Trust versione 2007_bonfanti - Liguria - Agenzia delle Entrate

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Il diritto dei TRUST<br />

La fiscalità dei <strong>Trust</strong> interni<br />

A cura di Roberto BONFANTI<br />

1


L’ atteggiamento dell’A.F. nei confronti del <strong>Trust</strong><br />

L’ A.F. ha approfondito nel tempo gli aspetti fiscali dei <strong>Trust</strong>,<br />

evolvendo verso un adeguamento interpetrativo che tiene conto<br />

della sua natura poliforme, conservando, tuttavia, le<br />

considerazioni possibiliste di strumenti di evasione o di elusione.<br />

Va detto che il <strong>Trust</strong> nel nostro Paese è stato introdotto in tempi<br />

abbastanza recenti con la legge 16 Ottobre 1989, n. 364, di<br />

ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai<br />

<strong>Trust</strong> e sul loro riconoscimento, adottata all’AJA il 1 luglio 1985.<br />

La ratifica della Convenzione ha comportato unicamente la<br />

possibilità<br />

per il nostro ordinamento di riconoscere gli effetti<br />

giuridici del <strong>Trust</strong> e non anche il suo recepimento.<br />

2


Le maggiori problematiche fiscali connesse<br />

al TRUST<br />

Le problematiche oggetto dei ragionamenti<br />

dell’Amministrazione Finanziaria riguardano :<br />

-La soggettività passiva;<br />

-La residenza;<br />

-Il trattamento ai fini Imposte Indirette;<br />

-Le possibilità veicolari evasive o elusive.<br />

Il pensiero dell’Amministrazione Finanziaria si è sviluppato in<br />

termini di conoscenza man mano che si evolveva il dibattito<br />

civilistico dottrinale e giurisprudenziale.<br />

3


Soggettività passiva.<br />

La posizione del SECIT<br />

Un primo tentativo di inquadramento è dato dalla delibera del<br />

SECIT<br />

n. 37 dell’11 maggio 1998.<br />

Sotto l’aspetto l<br />

della soggettività<br />

passiva tale delibera ai fini<br />

imposte dirette osserva:<br />

“ Per quanto riguarda l’individuazione l<br />

dei soggetti passivi occorre<br />

fare riferimento, da un lato, al <strong>Trust</strong> come soggetto passivo<br />

autonomo che risponde dell’obbligazione d’imposta d<br />

con i beni<br />

assegnatigli dal settlor e, dall’altro, altro, ai beneficiari finali, qualora<br />

essi siano destinatari di proventi derivanti dall’attivit<br />

attività gestoria del<br />

<strong>Trust</strong>.<br />

Quanto al <strong>Trust</strong>, sembra possibile inquadrare detto soggetto<br />

passivo tra gli enti ricompresi nell’art.87 del DPR 917/86, soggetti<br />

ad IRPEG.<br />

In particolare, qualora il trust abbia la sede legale o<br />

amministrativa o l’oggetto l<br />

principale in Italia e svolge , in via<br />

esclusiva o principale, un’attivit<br />

attività commerciale, si renderebbero<br />

applicabili le disposizioni previste dall’art. art. 95 del T.U. o degli artt.<br />

108 e seg. se ente non residente o non esercente attività<br />

commerciale ”<br />

4


Ulteriori pronunce dell’Amministrazione<br />

finanziaria<br />

La Circolare n. 306 del 1996 accenna allo status di “ persona”<br />

dei <strong>Trust</strong>, , a seconda che vi siano un espresso richiamo in<br />

senso negativo o affermativo nella Convenzione<br />

Successivamente sono intervenute Risoluzioni , circolari o<br />

studi<br />

che focalizzando la situazione giuridica hanno dato risposte<br />

fiscali che si avvicinano all’essere del <strong>Trust</strong>.<br />

Si richiamano le più recenti:<br />

-La Risoluzione 8/E del 2003.<br />

-Le risposte all’interpello n. 30900 del 4.3.2003.<br />

-Lo studio realizzato dal Gruppo di lavoro costituito presso la<br />

DRE dell’ Emilia Romagna.<br />

-Il Parere n. 19972/2003 del 26 luglio 2003 della DR <strong>Liguria</strong>.<br />

