGGETTIVITA’ PASSIVA IN SEGUITO ALLA<br />
FINANZIARIA <strong>2007</strong><br />
La Finanziaria <strong>2007</strong>, modificando l’art. l<br />
73 del TUIR ha<br />
compreso il <strong>Trust</strong> tra i soggetti IRES, richiudendoli nel<br />
contesto della norma:<br />
b)Tra gli enti pubblici e privati diversi dalle Società,<br />
residenti nel territorio dello Stato, che hanno per<br />
oggetto esclusivo o principale l’esercizio l<br />
di attività<br />
commerciali (gli enti commerciali)<br />
c)Tra gli enti pubblici e privati diversi dalle Società,<br />
residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per<br />
oggetto esclusivo o principale l’esercizio l<br />
di attività<br />
commerciale (gli enti non commerciali)<br />
d)Tra le Società e gli enti di ogni tipo, con o senza<br />
personalità giuridica, non residenti nel territorio dello<br />
Stato (società ed enti non residenti)<br />
12
La tassazione del <strong>Trust</strong><br />
ai fini <strong>delle</strong> imposte dirette/1<br />
L’art. 73, 2° 2 co. così recita: “nei casi in cui i beneficiari del<br />
<strong>Trust</strong> siano individuati, i redditi conseguiti dal <strong>Trust</strong> sono<br />
imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di d<br />
partecipazione individuata nell’atto di costituzione del <strong>Trust</strong> o<br />
in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti<br />
uguali “.<br />
Ne discende due tipologie di <strong>Trust</strong>:<br />
- I trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi<br />
vengono imputati per trasparenza ai beneficiari (trust<br />
trasparenti);<br />
- I trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi<br />
vengono direttamente attribuiti al trust medesimo (trust<br />
opachi).<br />
13
La tassazione del <strong>Trust</strong><br />
ai fini <strong>delle</strong> imposte dirette/2<br />
La C.M. 6.8.<strong>2007</strong>, n. 48/E ha chiarito che il <strong>Trust</strong> è tassato per<br />
trasparenza solo se sono individuati i beneficiari del reddito.<br />
Da ciò si desume che l’individuazione l<br />
dei beneficiari dei beni in<br />
<strong>Trust</strong> non assume rilievo sotto questo profilo.<br />
Secondo L’<strong>Agenzia</strong> L<br />
è inoltre possibile che un <strong>Trust</strong><br />
sia al<br />
contempo opaco e trasparente, quando parte del reddito è<br />
accantonata a capitale e parte è, , invece, attribuita ai<br />
beneficiari.<br />
Il beneficiario è tassato per trasparenza solamente se, oltre ad<br />
essere puntualmente individuato, è “titolare del diritto di<br />
pretendere dal trustee<br />
l’assegnazione di quella parte del<br />
reddito che gli viene imputata per trasparenza”.<br />
Il reddito del <strong>Trust</strong> viene imputato al beneficiario<br />
indipendentemente dall’effettiva percezione secondo<br />
il<br />
principio della competenza economica.<br />
14
La tassazione del <strong>Trust</strong><br />
ai fini <strong>delle</strong> imposte dirette/3<br />
I redditi imputati al beneficiario sono inclusi tra i redditi di<br />
capitale ai sensi dell’art. 44, co. 1, lett. g-sexies), D.P.R.<br />
917/1986, tuttavia, come precisato dalla C.M. 48/e/<strong>2007</strong>, gli<br />
stessi sono tassati, come già precisato, per competenza e non<br />
per cassa.<br />
Se i redditi sono soggetti a tassazione sostitutiva o a ritenuta<br />
alla fonte a titolo di imposta, nén<br />
il <strong>Trust</strong> né i beneficiari<br />
scontano ulteriore tassazione, in ossequio del principio del<br />
divieto della doppia tassazione.<br />
Sulla base del detto principio i redditi conseguiti e tassati in<br />
