TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 1° ottobre 2012, n. 4005 - Ediltecnico
TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 1° ottobre 2012, n. 4005 - Ediltecnico
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T.A.R. <strong>Campania</strong>, <strong>Napoli</strong>, <strong>sez</strong>. <strong>VIII</strong>, <strong>1°</strong> <strong>ottobre</strong> <strong>2012</strong>, n. <strong>4005</strong><br />
Edilizia e urbanistica - Titolo edilizio - Opere precarie - Canne fumarie di notevoli dimensioni in<br />
palese evidenza rispetto alla costruzione principale - Necessita permesso di costruire.<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della <strong>Campania</strong><br />
(Sezione Ottava)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 1569 del 2010, proposto da:<br />
Gusto Reale Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso Luigi<br />
Adinolfi in <strong>Napoli</strong>, via Po,1-P.Parva Domus-c/o Sorgente;<br />
contro<br />
Comune di Caserta, in persona del Sindaco p.t.;<br />
nei confronti di<br />
Tilda Cangiano;<br />
sul ricorso numero di registro generale 2841 del 2010, proposto da:<br />
Tilda Cangiano, rappresentata e difesa dall'avv. Milena Curto, con domicilio eletto presso Milena<br />
Curto in <strong>Napoli</strong>, Vico Tre Re A Toledo n. 60;<br />
contro<br />
Comune di Caserta in persona del Sindaco p.t.;<br />
e con l'intervento di<br />
ad opponendum:<br />
Gusto Reale Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso Luigi<br />
Adinolfi in <strong>Napoli</strong>, via Po,1-P.Parva Domus-c/o Sorgente;<br />
per l'annullamento<br />
quanto al ricorso n. 1569 del 2010:<br />
edilizia annullamento ordinanza n. 2 del 11/02/2010 di demolizione di due canne fumarie presso<br />
l’immobile sito alla via Maielli n.12.<br />
quanto al ricorso n. 2841 del 2010:<br />
ord. n. 2 dell'11/02/2010 avente ad oggetto la rimozione di n. 2 canne fumarie presso l'immobile sito<br />
alla via Maielli n. 12.<br />
Visti i ricorsi e i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio <strong>2012</strong> il dott. Renata Emma Ianigro e uditi per le<br />
parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
FATTO e DIRITTO<br />
1. Con ricorso iscritto al n.1569/2010, la Gusto Reale s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,<br />
premesso di aver preso in locazione in data 15.03.2007 un locale commerciale sito in Caserta alla<br />
via Maielli n. 12 già da tempo adibito ad attività di ristorazione-pizzeria, come da autorizzazione<br />
sanitaria n.1505 del 15.04.2003, che il predetto locale all’epoca era già dotato di canna fumaria, che
l’attività di ristorazione non era mai iniziata a causa di lavori condominiali di natura strutturale di<br />
tutto il condominio, che tramite la proprietaria dell’immobile in data 17.12.2009 veniva a<br />
conoscenza dell’ordinanza n.69/2009 emessa dal Comune per l’installazione abusiva di una canna<br />
fumaria, che con raccomandata del 18.01.2010 affermava la sua estraneità alla realizzazione della<br />
canna fumaria poiché preesistente alla stipula del contratto di locazione, nonché la sua intenzione di<br />
risolvere il contratto per grave inadempimento della proprietaria.<br />
Ciò premesso impugnava l’ordinanza n. 2 del 2010 con cui il Comune le ingiungeva, unitamente<br />
alla proprietaria, la rimozione dell’abuso deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di diritto:<br />
