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La TempesTa perfeTTa: è iL momenTo deLL'open source - Magirus

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Rischi normativi per le aziende derivanti<br />

dalla perdita di dati<br />

<strong>La</strong> perdita di dati e informazioni dai sistemi<br />

informatici aziendali, può avere anche<br />

delle conseguenze sotto il profilo sanzionatorio,<br />

in caso di mancato rispetto delle<br />

normative vigenti che impattano su questo<br />

ambito. In particolare, occorre considerare<br />

che i sistemi informatici aziendali contengono<br />

inevitabilmente dati personali, in<br />

alcuni casi anche sensibili, ed il legislatore<br />

comunitario ed italiano hanno pertanto<br />

considerato i rischi di violazione della<br />

privacy connessi all’utilizzo delle nuove<br />

tecnologie. Per questi motivi il decreto<br />

legislativo 30 giugno 2003 n° 196 (Codice<br />

in materia di protezione dei dati personali)<br />

ha modificato e introdotto ex novo specifici<br />

obblighi di sicurezza anche per coloro<br />

che trattano dati personali con l’ausilio di<br />

strumentazioni informatiche.<br />

Come noto, il codice, con riferimento<br />

alle misure di sicurezza, ha previsto l’importante<br />

distinzione tra misure idonee<br />

e misure minime, con le differenze in<br />

termini di disciplina ad esse associata di<br />

seguito brevemente delineate. Il principio<br />

fondamentale in materia di applicazione<br />

delle misure di sicurezza a protezione dei<br />

dati personali <strong>è</strong> quello stabilito dall’art. 31<br />

d.lgs 196/2003 (“Obblighi di sicurezza”)<br />

in base al quale ”I dati personali oggetto<br />

di trattamento sono custoditi e controllati,<br />

anche in relazione alle conoscenze acquisite<br />

in base al progresso tecnico, alla natura<br />

dei dati e alle specifiche caratteristiche<br />

del trattamento, in modo da ridurre al<br />

minimo, mediante l’adozione di idonee e<br />

preventive misure di sicurezza, i rischi di<br />

distruzione o perdita, anche accidentale,<br />

dei dati stessi, di accesso non autorizzato o<br />

di trattamento non consentito o non conforme<br />

alle finalità della raccolta”. Questo<br />

articolo, quindi, impone alle organizzazioni<br />

di effettuare una valutazione al proprio<br />

interno dei rischi di compromissione del<br />

proprio patrimonio informativo, al fine<br />

di individuare le misure di sicurezza che<br />

risultino idonee alla loro prevenzione. Il<br />

Codice prevede espressamente un obbligo<br />

di protezione dei dati personali dal rischio<br />

di una loro distruzione o perdita anche<br />

accidentale. Si sottolinea come il legislatore<br />

abbia ritenuto di non fornire alcuna<br />

elencazione delle misure di sicurezza,<br />

proprio in considerazione del fatto che<br />

l’idoneità di un complesso di misure di<br />

sicurezza dipende delle specifiche caratteristiche<br />

del contesto delle singole organizzazioni.<br />

Il codice, inoltre, non ricollega<br />

alla violazione di questa norma alcuna<br />

sanzione di carattere penale, tuttavia, sul<br />

piano civilistico, la mancata adozione<br />

delle misure idonee che risultino in tal<br />

senso insufficienti nella valutazione del<br />

magistrato eventualmente adito determinerebbero<br />

la condanna al risarcimento dei<br />

danni patiti dal terzo interessato. Attraverso<br />

la qualificazione del trattamento<br />

dei dati personali come attività pericolosa<br />

(art. 2050 c.c.), infatti, la colpa in capo<br />

all’azienda nella verificazione di un danno<br />

si considera presunta, con il difficile onere<br />

in capo a quest’ultima di dimostrare, a sua<br />

giustificazione, di aver adottato tutte le<br />

misure idonee ad evitarlo e che lo stesso<br />

si <strong>è</strong> quindi verificato per causa a lei non<br />

imputabile.<br />

Il Codice, ha poi introdotto il concetto<br />

di “misure di sicurezza minime”, che si<br />

sostanziano in quelle misure di sicurezza<br />

(dettagliatamente elencate nell’articolo 34<br />

e nell’Allegato B del Codice) che devono<br />

tassativamente essere applicate nei casi ivi<br />

previsti da tutti i soggetti che effettuano<br />

trattamenti di dati personali con strumenti<br />

elettronici (analoghe misure minime sono<br />

previste anche per i trattamenti non automatizzati).<br />

Lo scopo di tale previsione <strong>è</strong><br />

quello di assicurare a tutti i tipi di trattamento<br />

effettuati con tali strumenti una<br />

soglia minima di protezione, al di sotto<br />

della quale non <strong>è</strong> consentito scendere<br />

posto che in tali casi di inadempimento si<br />

applicano le sanzioni amministrative (da<br />

ventimila euro a centoventimila euro – art.<br />

162 comma 2 d.lgs. 196/2003) e penali<br />

(l’arresto sino a due anni in capo al soggetto<br />

tenuto all’applicazione delle misure<br />

minime, salva la possibilità si estinguere<br />

il reato a particolari condizioni - art. 169<br />

d.lgs. 196/2003) previste dal codice e<br />

recentemente inasprite.<br />

Sulla base delle precedenti considerazioni,<br />

il titolare del trattamento dei dati per<br />

Parola di legale<br />

Security<br />

Gabriele Faggioli<br />

Legale, Partner ISL<br />

gabriele.faggioli@<br />

islconsulting.it<br />

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