capo al <strong>Trust</strong> opaco prima della individuazione dei beneficiari<br />
non possono essere tassati nuovamente in capo agli stessi in<br />
seguito a distribuzione.<br />
15
La tassazione del <strong>Trust</strong><br />
ai fini <strong>delle</strong> imposte dirette/4<br />
Il <strong>Trust</strong> residente imputa i propri redditi ai beneficiari non<br />
residenti.<br />
In questo caso il reddito attribuito al beneficiario non<br />
residente viene tassato in Italia ai sensi dell’art. 23, comma 1.<br />
lettera b) del Tuir, trattandosi di reddito di capitale corrisposto<br />
da soggetto residente.<br />
Il <strong>Trust</strong> non residente, soggetto passivo IRES, per i soli redditi<br />
prodotti in Italia, imputa per trasparenza tali redditi ai soli<br />
soggetti beneficiari residenti, quali titolari di redditi di<br />
capitale.<br />
16
ADEMPIMENTI DEL TRUST<br />
La C.M. 48/e/<strong>2007</strong> ha precisato che il <strong>Trust</strong> deve:<br />
presentare annualmente la dichiarazione dei redditi, anche se<br />
trasparente;<br />
dotarsi di un proprio codice fiscale;<br />
qualora eserciti attività commerciale, aprire la partita Iva.<br />
Tutti gli adempimenti tributari del <strong>Trust</strong> sono assolti dal trustee.<br />
L’art. 1, co. 76, L. 296/2006 ha integrato l’art. l<br />
13 D.P.R.<br />
600/1973, includendo anche il <strong>Trust</strong> fra i soggetti obbligati a<br />
tenere le scritture contabili. I trust<br />
che hanno per oggetto<br />
esclusivo l’esercizio l<br />
di attività<br />
commerciali devono tenere le<br />
scritture contabili previste dall’art. art. 14/600/1973, mentre quelli<br />
che esercitano attività commerciale in forma non esclusiva sono<br />
obbligati alla tenuta <strong>delle</strong> scritture contabili ex art. 20 D.P.R.<br />
600/1973.<br />
17
Problematiche principali ai fini <strong>delle</strong> imposte<br />
dirette riguardanti la tassazione del<br />
trasferimento dei beni al trust<br />
Il trasferimento dei beni al trust (C.M. 48/E/<strong>2007</strong>, pt.<br />
3.3).<br />
Se il soggetto è imprenditore:<br />
Se i singoli beni sono beni di impresa (beni merce, beni<br />
strumentali, beni patrimonio) con il trasferimento si generano<br />
componenti positivi da assoggettare a tassazione ai sensi <strong>delle</strong><br />
norme del T.U. , nonché<br />
l’assoggettamento ad IVA a norma<br />
dell’art. 2, comma 2, n. 5 del DPR n. 633/72.<br />
In particolare:<br />
-Il trasferimento dei beni merci genera ricavi ai sensi degli artt.<br />
t.<br />
57 e 85 del Tuir, , in quanto i beni sono destinati a finalità<br />
estranee alla impresa, quantificati in base al valore normale ai<br />
sensi dell’art. 9 del Tuir;<br />
-Il trasferimento di beni strumentali o patrimoniali genera<br />
plusvalenza ai sensi degli artt. . 58 e 86 del Tuir, , quantificate in<br />
base al valore normale ai sensi dell’art. 9 del Tuir.<br />
18
Problematiche principali ai fini <strong>delle</strong> imposte<br />
dirette riguardanti la tassazione del<br />
trasferimento dei beni in trust/2<br />
Se il trasferimento in trust ha ad oggetto un’azienda non vi è<br />
realizzo di plusvalenze ai sensi dell’art. 58, comma 1, del Tuir,<br />
che esclude il realizzo di plusvalenze in caso di trasferimento<br />
d’azienda per causa di morte o per atto gratuito.<br />
Il<br />
trustee deve assumere l’azienda l<br />
agli stessi valori<br />
fiscalmente riconosciuti in capo al disponente.<br />
Nel caso, invece, di un soggetto non imprenditore il<br />
trasferimento di beni al trust non è rilevante ai fini fiscali, in<br />