1) Violazione e falsa applicazione dell’art.31 comma 2 del d.p.r. n. 380/2001, violazione e falsa<br />
applicazione dell’art. 3 della legge n. 689/1981;<br />
Il comma in epigrafe colpisce solo ed esclusivamente l’autore materiale dell’abuso, unitamente al<br />
proprietario.<br />
Nel caso di specie è pacifico che la canna fumaria preesisteva al contratto di locazione del<br />
15.03.2007 e pertanto i locatari non sono stati gli autori della violazione edilizia.<br />
In tal senso depone la circostanza assorbente che già in precedenza il locale era destinato ad attività<br />
di somministrazione di alimenti e bevande come da autorizzazione sanitaria n.1505 del 15.04.2003<br />
rilasciata su parere favorevole dell’Asl del 27.02.2003, e come da a.t.p. del 10.06.2008 svolta in<br />
sede civile e relativi allegati fotografici.<br />
La società ricorrente non è l’autore dell’abuso e il Comune ha errato nell’ingiungere ad essa<br />
l’abbattimento di un manufatto realizzato da terzi.<br />
2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e segg.<br />
legge n. 241/1990;<br />
Il Comune di Caserta, nell’emettere il provvedimento, è incorso in difetto di istruttoria, perché ha<br />
totalmente ignorato le argomentazioni di cui alla racc. a.r. inviata dal ricorrente il 18.01.2010 e<br />
ricevuta il 21.01.2010.<br />
Concludeva quindi per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese processuali.<br />
Il Comune non si costituiva per resistere al ricorso.<br />
Alla pubblica udienza di discussione del 10.07.<strong>2012</strong> il ricorso veniva introitato per la decisione.<br />
Con ricorso iscritto al n. 2841/2010, Cangiano Tilda, quale usufruttuaria dell’unità immobiliare al<br />
piano terra in Caserta alla via Maiella 10-12, impugnava, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza<br />
n. 2 dell’11.02.2010 con cui il Comune di Caserta le ordinava la rimozione di due canne fumarie,<br />
già oggetto di ordinanza di sospensione.<br />
A sostegno del ricorso deduceva i seguenti motivi di diritto:<br />
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990, violazione del giusto<br />
procedimento, eccesso di potere per difetto di istruttoria dei presupposti e insufficienza di<br />
motivazione;<br />
La prodromica ordinanza di sospensione dei lavori aveva ingenerato nella ricorrente il ragionevole<br />
convincimento che il provvedimento in parola facesse riferimento a due canne fumarie di recente<br />
installazione ancora in corso d’opera in ragione dei lavori di ristrutturazione che la conduttrice<br />
aveva intrapreso. Avendo la Gusto Reale asserito la sua estraneità alla realizzazione delle canne<br />
fumarie in oggetto, la ricorrente ha constatato l’esistenza di una canna fumaria realizzata da tempo<br />
immemorabile posto che i locali in oggetto sin dal 1986 sono sempre stati destinati ad attività di<br />
ristorazione e pizzeria.<br />
La pertinenza in questione è certamente preesistente al 1986, ed è da collocarsi in data anteriore al<br />
1967 in virtù sia delle dichiarazioni rese in atto pubblico dal dante causa, sia delle informazioni in<br />
tal senso assunte.<br />
L’errore del Comune non ha consentito alla ricorrente di far valere le proprie argomentazioni e di<br />
partecipare utilmente al procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990.<br />
L’attività amministrativa risulta viziata per l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento<br />
che ha condotto all’emissione dell’ordinanza di demolizione impugnata.
