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TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 1° ottobre 2012, n. 4005 - Ediltecnico

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T.A.R. <strong>Campania</strong>, <strong>Napoli</strong>, <strong>sez</strong>. <strong>VIII</strong>, <strong>1°</strong> <strong>ottobre</strong> <strong>2012</strong>, n. <strong>4005</strong><br />

Edilizia e urbanistica - Titolo edilizio - Opere precarie - Canne fumarie di notevoli dimensioni in<br />

palese evidenza rispetto alla costruzione principale - Necessita permesso di costruire.<br />

REPUBBLICA ITALIANA<br />

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale della <strong>Campania</strong><br />

(Sezione Ottava)<br />

ha pronunciato la presente<br />

SENTENZA<br />

sul ricorso numero di registro generale 1569 del 2010, proposto da:<br />

Gusto Reale Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso Luigi<br />

Adinolfi in <strong>Napoli</strong>, via Po,1-P.Parva Domus-c/o Sorgente;<br />

contro<br />

Comune di Caserta, in persona del Sindaco p.t.;<br />

nei confronti di<br />

Tilda Cangiano;<br />

sul ricorso numero di registro generale 2841 del 2010, proposto da:<br />

Tilda Cangiano, rappresentata e difesa dall'avv. Milena Curto, con domicilio eletto presso Milena<br />

Curto in <strong>Napoli</strong>, Vico Tre Re A Toledo n. 60;<br />

contro<br />

Comune di Caserta in persona del Sindaco p.t.;<br />

e con l'intervento di<br />

ad opponendum:<br />

Gusto Reale Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso Luigi<br />

Adinolfi in <strong>Napoli</strong>, via Po,1-P.Parva Domus-c/o Sorgente;<br />

per l'annullamento<br />

quanto al ricorso n. 1569 del 2010:<br />

edilizia annullamento ordinanza n. 2 del 11/02/2010 di demolizione di due canne fumarie presso<br />

l’immobile sito alla via Maielli n.12.<br />

quanto al ricorso n. 2841 del 2010:<br />

ord. n. 2 dell'11/02/2010 avente ad oggetto la rimozione di n. 2 canne fumarie presso l'immobile sito<br />

alla via Maielli n. 12.<br />

Visti i ricorsi e i relativi allegati;<br />

Viste le memorie difensive;<br />

Visti tutti gli atti della causa;<br />

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio <strong>2012</strong> il dott. Renata Emma Ianigro e uditi per le<br />

parti i difensori come specificato nel verbale;<br />

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />

FATTO e DIRITTO<br />

1. Con ricorso iscritto al n.1569/2010, la Gusto Reale s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,<br />

premesso di aver preso in locazione in data 15.03.2007 un locale commerciale sito in Caserta alla<br />

via Maielli n. 12 già da tempo adibito ad attività di ristorazione-pizzeria, come da autorizzazione<br />

sanitaria n.1505 del 15.04.2003, che il predetto locale all’epoca era già dotato di canna fumaria, che


l’attività di ristorazione non era mai iniziata a causa di lavori condominiali di natura strutturale di<br />

tutto il condominio, che tramite la proprietaria dell’immobile in data 17.12.2009 veniva a<br />

conoscenza dell’ordinanza n.69/2009 emessa dal Comune per l’installazione abusiva di una canna<br />

fumaria, che con raccomandata del 18.01.2010 affermava la sua estraneità alla realizzazione della<br />

canna fumaria poiché preesistente alla stipula del contratto di locazione, nonché la sua intenzione di<br />

risolvere il contratto per grave inadempimento della proprietaria.<br />

Ciò premesso impugnava l’ordinanza n. 2 del 2010 con cui il Comune le ingiungeva, unitamente<br />

alla proprietaria, la rimozione dell’abuso deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di diritto:<br />