quanto, a norma <strong>delle</strong> disposizioni dell’art. 67, il semplice<br />
trasferimento di beni senza corrispettivo non realizza alcuna<br />
fattispecie impositiva.<br />
Se il trustee è imprenditore non si genera alcuna<br />
sopravvenienza attiva, in quanto i beni in trust costituiscono<br />
beni separati dai beni del trustee imprenditore.<br />
Qualora il trasferimento dei beni in trust abbia ad oggetto titoli<br />
partecipativi, il trustee acquisisce l’ultimo l<br />
costo fiscalmente<br />
riconosciuto della partecipazione.<br />
19
Cessione dei beni in TRUST<br />
La cessione dei beni in trust durante la vita dello stesso non<br />
genera particolari problemi per quanto riguarda le imposte<br />
dirette.<br />
Se il trust svolge attività di impresa la cessione di beni genera<br />
ricavi o plusvalenza a seconda della tipologia dei beni<br />
venduta.<br />
Se la cessione avviene fuori dell’attivit<br />
attività d’impresa, occorre<br />
verificare caso per caso se si concretizza una della fattispecie<br />
di<br />
cui all’art. art. 67 del Tuir , per attrarre a tassazione l’eventualil<br />
plusvalenze tassate.<br />
Per la determinazione <strong>delle</strong> plusvalenze dovrà farsi riferimento<br />
ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente, fermo<br />
restando che il trasferimento dei beni dal disponente al trustee<br />
non interrompe il decorso del quinquennio di cui all’art<br />
art.67.<br />
20
LA RESIDENZA DEL TRUST<br />
L’art. 73, co. 3, D.P.R. 917/1986 stabilisce che un soggetto Ires<br />
si considera residente in Italia al verificarsi di almeno una <strong>delle</strong><br />
seguenti condizioni per la maggior parte del periodo di imposta,<br />
ovvero se nel territorio dello Stato:<br />
è presente la sede legale;<br />
è presente la sede dell’amministrazione;<br />
viene svolto l’oggetto l<br />
principale dell’attivit<br />
attività.<br />
Per la C.M. 48/E/<strong>2007</strong> il criterio della sede legale non è<br />
normalmente applicabile al trust, , per cui si dovranno<br />
considerare prevalentemente gli altri due presupposti. La sede<br />
dell’amministrazione risulterà di facile individuazione per i trust<br />
che si avvalgono, nel perseguire il loro scopo, di un’apposita<br />
struttura organizzativa (dipendenti, locali, ecc.).<br />
Generalmente mancando questa struttura, la sede<br />
dell’amministrazione tenderà a coincidere con il domicilio fiscale<br />
del trustee.<br />
21
LA RESIDENZA DEL TRUST/2<br />
Per quanto riguarda l’ultimo l<br />
criterio, la C.M. precisa che l’oggetto l<br />
principale del <strong>Trust</strong> è collocato nello stato in cui si trovano i beni<br />
del <strong>Trust</strong>.<br />
Se i beni <strong>Trust</strong> sono immobili situati interamente in Italia,<br />
l’individuazione della residenza è in Italia; se invece i beni<br />
immobili sono situati in Stati diversi occorre fare riferimento al<br />
criterio della prevalenza.<br />
Nel caso di patrimoni mobiliari o misti l’oggetto l<br />
dovrà essere<br />
identificato con l’effetiva l<br />
e concreta attività esercitata<br />
Nel caso si tratti di trust<br />
residente esso sarà<br />
soggetto alla<br />
tassazione del reddito ovunque prodotto (principio della c.d.<br />
world wide taxation) ) , ai sensi degli artt. 81 o 143 e seguenti del<br />
Tuir , altrimenti, se non residente, sarà imputabile unicamente<br />
per i redditi prodotti in Italia, ai sensi degli artt. 23 e 151 dello<br />
stesso Tuir.<br />
22
LA NORMA ANTIELUSIVA<br />
IN MATERIA DI RESIDENZA<br />
L’art. 73, co.<br />
3 D.P.R. 917/1986 contiene una disposizione<br />
finalizzata a contrastare possibili fenomeni di fittizia<br />