-Il parere n. 903 - 104/2004 del 13.9.2004 della DR <strong>Liguria</strong>.<br />

-Nota del 28-9-2004 2004 dell’<strong>Agenzia</strong> <strong>delle</strong> <strong>Entrate</strong><br />

-Circolare n. 48/E del 6/8/<strong>2007</strong><br />

5


La soggettività passiva<br />

Prima <strong>delle</strong> modifiche della Finanziaria <strong>2007</strong><br />

Per individuare la soggettività passiva del <strong>Trust</strong> si deve avere<br />

riguardo alla definizione di <strong>Trust</strong> contenuta nell’art. 2 della<br />

legge 16 ottobre 1989, n. 364, che così si esprime:<br />

“ Per <strong>Trust</strong> si intendono i rapporti giuridici istituiti da una<br />

persona, il costituente- con atto tra vivi o mortis causa- qualora<br />

dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee<br />

nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico.<br />

Il <strong>Trust</strong> presenta le seguenti caratteristiche:<br />

a) i beni del <strong>Trust</strong> costituiscono una massa distinta e non fanno<br />

parte del patrimonio del trustee;<br />

b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra<br />

persona a nome del trustee:<br />

c) Il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui<br />

deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni<br />

secondo i termini del trust o le norme particolari impostegli dalla<br />

legge.”<br />

6


Circa la riconoscibilità dei <strong>Trust</strong> l’A.F., ., richiamando gli articoli 11<br />

e 13 della Convenzione dell’AJA, ha ritenuto che la riconoscibilità<br />

dei <strong>Trust</strong><br />

debba effettuarsi non in astratto, considerando<br />

innanzitutto la loro natura domestica o meno, bensì caso per<br />

caso.<br />

In assenza di un intervento del legislatore , sotto l’aspetto l<br />

tributario, l’A.F. l<br />

ha osservato che le implicazioni derivanti dal<br />

riconoscimento devono essere valutate dall’interprete in<br />

concreto, tenuto conto <strong>delle</strong> molteplicità dei rapporti giuridici ,<br />

della loro evoluzione oltre che <strong>delle</strong> circostanze che sono<br />

verificabili ex post<br />

gli essenziali elementi di collegamento del<br />

<strong>Trust</strong> con il territorio nazionale (circolare 8/E/2003).<br />

In concreto l’A.F. l<br />

ha implicitamente riconosciuto l’evoluzione<br />

l<br />

della dottrina civilistica verso il poliformismo dell’istituto .<br />

Ne consegue che, anche riguardo alla soggettività passiva, non<br />

può essere assunta una visione rigida prefabbricata.<br />

Ciò non significa che non possono delinearsi dei punti fermi che<br />

facciano riferimento all’assetto assetto dispositivo del <strong>Trust</strong>.<br />

7


La soggettività passiva dei redditi prodotti dai beni in trust deve<br />

essere ricercata nella struttura giuridica del trust: disponente,<br />

trustee, , il trust, , i beneficiari, il guardiano.<br />

In linea di principio il trustee non manifesta nessuna capacità<br />

contributiva propria, il reddito che percepisce viene separato dai d<br />

suoi beni personali, tale reddito può essere patrimonializzato nel n<br />

trust, , oppure distribuito ai beneficiari.<br />

8


Redditi prodotti dai beni in <strong>Trust</strong><br />

Per dare soluzione a questo aspetto bisogna guardare al<br />

principio della capacità contributiva, cioè all’accrescimento accrescimento di<br />

ricchezza e alla struttura giuridica del <strong>Trust</strong>.<br />

Si ricorda che i beni in <strong>Trust</strong> costituiscono un patrimonio<br />