1) Violazione e falsa applicazione dell’art.31 comma 2 del d.p.r. n. 380/2001, violazione e falsa<br />

applicazione dell’art. 3 della legge n. 689/1981;<br />

Il comma in epigrafe colpisce solo ed esclusivamente l’autore materiale dell’abuso, unitamente al<br />

proprietario.<br />

Nel caso di specie è pacifico che la canna fumaria preesisteva al contratto di locazione del<br />

15.03.2007 e pertanto i locatari non sono stati gli autori della violazione edilizia.<br />

In tal senso depone la circostanza assorbente che già in precedenza il locale era destinato ad attività<br />

di somministrazione di alimenti e bevande come da autorizzazione sanitaria n.1505 del 15.04.2003<br />

rilasciata su parere favorevole dell’Asl del 27.02.2003, e come da a.t.p. del 10.06.2008 svolta in<br />

sede civile e relativi allegati fotografici.<br />

La società ricorrente non è l’autore dell’abuso e il Comune ha errato nell’ingiungere ad essa<br />

l’abbattimento di un manufatto realizzato da terzi.<br />

2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e segg.<br />

legge n. 241/1990;<br />

Il Comune di Caserta, nell’emettere il provvedimento, è incorso in difetto di istruttoria, perché ha<br />

totalmente ignorato le argomentazioni di cui alla racc. a.r. inviata dal ricorrente il 18.01.2010 e<br />

ricevuta il 21.01.2010.<br />

Concludeva quindi per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese processuali.<br />

Il Comune non si costituiva per resistere al ricorso.<br />

Alla pubblica udienza di discussione del 10.07.<strong>2012</strong> il ricorso veniva introitato per la decisione.<br />

Con ricorso iscritto al n. 2841/2010, Cangiano Tilda, quale usufruttuaria dell’unità immobiliare al<br />

piano terra in Caserta alla via Maiella 10-12, impugnava, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza<br />

n. 2 dell’11.02.2010 con cui il Comune di Caserta le ordinava la rimozione di due canne fumarie,<br />

già oggetto di ordinanza di sospensione.<br />

A sostegno del ricorso deduceva i seguenti motivi di diritto:<br />

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990, violazione del giusto<br />

procedimento, eccesso di potere per difetto di istruttoria dei presupposti e insufficienza di<br />

motivazione;<br />

La prodromica ordinanza di sospensione dei lavori aveva ingenerato nella ricorrente il ragionevole<br />

convincimento che il provvedimento in parola facesse riferimento a due canne fumarie di recente<br />

installazione ancora in corso d’opera in ragione dei lavori di ristrutturazione che la conduttrice<br />

aveva intrapreso. Avendo la Gusto Reale asserito la sua estraneità alla realizzazione delle canne<br />

fumarie in oggetto, la ricorrente ha constatato l’esistenza di una canna fumaria realizzata da tempo<br />

immemorabile posto che i locali in oggetto sin dal 1986 sono sempre stati destinati ad attività di<br />

ristorazione e pizzeria.<br />

La pertinenza in questione è certamente preesistente al 1986, ed è da collocarsi in data anteriore al<br />

1967 in virtù sia delle dichiarazioni rese in atto pubblico dal dante causa, sia delle informazioni in<br />

tal senso assunte.<br />

L’errore del Comune non ha consentito alla ricorrente di far valere le proprie argomentazioni e di<br />

partecipare utilmente al procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990.<br />

L’attività amministrativa risulta viziata per l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento<br />

che ha condotto all’emissione dell’ordinanza di demolizione impugnata.


2) Violazione di legge, violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 380/2001, eccesso di potere per<br />

difetto di istruttoria, e insufficienza della motivazione;<br />

La canna fumaria è preesistente all’anno 1986 poiché quando la ricorrente ne acquistò il diritto<br />

domenicale, i locali commerciali erano già destinati a servizio di ristorazione.<br />