localizzazione dei trust all’estero con finalità elusive.<br />
I trust esteri istituti in Paesi che non consentono lo scambio di<br />
informazioni, ossia i Paesi non inclusi nella cosidetta “white<br />
list”<br />
approvata con D.M. 4.9.1996 sono considerati residenti in Italia<br />
alternativamente:<br />
se almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari<br />
sono fiscalmente residenti in Italia;<br />
quando, successivamente alla costituzione, un soggetto<br />
residente trasferisca al trust la proprietà di un bene immobile o<br />
di diritti reali immobiliari, o costituisca a favore del trust dei<br />
vincoli di destinazione sugli stessi beni e diritti.<br />
Per quanto riguarda la prima ipotesi, non è necessario che la<br />
residenza italiana del disponente o del beneficiario sia verificata<br />
nello stesso periodo d’imposta.<br />
d<br />
Nel secondo caso “è proprio l’ubicazione l<br />
degli immobili che crea<br />
il collegamento territoriale e giustifica la residenza in Italia”.<br />
23
LA NORMA ANTIELUSIVA<br />
IN MATERIA DI RESIDENZA/2<br />
La norma è applicabile al beneficiario individuato<br />
In entrambi i casi di attrazione di <strong>Trust</strong><br />
non residenti in Italia,<br />
la norma opera una presunzione relativa di residenza.<br />
La C.M. precisa che, ove compatibili, sono applicabili ai trust<br />
anche le disposizioni in materia di estero-vestizione <strong>delle</strong><br />
società previste dall’art. art. 73, co. 5-bis e 5-ter, 5<br />
D.P.R. 917/1986<br />
ed, in particolare, a quelli collocati in Paesi compresi nella<br />
white list, per i quali non opera la specifica presunzione di<br />
residenza.<br />
24
IL TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE DI<br />
REGISTRO E DELL’IMPOSTA<br />
SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI<br />
Ai fini <strong>delle</strong> imposte suddette i momenti impositivi che<br />
assumono rilievo sono i seguenti:<br />
- l’atto istitutivo del trust;<br />
- l’atto di segregazione dei beni o atto dispositivo ;<br />
- atti di gestione durante la vita del trust.<br />
25
L’atto istitutivo del <strong>Trust</strong><br />
E’ l’atto con il quale il disponente<br />
costituire un trust.<br />
esprime la volontà<br />
di<br />
Se redatto in forma pubblica o con scrittura privata<br />
autenticata sarà assoggettato ad imposta fissa di registro ai<br />
sensi dell’art. 11, Tariffa parte prima, DPR 26 aprile 1986, n.<br />
131, relativo agli atti pubblici e alle scritture private<br />
autenticate, escluse le procure non aventi ad oggetto<br />
prestazioni a contenuto patrimoniale.<br />
26
IL TRUST E L’IMPOSTA L<br />
SULLE SUCCESSIONI E<br />
DONAZIONE<br />
Atto di segregazione o atto dispositivo<br />
Con la previsione della “costituzione di vincoli di<br />
destinazione”, , da parte della norma istitutiva l’imposta l<br />
sulle successioni e donazioni, introdotta dal collegato alla<br />
Finanziaria <strong>2007</strong> (D.L. 3 Ottobre 2006, n. 262, convertito<br />
con modifiche dalla Legge 286/2006), il <strong>Trust</strong> rientra nella<br />
disciplina dell’imposta.<br />
Riferendosi la norma “alla costituzione di vincoli di<br />
destinazione”, , il <strong>Trust</strong>, , che indubbiamente istituisce un<br />
vincolo di destinazione o nel patrimonio del disponente (nel<br />
<strong>Trust</strong> “autodichiarato”), o nel patrimonio del <strong>Trust</strong>ee,<br />
rientra nell’ambito di applicazione <strong>delle</strong> nuove disposizioni.<br />
27
IL TRUST E L’IMPOSTA L<br />
SULLE SUCCESSIONI E<br />
DONAZIONE/2<br />