separato rispetto al resto dei beni del disponente. Essi sono<br />

stati trasferiti al trustee con un atto di natura reale, ma<br />

quest’ultimo ultimo non può godere <strong>delle</strong> utilità né disporre di tali<br />

beni se non nei limiti e secondo le direttive codificate nell’atto<br />

istitutivo del trust.<br />

Pertanto il trustee non può essere soggetto passivo d’imposta,<br />

d<br />

né il settlor, , in quanto i beni conferiti in <strong>Trust</strong> sono fuoriusciti<br />

dal suo patrimonio e sono destinati a rimanere separati.<br />

Il trustee non può godere dei beni in trust, , non può trarre da<br />

essi alcun vantaggio nén<br />

incremento patrimoniale, non dispone<br />

e non può disporre della loro capacità di arricchimento .<br />

9


Non rimane altra soluzione che considerare il trust<br />

come<br />

soggetto passivo imponibile autonomo, ai sensi dell’art. 73,<br />

comma 2, del Tuir quale organizzazione non appartenente ad<br />

altri soggetti, nei cui confronti si verifica il presupposto di<br />

imposta in modo unitario e autonomo.<br />

Entrambi questi requisiti sono presenti nel <strong>Trust</strong>.<br />

In altri termini il trust può costituire un’autonomo centro di<br />

imputazione fiscale, in quanto esprime un’autonoma capacità<br />

contributiva.<br />

Nell’ambito dell’art. 73 del Tuir, , il <strong>Trust</strong> è considerato come un<br />

ente non commerciale.<br />

Nei <strong>Trust</strong> nudi la soggettività passiva si concretizza nei confronti<br />

dei beneficiari, , in quanto l’accrescimento l<br />

di ricchezza affluisce<br />

direttamente a favore degli stessi.<br />

10


IL NUOVO QUADRO NORMATIVO<br />

- L’art. 2, co. 47-49 49 D.L. 3.10.2006, n. 262, conv. . con<br />

modifiche con L. 24.11.2006, n. 286 ha reintrodotto<br />

l’imposta sulle successioni e donazioni, stabilendo che la<br />

stessa trovi applicazione anche alla costituzione di vincoli di<br />

destinazione come nei trust.<br />

- L’art. 1, co. 77-79,<br />

79, L. 27.12.2006, n. 296 ha introdotto<br />

franchigie a favore dei parenti ed esenzioni per il<br />

trasferimento a discendenti di aziende, quote sociali o<br />

azioni.<br />

- L’art. 1, co. 74-76<br />

76 L. 296/2006 ha inquadrato il trust, , ai fini<br />

<strong>delle</strong> imposte sui redditi, tra i soggetti Ires di cui all’art. art. 73,<br />

D.P.R. 22.12.1986, n. 917, ha introdotto la tassazione per<br />

trasparenza per i beneficiari, ha previsto fattispecie elusive;<br />

- La Circolare 6.8.<strong>2007</strong> n. 48/E ha fornito importanti<br />

interpretazioni in merito al regime fiscale del trust.<br />

11


LA SOGGETTIVITA’ PASSIVA IN SEGUITO ALLA<br />

FINANZIARIA <strong>2007</strong><br />

La Finanziaria <strong>2007</strong>, modificando l’art. l<br />

73 del TUIR ha<br />

compreso il <strong>Trust</strong> tra i soggetti IRES, richiudendoli nel<br />

contesto della norma:<br />

b)Tra gli enti pubblici e privati diversi dalle Società,<br />

residenti nel territorio dello Stato, che hanno per<br />

oggetto esclusivo o principale l’esercizio l<br />

di attività<br />

commerciali (gli enti commerciali)<br />

c)Tra gli enti pubblici e privati diversi dalle Società,<br />

residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per<br />

oggetto esclusivo o principale l’esercizio l<br />

di attività<br />

commerciale (gli enti non commerciali)<br />

d)Tra le Società e gli enti di ogni tipo, con o senza<br />

personalità giuridica, non residenti nel territorio dello<br />

Stato (società ed enti non residenti)<br />

12


La tassazione del <strong>Trust</strong><br />

ai fini <strong>delle</strong> imposte dirette/1<br />

L’art. 73, 2° 2 co. così recita: “nei casi in cui i beneficiari del<br />

<strong>Trust</strong> siano individuati, i redditi conseguiti dal <strong>Trust</strong> sono<br />

imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di d<br />

partecipazione individuata nell’atto di costituzione del <strong>Trust</strong> o<br />

in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti<br />

uguali “.<br />

Ne discende due tipologie di <strong>Trust</strong>:<br />

- I trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi<br />

vengono imputati per trasparenza ai beneficiari (trust<br />

trasparenti);<br />

- I trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi<br />

vengono direttamente attribuiti al trust medesimo (trust<br />

opachi).<br />

13


La tassazione del <strong>Trust</strong><br />

ai fini <strong>delle</strong> imposte dirette/2<br />

La C.M. 6.8.<strong>2007</strong>, n. 48/E ha chiarito che il <strong>Trust</strong> è tassato per<br />

trasparenza solo se sono individuati i beneficiari del reddito.<br />

Da ciò si desume che l’individuazione l<br />

dei beneficiari dei beni in<br />

<strong>Trust</strong> non assume rilievo sotto questo profilo.<br />

Secondo L’<strong>Agenzia</strong> L<br />

è inoltre possibile che un <strong>Trust</strong><br />

sia al<br />

contempo opaco e trasparente, quando parte del reddito è<br />

accantonata a capitale e parte è, , invece, attribuita ai<br />

beneficiari.<br />

Il beneficiario è tassato per trasparenza solamente se, oltre ad<br />

essere puntualmente individuato, è “titolare del diritto di<br />

pretendere dal trustee<br />

l’assegnazione di quella parte del<br />

reddito che gli viene imputata per trasparenza”.<br />

Il reddito del <strong>Trust</strong> viene imputato al beneficiario<br />

indipendentemente dall’effettiva percezione secondo<br />

il<br />

principio della competenza economica.<br />

14


La tassazione del <strong>Trust</strong><br />

ai fini <strong>delle</strong> imposte dirette/3<br />

I redditi imputati al beneficiario sono inclusi tra i redditi di<br />

capitale ai sensi dell’art. 44, co. 1, lett. g-sexies), D.P.R.<br />

917/1986, tuttavia, come precisato dalla C.M. 48/e/<strong>2007</strong>, gli<br />

stessi sono tassati, come già precisato, per competenza e non<br />

per cassa.<br />

Se i redditi sono soggetti a tassazione sostitutiva o a ritenuta<br />

alla fonte a titolo di imposta, nén<br />

il <strong>Trust</strong> né i beneficiari<br />

scontano ulteriore tassazione, in ossequio del principio del<br />

divieto della doppia tassazione.<br />

Sulla base del detto principio i redditi conseguiti e tassati in<br />

capo al <strong>Trust</strong> opaco prima della individuazione dei beneficiari<br />

non possono essere tassati nuovamente in capo agli stessi in<br />

seguito a distribuzione.<br />

15


La tassazione del <strong>Trust</strong><br />

ai fini <strong>delle</strong> imposte dirette/4<br />

Il <strong>Trust</strong> residente imputa i propri redditi ai beneficiari non<br />

residenti.<br />

In questo caso il reddito attribuito al beneficiario non<br />

residente viene tassato in Italia ai sensi dell’art. 23, comma 1.<br />

lettera b) del Tuir, trattandosi di reddito di capitale corrisposto<br />

da soggetto residente.<br />

Il <strong>Trust</strong> non residente, soggetto passivo IRES, per i soli redditi<br />