Del resto la stessa vetustà dei materiali e la conformazione della canna ne evidenziano<br />

inconfutabilmente l’obsolescenza.<br />

Per giurisprudenza consolidata la repressione dell’abuso disposta a distanza di tempo ragguardevole<br />

dalla sua presunta commissione, richiede una puntuale motivazione sull’interesse pubblico al<br />

ripristino dei luoghi, posto che il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione ha ingenerato un<br />

affidamento nel privato, potendo nella specie la ricorrente usufruire anche di eventuali sanatorie<br />

medio tempore intervenute.<br />

Inoltre trattandosi di un intervento di natura pertinenziale non è necessario il permesso di costruire<br />

ma è sufficiente una denuncia di inizio attività, per cui la canna fumaria non può essere ricondotta al<br />

regime di cui all’art. 10 d.p.r. n. 380/2001.<br />

3) Violazione del principio di ragionevolezza, eccesso di potere, sviamento di potere nella forma<br />

sintomatica dell’ingiustizia grave e manifesta, errato bilanciamento degli interessi pubblici<br />

coinvolti.<br />

Il provvedimento impugnato non ha specificato il carattere abusivo dell’opera né il suo contrasto<br />

con la normativa urbanistica.<br />

In realtà la canna fumaria non ha prodotto alcuna alterazione nello stato del territorio, risultando<br />

installata all’interno del cortile condominale conformandosi ad analoghi interventi ivi realizzati<br />

oltre all’ambiente circostante.<br />

Concludeva pertanto per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese, diritti ed onorari di<br />

giudizio.<br />

Con atto depositato l’8.02.<strong>2012</strong> interveniva ad opponendum la Gusto Reale s.r.l., conduttrice in<br />

locazione del locale commerciale interessato dalle canne fumarie oggetto di demolizione, e previa<br />

richiesta di riunione dei ricorsi, eccepiva l’inammissibilità del ricorso della Cangiano non avendo<br />

quest’ultima chiarito la sua qualità rispetto all’immobile deducendo di essere usufruttuaria e<br />

depositando un atto di compravendita, nonché per la omessa notifica del ricorso ad essa<br />

interveniente quale controinteressato. Deduceva nel merito l’infondatezza del ricorso di cui<br />

chiedeva il rigetto, con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio.<br />

Con ordinanza n.336/<strong>2012</strong> veniva respinta la domanda di sospensione cautelare del provvedimento<br />

impugnato.<br />

Alla pubblica udienza di discussione del 10.07.<strong>2012</strong> il ricorso veniva discusso per la decisione.<br />

2.Preliminarmente va disposta, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., la riunione del ricorso iscritto al n.<br />

2842/2010 ad istanza di Cangiano Tilda con quello previamente instaurato iscritto al n.1569/2010<br />

su gravame di Gusto reale s.r.l., per motivi di connessione oggettiva e soggettiva trattandosi di<br />

impugnazioni proposte avverso il medesimo provvedimento adottato dal Comune di Caserta avente<br />

come destinatari gli stessi ricorrenti dei predetti giudizi.<br />

2.1 In primo luogo va escluso il rilievo delle censure di natura formale attinenti alla violazione<br />

dell’art. 7 della legge n. 241/1990, al difetto di motivazione sull’interesse pubblico attuale e<br />

all’assunta omessa comparazione degli interessi coinvolti.<br />

Al riguardo va rimarcato che, per orientamento costante di questo Collegio, l’ordine di demolizione<br />

non deve essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento,<br />

trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con riferimento al quale non sono richiesti<br />

apporti partecipativi del destinatario ed il cui presupposto è costituto unicamente dalla constatata<br />

esecuzione dell'opera in totale difformità o in assenza del titolo abilitativo.<br />

Né, per lo stesso motivo, si richiede una specifica motivazione che dia conto della valutazione delle<br />

ragioni di interesse pubblico alla demolizione o della comparazione di quest'ultimo con gli interessi<br />

privati coinvolti e sacrificati, senza che sussista alcuna violazione dell'art. 3, l. n. 241 del 1990, dato<br />

che, ricorrendo i predetti requisiti, il provvedimento deve intendersi sufficientemente motivato con


l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, essendo in re ipsa l'interesse pubblico concreto ed<br />

attuale alla sua rimozione( cfr, ex plurimis, Consiglio Stato , <strong>sez</strong>. IV, 31 agosto 2010 , n. 3955).<br />