2) Violazione di legge, violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 380/2001, eccesso di potere per<br />
difetto di istruttoria, e insufficienza della motivazione;<br />
La canna fumaria è preesistente all’anno 1986 poiché quando la ricorrente ne acquistò il diritto<br />
domenicale, i locali commerciali erano già destinati a servizio di ristorazione.<br />
Del resto la stessa vetustà dei materiali e la conformazione della canna ne evidenziano<br />
inconfutabilmente l’obsolescenza.<br />
Per giurisprudenza consolidata la repressione dell’abuso disposta a distanza di tempo ragguardevole<br />
dalla sua presunta commissione, richiede una puntuale motivazione sull’interesse pubblico al<br />
ripristino dei luoghi, posto che il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione ha ingenerato un<br />
affidamento nel privato, potendo nella specie la ricorrente usufruire anche di eventuali sanatorie<br />
medio tempore intervenute.<br />
Inoltre trattandosi di un intervento di natura pertinenziale non è necessario il permesso di costruire<br />
ma è sufficiente una denuncia di inizio attività, per cui la canna fumaria non può essere ricondotta al<br />
regime di cui all’art. 10 d.p.r. n. 380/2001.<br />
3) Violazione del principio di ragionevolezza, eccesso di potere, sviamento di potere nella forma<br />
sintomatica dell’ingiustizia grave e manifesta, errato bilanciamento degli interessi pubblici<br />
coinvolti.<br />
Il provvedimento impugnato non ha specificato il carattere abusivo dell’opera né il suo contrasto<br />
con la normativa urbanistica.<br />
In realtà la canna fumaria non ha prodotto alcuna alterazione nello stato del territorio, risultando<br />
installata all’interno del cortile condominale conformandosi ad analoghi interventi ivi realizzati<br />
oltre all’ambiente circostante.<br />
Concludeva pertanto per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese, diritti ed onorari di<br />
giudizio.<br />
Con atto depositato l’8.02.<strong>2012</strong> interveniva ad opponendum la Gusto Reale s.r.l., conduttrice in<br />
locazione del locale commerciale interessato dalle canne fumarie oggetto di demolizione, e previa<br />
richiesta di riunione dei ricorsi, eccepiva l’inammissibilità del ricorso della Cangiano non avendo<br />
quest’ultima chiarito la sua qualità rispetto all’immobile deducendo di essere usufruttuaria e<br />
depositando un atto di compravendita, nonché per la omessa notifica del ricorso ad essa<br />
interveniente quale controinteressato. Deduceva nel merito l’infondatezza del ricorso di cui<br />
chiedeva il rigetto, con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio.<br />
Con ordinanza n.336/<strong>2012</strong> veniva respinta la domanda di sospensione cautelare del provvedimento<br />
impugnato.<br />
Alla pubblica udienza di discussione del 10.07.<strong>2012</strong> il ricorso veniva discusso per la decisione.<br />
2.Preliminarmente va disposta, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., la riunione del ricorso iscritto al n.<br />
2842/2010 ad istanza di Cangiano Tilda con quello previamente instaurato iscritto al n.1569/2010<br />
su gravame di Gusto reale s.r.l., per motivi di connessione oggettiva e soggettiva trattandosi di<br />
impugnazioni proposte avverso il medesimo provvedimento adottato dal Comune di Caserta avente<br />
come destinatari gli stessi ricorrenti dei predetti giudizi.<br />
2.1 In primo luogo va escluso il rilievo delle censure di natura formale attinenti alla violazione<br />
dell’art. 7 della legge n. 241/1990, al difetto di motivazione sull’interesse pubblico attuale e<br />
all’assunta omessa comparazione degli interessi coinvolti.<br />
Al riguardo va rimarcato che, per orientamento costante di questo Collegio, l’ordine di demolizione<br />
non deve essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento,<br />
trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con riferimento al quale non sono richiesti<br />
apporti partecipativi del destinatario ed il cui presupposto è costituto unicamente dalla constatata<br />
esecuzione dell'opera in totale difformità o in assenza del titolo abilitativo.<br />
Né, per lo stesso motivo, si richiede una specifica motivazione che dia conto della valutazione delle<br />
ragioni di interesse pubblico alla demolizione o della comparazione di quest'ultimo con gli interessi<br />
privati coinvolti e sacrificati, senza che sussista alcuna violazione dell'art. 3, l. n. 241 del 1990, dato<br />
che, ricorrendo i predetti requisiti, il provvedimento deve intendersi sufficientemente motivato con
l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, essendo in re ipsa l'interesse pubblico concreto ed<br />