prodotti in Italia, imputa per trasparenza tali redditi ai soli<br />

soggetti beneficiari residenti, quali titolari di redditi di<br />

capitale.<br />

16


ADEMPIMENTI DEL TRUST<br />

La C.M. 48/e/<strong>2007</strong> ha precisato che il <strong>Trust</strong> deve:<br />

presentare annualmente la dichiarazione dei redditi, anche se<br />

trasparente;<br />

dotarsi di un proprio codice fiscale;<br />

qualora eserciti attività commerciale, aprire la partita Iva.<br />

Tutti gli adempimenti tributari del <strong>Trust</strong> sono assolti dal trustee.<br />

L’art. 1, co. 76, L. 296/2006 ha integrato l’art. l<br />

13 D.P.R.<br />

600/1973, includendo anche il <strong>Trust</strong> fra i soggetti obbligati a<br />

tenere le scritture contabili. I trust<br />

che hanno per oggetto<br />

esclusivo l’esercizio l<br />

di attività<br />

commerciali devono tenere le<br />

scritture contabili previste dall’art. art. 14/600/1973, mentre quelli<br />

che esercitano attività commerciale in forma non esclusiva sono<br />

obbligati alla tenuta <strong>delle</strong> scritture contabili ex art. 20 D.P.R.<br />

600/1973.<br />

17


Problematiche principali ai fini <strong>delle</strong> imposte<br />

dirette riguardanti la tassazione del<br />

trasferimento dei beni al trust<br />

Il trasferimento dei beni al trust (C.M. 48/E/<strong>2007</strong>, pt.<br />

3.3).<br />

Se il soggetto è imprenditore:<br />

Se i singoli beni sono beni di impresa (beni merce, beni<br />

strumentali, beni patrimonio) con il trasferimento si generano<br />

componenti positivi da assoggettare a tassazione ai sensi <strong>delle</strong><br />

norme del T.U. , nonché<br />

l’assoggettamento ad IVA a norma<br />

dell’art. 2, comma 2, n. 5 del DPR n. 633/72.<br />

In particolare:<br />

-Il trasferimento dei beni merci genera ricavi ai sensi degli artt.<br />

t.<br />

57 e 85 del Tuir, , in quanto i beni sono destinati a finalità<br />

estranee alla impresa, quantificati in base al valore normale ai<br />

sensi dell’art. 9 del Tuir;<br />

-Il trasferimento di beni strumentali o patrimoniali genera<br />

plusvalenza ai sensi degli artt. . 58 e 86 del Tuir, , quantificate in<br />

base al valore normale ai sensi dell’art. 9 del Tuir.<br />

18


Problematiche principali ai fini <strong>delle</strong> imposte<br />

dirette riguardanti la tassazione del<br />

trasferimento dei beni in trust/2<br />

Se il trasferimento in trust ha ad oggetto un’azienda non vi è<br />

realizzo di plusvalenze ai sensi dell’art. 58, comma 1, del Tuir,<br />

che esclude il realizzo di plusvalenze in caso di trasferimento<br />

d’azienda per causa di morte o per atto gratuito.<br />

Il<br />

trustee deve assumere l’azienda l<br />

agli stessi valori<br />

fiscalmente riconosciuti in capo al disponente.<br />

Nel caso, invece, di un soggetto non imprenditore il<br />

trasferimento di beni al trust non è rilevante ai fini fiscali, in<br />

quanto, a norma <strong>delle</strong> disposizioni dell’art. 67, il semplice<br />