Anche qualora intercorra un lungo periodo di tempo tra la realizzazione dell'opera abusiva ed il<br />

provvedimento sanzionatorio, tale circostanza non rileva ai fini della legittimità di quest'ultimo, sia<br />

in rapporto al preteso affidamento circa la legittimità dell'opera, che il protrarsi del comportamento<br />

inerte del comune avrebbe ingenerato nel responsabile dell'abuso edilizio, sia in relazione ad un<br />

presunto ulteriore obbligo, per l'amministrazione procedente, di motivare specificamente il<br />

provvedimento in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico attuale a far demolire il manufatto,<br />

poiché la lunga durata nel tempo dell'opera priva del necessario titolo edilizio ne rafforza il carattere<br />

abusivo (trattandosi di illecito permanente), il che preserva il potere-dovere dell'amministrazione di<br />

intervenire nell'esercizio dei suoi poteri sanzionatori, tanto più che il provvedimento demolitorio<br />

non richiede una congrua motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione<br />

dell'abuso, che è in re ipsa.<br />

2.3 Del tutto inconferente si appalesa l’assunto fatto proprio dalla difesa della Cangiano che, in<br />

ragione della realizzazione in data anteriore al 1967 del fabbricato su cui insistono le canne fumarie<br />

oggetto di rimozione, vorrebbe dimostrare la superfluità della eventuale concessione edilizia.<br />

Tale prospettazione è innanzitutto riferita alla preesistenza di una canna fumaria mentre quelle<br />

oggetto di contestazione sono due.<br />

Inoltre la opposta anteriorità al 1967 non è idonea a comprovare la dedotta legittimità delle opere in<br />

contestazione in quanto l’obbligo del rilascio della licenza edilizia è stato introdotto per il centro<br />

urbano dalla legge n. 1150 del 1942, e con la legge n.765/1967 è stato esteso a tutto il territorio<br />

comunale. Nella specie è evidente dagli atti di causa che il fabbricato in questione ricade<br />

nell’ambito del centro urbano di Caserta, sicchè alcun rilievo può attribuirsi al dedotto discrimine<br />

temporale.<br />

3. Del pari va esclusa la dedotta natura pertinenziale dell’intervento oggetto di contestazione<br />

opposta dalla Cangiano a sostegno dell’illegittimità della impugnata ordinanza.<br />

Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, infatti, l’intervento in esame, ad avviso del<br />

Collegio, è riconducibile ai lavori di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma <strong>1°</strong>, lettera<br />

d), del D.P.R. n. 380/01, realizzati tramite inserimento di nuovi elementi ed impianti, ed è quindi<br />

subordinata al regime del permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 10, comma primo, lettera c),<br />

dello stesso D.P.R. laddove comporti, come nel caso di specie, una modifica del prospetto del<br />

fabbricato cui inerisce, come del resto chiaramente evincibile dalle riproduzioni fotografiche in atti.<br />

Peraltro la necessità del previo rilascio del permesso di costruire può configurarsi anche in presenza<br />

di opere che attuino una trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio, anche se esse non<br />

consistano in opere murarie, essendo realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno od altro<br />

materiale, in presenza di trasformazioni preordinate a soddisfare esigenze non precarie del<br />

costruttore.<br />

3.1 Nel caso delle canne fumarie, la giurisprudenza ha altresì ravvisato la necessità del previo<br />

rilascio del permesso di costruire qualora esse non presentino piccole dimensioni, siano di palese<br />

evidenza rispetto alla costruzione e alla sagoma dell’immobile, e non possano considerarsi un<br />

elemento meramente accessorio ovvero di ridotta e aggiuntiva destinazione pertinenziale, come tale<br />

assorbito o occultato dalla preesistente struttura dell'immobile. ( cfr Ta.r. Veneto Tar Lazio n. 4246<br />

18 maggio 2001).<br />

Nella specie, come risulta evidente dalle riproduzioni fotografiche in atti, le due canne fumarie<br />

installate sull’edificio in esame per le dimensioni, l’altezza, la relativa conformazione, e la<br />

destinazione alla espulsione dei fumi di un esercizio di ristorazione dotato di un forno, incidono sul<br />

prospetto e la sagoma della costruzione su cui sono installate. Esse infatti si presentano, nello spazio<br />

interessante la sua apposizione ed elevazione in altezza, come un visibile prolungamento<br />

completativo degli elementi costituenti una delle facciate interne dell’edificio esistente.


