repertorio delle collaborazioni universita'-industria ... - Confindustria
repertorio delle collaborazioni universita'-industria ... - Confindustria
repertorio delle collaborazioni universita'-industria ... - Confindustria
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Articolo 6<br />
Nel caso in cui la trattativa tra le parti debba essere condotta con criteri di segretezza, il comitato di<br />
coordinamento farà sì che tra esse sia stipulato un accordo di confidenzialità secondo lo schema<br />
riportato in allegato.<br />
Articolo 7<br />
Il presente accordo ha durata quadriennale e si intende tacitamente rinnovato dalle parti salvo revoca<br />
almeno tre mesi prima della scadenza. La revoca del presente accordo non avrà comunque effetto sugli<br />
accordi in essere tra associati dell’UNIONE e dipartimenti dell’UNIVERSITA’.<br />
Articolo 8<br />
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l’UNIONE e l’UNIVERSITA’ in relazione<br />
all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla validità del presente accordo sarà sottoposta al giudizio di tre<br />
arbitri, nominati uno da ciascuna <strong>delle</strong> parti ed il terzo di comune accordo o, in difetto di accordo, dal<br />
Presidente del Tribunale di S. Maria Capua Vetere.<br />
Il collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore; il lodo arbitrale è definitivo,<br />
irrevocabile ed esecutivo ed ha valore di giudicato.<br />
REGOLAMENTO<br />
Articolo 1<br />
L’Unione degli Industriali della Provincia di Caserta (di seguito UNIONE) e la Seconda Università<br />
degli Studi di Napoli (di seguito UNIVERSITA’) concordano che il presente regolamento definisce le<br />
procedure per l’assegnazione di borse di studio a laureandi e laureati nell’ambito della convenzione<br />
quadro stipulata tra le parti (di seguito CONVENZIONE).<br />
Articolo 2<br />
L’UNIVERSITA’ inviterà ogni suo dipartimento (di seguito DIPARTIMENTO) a trasmettere -<br />
compatibilmente con quanto previsto dalla L. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni- con<br />
almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla sessione di laurea le liste dei laureandi complete <strong>delle</strong> notizie<br />
sulla tesi svolta, sul curriculum di studio, sui relatori e sulle modalità di contatto.<br />
L’UNIVERSITA’ inviterà inoltre ogni suo DIPARTIMENTO ad inviare all’UNIONE i risultati degli<br />
esami di laurea entra 30 giorni dal loro svolgimento.<br />
L’UNIONE si impegna a fare sì che tali liste vengano diffuse ad ogni azienda associata (di seguito<br />
AZIENDA) che possa esserne interessata.<br />
Articolo 3<br />
Ogni AZIENDA può proporre borse di studio da assegnare ad un DIPARTIMENTO.<br />
Ogni DIPARTIMENTO può proporre temi di borse di studio.<br />
Il comitato di coordinamento di cui all’art. 4 della CONVENZIONE (di seguito COMITATO) è<br />
incaricato di ricevere le proposte e di compiere tutte le azioni necessarie all’attivazione della borsa di<br />
studio.<br />
Il COMITATO può collaborare con AZIENDA e DIPARTIMENTO anche nella fase preliminare di<br />
definizione <strong>delle</strong> borse di studio.<br />
Articolo 4<br />
Ogni borsa di studio sarà bandita dall’UNIONE per conto dell’AZIENDA.