trasferimento di beni senza corrispettivo non realizza alcuna<br />

fattispecie impositiva.<br />

Se il trustee è imprenditore non si genera alcuna<br />

sopravvenienza attiva, in quanto i beni in trust costituiscono<br />

beni separati dai beni del trustee imprenditore.<br />

Qualora il trasferimento dei beni in trust abbia ad oggetto titoli<br />

partecipativi, il trustee acquisisce l’ultimo l<br />

costo fiscalmente<br />

riconosciuto della partecipazione.<br />

19


Cessione dei beni in TRUST<br />

La cessione dei beni in trust durante la vita dello stesso non<br />

genera particolari problemi per quanto riguarda le imposte<br />

dirette.<br />

Se il trust svolge attività di impresa la cessione di beni genera<br />

ricavi o plusvalenza a seconda della tipologia dei beni<br />

venduta.<br />

Se la cessione avviene fuori dell’attivit<br />

attività d’impresa, occorre<br />

verificare caso per caso se si concretizza una della fattispecie<br />

di<br />

cui all’art. art. 67 del Tuir , per attrarre a tassazione l’eventualil<br />

plusvalenze tassate.<br />

Per la determinazione <strong>delle</strong> plusvalenze dovrà farsi riferimento<br />

ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al disponente, fermo<br />

restando che il trasferimento dei beni dal disponente al trustee<br />

non interrompe il decorso del quinquennio di cui all’art<br />

art.67.<br />

20


LA RESIDENZA DEL TRUST<br />

L’art. 73, co. 3, D.P.R. 917/1986 stabilisce che un soggetto Ires<br />

si considera residente in Italia al verificarsi di almeno una <strong>delle</strong><br />

seguenti condizioni per la maggior parte del periodo di imposta,<br />

ovvero se nel territorio dello Stato:<br />

è presente la sede legale;<br />

è presente la sede dell’amministrazione;<br />

viene svolto l’oggetto l<br />

principale dell’attivit<br />

attività.<br />

Per la C.M. 48/E/<strong>2007</strong> il criterio della sede legale non è<br />

normalmente applicabile al trust, , per cui si dovranno<br />

considerare prevalentemente gli altri due presupposti. La sede<br />

dell’amministrazione risulterà di facile individuazione per i trust<br />

che si avvalgono, nel perseguire il loro scopo, di un’apposita<br />

struttura organizzativa (dipendenti, locali, ecc.).<br />

Generalmente mancando questa struttura, la sede<br />

dell’amministrazione tenderà a coincidere con il domicilio fiscale<br />

del trustee.<br />

21


LA RESIDENZA DEL TRUST/2<br />

Per quanto riguarda l’ultimo l<br />

criterio, la C.M. precisa che l’oggetto l<br />

principale del <strong>Trust</strong> è collocato nello stato in cui si trovano i beni<br />

del <strong>Trust</strong>.<br />

Se i beni <strong>Trust</strong> sono immobili situati interamente in Italia,<br />