attuale alla sua rimozione( cfr, ex plurimis, Consiglio Stato , <strong>sez</strong>. IV, 31 agosto 2010 , n. 3955).<br />
Anche qualora intercorra un lungo periodo di tempo tra la realizzazione dell'opera abusiva ed il<br />
provvedimento sanzionatorio, tale circostanza non rileva ai fini della legittimità di quest'ultimo, sia<br />
in rapporto al preteso affidamento circa la legittimità dell'opera, che il protrarsi del comportamento<br />
inerte del comune avrebbe ingenerato nel responsabile dell'abuso edilizio, sia in relazione ad un<br />
presunto ulteriore obbligo, per l'amministrazione procedente, di motivare specificamente il<br />
provvedimento in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico attuale a far demolire il manufatto,<br />
poiché la lunga durata nel tempo dell'opera priva del necessario titolo edilizio ne rafforza il carattere<br />
abusivo (trattandosi di illecito permanente), il che preserva il potere-dovere dell'amministrazione di<br />
intervenire nell'esercizio dei suoi poteri sanzionatori, tanto più che il provvedimento demolitorio<br />
non richiede una congrua motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione<br />
dell'abuso, che è in re ipsa.<br />
2.3 Del tutto inconferente si appalesa l’assunto fatto proprio dalla difesa della Cangiano che, in<br />
ragione della realizzazione in data anteriore al 1967 del fabbricato su cui insistono le canne fumarie<br />
oggetto di rimozione, vorrebbe dimostrare la superfluità della eventuale concessione edilizia.<br />
Tale prospettazione è innanzitutto riferita alla preesistenza di una canna fumaria mentre quelle<br />
oggetto di contestazione sono due.<br />
Inoltre la opposta anteriorità al 1967 non è idonea a comprovare la dedotta legittimità delle opere in<br />
contestazione in quanto l’obbligo del rilascio della licenza edilizia è stato introdotto per il centro<br />
urbano dalla legge n. 1150 del 1942, e con la legge n.765/1967 è stato esteso a tutto il territorio<br />
comunale. Nella specie è evidente dagli atti di causa che il fabbricato in questione ricade<br />
nell’ambito del centro urbano di Caserta, sicchè alcun rilievo può attribuirsi al dedotto discrimine<br />
temporale.<br />
3. Del pari va esclusa la dedotta natura pertinenziale dell’intervento oggetto di contestazione<br />
opposta dalla Cangiano a sostegno dell’illegittimità della impugnata ordinanza.<br />
Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, infatti, l’intervento in esame, ad avviso del<br />
Collegio, è riconducibile ai lavori di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma <strong>1°</strong>, lettera<br />
d), del D.P.R. n. 380/01, realizzati tramite inserimento di nuovi elementi ed impianti, ed è quindi<br />
subordinata al regime del permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 10, comma primo, lettera c),<br />
dello stesso D.P.R. laddove comporti, come nel caso di specie, una modifica del prospetto del<br />
fabbricato cui inerisce, come del resto chiaramente evincibile dalle riproduzioni fotografiche in atti.<br />
Peraltro la necessità del previo rilascio del permesso di costruire può configurarsi anche in presenza<br />
di opere che attuino una trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio, anche se esse non<br />
consistano in opere murarie, essendo realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno od altro<br />
materiale, in presenza di trasformazioni preordinate a soddisfare esigenze non precarie del<br />
costruttore.<br />
3.1 Nel caso delle canne fumarie, la giurisprudenza ha altresì ravvisato la necessità del previo<br />
rilascio del permesso di costruire qualora esse non presentino piccole dimensioni, siano di palese<br />
evidenza rispetto alla costruzione e alla sagoma dell’immobile, e non possano considerarsi un<br />
elemento meramente accessorio ovvero di ridotta e aggiuntiva destinazione pertinenziale, come tale<br />
assorbito o occultato dalla preesistente struttura dell'immobile. ( cfr Ta.r. Veneto Tar Lazio n. 4246<br />
18 maggio 2001).<br />
Nella specie, come risulta evidente dalle riproduzioni fotografiche in atti, le due canne fumarie<br />
installate sull’edificio in esame per le dimensioni, l’altezza, la relativa conformazione, e la<br />
destinazione alla espulsione dei fumi di un esercizio di ristorazione dotato di un forno, incidono sul<br />
prospetto e la sagoma della costruzione su cui sono installate. Esse infatti si presentano, nello spazio<br />
interessante la sua apposizione ed elevazione in altezza, come un visibile prolungamento<br />
completativo degli elementi costituenti una delle facciate interne dell’edificio esistente.