Atto di segregazione o atto dispositivo<br />
La C.M. 48/E/<strong>2007</strong> ha chiarito che l’imposta l<br />
di donazione<br />
trova applicazione solamente nel primo passaggio dal<br />
disponente al trustee, , e non anche nel trasferimento finale dal<br />
trustee ai beneficiari.<br />
Secondo l’<strong>Agenzia</strong>, l<br />
nei trust con beneficiari la costituzione del<br />
vincolo di destinazione si pone “sin dall’origine a favore del<br />
beneficiario”<br />
ed è “espressione dell’unico disegno volto a<br />
consentire la realizzazione dell’attribuzione liberale”.<br />
Da tale impostazione discende che per determinare le aliquote<br />
dell’imposta e le eventuali franchigie “occorre guardare al<br />
rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario (e non<br />
a quello tra disponente e trustee)”.<br />
A tal fine è sufficiente che il beneficiario sia identificato al<br />
momento della costituzione del vincolo, quantomeno in<br />
relazione al grado di parentela con il disponente.<br />
28
IL TRUST E L’IMPOSTA L<br />
SULLE SUCCESSIONI E<br />
DONAZIONE/3<br />
Atto di segregazione o atto dispositivo<br />
Nel caso di <strong>Trust</strong> di scopo, mancando un beneficiario finale,<br />
l’imposta sarà dovuta con l’aliquota l<br />
dell’8% prevista per i<br />
vincoli di destinazione a favore di “altri soggetti”.<br />
La C.M. 48/E ricorda, infine, che l’art. l<br />
3 co. 4-ter,<br />
D.Lgs.<br />
31.10.1990, n. 346, introdotto dall’art. art. 1, co. 78, L.<br />
296/2006, stabilisce che, nel rispetto di determinate<br />
condizioni, la costituzione del vincolo di destinazione in un<br />
trust a favore dei discendenti del disponente non è soggetto<br />
all’imposta di donazione qualora abbia ad oggetto aziende o<br />
rami di esse, quote sociali e azioni.<br />
La devoluzione ai beneficiari dei beni vincolati in trust non<br />
comporta ulteriore imposizione ai fine della imposta sulle<br />
donazioni, in quanto i beni hanno già scontato l’imposta l<br />
al<br />
momento della segregazione in trust.<br />
29
IMPOSTE IPOTECARIE<br />
E CATASTALI<br />
La C.M. 48/E ha chiarito che le stesse imposte sono dovute in<br />
misura proporzionale sia in sede di attribuzione di beni<br />
immobili o diritti reali immobiliari dal disponente al trustee, sia<br />
nel successivo trasferimento dei beni medesimi dal trustee ai<br />
beneficiari.<br />
Le imposte ipotecarie e catastali sono inoltre dovute per i<br />
trasferimenti eventualmente effettuate durante la vita del<br />
trust.<br />
30
Segregazione di beni parte di aziende<br />
Nel caso in cui fossero conferiti in trust<br />
beni provenienti<br />
dall’azienda azienda del disponente, , il quale eserciti attività di impresa o<br />
sia un libero professionista, si realizza l’ipotesi l<br />
di destinazione di<br />
beni stessi a finalità estranee all’esercizio d’impresa d<br />
o all’esercizio<br />
dell’arte o della professione di cui all’art. art. 2, comma 2, n. 5 del<br />
DPR n. 633/1972, con la conseguenza che detti trasferimenti<br />
sono soggetti ad IVA, fermo restando l’applicazione l<br />
dell’imposta<br />
fissa di registro.<br />
31
Atti di gestione durante la vita del<br />
<strong>Trust</strong><br />
Durante la vita del trust il trustee compie le operazioni che<br />
ritiene utili per la gestione del patrimonio conferitogli.<br />
Eventuali atti di acquisto o di vendita di beni saranno soggetti<br />
all’imposta di registro con l’aliquota l<br />
propria dei beni oggetto<br />
<strong>delle</strong> predette operazioni.<br />
Se si tratta di operazioni soggette ad IVA l’imposta l<br />
sarà<br />
dovuta nella misura fissa.<br />
32