repertorio delle collaborazioni universita'-industria ... - Confindustria
repertorio delle collaborazioni universita'-industria ... - Confindustria
repertorio delle collaborazioni universita'-industria ... - Confindustria
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Articolo 4<br />
Viene costituito un comitato di coordinamento con la funzione di promuovere e di verificare<br />
l’attuazione del presente accordo. Al comitato di coordinamento compete quanto segue:<br />
• fornire assistenza alle parti nelle fase di stipula, interpretazione ed esecuzione dei singoli<br />
contratti;<br />
• promuovere e/o suggerire temi di ricerca comuni da proporre sia nell’ambito dei programmi di<br />
finanziamento regionali, nazionali e comunitari che come argomento di tesi di laurea;<br />
• proporre i temi oggetto di borse di studio, definire le modalità dei bandi e stabilire<br />
l’ammontare <strong>delle</strong> borse;<br />
• proporre borse di dottorato di ricerca;<br />
• promuovere una migliore conoscenza reciproca <strong>delle</strong> rispettive competenze e capacità<br />
tecniche;<br />
• identificare e proporre i settori per la formazione professionale;<br />
• proporre modifiche e/o integrazioni agli schemi di accordo e regolamenti e preparare le bozze<br />
dei nuovi schemi di accordo e dei regolamenti che risultino necessari.<br />
L’UNIONE e l’UNIVERSITA’ si impegnano a rendere immediatamente operative le decisioni prese<br />
dal comitato.<br />
Articolo 5<br />
Il comitato di coordinamento è composto da un numero pari di membri non superiore a quattro, metà<br />
dei quali nominato dall’UNIVERSITA’ e metà dall’UNIONE. Il comitato eleggerà al proprio interno<br />
un portavoce che ha il compito di riunire il comitato e di dare attuazione alle decisioni prese.<br />
Le proposte del comitato potranno essere attuate solo quando vi sia l’approvazione formale di almeno<br />
due componenti in rappresentanza di entrambe le parti.<br />
Il comitato avrà sede presso l’UNIONE e si appoggerà ad essa per tutte le funzioni di segreteria.<br />
Articolo 6<br />
Nel caso in cui la trattativa tra le parti debba essere condotta con criteri di segretezza, il comitato di<br />
coordinamento farà sì che tra esse sia stipulato un accordo di confidenzialità secondo lo schema<br />
riportato in allegato.<br />
Articolo 7<br />
Il presente accordo ha durata quadriennale e si intende tacitamente rinnovato dalle parti salvo revoca<br />
almeno tre mesi prima della scadenza. La revoca del presente accordo non avrà comunque effetto sugli<br />
accordi in essere tra associati dell’UNIONE e dipartimenti dell’UNIVERSITA’.<br />
Articolo 8<br />
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l’UNIONE e l’UNIVERSITA’ in relazione<br />
all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla validità del presente accordo sarà sottoposta al giudizio di tre<br />
arbitri, nominati uno da ciascuna <strong>delle</strong> parti ed il terzo di comune accordo o, in difetto di accordo, dal<br />
Presidente del Tribunale di S. Maria Capua Vetere.<br />
Il collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore; il lodo arbitrale è definitivo,<br />
irrevocabile ed esecutivo ed ha valore di giudicato.<br />
Napoli, 16 febbraio 2000<br />
Università degli Studi di Napoli Federico II