Le canne fumarie in oggetto non possono perciò considerarsi, come sostiene la ricorrente, un<br />
elemento meramente accessorio ovvero di ridotta e aggiuntiva destinazione pertinenziale, come tale<br />
assorbito o occultato dalla preesistente struttura dell’immobile.<br />
4. Va ora esaminata la posizione della Gusto Reale s.r.l. che afferma la sua estraneità all’abuso in<br />
qualità di conduttrice dei locali già da tempo utilizzati quali esercizio di ristorazione al pubblico cui<br />
le canne fumarie sono strumentali.<br />
Al riguardo è bene chiarire che in materia di demolizione, ad avviso del Collegio, la figura del<br />
responsabile dell’abuso non si identifica solo in colui che ha materialmente eseguito l’opera ritenuta<br />
abusiva, ma si riferisce, necessariamente, anche a colui che di quell’opera ha la materiale<br />
disponibilità e pertanto, quale detentore, è in grado di provvedere alla demolizione restaurando così<br />
l’ordine violato. L’ordine di demolizione, infatti, non presuppone l’accertamento dell’elemento<br />
soggettivo integrante responsabilità a carico del suo destinatario, non è un provvedimento diretto a<br />
sanzionare un comportamento illegittimo da parte del trasgressore, ma è un atto di tipo<br />
ripristinatorio avendo esso la funzione di eliminare le conseguenze della violazione edilizia,<br />
attraverso la riduzione in pristino dello stato dei luoghi che consegue alla rimozione delle opere<br />
abusive. Per tale ragione l’ordine di demolizione deve essere rivolto a colui che abbia la<br />
disponibilità materiale dell’opera abusiva, indipendentemente dal fatto che l’abbia concretamente<br />
realizzata, cosa che potrebbe rilevare sotto il profilo della responsabilità penale, ma non per la<br />
legittimità dell’ordine di demolizione. Si è difatti affermato, con riguardo all’analoga posizione<br />
dell’utilizzatore di un bene abusivo realizzato su area demaniale che: “i provvedimenti repressivi di<br />
illeciti edilizi possono essere indirizzati anche a persone diverse da quelle che hanno materialmente<br />
realizzato l’abuso, ma è anche vero che, ai fini della legittimità delle relative ingiunzioni, è sempre<br />
necessaria la sussistenza di una relazione giuridica o materiale del destinatario con il bene” (cfr<br />
C.d.S. <strong>sez</strong>. IV 16.07.2007 n. 4008).<br />
In ogni caso, il presupposto del provvedimento amministrativo è la realizzazione di un’opera in<br />
assenza di permesso di costruire, la cui eliminazione è necessaria per ripristinare il corretto assetto<br />
del territorio, sicché l’ordine di demolizione legittimamente è rivolto, ad avviso del Collegio, a<br />
colui che al momento della sua irrogazione aveva l’attuale disponibilità del bene abusivo e ciò<br />
indipendentemente dal fatto di averlo realizzato.<br />
In conclusione per le ragioni esposte entrambi i ricorsi vanno respinti, e, quanto alle spese<br />
processuali, sussistono giusti motivi per disporne la integrale compensazione tra le parti del<br />
giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della <strong>Campania</strong> (Sezione Ottava), definitivamente<br />
pronunciando sui ricorsi in epigrafe indicati e qui riuniti, li respinge.<br />
Spese compensate per entrambi i giudizi.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.