Governo dei Contratti ICT - Archivio CNIPA
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G OVERNO DEI C ONTRATTI <strong>ICT</strong><br />
possono variare sia in relazione, naturalmente, alla complessità del sistema da realizzare,<br />
che in funzione della presenza all’interno dell’Amministrazione di professionalità in grado<br />
di valutare il risultato delle fasi di progettazione e realizzazione del sistema.<br />
Naturalmente, non è necessario che l’Amministrazione controlli le fasi di progettazione e<br />
realizzazione del sistema tutte le volte che intende affidare l’erogazione di un servizio ad<br />
un soggetto esterno. Per tutti i servizi in cui i sistemi di supporto all’erogazione sono semplici<br />
o fortemente standardizzati questa esigenza non si presenta.<br />
Nel caso in cui l’Amministrazione decida di controllare le suddette fasi è opportuno che<br />
il contratto sia stilato tenendo conto delle indicazioni riportate nelle specifiche classi di<br />
fornitura, sia per quanto riguarda i deliverable contrattuali e la loro struttura, sia per gli<br />
indicatori di qualità necessari per il controllo in corso d’opera.<br />
Riguardo invece all’attività di governo del contratto, relativamente a queste specifiche fasi,<br />
si rimanda ai paragrafi sul governo <strong>dei</strong> contratti per la realizzazione <strong>dei</strong> progetti.<br />
Nella fase successiva, cioè quella di erogazione del servizio, le attività di governo sono<br />
finalizzate a garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto di quanto stabilito contrattualmente.<br />
A questo scopo è necessario valutare in modo continuativo la qualità mediante<br />
la misura <strong>dei</strong> livelli di servizio per individuare tempestivamente eventuali criticità ed<br />
adottare azioni correttive.<br />
Sarebbe opportuno, inoltre, che in corso d’opera si procedesse ad effettuare delle rilevazioni<br />
su come il servizio è percepito dall’utente, in quanto è questo l’elemento che misura<br />
l’effettiva adeguatezza del servizio stesso. Infatti possono presentarsi situazioni in cui i<br />
valori di soglia definiti contrattualmente per i livelli di servizio non corrispondono alle<br />
effettive esigenze dell’utenza. Questo può verificarsi sia per l’inesperienza<br />
dell’Amministrazione su uno specifico servizio, sia per il variare delle esigenze dell’utenza<br />
nel corso dell’erogazione.<br />
I valori di soglia iniziali possono risultare sovradimensionati o sottodimensionati: nel<br />
primo caso la conseguenza è che si sta erogando un servizio con un livello qualitativo<br />
inutilmente elevato, quindi con costi non giustificati, mentre nel secondo caso il servizio<br />
non soddisfa le esigenze degli utenti con il rischio di una riduzione della qualità <strong>dei</strong> servizi<br />
erogati dall’Amministrazione.<br />
Per poter gestire queste possibili situazioni, è necessario che il contratto preveda elementi<br />
di flessibilità che consentano di modificare in corso d’opera i valori di soglia stabiliti<br />
inizialmente e di determinare in modo univoco i nuovi corrispettivi economici da riconoscere<br />
al fornitore.<br />
Nel caso in cui l’Amministrazione debba affidare le rilevazioni di “soddisfazione dell’utenza”<br />
ad un fornitore esterno, perchè non dispone di risorse con le competenze necessarie<br />
a svolgere questo servizio, è opportuno che selezioni un fornitore diverso da chi<br />
eroga il servizio oggetto della rilevazione.<br />
5.1 ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL FORNITORE<br />
74<br />
Come accennato nel paragrafo precedente, le attività che preliminarmente il fornitore<br />
deve svolgere riguardano la progettazione e la realizzazione del sistema necessario per<br />
l’erogazione del servizio.<br />
N. 27 I QUADERNI - Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione - MAGGIO 2006