l’individuazione della residenza è in Italia; se invece i beni<br />

immobili sono situati in Stati diversi occorre fare riferimento al<br />

criterio della prevalenza.<br />

Nel caso di patrimoni mobiliari o misti l’oggetto l<br />

dovrà essere<br />

identificato con l’effetiva l<br />

e concreta attività esercitata<br />

Nel caso si tratti di trust<br />

residente esso sarà<br />

soggetto alla<br />

tassazione del reddito ovunque prodotto (principio della c.d.<br />

world wide taxation) ) , ai sensi degli artt. 81 o 143 e seguenti del<br />

Tuir , altrimenti, se non residente, sarà imputabile unicamente<br />

per i redditi prodotti in Italia, ai sensi degli artt. 23 e 151 dello<br />

stesso Tuir.<br />

22


LA NORMA ANTIELUSIVA<br />

IN MATERIA DI RESIDENZA<br />

L’art. 73, co.<br />

3 D.P.R. 917/1986 contiene una disposizione<br />

finalizzata a contrastare possibili fenomeni di fittizia<br />

localizzazione dei trust all’estero con finalità elusive.<br />

I trust esteri istituti in Paesi che non consentono lo scambio di<br />

informazioni, ossia i Paesi non inclusi nella cosidetta “white<br />

list”<br />

approvata con D.M. 4.9.1996 sono considerati residenti in Italia<br />

alternativamente:<br />

se almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari<br />

sono fiscalmente residenti in Italia;<br />

quando, successivamente alla costituzione, un soggetto<br />

residente trasferisca al trust la proprietà di un bene immobile o<br />

di diritti reali immobiliari, o costituisca a favore del trust dei<br />

vincoli di destinazione sugli stessi beni e diritti.<br />

Per quanto riguarda la prima ipotesi, non è necessario che la<br />

residenza italiana del disponente o del beneficiario sia verificata<br />

nello stesso periodo d’imposta.<br />

d<br />

Nel secondo caso “è proprio l’ubicazione l<br />

degli immobili che crea<br />

il collegamento territoriale e giustifica la residenza in Italia”.<br />

23


LA NORMA ANTIELUSIVA<br />

IN MATERIA DI RESIDENZA/2<br />

La norma è applicabile al beneficiario individuato<br />

In entrambi i casi di attrazione di <strong>Trust</strong><br />

non residenti in Italia,<br />

la norma opera una presunzione relativa di residenza.<br />

La C.M. precisa che, ove compatibili, sono applicabili ai trust<br />

anche le disposizioni in materia di estero-vestizione <strong>delle</strong><br />

società previste dall’art. art. 73, co. 5-bis e 5-ter, 5<br />

D.P.R. 917/1986<br />

ed, in particolare, a quelli collocati in Paesi compresi nella<br />

white list, per i quali non opera la specifica presunzione di<br />

residenza.<br />

24


IL TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE DI<br />

REGISTRO E DELL’IMPOSTA<br />

SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI<br />

Ai fini <strong>delle</strong> imposte suddette i momenti impositivi che<br />

assumono rilievo sono i seguenti:<br />

- l’atto istitutivo del trust;<br />

- l’atto di segregazione dei beni o atto dispositivo ;<br />

- atti di gestione durante la vita del trust.<br />

25


L’atto istitutivo del <strong>Trust</strong><br />

E’ l’atto con il quale il disponente<br />

costituire un trust.<br />

esprime la volontà<br />

di<br />

Se redatto in forma pubblica o con scrittura privata<br />

autenticata sarà assoggettato ad imposta fissa di registro ai<br />

sensi dell’art. 11, Tariffa parte prima, DPR 26 aprile 1986, n.<br />

131, relativo agli atti pubblici e alle scritture private<br />

autenticate, escluse le procure non aventi ad oggetto<br />

prestazioni a contenuto patrimoniale.<br />

26


IL TRUST E L’IMPOSTA L<br />

SULLE SUCCESSIONI E<br />

DONAZIONE<br />

Atto di segregazione o atto dispositivo<br />

Con la previsione della “costituzione di vincoli di<br />

destinazione”, , da parte della norma istitutiva l’imposta l<br />

sulle successioni e donazioni, introdotta dal collegato alla<br />

Finanziaria <strong>2007</strong> (D.L. 3 Ottobre 2006, n. 262, convertito<br />

con modifiche dalla Legge 286/2006), il <strong>Trust</strong> rientra nella<br />

disciplina dell’imposta.<br />

Riferendosi la norma “alla costituzione di vincoli di<br />

destinazione”, , il <strong>Trust</strong>, , che indubbiamente istituisce un<br />

vincolo di destinazione o nel patrimonio del disponente (nel<br />

<strong>Trust</strong> “autodichiarato”), o nel patrimonio del <strong>Trust</strong>ee,<br />

rientra nell’ambito di applicazione <strong>delle</strong> nuove disposizioni.<br />