Le canne fumarie in oggetto non possono perciò considerarsi, come sostiene la ricorrente, un<br />

elemento meramente accessorio ovvero di ridotta e aggiuntiva destinazione pertinenziale, come tale<br />

assorbito o occultato dalla preesistente struttura dell’immobile.<br />

4. Va ora esaminata la posizione della Gusto Reale s.r.l. che afferma la sua estraneità all’abuso in<br />

qualità di conduttrice dei locali già da tempo utilizzati quali esercizio di ristorazione al pubblico cui<br />

le canne fumarie sono strumentali.<br />

Al riguardo è bene chiarire che in materia di demolizione, ad avviso del Collegio, la figura del<br />

responsabile dell’abuso non si identifica solo in colui che ha materialmente eseguito l’opera ritenuta<br />

abusiva, ma si riferisce, necessariamente, anche a colui che di quell’opera ha la materiale<br />

disponibilità e pertanto, quale detentore, è in grado di provvedere alla demolizione restaurando così<br />

l’ordine violato. L’ordine di demolizione, infatti, non presuppone l’accertamento dell’elemento<br />

soggettivo integrante responsabilità a carico del suo destinatario, non è un provvedimento diretto a<br />

sanzionare un comportamento illegittimo da parte del trasgressore, ma è un atto di tipo<br />

ripristinatorio avendo esso la funzione di eliminare le conseguenze della violazione edilizia,<br />

attraverso la riduzione in pristino dello stato dei luoghi che consegue alla rimozione delle opere<br />

abusive. Per tale ragione l’ordine di demolizione deve essere rivolto a colui che abbia la<br />

disponibilità materiale dell’opera abusiva, indipendentemente dal fatto che l’abbia concretamente<br />

realizzata, cosa che potrebbe rilevare sotto il profilo della responsabilità penale, ma non per la<br />

legittimità dell’ordine di demolizione. Si è difatti affermato, con riguardo all’analoga posizione<br />

dell’utilizzatore di un bene abusivo realizzato su area demaniale che: “i provvedimenti repressivi di<br />

illeciti edilizi possono essere indirizzati anche a persone diverse da quelle che hanno materialmente<br />

realizzato l’abuso, ma è anche vero che, ai fini della legittimità delle relative ingiunzioni, è sempre<br />

necessaria la sussistenza di una relazione giuridica o materiale del destinatario con il bene” (cfr<br />

C.d.S. <strong>sez</strong>. IV 16.07.2007 n. 4008).<br />

In ogni caso, il presupposto del provvedimento amministrativo è la realizzazione di un’opera in<br />

assenza di permesso di costruire, la cui eliminazione è necessaria per ripristinare il corretto assetto<br />

del territorio, sicché l’ordine di demolizione legittimamente è rivolto, ad avviso del Collegio, a<br />

colui che al momento della sua irrogazione aveva l’attuale disponibilità del bene abusivo e ciò<br />

indipendentemente dal fatto di averlo realizzato.<br />

In conclusione per le ragioni esposte entrambi i ricorsi vanno respinti, e, quanto alle spese<br />

processuali, sussistono giusti motivi per disporne la integrale compensazione tra le parti del<br />

giudizio.<br />

P.Q.M.<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale della <strong>Campania</strong> (Sezione Ottava), definitivamente<br />

pronunciando sui ricorsi in epigrafe indicati e qui riuniti, li respinge.<br />

Spese compensate per entrambi i giudizi.<br />

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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