27


IL TRUST E L’IMPOSTA L<br />

SULLE SUCCESSIONI E<br />

DONAZIONE/2<br />

Atto di segregazione o atto dispositivo<br />

La C.M. 48/E/<strong>2007</strong> ha chiarito che l’imposta l<br />

di donazione<br />

trova applicazione solamente nel primo passaggio dal<br />

disponente al trustee, , e non anche nel trasferimento finale dal<br />

trustee ai beneficiari.<br />

Secondo l’<strong>Agenzia</strong>, l<br />

nei trust con beneficiari la costituzione del<br />

vincolo di destinazione si pone “sin dall’origine a favore del<br />

beneficiario”<br />

ed è “espressione dell’unico disegno volto a<br />

consentire la realizzazione dell’attribuzione liberale”.<br />

Da tale impostazione discende che per determinare le aliquote<br />

dell’imposta e le eventuali franchigie “occorre guardare al<br />

rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario (e non<br />

a quello tra disponente e trustee)”.<br />

A tal fine è sufficiente che il beneficiario sia identificato al<br />

momento della costituzione del vincolo, quantomeno in<br />

relazione al grado di parentela con il disponente.<br />

28


IL TRUST E L’IMPOSTA L<br />

SULLE SUCCESSIONI E<br />

DONAZIONE/3<br />

Atto di segregazione o atto dispositivo<br />

Nel caso di <strong>Trust</strong> di scopo, mancando un beneficiario finale,<br />

l’imposta sarà dovuta con l’aliquota l<br />

dell’8% prevista per i<br />

vincoli di destinazione a favore di “altri soggetti”.<br />

La C.M. 48/E ricorda, infine, che l’art. l<br />

3 co. 4-ter,<br />

D.Lgs.<br />

31.10.1990, n. 346, introdotto dall’art. art. 1, co. 78, L.<br />

296/2006, stabilisce che, nel rispetto di determinate<br />

condizioni, la costituzione del vincolo di destinazione in un<br />

trust a favore dei discendenti del disponente non è soggetto<br />

all’imposta di donazione qualora abbia ad oggetto aziende o<br />

rami di esse, quote sociali e azioni.<br />

La devoluzione ai beneficiari dei beni vincolati in trust non<br />

comporta ulteriore imposizione ai fine della imposta sulle<br />

donazioni, in quanto i beni hanno già scontato l’imposta l<br />

al<br />

momento della segregazione in trust.<br />

29


IMPOSTE IPOTECARIE<br />

E CATASTALI<br />

La C.M. 48/E ha chiarito che le stesse imposte sono dovute in<br />

misura proporzionale sia in sede di attribuzione di beni<br />

immobili o diritti reali immobiliari dal disponente al trustee, sia<br />

nel successivo trasferimento dei beni medesimi dal trustee ai<br />

beneficiari.<br />

Le imposte ipotecarie e catastali sono inoltre dovute per i<br />

trasferimenti eventualmente effettuate durante la vita del<br />

trust.<br />

30


Segregazione di beni parte di aziende<br />

Nel caso in cui fossero conferiti in trust<br />

beni provenienti<br />

dall’azienda azienda del disponente, , il quale eserciti attività di impresa o<br />

sia un libero professionista, si realizza l’ipotesi l<br />

di destinazione di<br />

beni stessi a finalità estranee all’esercizio d’impresa d<br />

o all’esercizio<br />

dell’arte o della professione di cui all’art. art. 2, comma 2, n. 5 del<br />

DPR n. 633/1972, con la conseguenza che detti trasferimenti<br />

sono soggetti ad IVA, fermo restando l’applicazione l<br />

dell’imposta<br />

fissa di registro.<br />

31


Atti di gestione durante la vita del<br />

<strong>Trust</strong><br />

Durante la vita del trust il trustee compie le operazioni che<br />

ritiene utili per la gestione del patrimonio conferitogli.<br />

Eventuali atti di acquisto o di vendita di beni saranno soggetti<br />

all’imposta di registro con l’aliquota l<br />

propria dei beni oggetto<br />

<strong>delle</strong> predette operazioni.<br />

Se si tratta di operazioni soggette ad IVA l’imposta l<br />

sarà<br />

dovuta nella misura fissa.<br />

32

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